Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14258/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14258 del 2024, proposto da RNE1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana, Alessandro Sassoli e Pietro Monni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 67;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Lazio – Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di IO e ARPA Lazio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- in parte qua , del provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot. n. 342 del 23 ottobre 2024 e notificato alla Società in data 29 ottobre 2024, limitatamente e nella parte in cui, all’art. 3 co. 1, prevede che “ devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, espresso con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 13562 del 7 maggio 2024 ”;
- in parte qua , del parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura prot. n. 13562-P del 7 maggio 2024 e, in particolare, della:
- prescrizione B.1 a) che prevede che sia prodotta un’“ attestazione che l’impianto sia direttamente gestito da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e s.m.i. per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi ”;
- prescrizione B.1 b) che prevede che “ considerato, il livello di pregio delle colture previste per l’ambito prescelto, dovrà essere presentato un progetto agronomico alternativo, che preveda l’individuazione e l’impianto di una delle colture DOP, DOC, ecc, indicate nelle sopra richiamate linee guida, al fine di consentire la prosecuzione delle attività agricole, nel rispetto della vocazione del territorio, e consenta un migliore inserimento paesaggistico delle opere nel contesto, in considerazione della significativa estensione delle medesime. Il progetto dovrà essere rappresentato in scala adeguata, con planimetrie, prospetti e sezioni, che precisino il nuovo assetto agronomico, anche in rapporto a quello elettrico, e dovrà essere accompagnato da render e fotoinserimenti, che consentano di verificare le differenze e le migliorie introdotte, rispetto alla precedente previsione colturale, e di configurazione generale dell’Impianto ”;
- ove occorre possa, della Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 390/2022, recante “ Linee guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) ” nell’intero, in particolare,
- alla tabella 6.1 (pag. 96 della stessa), che nelle aree agricole LCC (I e II classe) gli impianti agrivoltaici non siano compatibili a meno che non si tratti di “ Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CA FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente RNE1 S.r.l. (“ RNE1 ”) ha esposto di essere titolare di un progetto di impianto agrivoltaico denominato “ RNE 1 IO AR ”, di potenza attualmente pari a 54,20 MW, da realizzare nel comune di IO in provincia di Roma (“ Impianto FER ”).
A tale riguardo, ha altresì rappresentato che l’Impianto FER si troverebbe in area idonea ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. c-quater) , del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
1.1.) Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto ministeriale n. 342 del 23 ottobre 2024 (“ decreto VI ”), ha reso il giudizio positivo di compatibilità ambientale dell’Impianto FER.
1.2.) Il Ministero della cultura (“ MI ”), nel contesto di tale procedimento, pur rendendo il parere favorevole n. 13562-P del 7 maggio 2024, ha imposto alcune condizioni ambientali che sono diventate parte integrante del decreto VI.
Il MI, dopo aver classificato il terreno su cui sorgerà l’Impianto FER come appartenente alla classe di uso di capacità del suolo LCC II – nella quale sono ricomprese le aree di elevata capacità d’uso agricolo – ha prescritto (prescrizione B.1 a) che RNE1 predisponga un nuovo progetto agronomico nel quale, inter alia , sia fornita “ l’attestazione che l’impianto sia direttamente gestito da impresa agricola nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57 bis. della L.R. 38/1999 per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2006 e smi ” (“ Prima prescrizione ”).
Con la Prima prescrizione, quindi, il MI ha prescritto che l’attività di conduzione dell’Impianto FER della società ricorrente sia in ogni caso gestita da una società agricola, il che avrebbe l’effetto di obbligare, di fatto, RNE1 a modificare il proprio assetto societario e il proprio oggetto sociale trasformandosi in società agricola, con modifica della propria attività di impresa, dalla produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili all’attività agricola.
1.3.) Il MI ha poi imposto anche una ulteriore prescrizione (prescrizione B.1 b), con la quale è stato prescritto che “ considerato, il livello di pregio delle colture previste per l’ambito prescelto, dovrà essere presentato un progetto agronomico alternativo, che preveda l’individuazione e l’impianto di una delle colture DOP, DOC, ecc, indicate nelle sopra richiamate linee guida, al fine di consentire la prosecuzione delle attività agricole, nel rispetto della vocazione del territorio, e consenta un migliore inserimento paesaggistico delle opere nel contesto, in considerazione della significativa estensione delle medesime. Il progetto dovrà essere rappresentato in scala adeguata, con planimetrie, prospetti e sezioni, che precisino il nuovo assetto agronomico, anche in rapporto a quello elettrico, e dovrà essere accompagnato da render e fotoinserimenti, che consentano di verificare le differenze e le migliorie introdotte, rispetto alla precedente previsione colturale, e di configurazione generale dell’Impianto ” (“ Seconda prescrizione ”).
2.) La società ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a otto differenti motivi, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024 per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 25 d.lgs. 152/2006. Violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio del giusto procedimento ”.
Con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’incompetenza del MI a prevedere, nell’ambito del parere finalizzato a rendere il concerto sulla VI (cfr. pagg. 30 e 31 del doc. 2 della produzione della società ricorrente), due distinte condizioni in capo alla società ricorrente, volte a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell’intervento e che si sono poi tradotte nelle prescrizioni apposte dal AS al gravato decreto VI (cfr. articolo 3 del doc. 1 della produzione della società ricorrente).
