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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 496/2023
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. con il patrocinio dell'avv. SPELTA ROBERTO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLAINI FIORENZA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_2 P.IVA_2 dell'avv.TARZIA MARIO ROBERTO;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare: sospendersi l'attività di riscossione per i gravi motivi esposti ed in particolare in ragione del fatto che un pignoramento sul conto corrente comprometterebbe la sussistenza della Sig.ra beneficiaria del mero e solo Parte_1 assegno sociale;
Nel merito: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti vantati da per cui è causa nei confronti di parte ricorrente;
CP_2
Sempre nel merito: annullare gli atti impugnati per conclamata prescrizione del diritto alla riscossione;
In via subordinata: annullare gli atti impugnati per mancata notifica degli atti impositivi presupposto e soprattutto per mancata notifica delle cartelle per cui è causa. In ogni caso la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio nonché ex art. 96 cpc alla luce della conclamata prescrizione del diritto inopinatamente fatto valere.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, ogni CP_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare e nel merito: respingere l'opposizione avanzata da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede la compensazione delle spese di lite per i motivi indicati in atti”.
Per la parte resistente :” Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, CP_2 contrariis reiectis: preliminarmente -dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs
46/99 e 617 c.p.c.; -dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine CP_2 all'azione di riscossione. nel merito -respingere il ricorso in quanto infondato;
-in subordine condannare la ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa in riferimento ai titoli per cui è causa. In caso di accoglimento anche parziale del ricorso mandare assolto da ogni onere in punto spese di giudizio a favore della parte CP_2 ricorrente. Con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 079202390010110114000, del 24/03/2023, notificata il
17/04/2023. Quest'ultima ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 079200000043168756501 CP_ (cfr. doc. n. 2 fascicolo che riguarda i contributi e le sanzioni civili ex legge 388/00 spettanti alla Gestione aziende con dipendenti dovuti in base alle denunce presentate per le mensilità dal 02/1995 al 07/1996 dalla OL IO E C. S.n.c. della quale la ricorrente era socia illimitatamente responsabile (cfr. doc. n. 4 fascicolo ) e che risultano CP_2 iscritti a ruolo ex art. 24 del d.lgs. 46/99 il 26/06/2000 nonché la cartella di pagamento n.
07920020046512876501 emessa per le stesse ragioni (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente CP_
ed inerenti alle mensilità dal 05/1998 al 11/1999 ed iscritti a ruolo ex il 07/11/2002.
2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria.
Costituisce principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.” (cfr. tra le tante Cass. Sez.
U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019). CP_
Ciò premesso occorre evidenziare che il credito contributivo dell' è sottoposto al termine di prescrizione di 5 anni. CP_
L' ha allegato di aver notificato la cartella di pagamento n.
07920000043168756501 il 26.04.2001 e quella n. 7920020046512876501 il 01.03.2003.
Pag. 2 di 3 Pur dando per buona la circostanza appena descritta, preme sottolineare che l'
[...]
ha allegato di aver intimato la prima volta il pagamento delle cartelle indicate in CP_1 data 12.5.2009 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente allorquando il termine CP_3 quinquennale di prescrizione era già spirato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. CP_
3. In relazione alle spese di lite si osserva che la richiesta dell' di essere assolta dal pagamento delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso non può essere accolta in quanto l'istituto ha svolto conclusioni contrarie alle domande della ricorrente risultando così soccombente.
Parimenti soccombente è l' che in attuazione del principio di Controparte_1 buon andamento della pubblica amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal richiedere il pagamento di un credito ampiamente prescritto. CP_
Alla soccombenza di parte resistente ed segue la loro condanna in solido al CP_3 pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
52.000 e 260.000, rito previdenziale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
079202390010110114000, del 24/03/2023, notificata il 17/04/2023 in relazione alla cartella di pagamento n. 079200000043168756501 e alla cartella di pagamento n.
