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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 19/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 483/22 R.G., vertente
TRA
e rappresentati e difesi PA Parte_2
dall'avv. Salvatore Lacerra
APPELLANTI
E come rappresentata dalla Controparte_1 CP_2
ridenominata rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sinisi CP_3
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 14 Oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 23.10.2006 conveniva in Controparte_4
giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza, e PA Parte_2
esponendo:
[...]
- che era esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Potenza alla località
Betlemme, costituito da un appezzamento di terreno con insistenti fabbricati rurali, censiti in Catasto al foglio 32 del Comune di Potenza (terreni: p.lle 1667,
1668, 1669 (ex 281), 167, 176, 212, 1.720; e fabbricati rurali: p.lla 166 -c.d. Villa
Reale- e p.lla 436 -fabbricato secondario-), di complessive Ha. 4.22.85,
- che la proprietà derivava da scritture private di compravendita;
- che il fondo era stato occupato illegittimamente dai convenuti e che aveva ripetutamente invitato i convenuti a rilasciare detti beni, senza esito.
Chiedeva all'adito Tribunale di accertare l'occupazione sine titulo del suddetto fondo da parte dei congiunti e, per l'effetto, di ordinarne il rilascio PA
immediato.
e costituitisi in giudizio, contestavano PA Parte_2
le avverse deduzioni e proponevano domanda riconvenzionale con la quale chiedevano di accertare l'intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., sugli immobili oggetto di causa. Al riguardo deduceva di aver avuto ed PA
esercitato l'animus del proprietario su detti beni fin dal 1961, anno in cui aveva ivi fissato la sua residenza. Deduceva inoltre che l'acquisto per usucapione era maturato antecedentemente al primo acquisto vantato dalla società attrice, datato
11.5.1985 e avvenuto tra l'attrice e tale , nella misura del 50%; e Persona_1 che, pur nell'ipotesi in cui il termine per il maturarsi dell'usucapione fosse stato pagina 2 di 14 calcolato a far data dall'11.5.1985, l'acquisto a titolo originario si sarebbe verificato in data 11.5.2000 nella misura del 50 %.
In data 17.11.2016, depositava atto di intervento ad Controparte_5
adiuvandum in favore della società attrice, quale creditrice ipotecaria nei confronti di quest'ultima e quale procedente nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 31/2005.
In data 25.10.2021, si costituiva ex art. 111 c.p.c., Controparte_1
quale successore a titolo particolare del credito, rappresentando di aver concluso con la un contratto di cessione di crediti pro soluto. Parte_3
La causa è stata istruita con prove testimoniali e, all'udienza a trattazione scritta del 19.1.22, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Con sentenza 905/2022 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, accoglieva la domanda principale ordinando ai convenuti il rilascio dei beni immobili e li condannava in solido al pagamento delle spese di lite.
A sostegno della decisione, osservava il primo giudice:
- che era ammissibile l'intervento spiegato da quale Controparte_5
creditrice ipotecaria e procedente della società attrice, alla quale era succeduta
Controparte_1
- che, quanto alla domanda di usucapione, occorreva considerare che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 20.7.94, aveva dedotto di PA
essere conduttore a titolo di mezzadria del terreno sito in Potenza alla c.da
Betlemme, catastalmente indicato alla partita n. 8312, foglio 32, particelle 166 e
436, dichiarando, e dunque riconoscendo, che il bene immobile fosse di proprietà della società attrice, avverso la quale aveva formulato la domanda cautelare;
- che tale circostanza denotava l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'usucapione e che, pertanto, il convenuto sino al giorno PA
pagina 3 di 14 del deposito del ricorso d'urgenza aveva avuto la disponibilità dei beni immobili in assenza di animus possidendi;
- che, sebbene nel ricorso ex art. 700 c.p.c., il aveva agito quale PA
conduttore a titolo di mezzadria di un terreno sito in agro di Potenza, c/da
Betlemme, catastalmente indicato alla partita n. 8312, foglio 32, particelle n. 166
e 436, doveva ritenersi (in quanto così asserito dal medesimo) che esso PA
avesse la disponibilità anche di tutti gli altri beni immobili oggetto di causa;
- che la mancanza dell'elemento soggettivo utile ad usucapire in capo a PA
non poteva che ripercuotersi in capo al di lui figlio,
[...] Parte_2
in capo al quale sussisteva una posizione di possesso derivato;
[...]
