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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4906/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.12.1983
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Torre Giuseppina e dall'Avv.
LLNA NA,
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 30.12.2009 in San Pancrazio
NO (BR) e dalla loro unione nascevano (2009) e (2015). Per_1 Per_2
Con decreto di omologa del 30.1.2020 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi all'udienza scritta del 28.10.2025, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate
1 non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
30.12.2009 in San Pancrazio NO (BR) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2010) alle condizioni depositate congiuntamente il 27.10.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
28.10.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 25.11.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa Roberta Marra - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4906/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.12.1983
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. Torre Giuseppina e dall'Avv.
LLNA NA,
FATTO E DIRITTO
I predetti coniugi contrassero matrimonio in data 30.12.2009 in San Pancrazio
NO (BR) e dalla loro unione nascevano (2009) e (2015). Per_1 Per_2
Con decreto di omologa del 30.1.2020 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 12.12.2024 essi hanno chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando le condizioni.
I coniugi all'udienza scritta del 28.10.2025, con dichiarazioni inviate telematicamente, hanno confermato le condizioni del divorzio.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita accoglimento, in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate
1 non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
30.12.2009 in San Pancrazio NO (BR) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2010) alle condizioni depositate congiuntamente il 27.10.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
28.10.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria perché comunichi immediatamente la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi il 25.11.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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