Articolo 18 della Legge 29 luglio 1971, n. 587
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 settembre 1971
Art. 18.
Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente:
"In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni".
Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 1 settembre 1971