- che pertanto, anche assumendo che i convenuti avevano iniziato a possedere animus et corpus dalla data di deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. (cosa che comunque era rimasta indimostrata in quanto non era stata fornita prova dell'interversione del possesso), il possesso non si era protratto per tutto il tempo richiesto dalla legge con riguardo ai beni immobili;
Per quanto riguarda la domanda proposta dalla società attrice, secondo il
Tribunale la stessa doveva essere qualificata come domanda di rivendicazione;
- che tale domanda era fondata essendo pacifico che i convenuti avevano occupato gli immobili e, secondo quanto dichiarato dallo stesso PA
con il ricorso ex art 700 cpc, egli era conduttore e non possessore degli
[...]
stessi;
- che tale ammissione del aveva valenza confessoria ed era idonea ad PA
attenuare l'onere probatorio in capo alla società attrice che aveva agito in rivendicazione la quale, peraltro, aveva anche prodotto in giudizio i titoli a fondamento del suo diritto di proprietà dei beni in contesa.
3. Con atto di citazione notificato in data 27.10.22, proponevano appello i signori
, contestando, preliminarmente, la nullità della sentenza stante la PA
incompetenza funzionale dell'adito Tribunale Ordinario, in luogo della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Potenza e sostenendo, in sintesi:
pagina 4 di 14 3.1. (A) che il primo giudice aveva omesso ogni considerazione sui tempi di acquisto della proprietà da parte della il 50% con atto del Controparte_4
1985 ed il rimanente 50% con atto del 1993, (da parte di venditori che, a loro volta, avevano acquistato la proprietà nel 1981), ossia oltre 20 anni dall'iniziale possesso di essi;
che, infatti, se gli immobili risultavano abitati e PA
coltivati sin dal 1961 dai , doveva esserci prova di un contratto di PA
mezzadria ricevuto dalla e conservato nei suoi libri contabili;
Controparte_4
invero, in questo periodo, poteva esservi stata interversione e, quindi, la
[...]
aveva acquistato ad interversione avvenuta;
CP_4
3.2. (B) che, come già dedotto in primo grado con memoria ex art. 183 comma 6
n.1 c.p.c., il riconoscimento dell'esistenza del rapporto di mezzadria avrebbe comportato la nullità e/o incompetenza del giudizio: nullità in quanto non sarebbe più vero che essi Loguercio sarebbero "occupanti sine titulo"; incompetenza per le disciplina prevista in materia di mezzadria;
3.3. (C) che il primo giudice aveva erroneamente valutato la posizione giuridica di come possesso derivato, ossia discendente dall'asserito Parte_2
possesso esercitato dal padre;
in realtà le posizioni giuridiche PA
di essi odierni appellanti erano autonome e distinte (come dimostrato dal fatto che l'atto di citazione della era indirizzato ad entrambi); da ciò Controparte_4
derivava che, anche a voler ritenere che l'eventuale possesso “iniziale” paterno risaliva al 1985 o al più al 1981, a quella data aveva maturato Parte_2 il suo diritto all'usucapione per gli immobili oggetto di causa;
3.4. (D) che il primo giudice non aveva considerato le dichiarazioni, rese all'udienza del 21 febbraio 2014, dal teste Ing. , che aveva Testimone_1
venduto parte degli immobili alla il quale aveva riferito di Controparte_4
non conoscere il Sig. ; di aver acquistato il terreno in oggetto e la casa PA
ivi insistente nel 1981 e rivenduto detta proprietà dopo circa 10 anni durante i quali nessuno aveva mai occupato le aree in oggetto;
3.5. (E) che la motivazione del diniego dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della richiesto da essi appellanti, appariva Controparte_4
pagina 5 di 14 contraddittoria, in quanto una prima volta la richiesta era stata rigettata perché le circostanze erano favorevoli al deferente, mentre all'udienza successiva il giudice rigettava la richiesta in quanto carente del requisito della decisorietà, generico e perché riguardante fatti in relazione ai quali i soggetti chiamati a prestarlo non erano stati autori o partecipi.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello, con la Controparte_1
condanna della controparte anche per lite temeraria.
L'appellata rilevava, in particolare, che, ove fosse stato PA
realmente proprietario degli immobili in questione, non avrebbe avuto ragione di proporre un ricorso cautelare nei confronti della (motivo Controparte_4
sub A); che non sussisteva alcuna questione di competenza funzionale in virtù del contratto di mezzadria (motivo sub B); che aveva occupato Parte_2
gli immobili solo in quanto familiare convivente del in PA
quanto nel 1960 egli aveva soltanto 2 anni (motivo sub C); che non si comprendeva come la testimonianza del sig. poteva giovare alla tesi _1
difensiva degli appellanti (motivo sub D); che correttamente la richiesta di giuramento decisorio era stata dichiarata inammissibile (motivo sub E).