Come già esposto in precedenza, con la Prima prescrizione è stato richiesto alla società ricorrente di fornire la “ Attestazione che l’impianto sia direttamente gestito da impresa agricola nei limiti e nel rispetto dell’art.57 e 57bis. della L.R. 38/1999 per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali con riferimento a quanto disposto dalla L.R.14/2006 ”.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, la previsione di una siffatta condizione esulerebbe dal perimetro delle valutazioni inerenti alla tutela culturale e paesaggistica dell’area interessata dalla realizzazione dell’opera in questione che il MI era legittimato a compiere. Tale condizione, invero, non riguarderebbe aspetti paesaggistici, risolvendosi nella imposizione di condizioni soggettive e oggettive in capo alla società ricorrente che, peraltro, neppure considererebbero la configurazione agrivoltaica dell’Impianto FER.
Ad avviso della società ricorrente, il dedotto vizio di incompetenza risulterebbe avvalorato dal fatto che nessuno degli enti competenti che hanno preso parte alla conferenza di servizi – ossia, né il Comune di IO, che ha espresso il parere di compatibilità sotto i profili urbanistici ed edilizi, né la regione Lazio – ha ritenuto di imporre una prescrizione di tal guisa.
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024, quanto alla Prima prescrizione, per “ Violazione e falsa applicazione della DGR n. 390/2022, degli artt. 55, co. 4, 57, 57-bis, co. 2 della L.R. n. 38/1999 e dell’art. 3, co. 1bis della L.R. n. 142/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, Violazione dell’art. 1, co. 1 d.lgs. n. 79/1999, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 3, 4, 5, 6,6 6-bis, d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 1, 3, 4, 18, 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021; degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 190/2024; dell’art. 5 d.l. 63/2024; nonché dell’art. 65 d.l. 1/2012 e del d.m. 436/2023. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Mite agrivoltaico del 27 giugno 2022 ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità della Prima prescrizione per violazione dell’articolo 57- bis della legge regionale della regione Lazio n. 38/1999, nella parte in cui prescrive che l’attività multimprenditoriale non può essere gestita direttamente da imprese agricole (tale disposizione, infatti, prevede che “ le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l’attività agricola ”).
Risulterebbero, quindi, violate anche le previsioni di cui alle pagine 47-49 della DGR n. 390 del 7 giugno 2022 che, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione regionale, non impone il possesso di requisiti soggettivi in capo agli operatori che svolgono attività multimprenditoriali.
Tuttavia, la Tabella 6.1 (contenuta a pagina 96 della DGR n. 390/2022), nel prevedere che gli impianti agrivoltaici da realizzare nelle aree agricole LCC (I e II classe) non siano compatibili a meno che non si tratti di “ Impianti FER direttamente gestiti da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e smi per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla L.R. 14/2006 e smi ” introduce un requisito soggettivo che si porrebbe in contrasto con la normativa regionale e con quella nazionale ed eurounitaria in materia di impianti da fonti di energia rinnovabile.
2.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024, quanto alla Prima prescrizione, per “ Violazione dell’art. 57-bis della legge della Regione Lazio n. 38/1999 e dell’art. 3, co. 1 bis della legge della Regione Lazio n. 14/2006. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio del giusto procedimento. Violazione di legge ”.
RNE1, con tale mezzo di gravame, nell’ipotesi in cui venga ritenuto che la Tabella 6.1 sia coerente con le previsioni contenute alle pagine da 47 a 49 della DGR n. 390/2022, ha prospettato l’illegittimità tanto della DGR, quanto della Prima prescrizione, per violazione della legge regionale della regione Lazio n. 38/1999, anche ai sensi del combinato disposto con l’articolo 3, comma 1- bis , della legge regionale della regione Lazio n. 14/2006, per ciò che concerne la definizione di multimprenditorialità.
Che il requisito soggettivo richiesto per realizzare un impianto agrivoltaico in area LCC di classe II, consistente nell’essere un imprenditore agricolo, si ponga in contrasto con l’articolo 55 e ss. della l.r. n. 38/1999 e con l’articolo 3, comma 1- bis , della l.r. n. 14/2006, si ricava dal fatto da quanto previsto in materia di attività multimprenditoriali dall’articolo 57- bis della l.r. n. 38/1999, laddove viene stabilito che “ le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4 ”.
I soggetti di cui all’articolo 55, comma 4, della l.r. n. 38/1999, infatti, sono gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 cod. civ., i coltivatori diretti, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 1047/1957, e gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, così come definiti dall’articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004.
Confermerebbe l’illegittimità della DGR n. 390/2022, della Tabella 6.1 di tale DGR, nonché della Prima prescrizione, anche quanto previsto dall’articolo 3, comma 1- bis , della l.r. n. 14/2006 che, nel definire le modalità di attuazione dei regimi di multimprenditorialità, prevede che “ le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l’impresa agricola all’interno dell’azienda agricola secondo le modalità previste dalla l.r. 38/1999 ”.
2.4.) Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024, quanto alla Prima prescrizione, per “ Violazione e falsa applicazione artt. 117, 3 e 97 Cost – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 1, co. 1 d.lgs. n. 79/1999, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 3, 4, 5, 6, 6-bis, d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 1, 3, 4, 18, 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 9 del d.lgs. n. 190/2024; dell’art. 5 d.l. 63/2024; nonché dell’art. 65 d.l. 1/2012 e del d.m. 436/2023. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Mite agrivoltaico del 27 giugno 2022. Violazione e falsa applicazione del dm AS del 21 giugno 2024. Violazione del principio del tempus regit actum. Violazione del principio della massima diffusione delle FER. Ulteriore violazione delle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE, del Protocollo di Kyoto e dell’accordo di Parigi sul clima, Violazione della direttiva 2018/2001/UE (cd RED 1), della direttiva 2023/2413/UE (cd. RED III), nonché del regolamento (UE) 2021/1119 e del piano RepowerEU. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione ”.
