Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04072/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4072 del 2024, proposto da
LU GE, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cuomo, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
- GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 35, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Amneris Irace e Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
- REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Consoli dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalle sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 906/2020 del 22 luglio 2020 e della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3441/2022 del 26 settembre 2022, emesse nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL 35 in tema di pagamento di differenze retributive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori Maria Cuomo per la parte ricorrente, Amneris Irace per la Gestione Liquidatoria ex USL 35 e Giuseppe Calabrese per dichiarata delega dell'avvocato Massimo Consoli per la Regione Campania;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato discendente dalle sentenze in epigrafe, emesse in tema di arretrati per differenze retributive, con cui si è statuito quanto segue: 1) Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 906/2020 del 22 luglio 2020: “condanna la Gestione Liquidatoria della ex USL 35, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento al ricorrente GE LU della somma di € 25986,00 oltre accessori sulla sorte di € 11741,00 dalla data di pubblicazione della presente sentenza;”; 2) Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3441/2022 del 26 settembre 2022, intervenuta in parziale riforma della predetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata: “ a) accoglie l’appello e, per lo effetto, condanna la Gestione Liquidatoria appellata al pagamento, in favore di GE LU, della ulteriore somma di euro 8443,00 a titolo di rivalutazione monetaria, oltre rivalutazione dalla pronunzia della sentenza di prime cure al saldo effettivo; b) conferma nel resto, la gravata sentenza (anche in ordine alle spese di lite);”.
1.1 Va effettuata, fin d’ora, una breve ricostruzione della vicenda contenziosa a valle di tali sentenze, come ricavabile dalla documentazione di causa.
Dovendo dare esecuzione ai suindicati provvedimenti giurisdizionali, la Gestione Liquidatoria ex USL 35 (d’ora in seguito per brevità anche “GELI”) adottava la delibera n. 2 del 19 luglio 2022, con la quale stabiliva di liquidare al ricorrente la somma di € 26.062,56 in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 906/2020. Seguiva il decreto della Regione Campania n. 407 del 2 novembre 2022, con cui, tenuto conto della suddetta delibera, si statuiva di mettere a disposizione della GELI l’importo di € 26.913,84, precisando che la stessa avrebbe dovuto provvedere ad accreditare al beneficiario tale cifra al netto delle ritenute (fiscali e previdenziali) di legge. Infine la GELI, con determinazione n. 2 dell’11 aprile 2023, si risolveva ad accreditare al ricorrente la somma di € 26.913,84 al netto delle ritenute, con la conseguenza che l’importo effettivamente corrisposto a quest’ultimo ammontava a € 18.880,00.
Analogo iter veniva intrapreso per assicurare ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3441/2022 – ossia delibera GELI n. 4 del 21 giugno 2023, decreto della Regione Campania n. 509 del 15 settembre 2023 e finale determinazione GELI n. 7 del 5 ottobre 2023 – e, a fronte di una somma riconosciuta pari a € 9.768,55, veniva erogata al ricorrente la cifra netta di € 6.793,00.
2. Ciò premesso, il ricorrente chiede che il giudicato formatosi con tali sentenze sia eseguito dalla GELI e, per quanto di competenza, dalla Regione Campania in maniera integrale, mediante il pagamento delle differenze retributive non corrisposte a titolo di ritenute fiscali e previdenziali, quantificate in complessivi € 11.009,39. Al riguardo, sostiene che la liquidazione forzosa del credito spettante al lavoratore per emolumenti retributivi arretrati dovrebbe essere praticata al lordo di dette ritenute, con la conseguenza che sarebbe poi onere del lavoratore versare separatamente le relative imposte, una volta riscosso il dovuto, sulla base del criterio di cassa e non di competenza.
Il medesimo, oltre ad insistere per il pagamento della somma di € 11.009,39, domanda la corresponsione degli ulteriori interessi legali e della rivalutazione monetaria su tale cifra e chiede, altresì, il risarcimento del maggior danno da ritardo per effetto della svalutazione monetaria, in considerazione del decremento degli interessi legali e della perdita di migliori occasioni di investimento, quali BTP o strumenti finanziari similari. Chiede, infine, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
La GELI e la Regione Campania formulano, nei rispettivi scritti difensivi, alcune eccezioni di rito, deducendo, comunque, l’infondatezza del ricorso sulla scorta del comune argomento che gli orientamenti giurisprudenziali in materia deporrebbero nel senso che sulle somme lorde spettanti al lavoratore per arretrati retributivi dovrebbero essere detratte le ritenute fiscali e previdenziali prescritte dalla legge.
Parte ricorrente ribadisce le sue pretese con ulteriori memorie difensive.
All’udienza camerale del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In via preliminare, il Collegio deve pronunciarsi sulle seguenti eccezioni di rito, formulate rispettivamente dalla difesa della GELI e da quella della Regione Campania: i) il ricorso è inammissibile per omessa impugnativa nei termini di legge dei provvedimenti liquidatori emessi dalla GELI e dalla Regione Campania; ii) sussiste il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania in virtù dell’art. 13 della legge regionale n. 15/2002, che attribuisce l’esclusiva legittimazione a stare in giudizio ai direttori generali delle aziende sanitarie locali in qualità di commissari liquidatori delle disciolte unità sanitarie locali e, quindi, ai medesimi nella veste di legali rappresentanti delle gestioni liquidatorie.
Entrambe le eccezioni vanno disattese.
