Articolo 6 della Legge 23 settembre 1981, n. 527
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 settembre 1981
Art. 6.

La commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4.
Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma i componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la, commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.
Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, la violazione del segreto e' punita a norma dell' articolo 326 del codice penale .
Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.
Entrata in vigore il 26 settembre 1981
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