Con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’abnormità dei requisiti di carattere oggettivo di fatto imposti a RNE1 con la Prima prescrizione.
Infatti, dall’imposizione del requisito soggettivo della qualità di imprenditore agricolo discende anche che RNE1, se intende realizzare l’Impianto FER oggetto dei gravati provvedimenti, è anche tenuta ad effettuare una trasformazione societaria, passando da società commerciale ordinaria a impresa agricola.
Ciò, ad avviso della società ricorrente, si porrebbe in contrasto con la disciplina nazionale autorizzativa degli impianti agrivoltaici, contravvenendo altresì ai principi fondamentali in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili stabiliti dal legislatore eurounitario con le disposizioni di diritto secondario contenute negli atti normativi indicati nella rubrica del motivo di ricorso in esame.
Invero, non vi sarebbe alcuna previsione normativa, nazionale o sovranazionale, che imponga il possesso della qualità di imprenditore agricolo agli operatori economici che intendono realizzare un impianto da fonte energetica rinnovabile in area agricola.
Un tale requisito, peraltro, neppure risulta contemplato dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici adottate dal Ministero della transizione ecologica in data 27 giugno 2022, prevalenti anche sulle disposizioni della DGR n. 390/2022, rispetto alla quale sono anche temporalmente successive.
2.5.) Con il quinto motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024, quanto alla Prima prescrizione, per “ Violazione e falsa applicazione artt. 117, 3 e 97 Cost – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 1, co. 1 d.lgs. n. 79/1999, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 3, 4, 5, 6, 6-bis, d.lgs. n. 28/2011 e degli artt. 1, 3, 4, 18, 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021; degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 190/2024; dell’art. 5 d.l. 63/2024; nonché dell’art. 65 d.l. 1/2012 e del d.m. 436/2023. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida Mite agrivoltaico del 27 giugno 2022. Violazione del principio di massima diffusione delle FER. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dei requisiti oggettivi imposti con la Prima prescrizione, con riferimento a quelli previsti dalla l.r. n. 14/2006 e dalla l.r. n. 38/1999.
Ciò, secondo la tesi ricorsuale, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici del 27 giugno 2022, obliterando altresì che l’area in questione sia idonea ex lege .
Ad avviso della società ricorrente, il requisito della multimprenditorialità, per come declinato dalla Tabella 6.1 della DGR n. 390/2022, da un punto di vista oggettivo prevede che: i) la superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun caso inferiore al 90 per cento dell’intera superficie aziendale; ii) la superficie di terreno destinata alle attività multimprenditoriale, non può comunque essere maggiore di 30 ettari.
Secondo la tesi di RNE1, la disposizione normativa richiamata dalla Tabella 6.1 non è mai stata aggiornata sì da ricomprendervi anche un genus di impianto FER quale quello agrivoltaico, con la conseguenza che la DGR n. 390/2022 imporrebbe un requisito previsto da una disciplina ormai datata e inadatta alle nuove tecnologie e configurazioni. La previsione regionale, infatti, sarebbe stata originariamente concepita per disciplinare l’edificazione sui suoli agricoli, senza contemplare alcuna forma di produzione energetica.
A conferma di ciò militerebbe quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali in materia di agrivoltaico del 27 giugno 2022, le quali hanno dettato specifici parametri sul consumo del suolo agricolo, parametrati alla produzione di energia mediante impianti agrivoltaici.
In particolare, ai sensi di tali Linee Guida: a) il requisito A.1 (Superficie minima per l’attività agricola) è rispettato nella misura in cui almeno il 70% della superficie sia destinato all’attività agricola; b) il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell’impianto agrivoltaico (Spv) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (S tot) deve essere ≤ 40%. (il c.d. indice LAOR - Land Area Occupation Ratio ).
Secondo la prospettazione della società ricorrente, le previsioni della DGR n. 390/2022 sarebbero divenute illegittime per effetto delle previsioni della disciplina nazionale che non è stata recepita, ma avrebbe dovuto esserlo, tenendo anche in considerazione il principio di massima diffusione degli impianti FER, nonché la proibizione di introdurre divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio nazionale, sancito dalla giurisprudenza costituzionale.
Oltretutto, l’Impianto FER che RNE1 intende realizzare non potrebbe ricadere nel novero delle attività multifunzionali, essendo tali attività unicamente quelle associate alle attività agricole tradizionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della l.r. n. 14/2006, svolte in connessione con le stesse e comunque mai prevalenti rispetto alle attività agricole. D’altronde, richiedere che l’Impianto FER rientri tra le attività multifunzionali costituirebbe una condizione impossibile da realizzare, atteso che l’articolo 1, comma 423 della legge n. 266/2005, per come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 910, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, afferma che la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici costituisce attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ. – e quindi multifunzionale – soltanto se la produzione non eccede 260.000 kWh anno, un importo pari a un impianto di potenza pari a circa 200 kW, dunque inferiore a quello di RNE1, la cui potenza si aggira intorno ai 55 MW.
