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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al N. 5083 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
[...] in persona del PRESIDENTE del CDA e legale rappresentante della società, Sig. con l'Avv. Antonio Parte_2
Miranti, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Adriana
Giovanna Rizzo;
-resistente-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t.
-resistente contumace–
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 19.12.2024, svolta con la modalità della trattazione scritta, esaminate le note depositate dalle parti, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n° 596 2022 0000244024000, emesso dall'
[...]
il 9 aprile 2022, notificato in Controparte_3 data 13 aprile 2022, per la somma complessiva di € 22.573,74.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che si liquidano in € 2.800,00 oltre spese generali
Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Antonio Miranti. Compensa le spese con e CP_1 Controparte_2
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.05.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 596
2022 0000244024000, emesso dall' Controparte_3 il 9 aprile 2022, notificato all'odierna
[...] ricorrente a mezzo posta elettronica in data 13 aprile 2022, per la somma complessiva di € 22.573,74, per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Agricola - Datori di lavoro .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' anche nella qualità di mandatario di CP_1 CP_1 contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto. non si costituiva in giudizio rimanendo così CP_4 contumace.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso appare fondato.
Preliminarmente va rilevata la carenza di legittimazione passiva di , non essendo stato ad essa ceduto il CP_1 credito oggetto dell'avviso di addebito opposto.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'avviso di addebito trae origine da un accesso ispettivo effettuato da Funzionari di Vigilanza dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro in servizio presso la Direzione
Provinciale di Palermo, presso l'azienda odierna CP_1 ricorrente, iniziato in data 10 maggio 2019. In seguito a detto accesso veniva notificato, il “Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione” n. 2019000216/T01 del 23/06/2021 (Prot. Inf.
23/06/2021.0535712), con il quale veniva contestato il non CP_1 corretto inquadramento aziendale dal punto di vista strettamente previdenziale, il non corretto inquadramento della manodopera dipendente, la mancanza dei caratteri tipici della subordinazione dei soci, l' inadempimento dello scopo mutualistico della società cooperativa, la mancata presentazione della denuncia aziendale di variazione ex art 5
D.Lgs n. 375/1993 e, conseguentemente, veniva disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori.
I funzionari ispettivi, partendo dal presupposto che i ricavi provenienti da attività agromeccanica sono stati, nel periodo oggetto di ispezione, superiori a quelli relativi alla produzione agricola, hanno ravvisato, nel caso in specie, una “inversione” dei rapporti tra attività agricola principale e attività connessa che, pertanto, determina riflessi proprio in riferimento al corretto inquadramento aziendale dal punto di vista strettamente previdenziale.
Ai sensi dell'art. 2135, comma 1, c.c., si qualifica imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali (c.d. attività principali), nonché chi esercita attività connesse, cioè quelle attività
“dirette alla fornitura di beni o servizi svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (…)”.
I requisiti da rispettare, in riferimento all'attività di fornitura di servizi sono, essenzialmente, due: l'imprenditore che svolge la fornitura di servizi deve essere lo stesso soggetto che esercita l'attività principale (requisito soggettivo); la fornitura di servizi deve essere svolta utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse “normalmente” impiegate nell'attività caratteristica, ossia quella agricola (requisito oggettivo).
Orbene non si comprende come sia stata operata una
“inversione” dei rapporti tra attività agricola principale e attività connessa
La società rappresenta una società agricola a tutti gli effetti,
Circostanza, questa, pienamente confermata dalle risultanze istruttorie.
Così il teste “l'attività della cooperativa Testimone_1 era un'attività agricola. Si coltivavano gli ulivi e l'orto e nell'orto si seminavano frutti di stagione”, “le sig.re Per_1
e prestavano attività di lavoro in quella che era Pt_3
l'attività prevalente (levare l'erbaccia, seminare l'orto, quindi agricola) e per quanto riguarda l'attività meccanica loro non se ne interessavano se non per prendere qualcosa che poteva servire per il mezzo”; “Detti mezzi però venivano utilizzati solo occasionalmente. a seconda del raccolto si doveva ricorrere a questi mezzi. Ma non era detto che venivano utilizzati”.
Poi “Vero è che l'attività prevalente della Parte_2 società cooperativa Agricoltura e servizi è quella di agricoltura”; “Vero è che l'attività secondaria della cooperativa Agricoltura e servizi è quella agromeccanica. Il ricorso a questa attività è secondario ed occasionale”; “Il lavoro prevalente era quello agricolo”;
“Sul tipo di lavoro che veniva effettuato io sono stato chiaro con gli ispettori. L'attività che svolgevamo era agricola”; “i mezzi meccanici venivano utilizzati solo occasionalmente e quando c'era necessità”; ciò è risultato confermato anche dalla teste Tes_2
da , da e da
[...] Testimone_3 Testimone_4
Testimone_5
Le prove testimoniali hanno confermato che l'attività principale della cooperativa era quella agricola e così confermato quanto dedotto nel ricorso.
In presenza di univoche risultanze istruttorie ed assenza di ulteriori prove che era onere dell'Istituto fornire, deve escludersi la pretesa irregolarità alla data dell'accesso ispettivo.
L'atto impugnato, pertanto, va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 19.12.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al N. 5083 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
[...] in persona del PRESIDENTE del CDA e legale rappresentante della società, Sig. con l'Avv. Antonio Parte_2
Miranti, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Adriana
Giovanna Rizzo;
-resistente-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t.
