Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2009, n. 14530
CASS
Sentenza 22 giugno 2009

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Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 cod. civ., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità di un procedimento di sfratto per morosità azionato solo da parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2009, n. 14530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14530
Data del deposito : 22 giugno 2009

Testo completo