Infine, siccome l’Impianto FER è da realizzare su area idonea ex lege , lo stesso dovrebbe essere sempre consentito, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale.
2.6.) Con il sesto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024, quanto alla Seconda prescrizione, per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 25 d.lgs. 152/2006. Violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio del giusto procedimento. Violazione art. 39 della l.r. n. 14/1998 ”.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata dedotta l’incompetenza del Ministero della Cultura ad imporre la Seconda prescrizione, con la quale è stato previsto quanto segue “ considerato, il livello di pregio delle colture previste per l’ambito prescelto, dovrà essere presentato un progetto agronomico alternativo, che preveda l’individuazione e l’impianto di una delle colture DOP, DOC, ecc, indicate nelle sopra richiamate linee guida, al fine di consentire la prosecuzione delle attività agricole, nel rispetto della vocazione del territorio, e consenta un migliore inserimento paesaggistico delle opere nel contesto, in considerazione della significativa estensione delle medesime. Il progetto dovrà essere rappresentato in scala adeguata, con planimetrie, prospetti e sezioni, che precisino il nuovo assetto agronomico, anche in rapporto a quello elettrico, e dovrà essere accompagnato da render e fotoinserimenti, che consentano di verificare le differenze e le migliorie introdotte, rispetto alla precedente previsione colturale, e di configurazione generale dell’Impianto ”.
Secondo la tesi di RNE1, il MI sarebbe intervenuto su aspetti estranei alla propria sfera di competenza, in quanto gli unici enti competenti in ambito agricolo nel caso di specie risultano essere la regione Lazio ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e il comune di IO ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 della l.r. n. 14/1998. Tali enti, con riguardo alla valutazione del piano agronomico presentato in sede di progetto dalla società ricorrente, non hanno espresso alcuna prescrizione né sollevato alcuna criticità, sicché il MI non poteva sostituirsi ad essi e dettare condizioni ulteriori a quelle propriamente volte alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
2.7.) Con il settimo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024, quanto alla Seconda prescrizione, per “ Violazione e falsa applicazione artt. 117, 3 e 97 Cost. – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, violazione degli artt. 1, 3, 4, 18, 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.09.2010. Violazione e falsa applicazione delle Linee guida Mite agrivoltaico del 27 giugno 2022. Violazione e falsa applicazione della DGR Lazio n. 390/2022. Violazione del principio della massima diffusione delle FER. Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità della Seconda prescrizione in ragione del fatto che se la DGR n. 390/2022 ha individuato un’area come astrattamente vocata a una coltivazione di pregio, non per questo detta area deve essere necessariamente interessata da una siffatta coltivazione.
Nella specie, l’area di progetto non è attualmente interessata da produzioni agricole tutelate mediante marchio certificato di origine (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG), dato che la precessione colturale era caratterizzata da cereali autunno vernini e foraggere, che non corrispondono a quelle la cui zona di origine, come descritta nei relativi disciplinari di produzione, include la superficie interessata dalla realizzazione dell’Impianto FER.
Peraltro, le stesse vigenti Linee Guida ministeriali in materia di agrivoltaico prevedono, al requisito B.1. b), la continuità dell’attività agricola. Quindi, l’impianto agrivoltaico, per essere correttamente autorizzato, deve mantenere l’indirizzo produttivo ovvero prevedere il passaggio a un indirizzo produttivo di maggior valore, fermo restando il mantenimento di produzioni DOP o IGP, ma solo qualora già presenti sull’area e non, come nel caso di specie, astrattamente coltivabili.
Secondo la tesi ricorsuale, l’imposizione, da parte del MI, di un indirizzo produttivo diverso e di maggior valore sui terreni agricoli di cui si tratta, si risolverebbe in un nuovo requisito oggettivo, abnorme e violativo dei principi imposti dalle Linee Guida ministeriali del 27 giugno 2022.
Orbene, siccome il piano colturale descritto in sede di progetto nella Relazione Tecnica Agronomica è già orientato alla produzione di foraggere fresche o essiccate basate sulla specie di maggior pregio nell’ambito dell’alimentazione zootecnica, cioè l’erba medica, detto progetto risulterebbe già correttamente funzionale a sostenere le esigenze delle filiere dei prodotti di qualità DOP/IGP presenti nell’area in questione. Ciò farebbe, quindi, emergere l’illegittimità della Seconda Prescrizione per difetto di istruttoria.
Anche con riferimento a tale motivo di doglianza, la società ricorrente richiama il carattere di area idonea ex lege della superficie sulla quale dovrà essere realizzato l’Impianto FER, sicché la Seconda prescrizione si porrebbe anche in contrasto con i principi di matrice eurounitaria dettati in materia di impianti FER.
2.8.) Con l’ottavo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di VI n. 342/2024 per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006, del d.P.R. 31/2017, nonché degli artt. 1, 2, 3, 14 e ss., 17-bis l. 241/1990; Eccesso di potere per carenza di motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento, semplificazione, efficienza ed economicità del procedimento amministrativo, nonché dei principi di buona fede e leale collaborazione ”.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del decreto VI nella parte in cui recepisce il parere del MI, in quanto reso tardivamente.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, sul parere di concerto del MI si sarebbe formato il silenzio-assenso orizzontale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciò a partire dal 19 ottobre 2023.