07920020046512876501;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 6.115 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
19/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 3 di 3
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 496/2023
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da c.f. con il patrocinio dell'avv. SPELTA ROBERTO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLAINI FIORENZA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA e CP_2 P.IVA_2 dell'avv.TARZIA MARIO ROBERTO;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare: sospendersi l'attività di riscossione per i gravi motivi esposti ed in particolare in ragione del fatto che un pignoramento sul conto corrente comprometterebbe la sussistenza della Sig.ra beneficiaria del mero e solo Parte_1 assegno sociale;
Nel merito: accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti vantati da per cui è causa nei confronti di parte ricorrente;
CP_2
Sempre nel merito: annullare gli atti impugnati per conclamata prescrizione del diritto alla riscossione;
In via subordinata: annullare gli atti impugnati per mancata notifica degli atti impositivi presupposto e soprattutto per mancata notifica delle cartelle per cui è causa. In ogni caso la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio nonché ex art. 96 cpc alla luce della conclamata prescrizione del diritto inopinatamente fatto valere.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, ogni CP_3 contraria istanza ed eccezione disattesa, In via preliminare e nel merito: respingere l'opposizione avanzata da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede la compensazione delle spese di lite per i motivi indicati in atti”.
Per la parte resistente :” Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, CP_2 contrariis reiectis: preliminarmente -dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs
46/99 e 617 c.p.c.; -dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine CP_2 all'azione di riscossione. nel merito -respingere il ricorso in quanto infondato;
-in subordine condannare la ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa in riferimento ai titoli per cui è causa. In caso di accoglimento anche parziale del ricorso mandare assolto da ogni onere in punto spese di giudizio a favore della parte CP_2 ricorrente. Con vittoria di spese e competenze.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 079202390010110114000, del 24/03/2023, notificata il
17/04/2023. Quest'ultima ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 079200000043168756501 CP_ (cfr. doc. n. 2 fascicolo che riguarda i contributi e le sanzioni civili ex legge 388/00 spettanti alla Gestione aziende con dipendenti dovuti in base alle denunce presentate per le mensilità dal 02/1995 al 07/1996 dalla OL IO E C. S.n.c. della quale la ricorrente era socia illimitatamente responsabile (cfr. doc. n. 4 fascicolo ) e che risultano CP_2 iscritti a ruolo ex art. 24 del d.lgs. 46/99 il 26/06/2000 nonché la cartella di pagamento n.
07920020046512876501 emessa per le stesse ragioni (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte resistente CP_
ed inerenti alle mensilità dal 05/1998 al 11/1999 ed iscritti a ruolo ex il 07/11/2002.
2. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria.
Costituisce principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.” (cfr. tra le tante Cass. Sez.
U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 03/05/2019). CP_
Ciò premesso occorre evidenziare che il credito contributivo dell' è sottoposto al termine di prescrizione di 5 anni. CP_
L' ha allegato di aver notificato la cartella di pagamento n.
07920000043168756501 il 26.04.2001 e quella n. 7920020046512876501 il 01.03.2003.
Pag. 2 di 3 Pur dando per buona la circostanza appena descritta, preme sottolineare che l'
[...]
ha allegato di aver intimato la prima volta il pagamento delle cartelle indicate in CP_1 data 12.5.2009 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente allorquando il termine CP_3 quinquennale di prescrizione era già spirato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. CP_
3. In relazione alle spese di lite si osserva che la richiesta dell' di essere assolta dal pagamento delle spese di lite in caso di accoglimento del ricorso non può essere accolta in quanto l'istituto ha svolto conclusioni contrarie alle domande della ricorrente risultando così soccombente.
Parimenti soccombente è l' che in attuazione del principio di Controparte_1 buon andamento della pubblica amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal richiedere il pagamento di un credito ampiamente prescritto. CP_
Alla soccombenza di parte resistente ed segue la loro condanna in solido al CP_3 pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
52.000 e 260.000, rito previdenziale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
079202390010110114000, del 24/03/2023, notificata il 17/04/2023 in relazione alla cartella di pagamento n. 079200000043168756501 e alla cartella di pagamento n.
07920020046512876501;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 6.115 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
19/09/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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