Sentenza 22 giugno 2009
Massime • 1
Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfratto per morosità azionato solo da parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice).
Commentari • 3
- 1. Locazione di cosa comune da parte di comproprietario: è gestione di affariAccesso limitatoGloria Urbani · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2013
- 2. Le locazioni e la gestione dell’affare altrui nell’interesse comuneDi Micco Antonella · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2012
- 3. Cassazione: sentenza n. 11136 del 04/07/2012Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2009, n. 14530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14530 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. CHIARINI IA Margherita - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10618/2004 proposto da:
DE IT AL , VI RA , elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato IAONNUCCI MATTIA, rappresentate e difese dall'avvocato PAPA NERI Francesco giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
DE NO IO , DE NO TA , LA ON UI LI , IN LI , IN ON , IN LA , DE NO IC , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato DE MAJO Vincenzo giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
VI IC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2817/2003 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Terza Civile, emessa il 9.10.2003, depositata il 06/11/2003, R.G. 4995/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/02/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.2.1996 De NO MI , AN , IA IA , IAntonia e CO , unitamente a La IC SA IC , quest'ultima anche per conto del germano La IC CO , esponevano: di essere locatori di un locale condotto da DO NO;
che quest'ultimo aveva ceduto l'azienda a tale BA NO;
che la cessione era stata comunicata dalla NO B. a MI De NO;
che dalla data della cessione dell'azienda BA NO non aveva provveduto al pagamento dei canoni mensili.
Tanto premesso, si ricorda che a LA De NO (locatrice del locale de quo a favore di NO G. ) succedevano gli eredi che si costituivano in giudizio ed intimavano sfratto per morosità a BA NO imputandole di non aver pagato i canoni dalla data di cessione dell'azienda. Veniva quindi chiamata in causa De VI AD alla quale l'attività era stata intanto ceduta. Il contraddittorio non venne integrato nei confronti di NO BA , coerede di IA EL De NO , originaria locatrice del negozio.
Costituitasi in giudizio la NO B. eccepiva l'irritualità della richiesta di convalida in quanto avanzata con ricorso e deduceva nel merito che all'atto della cessione dell'azienda il NO G. era giunto ad un accordo con MI VI , costruttore del fabbricato del quale faceva parte il fondo locato e in favore del quale era stata emessa ordinanza di reintegra nel possesso dell'immobile nei confronti della locatrice e del conduttore. In forza di tale ordinanza il VI M. avrebbe consentito al NO G. la permanenza nel locale dietro corrispettivo di Euro 723,04 mensili che dovevano intendersi quale canone di locazione versato direttamente al VI M. . Sosteneva la NO B. che i ricorrenti erano a conoscenza dell'accordo perché debitori del VI M. ; di aver continuato a pagare a quest'ultimo il canone di locazione mediante la fornitura di generi alimentari;
che in relazione al diritto a percepire il canone di locazione doveva ritenersi avvenuta una cessione di credito in favore del VI M. da parte dei ricorrenti.
La NO B. spiegava altresì domanda riconvenzionale per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione per mancanza di un elemento essenziale (la concessione del godimento del bene locato) nonché la pronunzia di risoluzione del contratto di locazione per il grave inadempimento dei locatori evidenziatosi a seguito dell'ordinanza con la quale il VI M. veniva immesso nel possesso del locale.
Disposta la chiamata in causa del VI M. , questi eccepiva che le somma da lui ricevute erano state incassate a titolo di risarcimento danni collegati all'occupazione abusiva del locale da parte del NO G. nel periodo in cui erano ancora in corso i lavori di costruzione. Nel giudizio interveniva anche De VI AD che nelle more era divenuta cessionaria dell'azienda a seguito di contratto concluso l'*1.7.1999*. La De VI A. , chiamata in causa dai ricorrenti, faceva proprie tutte le deduzioni e richieste proposte dalla NO B. .
Con sentenza del 13.9.2002 il Tribunale di Avellino, riconosciuto l'inadempimento delle convenute relativamente al mancato pagamento del canone di locazione, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione e di conseguenza rigettava le domande delle stesse volte ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un contratto di locazione con il VI M. ; la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme versategli a titolo di canoni di locazione;
la declaratoria di nullità del contratto di locazione del *30.8.1989* nonché la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento del locatore.
Proponevano appello BA NO e AD De VI deducendo che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non configurabile nella fattispecie la cessione del credito relativo ai canoni dai De NO al VI M. e nell'escludere la sussistenza di un contratto di locazione NO B. - VI M. in luogo di quello erroneamente ritenuto fra De NO e NO B. .
La Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Condannava gli appellanti alle spese processuali in favore degli appellati.
Proponevano ricorso per cassazione AD De VI e NO BA .
Resistevano con controricorso De NO MI , AN e CO , unitamente a SA IC La IC anche per conto del germano CO La IC nonché IA , ET e IC NG questi ultimi quali eredi di IA De NO . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo parte ricorrente denuncia "Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 102 c.p.c.". La Corte d'Appello afferma che va in via preliminare esaminata l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dagli appellanti con riferimento alla mancata partecipazione al giudizio di De NO IA EL indicata come litisconsorte necessaria. Riguardo a tale problema sostiene parte ricorrente che De NO IA EL non è affatto "una delle locatrici", ma uno degli eredi della locatrice originaria. Di conseguenza, non avendo partecipato al contratto di locazione quale comunista del bene che ne era oggetto non può essere applicato alla fattispecie il principio di diritto invocato dal giudice d'appello secondo il quale la situazione di comunione fa presumere una sorta di delega implicita di uno o più locatori agli altri locatori che hanno assunto una siffatta iniziativa.
Ritiene invece parte ricorrente che nel caso di morte del locatore il contratto di locazione si frammenta in una serie di rapporti distinti facenti capo ai singoli coeredi talché alcuni di essi non possono agire separatamente dagli altri senza l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La tesi non è condivisibile.
La successione del locatore infatti comporta solo una modifica soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e la fattispecie in esame va equiparata alla originaria locazione di più comproprietari nella quale ciascuno può locare ed agire per il rilascio.
In tal senso si legge in giurisprudenza che qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, sicché, conformemente al principio stabilito dall'art.1294 c.c., le obbligazioni che ad essi fanno capo sono unificate dal vincolo della solidarietà che non determina però la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non da luogo a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati. (Cass., 29 maggio 1995, n. 6019;
Cass., 3 luglio 1989, n. 3175; Cass., 21 gennaio 1989, n. 350; Cass., 3 luglio 1989, n. 3174). Si è parimenti affermato che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini nel caso di locazione concessa da parte del condomino di un immobile il quale non è legittimato ad agire senza il consenso degli altri condomini contro il conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile comune per la propria urgente ed improrogabile necessità di destinarlo ad uso di abitazione (Cass., 17 dicembre 1986, n. 7625; Cass., 17 gennaio 1983, n. 357). Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e le spese vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009