Peraltro, il parere del MI risulterebbe inefficace stante l’idoneità ex lege dell’area sulla quale dovrà essere localizzato l’Impianto FER, giusta quanto previsto dall’articolo 22 del d.lgs. n. 199/2021.
3.) Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“ AS ”) e il Ministero della cultura (“ MI ”) si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
3.1.) Le amministrazioni ministeriali resistenti, con memoria depositata in data 3 ottobre 2025, hanno eccepito l’infondatezza del ricorso.
4.) RNE1, con memoria di replica depositata in data 15 ottobre 2025, ha controdedotto all’eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, ha precisato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5.) All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata discussa e poi è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia meritevole di favorevole considerazione per ciò che concerne la contestazione della competenza del MI a prescrivere l’imposizione, a carico di RNE1, di una condizione soggettiva non prevista dalla legge per la realizzazione di un impianto FER in area agricola.
1.1. In proposito, vale rilevare che il MI, nell’ambito del procedimento statale di valutazione di impatto ambientale, è chiamato a rendere la propria posizione solo con riferimento agli aspetti inerenti alla tutela della cultura e del paesaggio dell’area interessata dalla realizzazione di un impianto FER.
1.2. Orbene, nel caso di specie imporre alla società ricorrente di fornire “ l’attestazione che l’impianto sia direttamente gestito da impresa agricola nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57 bis. della L.R. 38/1999 per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali con riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 14/2006 e smi ”, non risulta strumentale a salvaguardare i beni culturali e/o paesaggistici presenti nell’area interessata dalla installazione dell’Impianto FER di cui si tratta.
1.3. Ciò risulta anche avvalorato dal fatto che il possesso della qualità di imprenditore agricolo neppure è richiesta dalla normativa regionale che disciplina l’installazione e l’esercizio di impianti FER in area agricola, così come dedotto dalla società ricorrente con il secondo motivo di ricorso. Infatti, la produzione di energie rinnovabili rientra tra le attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali ai sensi del combinato disposto dell’articolo 54, comma 2, l.r. n. 38/1999 e dell’articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2006. L’articolo 57- bis della l.r. n. 38/1999 prescrive poi che “ le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l’attività agricola ”.
L’articolo 55, comma 4, della l.r. n. 38/1999 stabilisce che “ Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 7, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche ”.
1.4. Risulta, quindi, privo di pregio il rilievo difensivo svolto dalle amministrazioni resistenti con la memoria del 3 ottobre 2025, in base al quale la richiesta del possesso del requisito soggettivo in questione si giustificherebbe per rafforzare l’integrazione dell’Impianto FER con le pratiche agronomiche e con l’identità storica dell’area interessata dalla sua realizzazione, classificata dal Piano territoriale paesaggistico regionale (“ PTPR ”) come “ paesaggio agrario di valore ”, rispetto al quale l’articolo 26 delle Norme tecniche di attuazione del PTPR prevede che negli interventi che ricadono in un siffatto contestato “ la tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell’uso agricolo e di quello produttivo compatibile ”.
Non è dato comprendere, né il MI offre una valida e motivata argomentazione a riguardo, come un imprenditore agricolo possa meglio garantire la salvaguardia del “ paesaggio agrario di valore ” relativamente allo svolgimento dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, atteso che lo stesso legislatore regionale ha valutato che l’esercizio di tale attività di impresa non possa essere svolta da imprenditori agricoli, ancorché debba essere connessa a quella agricola.
1.5. L’accertamento del vizio di incompetenza relativa del MI conduce all’annullamento dei gravati provvedimenti relativamente a quanto disposto con la Prima prescrizione per ciò che riguarda la imposizione di requisiti di carattere soggettivo in capo a RNE1.
Da ciò consegue, in base all’orientamento giurisprudenziale dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 5 del 27 aprile 2015), l’assorbimento delle ulteriori censure sul punto articolate dalla società ricorrente con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8336 del 14 dicembre 2021).
2. Il Collegio, di contro, ritiene che il quinto motivo di ricorso sia solo limitatamente meritevole di accoglimento.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata innanzitutto contestata la legittimità del decreto VI e del parere del MI n. 13562-P del 7 maggio 2024 nella parte in cui, con la Prima prescrizione, è stato imposto il rispetto di quanto previsto dall’articolo 57- bis della l.r. n. 38/2022, il cui terzo comma, con riguardo alle attività multimprenditoriali, stabilisce che “ La superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun caso inferiore al 90 per cento dell’intera superficie aziendale; la superficie di terreno destinata alle attività multimprenditoriale, non può comunque essere maggiore di 30 ettari ”.
2.1. Orbene, a prescindere dal richiamo che la Prima prescrizione opera in favore dell’articolo 57- bis della l.r. n. 38/1999, tale disposizione normativa regionale, nella parte in cui individua specifici requisiti dimensionali per la realizzazione di impianti FER in area agricola, avrebbe comunque dovuto essere rispettata dalla società ricorrente, a nulla valendo la previsione di differenti limiti dimensionali per gli impianti agrivoltaici ad opera delle Linee Guida ministeriali del 27 giugno 2022.
In proposito, giova evidenziare che la “ produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ” costituisce una materia di legislazione concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
In siffatta materia, quindi, allo Stato spetta solo il compito di dettare i principi fondamentali della materia, che fungono da limite obiettivo al legittimo esercizio delle potestà normative nelle materie di legislazione concorrente, come statuito dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 50/2005).