4. All'udienza del 18.2.25 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di Controparte_4
che pur regolarmente citata con pec del 27.10.22, non si è costituita nel presente giudizio
6.Sempre in via preliminare occorre precisare che le deduzioni difensive non dedotte nei motivi di appello ma propugnate dagli appellanti per la prima volta con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica ( quali la contestazione circa la mancanza di prova della titolarità in capo alla intervenuta dell'acquisto del credito;
l'asserita contraddittorietà della qualificazione da parte del Tribunale
pagina 6 di 14 dell'azione proposta in primo grado come azione di rivendicazione ecc.) non saranno esaminate perché inammissibili ai sensi dell'art. 345 cpc.
7. Tanto premesso si ritiene che l'appello sia infondato nel merito.
Deve essere esaminato in via preliminare il secondo motivo di appello con il quale è stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado perchè pronunciata dalla sezione civile ordinaria, anzichè dalla sezione specializzata per le controversie agrarie, che avrebbe, a dire degli appellanti, competenza funzionale inderogabile vertendosi in materia di contratti agrari, avendo il giudice ritenuto esistente il contratto di mezzadria.
Gli appellanti hanno al riguardo evidenziato che tale eccezione in rito era stata da loro sollevata già nella memoria 183 comma 6 n.1 così come essi con lo stesso scritto difensivo avevano dedotto anche l'improcedibilità del giudizio essendo stato omesso a cura della parte in riconvenzionale il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improponibilità della domanda dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982
L'assunto è infondato.
L'ammissione dell'esistenza di un rapporto di mezzadria da parte di non ha affatto introdotto nel giudizio un nuovo tema di PA indagine avente ad oggetto l'accertamento, anche solo in via incidentale, della sussistenza tra le parti del contratto agrario, ma la predetta dichiarazione della parte è stata valorizzata dal Tribunale soltanto per attribuirle una valenza confessoria idonea a dimostrare l'assenza dell'animus possidendi in capo al
, quale requisito utile per il perfezionamento dell'usucapione avendo PA quest'ultimo dichiarato di essere conduttore e detentore dei fondi per cui è causa e avendo altresì riconosciuto espressamente la proprietà dei beni in capo alla società appellata.
Ne consegue che, stante l'irrilevanza di un eventuale accertamento giudiziale della sussistenza o meno del rapporto di mezzadria, ogni questione relativa alla competenza funzionale del giudice adito è del tutto priva di consistenza, così come irrilevante è, di conseguenza, anche l'eccepita mancanza del previo pagina 7 di 14 esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improponibilità della domanda dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, non vertendosi nel caso di specie di una controversia di natura agraria.
Il primo, il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente, in quanto relativi alla valutazione della prova della invocata usucapione dei beni immobili per cui è causa.
Con i suddetti motivi gli appellanti hanno sostenuto che se fosse realmente esistito un contratto di mezzadria tra padre dell'appellante, e PA
il proprietario degli immobili per cui è causa, avrebbe dovuto esserci la prova documentale dell'esistenza del predetto rapporto agrario tra gli atti contabili della
Controparte_4
L'assunto non può essere condiviso sia perché per la conclusione del contratto di mezzadria non è richiesta la forma scritta ad substantiam e, quindi, ben poteva essere concluso dalle parti anche verbalmente, sia perché, la sussistenza del rapporto di mezzadria è circostanza ammessa dalla stessa parte che nel presente giudizio intende negarla e cioè da PA
Quest'ultimo, infatti, nel ricorso proposto il 13.07.1994 ex art. 700 c.p.c., come già in precedenza detto, aveva dichiarato di agire in giudizio quale conduttore a titolo di mezzadria dei fondi per cui è causa affermando altresì che il fabbricato ivi esistente unitamente a tutto il terreno circostante, era di proprietà dell'
[...]
in tal modo riconoscendo espressamente la proprietà in capo a Controparte_4 quest'ultima dei beni e al contempo ammettendo di essere mero detentore degli immobili in virtù di un rapporto contrattuale agrario.
