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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1101 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Parte_1
TURANO GIUSEPPINA ANGELA appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1628/2023 , pubblicata in data 18/10/2023;
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 16.11.2023, ha chiesto la riforma della Controparte_2 sentenza con la quale il Giudice del Lavoro di Cosenza l'ha condannata al pagamento in favore del lavoratore ricorrente della somma di euro 6.103,00 a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo 2009/2022.
2.L'appellato non si è costituito in giudizio.
3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non produrre note di discussione (benché siano stati avvisati ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
1 5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il Parte_1
16/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1628/2023 , pubblicata in data 18/10/2023 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/09/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
2
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel. dr. Rosario Murgida Consigliere dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1101 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Parte_1
TURANO GIUSEPPINA ANGELA appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1628/2023 , pubblicata in data 18/10/2023;
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 16.11.2023, ha chiesto la riforma della Controparte_2 sentenza con la quale il Giudice del Lavoro di Cosenza l'ha condannata al pagamento in favore del lavoratore ricorrente della somma di euro 6.103,00 a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo 2009/2022.
2.L'appellato non si è costituito in giudizio.
3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non produrre note di discussione (benché siano stati avvisati ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
1 5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il Parte_1
16/11/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1628/2023 , pubblicata in data 18/10/2023 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/09/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
2