Pertanto, le indicazioni contenute nelle Linee Guida del 27 giugno 2022 in materia di impianti agrivoltaici non possono fungere da valido parametro di legittimità del contestato agere provvedimentale del AS e del MI, in quanto ove si predicasse la prevalenza delle stesse rispetto alle normative regionali, si finirebbe per attribuire prevalenza e, di fatto, valenza paranormativa a determinazioni di natura squisitamente amministrativa che non presentano alcuna vincolatività giuridica, poiché non espressamente previste dalla normativa primaria.
Le Linee Guida invocate dalla società ricorrente, in effetti, non sono assimilabili, ad esempio, alle Linee Guida di cui al d.m. 10 settembre 2010 che, per effetto di un complesso meccanismo normativo e degli arresti della giurisprudenza costituzionale, sono risultate vincolanti e, dunque, doverosamente applicabili sull’intero territorio nazionale in maniera uniforme (cfr. Corte cost., sentt. nn. 106/2020, 286/2019, 86/2019 e 69/2018).
Che le Linee Guida del 27 giugno 2022, d’altronde, non presentino tale carattere si ricava anche dalla piana lettura della relativa introduzione, laddove si afferma che “ Il lavoro prodotto ha, dunque, lo scopo di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola ”.
2.2. Neppure risulta violato, per effetto del richiamo al rispetto di quanto previsto dalla l.r. n. 38/1999, il principio di massima diffusione degli impianti FER, in quanto detto principio non può fungere da leva indiscriminata per la realizzazione senza vincoli di tali impianti nel territorio nazionale, dovendo essere giocoforza coniugato con altri valori ordinamentali di pari rango, quali quelli della tutela dell’ambiente e del paesaggio, presi espressamente in considerazione dal legislatore nazionale in subiecta materia .
Così, ad esempio, è stato affermato che il principio di massima diffusione non presenta un carattere di assoluta prevalenza nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, introducendo unicamente un divieto di sottrazione, indiscriminata e generalizzata, di specifiche tipologie di superfici rispetto alla installazione di impianti FER. Ciò trova conferma nel fatto che la Corte costituzionale ha espressamente ammesso la possibilità che vengano previste precipue eccezioni a tale principio in vista della tutela di ulteriori interessi di rango costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 224/2012), tra i quali sicuramente rientra la tutela del paesaggio e la salvaguardia dei beni di interesse culturale.
2.3. Risulta, per converso, fondato il profilo di censura con il quale è stata contestata la legittimità della Prima prescrizione nella parte in cui impone a RNE1 di rispettare il criterio della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali, con riferimento a quanto disposto dalla l.r. n. 14/2006.
In proposito, giusta quanto precisato in precedenza in ordine alla riconducibilità dell’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili tra quelle multimprenditoriali, è sufficiente evidenziare che l’Impianto FER che RNE1 intende realizzare non potrebbe ricadere nel novero delle attività multifunzionali, essendo tali attività unicamente quelle associate alle attività agricole tradizionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della l.r. n. 14/2006, svolte in connessione con le stesse e comunque mai prevalenti rispetto alle attività agricole.
Con riguardo a tale divisato profilo, la Prima prescrizione merita di essere annullata.
3. Il Collegio ritiene che neppure il settimo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’incompetenza del MI ad adottare la Seconda prescrizione, sia meritevole di pregio.
3.1. In proposito vale preliminarmente evidenziare che con la Seconda prescrizione è stato previsto quanto segue “ considerato, il livello di pregio delle colture previste per l’ambito prescelto, dovrà essere presentato un progetto agronomico alternativo, che preveda l’individuazione e l’impianto di una delle colture DOP, DOC, ecc, indicate nelle sopra richiamate linee guida, al fine di consentire la prosecuzione delle attività agricole, nel rispetto della vocazione del territorio, e consenta un migliore inserimento paesaggistico delle opere nel contesto, in considerazione della significativa estensione delle medesime. Il progetto dovrà essere rappresentato in scala adeguata, con planimetrie, prospetti e sezioni, che precisino il nuovo assetto agronomico, anche in rapporto a quello elettrico, e dovrà essere accompagnato da render e fotoinserimenti, che consentano di verificare le differenze e le migliorie introdotte, rispetto alla precedente previsione colturale, e di configurazione generale dell’Impianto ”.
Ad avviso del Collegio, diversamente dall’imposizione del requisito soggettivo previsto dalla Prima prescrizione, in questo caso il MI ha correttamente esercitato la propria competenza in materia di tutela del paesaggio, in quanto con la Seconda prescrizione ha imposto la presentazione di un progetto agronomico al fine di tutelare la vocazione agricola del territorio nel quale andrà a essere realizzato l’Impianto FER e garantire un migliore inserimento paesaggistico di tale opera nel contesto di riferimento, tenendo altresì conto della sua significativa estensione.
Il Collegio ritiene che la valutazione paesaggistica sottesa all’imposizione di tale prescrizione risulti corretta, in quanto l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto FER di cui si tratta è classificata dal PTPR come “ paesaggio agrario di valore ”, rispetto al quale l’articolo 26 delle Norme tecniche di attuazione del PTPR prevede che negli interventi che ricadono in un siffatto contestato si tuteli la qualità del paesaggio rurale e si conservi e valorizzi l’uso del suolo agricolo e di quello produttivo compatibile.