Da tali affermazioni del Loguercio discende la prova della insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per il perfezionamento della prescrizione acquisitiva, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
Quanto alla posizione di non possono che essere Parte_2
condivise le argomentazioni riportate nella sentenza impugnata e cioè che in capo al predetto, in assenza di elementi concreti di segno contrario non forniti dall'interessato, si può solamente affermare l'esistenza di una situazione pagina 8 di 14 possessoria discendente dall'asserito possesso esercitato dal padre PA
con la conseguenza che la mancanza dell'elemento soggettivo utile ad
[...]
usucapire in capo a si ripercuote inevitabilmente in capo a PA
Parte_2
Né può essere condivisa la tesi degli appellanti secondo la quale la posizione giuridica di non sarebbe quella di un possesso Parte_2
derivato, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, bensì sarebbe una posizione autonoma e distinta da quella del padre e la circostanza sarebbe Pt_1
suffragata anche dal fatto che l'atto di citazione della è stato Controparte_4
indirizzato nei confronti di entrambi.
Inoltre, secondo gli appellanti, anche a voler ritenere che l'eventuale possesso “iniziale” paterno risaliva al 1985 o al più al 1981, Parte_2
a quella data aveva maturato il suo diritto all'usucapione per gli immobili oggetto di causa.
A tale riguardo, condividendo sul punto il rilievo della società appellata, appare dirimente osservare che nella comparsa di costituzione risposta depositata dagli odierni appellanti nel procedimento di primo grado essi hanno affermato che il possesso degli immobili sarebbe iniziato nel 1960, quando il PA
nato il [...], aveva solo due anni di età, circostanza questa che
[...]
evidenzia l'infondatezza dell'assunto difensivo sopra detto.
Balza evidente, pertanto, che ha occupato gli Parte_2
immobili per cui è causa in quanto congiunto di e non sulla PA
base di un'autonoma posizione possessoria che, peraltro, risulta priva di univoco riscontro concreto ed è meramente affermata dalla parte interessata.
Quanto all'ulteriore motivo di appello i congiunti hanno censurato la PA
decisione impugnata laddove non ha considerato le dichiarazioni del teste _1
, dante cause della il quale ha affermato di non
[...] Controparte_4
conoscere e che quest'ultimo non avrebbe mai occupato immobili PA
oggetto di causa fino alla loro vendita.
pagina 9 di 14 Con riferimento a tale ultima censura si osserva che gli appellanti non hanno adeguatamente rappresentato la decisività di tale testimonianza in favore della loro tesi difensiva e, anzi, al riguardo non può non rilevarsi che avendo il teste negato che gli appellanti abbiano occupato i fondi in questione, ha fornito una circostanza che milita in senso contrario alla sussistenza in capo agli stessi appellanti della situazione possessoria da loro vantata, utile al perfezionamento della usucapione dei beni.
Gli appellanti, inoltre, hanno lamentato che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla loro richiesta di interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società attrice del giudizio in primo grado.
Il motivo è inammissibile sia perché, come fondatamente eccepito dalla società appellata, gli odierni appellanti non hanno minimamente rappresentato la rilevanza dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società attrice che sarebbe stato omesso dal giudice, sia perché essi non hanno contestato detta omissione nel corso del giudizio di primo grado, sia perché essi non hanno reiterato tempestivamente in questa sede la relativa istanza di ammissione del mezzo istruttorio.
e hanno, infine, riproposto l'istanza di PA Parte_2
deferimento al rappresentante legale della del giuramento Controparte_4
decisorio dichiarata inammissibile dal tribunale.
Il giuramento dovrebbe vertere sui seguenti capitoli:
“Giuro e giurando affermo o nego che gli immobili ed i terreni pertinenziali oggetto di causa, siti in Potenza al foglio 32 ed identificati con le particelle oggetto di causa, 520,166,167,176,436,212,1667,1668, 1669, proprietà comunemente conosciuta come “ ” sono stati detenuti dai Controparte_6
Sig.ri e da sempre, in via esclusiva e PA Parte_2
senza corrispondere nessuna somma e prima di essi detenuti dai genitori degli stessi che mai nulla hanno corrisposto alla società e tanto Controparte_4 meno ad altri”;
pagina 10 di 14 “ Giuro e giurando affermo o nego che i Sig.ri e PA Parte_2
hanno sempre potuto disporre degli immobili oggetto di causa e
[...]
disporre dei terreni ad essi pertinenti in modo pieno ed esclusivo sin dalla data di acquisto di detti terreni da parte della ovvero sin dal lontano Controparte_4
1985”
“ Giuro e giurando affermo o nego che sin dalla data di acquisto degli immobili per cui è causa ovvero sin dal 1985 risultano nella contabilità e tra i documenti della contratti stipulati tra la ed i Sig.ri Controparte_4 Controparte_4
e per la detenzione dei predetti PA Parte_2
immobili, nonché pagamenti, somme e beni corrisposti dai Sig.ri PA
e a favore della per la
[...] Parte_2 Controparte_4 detenzione degli immobili oggetto di causa”.
