CASS
Ordinanza 24 agosto 2022
Ordinanza 24 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/08/2022, n. 25269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25269 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1297 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente - Contro Fallimento CA s.p.a., in persona del curatore pt. - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 619/05/2019, depositata in data 7 ottobre 2019. lAì Civile Ord. Sez. 6 Num. 25269 Anno 2022 Presidente: LUCIOTTI LUCIO Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA IA IU Data pubblicazione: 24/08/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti CA s.p.a, poi fallita, avverso la sentenza n. 271/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari di accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2003, costi indebitamente dedotti, ai fini Irpeg, e detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da Aerimpianti s.p.a. e dalla Società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio s.p.a. in liquidazione, afferenti ad operazioni ritenute inesistenti;
- il Fallimento CA s.p.a., in persona del curatore p.t. è rimasto intimato;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE -va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso essendo stato proposto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8 gennaio 2021, nel termine annuale ex art. 327 primo comma c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data 7.10.2019, tenendo conto sia della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta con i decreti legge 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni in legge 24.2.2020 n.27, e 8.4.2020 n.23, convertito con modificazioni in legge 5.6.2020 n.40 che della ordinaria sospensione durante il periodo feriale;
in particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021; v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021; Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021); -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/72 e 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento non avendo l'Ufficio fornito prove certe della assunta inesistenza delle operazioni fatturate ("non basta dire che si presume;
occorre dare adeguata prova che i lavori non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti in misura inferiore"), ancorché, in tema di operazioni inesistenti, non ricada sull'AF l'onere di fornire la piena prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate, potendo quest'ultima dimostrare la fittizietà di queste ultime a mezzo di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; -il motivo si profila inammissibile;
- in linea generale, ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, questa Corte, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 26790 del 2020; 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione;
Cass. n. 16473 del 2018); -questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo;
per conseguenza l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018). In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - Investimentos Imobiliàrios e Turísticos SA c. Autoridade Tribudria e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi;
ciò al fine di 4 ( consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA. Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 33295 del 2021); -nella specie, il motivo, da un lato, non coglie la ratio decidendi, e, dall'altro, tende, in realtà, a una inammissibile rivalutazione, in sede di legittimità, dei fatti di causa, avendo il giudice di appello, in ossequio ai suddetti principi - a fronte della contestazione dell'Ufficio della inesistenza (oggettiva) delle operazioni sottese alle a) fatture emesse da Aerimpianti s.p.a., afferenti a pretesi lavori per la realizzazione di un capannone, non redatte in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (per descrizioni diverse delle prestazioni fatturate) nonché b) alle fatture emesse dalla società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio spa per la fornitura di Know-how e macchinari relativamente alla produzione del magnesio - ritenuto - con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - con riguardo alle fatture emesse da Aerimpianti s.p.a. non contestata la effettiva realizzazione dei lavori descritti nelle medesime ("In particolare, si ripete non è contestato che i lavori descritti nelle varie fatture siano stati effettivamente effettuati") e, con riguardo alle fatture di acquisto di Know-how e macchinari, altresì comprovata dalla contribuente l'effettività delle operazioni atteso che "i macchinari esistevano, anche se come afferma l'Ufficio, mai trasportati in Sardegna e poi alcuni anni dopo ceduti e quindi retroceduti non essendo stata la ditta acquirente capace di alienarli vantaggiosamente e, quindi, a distanza di anni in parte rottamati (e si trattava di beni già usati al momento dell'acquisto) mentre il know-how risulta[va] ancora di proprietà della contribuente"; pertanto, la statuizione del giudice di appello aggredita con il mezzo in esame secondo cui "non basta dire che si presume;
occorre dare adeguata prova che i lavori non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti in misura inferiore" va correlata alla constatazione immediatamente precedente in merito alla avvenuta realizzazione dei lavori fatturati;
- alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;
-nessuna determinazione in punto spese, essendo rimasto intimato il Fallimento;
- rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 giugno 2022 DEPOSITATO IN CAN~
-ricorrente - Contro Fallimento CA s.p.a., in persona del curatore pt. - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 619/05/2019, depositata in data 7 ottobre 2019. lAì Civile Ord. Sez. 6 Num. 25269 Anno 2022 Presidente: LUCIOTTI LUCIO Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA IA IU Data pubblicazione: 24/08/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti CA s.p.a, poi fallita, avverso la sentenza n. 271/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari di accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2003, costi indebitamente dedotti, ai fini Irpeg, e detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da Aerimpianti s.p.a. e dalla Società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio s.p.a. in liquidazione, afferenti ad operazioni ritenute inesistenti;
- il Fallimento CA s.p.a., in persona del curatore p.t. è rimasto intimato;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE -va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso essendo stato proposto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8 gennaio 2021, nel termine annuale ex art. 327 primo comma c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data 7.10.2019, tenendo conto sia della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta con i decreti legge 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni in legge 24.2.2020 n.27, e 8.4.2020 n.23, convertito con modificazioni in legge 5.6.2020 n.40 che della ordinaria sospensione durante il periodo feriale;
in particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021; v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021; Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021); -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/72 e 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento non avendo l'Ufficio fornito prove certe della assunta inesistenza delle operazioni fatturate ("non basta dire che si presume;
occorre dare adeguata prova che i lavori non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti in misura inferiore"), ancorché, in tema di operazioni inesistenti, non ricada sull'AF l'onere di fornire la piena prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate, potendo quest'ultima dimostrare la fittizietà di queste ultime a mezzo di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; -il motivo si profila inammissibile;
- in linea generale, ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, questa Corte, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C- 439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 26790 del 2020; 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione;
Cass. n. 16473 del 2018); -questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo;
per conseguenza l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018). In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 - Investimentos Imobiliàrios e Turísticos SA c. Autoridade Tribudria e Aduaneira), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi;
ciò al fine di 4 ( consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimento dell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell'IVA. Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 33295 del 2021); -nella specie, il motivo, da un lato, non coglie la ratio decidendi, e, dall'altro, tende, in realtà, a una inammissibile rivalutazione, in sede di legittimità, dei fatti di causa, avendo il giudice di appello, in ossequio ai suddetti principi - a fronte della contestazione dell'Ufficio della inesistenza (oggettiva) delle operazioni sottese alle a) fatture emesse da Aerimpianti s.p.a., afferenti a pretesi lavori per la realizzazione di un capannone, non redatte in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (per descrizioni diverse delle prestazioni fatturate) nonché b) alle fatture emesse dalla società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio spa per la fornitura di Know-how e macchinari relativamente alla produzione del magnesio - ritenuto - con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - con riguardo alle fatture emesse da Aerimpianti s.p.a. non contestata la effettiva realizzazione dei lavori descritti nelle medesime ("In particolare, si ripete non è contestato che i lavori descritti nelle varie fatture siano stati effettivamente effettuati") e, con riguardo alle fatture di acquisto di Know-how e macchinari, altresì comprovata dalla contribuente l'effettività delle operazioni atteso che "i macchinari esistevano, anche se come afferma l'Ufficio, mai trasportati in Sardegna e poi alcuni anni dopo ceduti e quindi retroceduti non essendo stata la ditta acquirente capace di alienarli vantaggiosamente e, quindi, a distanza di anni in parte rottamati (e si trattava di beni già usati al momento dell'acquisto) mentre il know-how risulta[va] ancora di proprietà della contribuente"; pertanto, la statuizione del giudice di appello aggredita con il mezzo in esame secondo cui "non basta dire che si presume;
occorre dare adeguata prova che i lavori non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti in misura inferiore" va correlata alla constatazione immediatamente precedente in merito alla avvenuta realizzazione dei lavori fatturati;
- alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;
-nessuna determinazione in punto spese, essendo rimasto intimato il Fallimento;
- rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21 giugno 2022 DEPOSITATO IN CAN~