4. Il Collegio ritiene che neppure il settimo motivo di ricorso sia meritevole di favorevole considerazione.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità della Seconda prescrizione in quanto, se la DGR n. 390/2022 ha individuato un’area come astrattamente vocata a una coltivazione di pregio, non per questo detta area deve essere necessariamente interessata da una siffatta coltivazione.
Nella specie, l’area individuata da RNE1, non risulta attualmente interessata da produzioni agricole tutelate mediante marchio certificato di origine (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG), ma da precessione colturale caratterizzata da cereali autunno vernini e foraggere, che non corrispondono a quelle la cui zona di origine, come descritta nei relativi disciplinari di produzione, include la superficie interessata dalla realizzazione dell’Impianto FER di cui si tratta.
4.1. La circostanza che, allo stato, non fosse in atto alcuna produzione agricola tutelata sull’area individuata da RNE1 non costituisce una valida ragione per iniziare una coltivazione di erba medica, in quanto il MI ha specificamente apprezzato che ciò non consentirebbe di garantire una adeguata tutela del bene paesaggistico interessato dall’intervento.
In particolare, il MI ha affermato che “ l’erba medica prescelta dal Proponente per l’impianto agronomico, per le sue caratteristiche specifiche (altezza, colore, tipo, coltivazione e raccolta) non presenta elementi tali da collaborare favorevolmente all’inserimento paesaggistico delle opere nel contesto né contribuiscono alla loro mitigazione, come peraltro ampiamente attestato nei fotoinserimenti […]”.
4.2. Quanto alla asserita violazione delle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici si rimanda alle considerazioni già espresse in precedenza, in ossequio al canone della sinteticità degli atti processuali sancito dal codice di rito.
5. Il Collegio ritiene, inoltre, che neppure l’ottavo motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento, in quanto nel caso di specie non opera il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale previsto dall’articolo 17- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5.1. Al fine di procedere a una compiuta e corretta delibazione di tale motivo di ricorso, occorre svolgere alcune considerazioni in ordine al ruolo svolto dal Ministero della cultura nell’ambito dei procedimenti di VI statale.
Il Ministero della cultura, infatti, partecipa:
- in veste di Autorità cui spetta il potere di pronunciarsi in via autonoma sulla compatibilità paesaggistica del progetto per il quale è stata presentata l’istanza di VI, dovendo rendere l’atto di concerto di cui all’articolo 25, comma 2 (che si riferisce ai progetti di competenza statale ad esclusione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 e che all’uopo assegna un termine di trenta giorni al competente direttore generale del Ministero della cultura), ovvero di cui all’articolo 25, comma 2- bis (che si riferisce ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 e che all’uopo assegna un termine di venti giorni al competente direttore generale del Ministero della cultura), stante il carattere pluristrutturato del procedimento di VI statale;
- in veste di amministrazione potenzialmente interessata e comunque competente ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 4, e 24, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Il MI, in tale veste, è chiamato a rendere entro il termine perentorio di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (pari a sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2- bis , dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006) un parere tecnico in relazione agli ambiti di propria competenza, che concorre con il progetto, lo studio di impatto ambientale e la ulteriore documentazione allegata, con i pareri resi dalle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati o competenti, nonché con le eventuali osservazioni del pubblico e le controdeduzioni del proponente, a formare il materiale istruttorio sulla base del quale la Commissione tecnica del AS di volta in volta competente a seconda della tipologia di progetto proposto – ossia, la Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali VI e VAS di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ovvero la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 – esprime il parere di propria competenza sulla istanza di VI.
5.2. Orbene, soltanto con riferimento al parere tecnico che il MI, per il tramite della competente Soprintendenza, è chiamato a rendere in qualità di amministrazione potenzialmente interessata e comunque competente ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 4, e 24, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, è suscettibile di operare il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale di carattere endoprocedimentale, giusta quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevede che “ Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo ” ( arg. ex Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 867 del 4 febbraio 2025).
5.3. Giova, poi, rilevare che sebbene l’articolo 17- bi s della legge n. 241/1990 disponga che “ Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni [novanta giorni in caso di atti di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, n.d.r.] dal ricevimento dello schema di provvedimento ” e stabilisca che decorso tale termine “ senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito ”, il quarto comma di tale disposizione normativa prevede in ogni caso che “ Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi ”.
5.4. Orbene, ad avviso del Collegio la previsione dettata dall’articolo 17- bis , comma 4, della legge n. 241/1990 è suscettibile di trovare applicazione nell’ambito del procedimento di VI statale per cui è causa, in quanto la disciplina che regola la valutazione di impatto ambientale risulta essere di derivazione eurounitaria. Ciò, in particolare, si evince dalle seguenti previsioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: - “ La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto ”, riguardando inter alia anche il “patrimonio culturale, paesaggio ” (articolo 3, par. 1, lett. d );
- “ 1. La decisione di concedere l’autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni: a) la conclusione motivata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv); b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio. 2. La decisione di non concedere l’autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto. 3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, diverse dalle procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo ” (articolo 8-bis);
- “ 1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3: a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano di cui all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2 ; b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda […]” (articolo 9).
5.5. L’esigenza di una valutazione appropriata degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto proposto, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di VI, che espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso che, a sua volta, inglobi anche l’espresso atto di concerto del MI, che la legge richiede di acquisire in ragione della connotazione pluristrutturata del procedimento di VI statale.
5.6. Dalle innanzi citate previsioni normative, dunque, discende l’inapplicabilità al caso di specie del meccanismo del silenzio-assenso orizzontale di cui all’articolo 17- bis della legge n. 241/1990 per quel che riguarda l’atto di concerto che il MI è tenuto a rendere sull’istanza di VI presentata dalla società ricorrente.
Di conseguenza, sebbene il ritardo nella conclusione del procedimento di VI renda illegittima la condotta dell’amministrazione ministeriale – dando la stura all’attivazione, da parte del soggetto proponente, degli strumenti predisposti dall’ordinamento per reagire all’inerzia dell’amministrazione – la natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sull’impatto ambientale dell’opera (che ingloba anche i profili inerenti all’impatto della stessa sui beni paesaggistici e culturali) da un lato esclude la formazione per silentium dell’atto di concerto e, dall’altro, implica che l’amministrazione procedente (nella specie, il AS) non possa in alcun modo autonomamente pronunciarsi in via definitiva sulla istanza di VI in assenza dell’atto di concerto del MI o difformemente al contenuto dello stesso, ove non favorevole – neanche in forza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. a) , del d.lgs. n. 199/2021, stante la prevalenza della disciplina eurounitaria in materia di VI ( vid. infra ) –.
Ad avvalorare tale impostazione milita il fatto che il legislatore ha previsto uno specifico meccanismo per superare il contrasto endoprocedimentale che può sorgere per effetto del dissenso del MI, costituito dal deferimento della questione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c-bis) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, giusto quanto previsto dall’articolo 25, comma 2- quinquies , del d.lgs. n. 152/2006.
Infatti, nel caso in cui AS e MI rendano valutazioni contrastanti sulla istanza di VI relativa a progetti quali quello per cui è causa, si genera un conflitto tra l’interesse pubblico alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale corollario dell’interesse alla tutela dell’ambiente, e l’interesse pubblico alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, insuscettibile di poter trovare composizione ed essere superato ad opera dell’amministrazione procedente ovvero di quella concertante, in quanto a nessuna di tali amministrazioni ministeriali la legge attribuisce il potere di composizione dei conflitti sorti in seno all’Esecutivo.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, un siffatto potere è, invece, attribuito dal legislatore al Consiglio dei Ministri in quanto organo “ competente a fissare l’indirizzo politico-governativo ed è, pertanto, anche competente a valutare quale, fra due o più posizioni in contrasto, garantisca meglio gli interessi pubblici coinvolti e le priorità della politica governativa, dovendo dunque prevalere. In sostanza, mediante l’adozione dell’atto di alta amministrazione contemplato dalla norma in esame, il Consiglio dei Ministri può apprezzare unitariamente quelli che sono gli interessi coinvolti nella vicenda e operarne, se del caso, una sintesi, individuando, altrimenti, ove questo tentativo fallisca, quello o quelli prevalenti ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3106 del 15 aprile 2021).
5.7. Il Collegio, quindi, ritiene che il gravato parere del MI non possa essere considerato illegittimo e inefficace per tardività, valendo quale atto teso, in sostanza, ad esprimere (o comunque ad anticipare) la posizione che tale Dicastero deve necessariamente rendere all’interno del procedimento di VI statale successivamente al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del AS, stante la doverosità dell’adozione espressa dell’atto di concerto da parte del MI, non suscettibile di formazione per silentium .
Infatti, l’adozione di tale atto di concerto presuppone la realizzazione di una attività istruttoria e implica lo svolgimento di una valutazione di tipo tecnico da parte del MI, con la conseguenza che laddove l’apprezzamento realizzato abbia esito negativo o positivo con prescrizioni – come avvenuto nella specie, alla luce del gravato parere della Soprintendenza speciale per il PNRR del MI – non risulta plausibile ipotizzare che il competente direttore generale del Ministero della cultura possa discostarsi dalle risultanze istruttorie e dalle valutazioni espresse dal proprio organo tecnico e rendere un atto di concerto di segno diverso nell’ambito del medesimo procedimento di VI statale.
5.8. Privo di pregio risulta, poi, il profilo di censura con il quale è stata contestata la violazione dell’articolo 22, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, trattandosi di una disposizione normativa nazionale che non tiene conto del fatto che la disciplina eurounitaria in materia di VI richiede l’adozione di provvedimenti espressi stante la apicale natura dei contrapposti interessi in giuoco e, quindi, osta alla formazione del silenzio-assenso orizzontale di cui all’articolo 17- bis della legge n. 241/1990.
5.8.1. In ogni caso, per completezza espositiva, vale soggiungere che dell’articolo 22, comma 1, lett. a) , del d.lgs. n. 199/2021 potrebbe anche essere fornita una diversa lettura, del pari compatibile con l’impostazione sin qui riportata, ancorché non rilevante ai fini della definizione del presente giudizio.
Infatti, a differenza delle sopra richiamate previsioni normative che si riferiscono unicamente al procedimento di VI in sede statale, l’articolo 22, comma 1, lett. a) , del d.lgs. n. 199/2021 è suscettibile di trovare concreta applicazione nell’ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza regionale e, nell’ambito degli stessi, produrre sempre l’effetto di rendere non obbligatorio il parere tardivamente reso dall’autorità competente in materia paesaggistica.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere accolto parzialmente nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, va disposto l’annullamento in parte qua degli atti e provvedimenti impugnati, avuto precipuo riguardo alla prescrizione B.1 a) apposta al decreto VI.
7. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla gli atti e provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
CA FA, Primo Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA FA | EL ZI |
IL SEGRETARIO