-resistente contumace–
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 19.12.2024, svolta con la modalità della trattazione scritta, esaminate le note depositate dalle parti, ha depositato nel fascicolo telematico
SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n° 596 2022 0000244024000, emesso dall'
[...]
il 9 aprile 2022, notificato in Controparte_3 data 13 aprile 2022, per la somma complessiva di € 22.573,74.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 ricorrente che si liquidano in € 2.800,00 oltre spese generali
Iva e Cpa come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
Antonio Miranti. Compensa le spese con e CP_1 Controparte_2
.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.05.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n° 596
2022 0000244024000, emesso dall' Controparte_3 il 9 aprile 2022, notificato all'odierna
[...] ricorrente a mezzo posta elettronica in data 13 aprile 2022, per la somma complessiva di € 22.573,74, per contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Agricola - Datori di lavoro .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' anche nella qualità di mandatario di CP_1 CP_1 contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto. non si costituiva in giudizio rimanendo così CP_4 contumace.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso appare fondato.
Preliminarmente va rilevata la carenza di legittimazione passiva di , non essendo stato ad essa ceduto il CP_1 credito oggetto dell'avviso di addebito opposto.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'avviso di addebito trae origine da un accesso ispettivo effettuato da Funzionari di Vigilanza dell'Ispettorato
Nazionale del Lavoro in servizio presso la Direzione
Provinciale di Palermo, presso l'azienda odierna CP_1 ricorrente, iniziato in data 10 maggio 2019. In seguito a detto accesso veniva notificato, il “Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione” n. 2019000216/T01 del 23/06/2021 (Prot. Inf.
23/06/2021.0535712), con il quale veniva contestato il non CP_1 corretto inquadramento aziendale dal punto di vista strettamente previdenziale, il non corretto inquadramento della manodopera dipendente, la mancanza dei caratteri tipici della subordinazione dei soci, l' inadempimento dello scopo mutualistico della società cooperativa, la mancata presentazione della denuncia aziendale di variazione ex art 5
D.Lgs n. 375/1993 e, conseguentemente, veniva disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori.
I funzionari ispettivi, partendo dal presupposto che i ricavi provenienti da attività agromeccanica sono stati, nel periodo oggetto di ispezione, superiori a quelli relativi alla produzione agricola, hanno ravvisato, nel caso in specie, una “inversione” dei rapporti tra attività agricola principale e attività connessa che, pertanto, determina riflessi proprio in riferimento al corretto inquadramento aziendale dal punto di vista strettamente previdenziale.
Ai sensi dell'art. 2135, comma 1, c.c., si qualifica imprenditore agricolo chi esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali (c.d. attività principali), nonché chi esercita attività connesse, cioè quelle attività
“dirette alla fornitura di beni o servizi svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (…)”.
I requisiti da rispettare, in riferimento all'attività di fornitura di servizi sono, essenzialmente, due: l'imprenditore che svolge la fornitura di servizi deve essere lo stesso soggetto che esercita l'attività principale (requisito soggettivo); la fornitura di servizi deve essere svolta utilizzando “prevalentemente” attrezzature o risorse “normalmente” impiegate nell'attività caratteristica, ossia quella agricola (requisito oggettivo).
Orbene non si comprende come sia stata operata una
“inversione” dei rapporti tra attività agricola principale e attività connessa
La società rappresenta una società agricola a tutti gli effetti,
Circostanza, questa, pienamente confermata dalle risultanze istruttorie.
Così il teste “l'attività della cooperativa Testimone_1 era un'attività agricola. Si coltivavano gli ulivi e l'orto e nell'orto si seminavano frutti di stagione”, “le sig.re Per_1
e prestavano attività di lavoro in quella che era Pt_3
l'attività prevalente (levare l'erbaccia, seminare l'orto, quindi agricola) e per quanto riguarda l'attività meccanica loro non se ne interessavano se non per prendere qualcosa che poteva servire per il mezzo”; “Detti mezzi però venivano utilizzati solo occasionalmente. a seconda del raccolto si doveva ricorrere a questi mezzi. Ma non era detto che venivano utilizzati”.
Poi “Vero è che l'attività prevalente della Parte_2 società cooperativa Agricoltura e servizi è quella di agricoltura”; “Vero è che l'attività secondaria della cooperativa Agricoltura e servizi è quella agromeccanica. Il ricorso a questa attività è secondario ed occasionale”; “Il lavoro prevalente era quello agricolo”;
“Sul tipo di lavoro che veniva effettuato io sono stato chiaro con gli ispettori. L'attività che svolgevamo era agricola”; “i mezzi meccanici venivano utilizzati solo occasionalmente e quando c'era necessità”; ciò è risultato confermato anche dalla teste Tes_2
da , da e da
[...] Testimone_3 Testimone_4
Testimone_5
Le prove testimoniali hanno confermato che l'attività principale della cooperativa era quella agricola e così confermato quanto dedotto nel ricorso.
In presenza di univoche risultanze istruttorie ed assenza di ulteriori prove che era onere dell'Istituto fornire, deve escludersi la pretesa irregolarità alla data dell'accesso ispettivo.
L'atto impugnato, pertanto, va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 19.12.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio