Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3686/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 4.2.2025 tra:
società costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 Controparte_1
(Legge sulla Cartolarizzazione), capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, Cod. Fisc. e iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma n. , appartenente al “ – P. Iva P.IVA_1 Controparte_2
, iscritta al n. 35541.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla P.IVA_2
Banca D'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, e per essa, quale mandataria, in forza di atto di revoca e conferimento di poteri a rogito Notaio Dott.ssa di Roma del 22 marzo 2023 (rep. 20088 – racc. Persona_1
9857), la con sede legale in Roma (RM), Via Controparte_3
Curtatone n. 3, capitale sociale € 150.000,00 interamente versato, Cod. Fisc. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. , appartenente al P.IVA_3
“ – P. Iva , REA n. RM-1581658, soggetta Controparte_2 P.IVA_2 all'attività di direzione e coordinamento di in persona del CP_3
), in forza atto di revoca e conferimento di poteri a rogito CodiceFiscale_1
Notaio Dott.ssa di Roma del 16 marzo 2023 (rep. 20057 – racc. 9838), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti (Cod. Fisc. C.F._2
) in virtù di procura speciale alle liti apposta su separato atto ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 9.
- APPELLANTE -
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giustiniana n. 670/C, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._3
Roma in Viale Parioli, 77 presso lo studio dell'avv. Iacopo Squillante (c.f.
) che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo C.F._4
Melchionna (c.f. ) C.F._5
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8898/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la e, per essa, quale CP_1 mandataria, la ha impugnato la sentenza n. Controparte_3
pag. 2/9 8898/2023 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte da
, ha così statuito: Controparte_5
“Visto l'art. 275 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 18/6/2020 da avverso la Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, con la Controparte_1 costituzione della già Controparte_3 Controparte_6 quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA la nullità parziale della fideiussione prestata il 10/2/2007 da CP_5
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...] Controparte_7 nei confronti della Banco Popolare di Verona e Novara, poi
[...] CP_3 divenuta che ha poi ceduto il credito garantito alla Controparte_8 [...]
; CP_1
DICHIARA la decaduta dall'escussione della fideiussione Controparte_1 prestata il 10/2/2007 da e, per l'effetto, DICHIARA la liberazione Controparte_5 di quest'ultima dalla garanzia in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato tra le società Banco Popolare di Verona e Novara S.p.A. e con atto notar di Roma del Controparte_7 Persona_2
22/3/2007;
DICHIARA inammissibile la domanda attorea di condanna generica della controparte al risarcimento del danno;
CONDANNA la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
1.713,00 per spese ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento e di dichiarazione di nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione (artt. 2,6 e 9 del doc. 3 allegato alla pag. 3/9 citazione – fascicolo di I^ grado per uniformità allo schema Controparte_5 predisposto dall'ABI giusta provvedimento n. 55 di Banca d'Italia. Omessa motivazione sul punto.
B) Erroneità della sentenza nell'aver ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. per non aver riconosciuto il carattere autonomo della garanzia.
C) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale nel dichiarare la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione ha dichiarato l'estinzione della obbligazione fideiussoria per decadenza ex art. 1957
c.c. Violazione degli artt. 1044 e 1957 c.c.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, riformare la sentenza n.
8898 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile (G.I. Dott. Martucci) il 17 maggio 2023, pubblicata il 5 giugno 2023 e notificata in pari data, nella causa n.
30608/2020 RG. e, per l'effetto, accogliere le conclusioni del primo grado come precisate con la comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2021 e così rigettare tutte le domande proposte dalla Signora in quanto Controparte_5 infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del primo grado e del presente giudizio d'appello”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, Controparte_5
a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha comunque richiamato in via alternativa la originaria domanda, proposta sia pure in via alternativa, di dichiarazione di nullità della clausola n. 6 apposta al contratto di fideiussione per violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo, essendo ella consumatore.
Alla udienza a trattazione scritta del 4.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale.
pag. 4/9 Il primo motivo dell'appello proposto dalla è meritevole di accoglimento. CP_1
Va premesso, come pacificamente emerge dalla stessa ricostruzione della vicenda operata dalle parti e dalla documentazione prodotta, che la attrice, figlia di Pt_1
a , ricevette nel 2006 in donazione dal proprio
[...] Parte_2 genitore (la madre, come è noto, morì in modo tragico) la nuda proprietà del 20% delle quote sociali della Società Immobiliare Fonte Meravigliosa s.r.l. di cui il era amministratore. Pt_3
Contestualmente, nel febbraio 2007, sottoscrisse un contratto a garanzia delle obbligazioni presenti e future della predetta società in favore della Banco CP_3
Popolare di Verona e Novara la quale, nel marzo 2007 ebbe a stipulare un contratto di mutuo fondiario con la suddetta società per l'importo di € 3.000.000,00 da rimborsarsi in n. 40 rate semestrali.
Con il proprio atto di citazione la ha lamentato la nullità del contratto di CP_5 fideiussione omnibus (così dalla stessa qualificato) in quanto contenente le medesime clausole contenute nello schema ABI censurato dal noto provvedimento n. 55 della Banca d'Italia e, in via di mero subordine, in quanto la clausola n. 6 sarebbe comunque affetta da nullità per violazione della disciplina del Consumo essendo ella, appunto, un mero consumatore.
Orbene, a parte la condivisibile ricostruzione operata dal Giudice di prime cure in ordine alla sola nullità parziale delle clausole sopra richiamate alla luce delle note sentenze delle SS.UU. n. 22437 del 24.9.2018 e n. 41994/2021, rileva la Corte di non poter concordare con le conclusioni a cui lo stesso è pervenuto.
La questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità.
La giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III^ Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così di recente affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si pag. 5/9 riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.
La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.
Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III^, dapprima con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi e successivamente (Cass. Sez.I^ con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025), ha confermato e chiarito che “la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
Nel caso di specie, in effetti, alcuna prova è stata fornita al riguardo dalla la CP_5 quale si è limitata a formulare una richiesta di emissione di ordine di esibizione nei confronti di varie banche dei moduli adottati per la sottoscrizione delle fideiussioni relative al periodo in contestazione (anno 2007).
pag. 6/9 Ma tale istanza si appalesa immeritevole di accoglimento in ragione della sua genericità e della possibilità che la stessa appellata avrebbe avuto di potersi procurare essa stessa la indicata modulistica.
Per i suesposti motivi, l'appello deve essere accolto e ciò, finanche a prescindere dalla qualificazione del contratto in esame quale fideiussione omnibus o specifica o, ancora, di contratto autonomo di garanzia.
In via alternativa la richiamando la sua qualità di consumatore, chiede CP_5 comunque accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola n. 6 per violazione del
Codice del Consumo di cui al D.L.vo n. 206/2005.
Occorre ricordare che la era titolare del 20% della nuda proprietà della CP_5 società debitrice e che, dunque, sarebbe stato suo preciso onere fornire la prova della effettiva qualifica di consumatore.
Al riguardo, la attrice ha riferito di nulla sapere della gestione della società del proprio padre sia in considerazione della sua giovane età, sia perché dopo la triste vicenda che aveva colpito la sua famiglia aveva vissuto sempre all'estero, sia perché non aveva mai personalmente intrattenuto alcun rapporto con la banca mutuante salvo nel momento della sottoscrizione della fideiussione.
Ora, a prescindere da ogni valutazione in ordine ai rapporti che la stessa aveva intrattenuto con il proprio padre che avrebbe avuto il preciso dovere di informare la propria figlia sulle conseguenti obbligazioni e sui rischi che le sarebbero derivati dalla sottoscrizione di un così oneroso contratto di garanzia, non poteva certamente ricadere sulla banca alcun onere di accertamento ulteriore sulla qualità di consumatore della che ebbe liberamente a rilasciare la fideiussione in favore CP_5 della società di cui amministratore era il ferma restando i poteri che in ogni CP_5 caso alla attrice, pur nella sua qualità, spettavano quale socia (si veda, ad es. quanto disposto dall'art. 2352 c.c.).
Sarebbe stato, pertanto, onere della assumere quanto meno informazioni CP_5 sullo stato della società e sulle sue stesse condizioni patrimoniali, come peraltro emerge dal contenuto del contratto di fideiussione.
Del resto, secondo l'ormai l'orientamento consolidato della S.C. (Cass. n. 24846 del
5.12.2016), "al fine di verificare l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1469-
pag. 7/9 bis c.c….., occorre considerare che nel contratto di fideiussione la qualità di debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. Ne consegue che, qualora il debitore principale sia un imprenditore e l'obbligazione sia stata contratta per scopi connessi all'attività di impresa, il fideiussore, benché non imprenditore, non può evocare in suo favore l'applicabilità del foro del consumatore" (si legge, in particolare, nella parte motiva di Cass. n. 24846/2016 che “in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita (Cass. 29 novembre 2011, n. 25212); ma a diversa soluzione non può non pervenirsi pure nell'evenienza di contratto autonomo di garanzia, essendo comunque anch'esso, con tutta evidenza, funzionalmente inserito nell'attività dell'impresa garantita - quale elemento utile per il suo funzionamento anche solo corrente, onde appunto assicurarle il credito da parte di altri contraenti, i quali fidano sulla garanzia prestata o comunque la prendono in considerazione come elemento determinante nel momento in cui si inducono a contrattare con l'imprenditore garantito, così determinando un diverso e più favorevole andamento dell'attività di impresa - e quindi esulando dal concetto di consumo o bisogno personale del contraente, il solo che può giustificare appunto l'applicazione della disciplina generale del diritto del consumatore”.
In considerazione delle suesposte ragioni, l'appello va dunque accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (indeterminabilità media).
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e per essa dalla sua mandataria, avverso la sentenza n. Controparte_9
8898/2023 del Tribunale di Roma, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, rigetta le domande proposte da . Controparte_5
Condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in €
8.000,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in € 12.156,00 per competenze, oltre rimborso C.U. e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9