Orbene, con riferimento al dedotto giuramento, così come articolato dalla parte istante, non ammesso dal giudice di primo grado, se ne ribadisce in questa sede la inammissibilità.
Oltre alla omessa precisa indicazione nel primo capitolo degli elementi costituenti l'istituto dell'usucapione invocato dagli appellanti, in violazione dell'art 233 comma 2 cpc, tutti i capitoli di prova attengono a fatti privi del carattere della decisorietà (anche soltanto parziale) dell'eventuale affermazione o negazione.
Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito ( v. cass n. 39/2011; n.9045/2010) .
In applicazione dell'anzidetto principio, nel caso di specie, si osserva che il dedotto giuramento decisorio non è idoneo alla definizione della lite perchè, anche in caso di risposta affermativa o negativa, da esso non può desumersi in modo incontrovertibile l'esistenza del possesso uti dominus e, quindi, e la invocata usucapione dei fondi in favore degli appellanti.
pagina 11 di 14 Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata costituita e si liquidano al minimo dei parametri previsti dal DM
55/20124 tenuto conto dell'attività svolta ( Cass n.29857/23), del valore della causa (valore indeterminabile;
scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Quando alla domanda dell'appellata di condanna ex art 96 cpc della controparte, si rileva quanto segue.
I presupposti della responsabilità processuale aggravata prevista dall'articolo 96 primo comma c.p.c. sono costituiti sul piano processuale dalla domanda formulata dalla parte vittoriosa, sul piano soggettivo dalla configurabilità del dolo o della colpa grave (intesa come consapevolezza oppure ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza della infondatezza della propria testi difensiva oppure del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi utilizzati per agire oppure per resistere in giudizio) in capo alla parte soccombente e sul piano oggettivo dalla totale soccombenza e dal danno subito dalla parte vittoriosa.
Di questi elementi, in quanto fatti costitutivi della sua pretesa, la parte che faccia valere tale responsabilità deve fornire la prova, dimostrando in particolare la concreta ed effettiva esistenza di un danno riconducibile sul piano causale al comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente e la configurabilità in tale comportamento perlomeno di una colpa grave (si vedano Corte di cassazione n. 1722 del 1982, Corte di cassazione n. 1341 del 1991 e Corte di cassazione n.
13355 del 2004).
Né la previsione del potere del Giudice di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno appare idonea di per sé ad esonerare la parte interessata dall'onere di fornire elementi probatori necessari, posto che la liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza e che sia soltanto oggettivamente impossibile o particolarmente difficile pagina 12 di 14 procedere alla sua quantificazione (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 477 del 1983 e Corte di cassazione n. 4310 del 2018).
Nel caso che ci occupa, dal momento che l'appellata non ha provato che dal comportamento processuale tenuto dalla parte soccombente sia derivato, con un rapporto di causalità adeguata, un danno patrimoniale effettivo e concreto, la domanda risarcitoria dalla stessa avanzata ai sensi dell'articolo 96 primo comma c.p.a. deve essere rigettata.
Né può essere riconosciuto all'appellata il risarcimento del danno per lite temeraria previsto dall'articolo 96 terzo comma c.p.c,, introdotto dall'art. 45 comma 12 L n. 69/ 2009, che il Giudice può eventualmente riconoscere alla parte vittoriosa anche di ufficio, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa per le seguenti ragioni.
La condanna al risarcimento del danno prevista dal terzo comma dell'articolo 96
c.p.c. rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico strumentale ad assicurare una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e a disincentivare l'abuso del processo e, quindi, pur non richiedendo nella parte soccombente l'elemento soggettivo del dolo, ha come presupposto una condotta dalla stessa tenuta caratterizzata dalla mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o dalla colpa grave (carenza della dovuta diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza) e valutabile quale abuso della potestasagendi, come nel caso di pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché contraria al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, oppure di manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame o di palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso Cass Sezioni Unite n. 22405 del 2018).
Nel caso di specie le difese esplicate dalla parte appellante (complesse e articolate
) costituiscono indici significativi del difetto in capo alla stessa parte soccombente dell'elemento soggettivo della mala fede e della colpa grave ed escludono che il suo comportamento processuale possa essere qualificato come abuso del processo.
pagina 13 di 14 Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_4 Controparte_4
- rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 4996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva come per legge;
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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