TAR Roma, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 2311
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza del Ministero della Cultura ad imporre requisiti soggettivi

    Il Ministero della Cultura è competente solo per gli aspetti di tutela culturale e paesaggistica. L'imposizione della condizione soggettiva di imprenditore agricolo non rientra in tale competenza e non è prevista dalla normativa regionale. Pertanto, vi è vizio di incompetenza relativa.

  • Accolto
    Violazione normativa regionale sulla gestione degli impianti FER

    La produzione di energia da fonti rinnovabili rientra tra le attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole. L'art. 57-bis L.R. 38/1999 prescrive che tali attività siano svolte da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 55, comma 4, e in regime di connessione con l'attività agricola. L'imposizione del requisito soggettivo di imprenditore agricolo è quindi priva di fondamento normativo.

  • Accolto
    Violazione dei principi di massima diffusione delle FER e di proporzionalità

    Il principio di massima diffusione delle FER non può essere ostacolato da requisiti soggettivi non previsti dalla normativa nazionale o sovranazionale. Tali requisiti imposti dalla prescrizione violano i principi di proporzionalità e non discriminazione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    Le prescrizioni relative alla prevalenza dell'attività agricola e ai limiti dimensionali sono basate su una normativa regionale non aggiornata alle specificità degli impianti agrivoltaici e contrastano con le Linee Guida ministeriali che prevedono parametri diversi e più adeguati. Vi è quindi un vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria.

  • Accolto
    Incompetenza del Ministero della Cultura ad imporre la prescrizione B.1 a)

    Il Ministero della Cultura ha competenza limitata alla tutela culturale e paesaggistica. La prescrizione B.1 a) impone requisiti soggettivi (gestione da impresa agricola) e oggettivi che non sono direttamente correlati alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, ma riguardano aspetti di gestione e conformità normativa che esulano dalla sua sfera di competenza.

  • Accolto
    Violazione della normativa regionale sulla multimprenditorialità

    La prescrizione B.1 a) impone che l'impianto sia gestito da un'impresa agricola, il che contrasta con l'art. 57-bis L.R. 38/1999 e l'art. 3, comma 1-bis, L.R. 14/2006, i quali prevedono che le attività multimprenditoriali siano svolte da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché in connessione con l'impresa agricola.

  • Accolto
    Violazione dei principi di massima diffusione delle FER e di proporzionalità

    L'imposizione di requisiti soggettivi non previsti dalla normativa nazionale o sovranazionale contrasta con il principio di massima diffusione delle FER e con i principi di proporzionalità e non discriminazione. La normativa nazionale ed eurounitaria non impone il possesso della qualità di imprenditore agricolo per la realizzazione di impianti FER in area agricola.

  • Accolto
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    I requisiti oggettivi imposti dalla prescrizione B.1 a) (prevalenza attività agricola, limiti dimensionali) sono basati su una normativa regionale non aggiornata alle specificità degli impianti agrivoltaici e contrastano con le Linee Guida ministeriali che prevedono parametri diversi e più adeguati. Vi è quindi un vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria.

  • Rigettato
    Incompetenza del Ministero della Cultura ad imporre la Seconda prescrizione

    La Seconda prescrizione, che impone la presentazione di un progetto agronomico alternativo con specifiche colture, rientra nella competenza del Ministero della Cultura in materia di tutela del paesaggio, in quanto volta a garantire il migliore inserimento paesaggistico dell'opera e la tutela della vocazione agricola del territorio.

  • Rigettato
    Violazione delle Linee Guida ministeriali in materia di agrivoltaico

    Le Linee Guida ministeriali prevedono la continuità dell'attività agricola e non l'imposizione di colture specifiche. L'area non è attualmente interessata da produzioni DOP/IGP, e l'erba medica, pur essendo una coltura di pregio, non è stata ritenuta idonea dal MI per l'inserimento paesaggistico. La prescrizione mira a garantire la vocazione agricola del territorio e l'inserimento paesaggistico, aspetti di competenza del MI.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria

    Il Ministero della Cultura ha valutato che l'erba medica non presenta elementi tali da favorire l'inserimento paesaggistico delle opere. La valutazione paesaggistica sottesa alla prescrizione è corretta, in quanto l'area è classificata come 'paesaggio agrario di valore' e la prescrizione mira a tutelare la qualità del paesaggio rurale e a valorizzare l'uso agricolo del suolo.

  • Rigettato
    Operatività del silenzio-assenso orizzontale

    Il meccanismo del silenzio-assenso orizzontale non opera nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, in quanto la disciplina eurounitaria (Direttiva 2011/92/UE) richiede provvedimenti espressi per garantire la valutazione degli effetti significativi dei progetti e la trasparenza del procedimento. Pertanto, il parere del Ministero della Cultura non può considerarsi formato per silentium.

  • Rigettato
    Inefficacia del parere del Ministero della Cultura per idoneità ex lege dell'area

    La normativa eurounitaria sulla VIA richiede provvedimenti espressi e non ammette la formazione del silenzio-assenso per il parere del Ministero della Cultura. Pertanto, anche se l'area fosse idonea ex lege, il parere del MI è necessario e non può essere considerato inefficace per tardività o per assenza di obbligo di pronuncia espressa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 2311
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2311
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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