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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 21025/2024
TRA
, difeso dall'avv. D'ONOFRIO ILARIA;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dal servizio CP_1 contenzioso dell'Istituto ex art. 10 d.l. 30/09/05 n. 203;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/10/24 il ricorrente in epigrafe ha esposto «che in data 13.02.2024, il Tribunale di Napoli, nella persona del
Giudice del Lavoro dott. S. Palmieri, con decreto di omologa recante r. g.
n. 9138/2021 riconosceva la sig.ra e, per Parte_2
l'effetto condannava l' al pagamento dei ratei di pensione di indennità CP_1 di accompagnamento dal 23.06.2020 fino al 18.03.2022 (data del decesso);
2. che, a tutt'oggi, l' nonostante la richiesta stragiudiziale di CP_1 pagamento notificata il 13 febbraio 2024, la notifica del modello ap23 effettuata il 12 marzo 2024 nonché la notifica del decreto di omologa effettuata il 13.06.2024 risulta ancora inadempiente stante l'inerzia nel pagamento della prestazione dell'indennità di accompagnamento».
Tanto premesso, agisce in questa sede, in qualità di erede, per la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
L' si costituiva in giudizio, eccependo l'intervenuto pagamento in data CP_1
22/04/24.
Il ricorso è infondato.
L'art. 445 bis comma 5 c.p.c. stabilisce che gli enti competenti (nella specie l' ) provvedono al pagamento della prestazione, previa verifica CP_1 dei requisiti socioeconomici, entro il termine di 120 giorni dalla notifica
1 del decreto di omologa.
Risulta documentato, e pacifico, il pagamento della prestazione (indennità di accompagnamento) in data 22/04/24, e pertanto in epoca antecedente il deposito del ricorso.
Il ricorso va pertanto respinto.
Risulta comunque correttamente formulata la dichiarazione ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara la parte attrice non tenuta al pagamento delle spese di lite..
Napoli, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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