3.1 Innanzitutto, trattandosi nella specie di emolumenti retributivi arretrati e, quindi, di diritti soggettivi, gli atti liquidatori della GELI e della Regione Campania si atteggiano a meri atti paritetici di adempimento, rispetto ai quali risultano giuridicamente inconfigurabili decadenze connesse alla scadenza dei termini di impugnazione inerenti ai provvedimenti amministrativi in senso proprio.
3.2 In secondo luogo, è dato ormai acquisito in giurisprudenza che, a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali e dell’istituzione delle aziende sanitarie locali ad opera del d.lgs. n. 502/1992, i debiti delle prime, anche derivanti dal pregresso svolgimento dei rapporti di lavoro, sono stati trasferiti alle Regioni per non caricare i nuovi enti delle passività in atto e la loro gestione è stata affidata ad appositi organismi costituti dalle Regioni, denominati gestioni stralcio e poi gestioni liquidatorie, con conseguente appartenenza di tali gestioni, sebbene dotate di propria soggettività giuridica, alla struttura organizzativa regionale. Pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale, concernente i rapporti creditori e debitori intestati alle disciolte unità sanitarie locali, spetta in via concorrente alle gestioni liquidatorie e alle amministrazioni regionali, giacché un’interpretazione costituzionalmente orientata delle normative regionali intervenute in materia – tra cui va collocato lo stesso art. 13 della legge regionale campana n. 15/2002 – conduce a negare l’ammissibilità di un’attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 20 giugno 2012 n. 10135; Cass. Civ., Sez. III, 29 gennaio 2019 n. 2343; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 luglio 2014 n. 3584 e 27 gennaio 2013 n. 2893).
4. Passando al merito della controversia, il Collegio, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva concorrente della GELI e della Regione Campania, sulla base di quanto sopra esposto;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) le sentenze azionate del Tribunale di Torre Annunziata e della Corte di Appello di Napoli sono passate in giudicato, come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica dei predetti titoli giudiziali ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- è pacifico e comprovato dalle emergenze processuali che le amministrazioni resistenti non hanno adempiuto integralmente agli obblighi derivanti dalle sentenze su menzionate, avendo corrisposto al ricorrente somme per arretrati retributivi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, in dispregio di quanto statuito dal giudice civile, che ha invece quantificato tali somme al lordo. È appena il caso di notare, in adesione ad un orientamento maggioritario ormai consolidato, che l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Difatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro, sia pubblico che privato, è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento della retribuzione, essendo tenuto a pagare l’intero importo dei contributi medesimi, anche per la quota a carico del lavoratore, nel caso contrario di retribuzione tardivamente corrisposta (salva, beninteso, la prova di fatti a lui non imputabili), secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952 . Invece, per quanto concerne le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, poiché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere corrisposte dal lavoratore soltanto dopo che egli abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, avendo il datore di lavoro perso la propria funzione di sostituto di imposta in forza del mancato spontaneo adempimento degli obblighi retributivi (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 25 maggio 2018 n. 13164, 31 ottobre 2017 n. 25956 e 14 settembre 2015 n. 18044; Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2011 n. 19790; Tribunale di Roma, Sez. Lav., 11 aprile 2019 n. 3667; Tribunale di Perugia, Sez. Lav., 16 giugno 2019 n. 160).
5. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo solidale delle amministrazioni resistenti di dare integrale esecuzione alle sentenze in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine la GELI e la Regione Campania dovranno in solido provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive non corrisposte a titolo di ritenute fiscali e previdenziali, nella cifra complessiva richiesta di € 11.009,39 – rimasta incontestata e come pure risultante dai cedolini paga depositati in atti dalla difesa della GELI – con maggiorazione di interessi legali decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3441/2022 del 26 settembre 2022 e sino al soddisfo, secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 3, c.p.a. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 15 aprile 2024 n. 2533);
- va esclusa la rivalutazione, pure richiesta da parte ricorrente. Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 8 marzo 2016, n. 1263). Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro – assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell’art. 1277 c.c. – la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., l’esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall’art. 1224, comma 1, c.c.: ma come sarà spiegato nel prosieguo della trattazione, nemmeno l’esistenza di tale maggior danno riesce ad essere adeguatamente provata dal ricorrente;
- difatti, deve essere denegato anche il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, atteso che tale posta risarcitoria non costituisce una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, ma deve essere supportata dalla comprova – mancante nella specie – dei fatti costitutivi della relativa pretesa, quali il superamento del tasso legale da parte del rendimento dei BOT, la necessità di accesso al credito bancario o la contrazione dei guadagni conseguenza del mancato incasso della somma dovuta (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2024 n. 22110 e 10 maggio 2022 n. 14837; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 gennaio 2024 n. 633; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 30 novembre 2023 n. 6596);
- va, invece, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali già dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Quanto, invece, alla sua data di decorrenza finale, la penalità in parola sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato alle amministrazioni per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta una volta scaduto detto termine;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in integrale esecuzione delle sentenze in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato alle amministrazioni, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza delle amministrazioni; si nomina, quindi, per ogni amministrazione il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico delle amministrazioni inadempienti e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese processuali seguono la soccombenza, venendo poste a carico della GELI e della Regione Campania, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità e dell’importo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo solidale della Gestione Liquidatoria ex USL 35 e della Regione Campania di dare integrale esecuzione alle sentenze individuate in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, per ognuna delle suddette amministrazioni nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’integrale esecuzione delle predette sentenze.
Determina fin d’ora in € 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna in solido la Gestione Liquidatoria ex USL 35 e la Regione Campania, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a corrispondere al ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle sentenze, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna la Gestione Liquidatoria ex USL 35 e la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, a carico di ciascuna di dette amministrazioni, disponendo l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO