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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3172/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3172/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COFANELLI GABRIELE ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MINNUCCI MAURIZIO e dell'avv. CARDENA' MICHELE CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: all'udienza del 05.06.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e quant'altro ritenuto di giustizia e ragione: - in via principale ed in ogni caso, in accoglimento della presente vocatio, per le causali di cui in narrativa condannare pars convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ed anche per la completa eliminazione dei vizi e dei gravi difetti così come indicati, ed indi nella misura complessiva di €. 102.652,24 od in quella che sarà determinata in corso di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi professionali”. per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, per le motivazioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in via principale, dichiarare che il contratto intercorso tra le parti, che si ritenga d'appalto
o d'opera, è nullo per illiceità dell'oggetto; in via subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'opera, accertare e dichiarare che l'attrice ex art. 2226 c.c. ha accettato e preso in consegna l'opera con liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima e, per l'effetto, respingere la domanda attrice;
in via ulteriormente subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'appalto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c. avendo l'attrice avuto consapevolezza del progressivo cedimento e deformazione del muro già nel marzo 2019. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, notificato in data 10.12.2020, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, a ditta individuale al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectiis, previa ogni opportuna declaratoria, per le causali di cui in narrativa e quant'altro ritenuto di giustizia: - in via principale ed in ogni caso, in accoglimento della presente vocatio, per le causali di cui in narrativa condannare pars convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ed anche per la completa eliminazione dei vizi e dei gravi difetti così come indicati, ed indi nella misura pagina 1 di 6 complessiva di €. 102.652,24 od in quella che sarà determinata in corso di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi professionali. - in via istruttoria, affinché venga disposta una consulenza tecnica di ufficio previa nomina di un consulente, al quale sottoporre i seguenti quesiti: 1) accerti il c.t.u., previo esame dei luoghi, della documentazione fotografica e di quant'altro dovesse ritenere di miglior attinenza per il corretto ed esauriente svolgimento dell'incarico, natura ed entità delle opere edificatorie poste in essere dalla pars convenuta, e ciò con particolare riguardo al muro di contenimento oggetto di lite;
2) accerti il c.t.u., previo esame dei luoghi, della documentazione fotografica e di quant'altro dovesse ritenere di miglior attinenza per il corretto ed esauriente svolgimento dell'incarico, quali possano essere i correttivi di natura tecnica ed il loro eventuale costo di ripristino al fine di porre in sicurezza l'opera medesima”. In fatto esponeva: che essa attrice aveva commissionato al convenuto l'esecuzione di una serie di opere, quali lo sbancamento e la sistemazione di un piazzale nonchè la edificazione di una struttura di contenimento in cemento presso l'immobile sito in Pollenza Contrada Cantagallo n. 56; che essa attrice aveva corrisposto per i suddetti lavori € 5.000,00 in data 6 agosto 2018, € 3.000,00 in data 8 settembre 2018, € 5.000,00 in data 25 settembre 2018, € 5.000,00 in data 27 ottobre 2018, € 5.000,00 in data 8 dicembre 2018; che il muro di contenimento realizzato dal convenuto aveva iniziato a cedere e a deformarsi;
che, denunciata la predetta situazione, il convenuto si era limitato ad un mero e superficiale intervento di ripristino per poi, in concreto, scomparire;
che l'Ing.
[...]
incaricato da essa attrice nei primi mesi del 2020 aveva accertato che l'opera di contenimento Per_1 ta realizzata a perfetta regola d'arte in quanto: “- si doveva necessariamente realizzare un drenaggio tra il paramento murario ed il terrapieno che permetta il deflusso delle acque meteoriche e non faccia aumentare la spinta del terrapieno stesso;
- il terrapieno doveva essere costipato mediante rullatura al fine di ridurre la spinta;
- i blocchi dovevano essere riempiti di cemento e non con il terreno, in particolare per i tratti di altezza superiore a 1,50 ml”; 2) che il tecnico aveva altresì accertato che la sicurezza strutturale dell'opera non era soddisfatta per i tratti di terrapieno di altezza superiore a 1,50 ml in quanto: “- lo stato deformativo del paramento murario e lo stato deformativo del terrapieno, fanno ipotizzare la presenza di un equilibrio molto precario, che in caso di precipitazioni intense possa provocare il crollo”; che essa attrice aveva depositato ricorso per atp onde fotografare lo stato dei luoghi;
che, tuttavia, il ricorso era stato respinto dal Tribunale di Macerata con ordinanza in data 19 giugno 2020; che nei giorni 6 e 7 dicembre 2020 il muro di contenimento aveva subito un crollo strutturale all'esito del quale si era reso necessario un intervento dei Vigili Del Fuoco per predisporre la minima messa in sicurezza, così come da allegata documentazione fotografica;
che sussistevano i presupposti di cui all'art 1669 c.p.c. con conseguente diritto di essa attrice al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 102.652,24 ( di cui € 72.652,24 per spese di ripristino e messa in sicurezza del muro ed € 30.000,00 per il mancato utilizzo del bene e la situazione di pericolo venutasi a creare) od in quella determinata in corso di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate. Si costituiva he contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare, in fatto, esponeva: che nel luglio del 2018 l'attrice commissionava ad esso convenuto la esecuzione di lavori di sbancamento del terreno agricolo distante circa 400 metri dall'abitazione, il trasporto della terra nell'area intorno alla stessa abitazione con successivo livellamento in modo da realizzare un piazzale meno scosceso - caratteristica determinata sia dal fatto che il piano terra risultava in gran parte interrato e sia dall'andamento naturale del terreno – e più pianeggiante;
che l'attrice commissionava ad esso convenuto, altresì, la realizzazione di una struttura di contenimento con il c.d. muro fiorito;
che esso convenuto ordinava, quindi, presso la i blocchi scelti dall'attrice per realizzare il muro con CP_2 altezza massima di un metro e mezzo;
.07.2018 esso convenuto iniziava lo sbancamento del terreno agricolo ed il trasporto di circa 600 metri cubi di terreno nell'area laterale destra e sinistra ed in quella antistante l'abitazione; che in data 20.07.2018 esso convenuto effettuava gli scavi per i pali e le fondazioni nonché la posa di “gabbie” in ferro e di 12 metri cubi di calcestruzzo e quant'altro per la realizzazione della struttura di contenimento a regola d'arte; che in data 23.07.2018 venivano depositati dietro il muro in costruzione 40 metri cubi di ghiaia lavata e posato un tubo per drenaggio da 9 centimetri di diametro lungo 70 metri lineari;
che, iniziata la costruzione del muro, esso convenuto procedeva a livellare il terreno con apposita pala meccanica nelle parti in cui ciò risultava possibile, ad accezione di quella in cui risultava posizionata una vasca chiusa di notevoli dimensioni (m.4 x m.5) con la conseguenza che in detta parte non si era potuto procedere al compattamento della terra riportata;
che in pagina 2 di 6 corrispondenza della predetta zona il muro di contenimento era crollato in data 6.12.2020; che, giunto alla costruzione del muro per l'altezza pari ad un metro e mezzo, l'attrice ed il di lei padre che dirigevano la costruzione, dando indicazioni e ordini all'operaio alle dipendenze di esso convenuto, chiedevano di elevare il muro oltre l'altezza massima di un metro e mezzo, ritenuta sicura da esso convenuto;
che esso convenuto rappresentava all'attrice che la realizzazione del muro per un'altezza superiore ad un metro e mezzo richiedeva idonea progettazione nonché l'autorizzazione degli organi competenti;
che, a fronte delle insistenze dell'attrice, in data 24.07.2018, declinando ogni responsabilità, esso convenuto ordinava ulteriori blocchi per elevare il muro oltre l'altezza di un metro e mezzo;
che nel marzo del 2019 l'attrice chiedeva ad esso convenuto un incontro in quanto riferiva di aver notato una deformazione nella struttura di contenimento e nel terrapieno, per cui temeva il crollo della struttura;
che recatosi sul posto esso convenuto interveniva togliendo, dal 17 al 19 marzo del 2019, la terra ed inserendo la ghiaia lavata onde garantire una maggiore stabilità del muro. In diritto eccepiva: la infondatezza della domanda ex art. 1669 c.c. in quanto il rapporto intercorso tra le parti doveva inquadrarsi nel contratto d'opera con la conseguenza che doveva applicarsi l'art 2226 c.c.; la prescrizione ex art 1669 c.c. in quanto la domanda era stata prostra con atto di citazione notificato in data 10.12.2020 e, quindi, oltre il termine di un anno dall'avvenuta scoperta dei difetti nel marzo 2019; che il contratto intercorso tra le parti era comunque nullo in quanto avente ad oggetto un'opera abusiva. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, per le motivazioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in via principale dichiarare che il contratto intercorso tra le parti che si ritenga d'appalto o d'opera, è nullo per illiceità dell'oggetto; in via subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'opera, accertare e dichiarare che l'attrice ex art. 2226 c.c. ha accettato e preso in consegna l'opera con liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima e, per l'effetto respingere la domanda attrice;
in via ulteriormente subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'appalto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c. avendo l'attrice avuto consapevolezza del progressivo cedimento e deformazione del muro già nel marzo 2019. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice contestava l'eccezione di prescrizione eccependo che il termine per la denuncia decorreva dall'acquisita consapevolezza della riconducibilità causale dei gravi difetti alla erronea esecuzione della struttura di contenimento da parte del convenuto. Contestava altresì di essersi ingerita nella realizzazione del muro e di essere stata resa edotta dal convenuto del pericolo di cedimento del muro in caso di costruzione oltre l'altezza di un metro e mezzo La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, l'espletamento di ctu e l'assunzione della prova orale;
quindi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto E' pacifico, in quanto non contestato, che le parti abbiano stipulato un contratto, avente ad oggetto la realizzazione da parte della convenuta, tra l'altro, di una struttura di contenimento con il c.d. muro fiorito presso l'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Pollenza Orbene, in ordine alla qualificazione del contratto per cui è causa si osserva che ai sensi dell'art. 2222 c.c. "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV". La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto è basata sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa, e cioè quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e nella quale l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d'impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Ove queste condizioni non sussistano, il contratto è d'appalto: né vale ad escludere la ricorrenza della figura contrattuale dell'appalto la circostanza che le opere commissionate all'impresa siano di modesta entità (cfr. Cass. 5451 del 1999). Orbene, in relazione al rapporto contrattuale sorto tra le parti va escluso che l'esecuzione del contratto sia avvenuta mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, per essere pagina 3 di 6 piuttosto prevalente il lavoro posto in essere dal titolare della convenuta. Né la previsione della contestuale fornitura di materiali può valere ad escludere che si versi in fattispecie di contratto d'opera. Ai sensi dell'art. 2223 c.c., infatti, "le disposizioni di questo capo- quello relativo al contratto di prestazione d'opera- si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita". Nel caso di specie, non sono, quindi, emersi profili tali da fare ritenere che la convenuta sia un'impresa di medie/grandi dimensioni trattandosi di prestazioni eseguite personalmente e principalmente dal titolare della stessa non avendo le testimonianze acquisite in corso di causa chiarito se lo stesso si sia avvalso anche dell'ausilio di un proprio dipendente/collaboratore, situazione che ancorchè sussistente non avrebbe comunque mutato la qualificazione della convenuta quale piccola impresa individuale. Ai fini della delimitazione del thema decidendum, va osservato che parte attrice ha agito nei confronti della parte convenuta al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, invocando la sussistenza di gravi difetti idonei ad incidere sul godimento del muro di contenimento dalla stessa parte convenuta edificato. La domanda viene, conseguentemente, inquadrata nell'art. 1669 c.c. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5463/1985 “L'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. - che configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico sancita per finalità d'interesse generale - è esperibile contro ogni costruttore, per tale intendendosi chi abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico (appalto o contratto d'opera) in base al quale la costruzione è stata effettuata”. Tanto premesso la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. L'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. formulata dalla parte convenuta è infondata, posto che nel caso di specie i gravi difetti si sono manifestati entro il decennio dal compimento dell'opera; ed invero, è pacifico che i lavori di costruzione del muro sono stati realizzati nel 2018 ed i cedimenti hanno cominciato a manifestarsi nel marzo del 2019) e dovendosi sul punto richiamare l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte a mente del quale la decorrenza del termine necessariamente rinvia alla positiva verifica del momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, risultando a tal fine irrilevanti semplici sospetti (Cass., n. 2460/2008). Difatti, ai fini dell'individuazione degli elementi conoscitivi necessari alla identificazione della scoperta del difetto, onde valutare la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla norma, deve aversi riguardo alla gravità dei difetti dell'immobile ed al collegamento causale degli stessi all'attività, progettuale e costruttiva espletata, dovendosi all'evidenza scongiurare il rischio di onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche e a carattere esplorativo (v., sul punto, Cass. n. 11740/2003 e, da ultimo, Cass., n. 3040/2015). Osserva il Tribunale che, nella specie, la conoscenza dei difetti e della riconducibilità causale all'operato della convenuta può essere fatto risalire a non prima del 26.02.2020, data di sottoscrizione della perizia del tecnico incaricato dalla parte attrice, con la conseguenza che, stante la notifica del ricorso per atp e del decreto di fissazione udienza nel giugno 2020 (avente valenza interruttiva della prescrizione) e la proposizione della domanda giudiziale in data 10.12.2020 nessuna decadenza o prescrizione può ritenersi compiuta. Nel merito, all'esito della C.T.U. espletata, è rimasta accertata la fondatezza delle doglianze svolte da parte attrice con riferimento allo stato dei luoghi nei limiti e nei termini di seguito esposti. In primo luogo, l'ausiliario del giudice, all'esito dei sopralluoghi effettuati e delle risultanze documentali (v. rappresentazioni fotografiche allegate alla relazione) acquisite ha appurato: a) il crollo parziale del muro (circostanza peraltro documentata dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco in data 07.12.2020); b) la presenza, nella parte del muro ancora in sede, dei “fuori asse” molto evidenti;
c) il disallineamento dei Blocchi “ “ utilizzati per la realizzazione del muro stesso. CP_2 Dunque, gli inconvenienti riscontrati da parte attrice risultano adeguatamente provati dall'ATP espletato in corso di causa. A mezzo della espletata ctu è stato altresì accertato che i difetti riscontrati dal ctu sono eziologicamente pagina 4 di 6 riconducibili alla avvenuta realizzazione del muro da parte della impresa convenuta senza tener conto dei sistemi di spinta geotecnica, senza realizzare un drenaggio per le acque di monte e senza acquisire preventivamente una relazione geotecnica e di calcolo. Sul punto, preme evidenziare che il CTP di parte convenuta non ha svolto alcuna contestazione in ordine all'eziologia dei fenomeni così come ricostruita dal CTU. Le conclusioni del CTU, supportate dall'esame diretto dello stato dei luoghi, da complesse e approfondite indagini tecniche e non validamente contraddette dalle parti, all'esito delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni critiche possono, pertanto, essere integralmente condivise. Giova, sul punto, richiamare in diritto l'orientamento ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, che nella presente sede, parimenti, si condivide, a mente del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 23637/2016; Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004). Consegue a tutto quanto sopra esposto che sussiste la responsabilità della parte convenuta nei confronti della committente, in quanto i difetti riscontrati incidono in maniera assai rilevante sulla funzionalità e sul normale godimento di tale bene, comportandone un'apprezzabile menomazione, idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., (fra le tante. Cass., n. 2238/2012), solo che si considerino gli ingenti costi stimati dal CTU per il ripristino. Né risulta in alcun modo dimostrato che il convenuto abbia assunto la veste di nudus minister, passivo strumento nelle mani dell'attrice committente. Le istanze di prova articolate dal convenuto per provare tale circostanza sono inammissibili per le ragioni esposte nella ordinanza in data 29.11.2021. Con riferimento ai costi di ripristino, è emerso dalla CTU che i costi da sostenere per i lavori necessari per la eliminazione dei difetti riscontrati (ed, in particolare, per demolizione totale del muro e rifacimento, con adeguati drenaggi a monte) è pari ad euro 74.000 Iva esclusa (v. computo metrico pag. 14 della relazione depositata in data 26.12.2022), di talché la parte convenuta va condannata al pagamento di tale importo in favore dell'attore. Su tale importo, debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma non rivalutata, dal 26.12.2022, data di deposito della C.T.U. dovendosi ritenere attualizzati a tale epoca i costi indicati dal c.t.u., al saldo. In difetto di prova alcuna ulteriore voce di danno può essere riconosciuta ai fini del risarcimento. Va, infine, disattesa la domanda riconvenzionale di nullità del contratto per illeceità dell'oggetto. A mezzo della espletata ctu non contraddetta da valide osservazioni tecniche di parte, è stato accertato che il muro in oggetto non è abusivo né dal punto di vista urbanistico nel dal punto di vista della normativa antisismica (v. relazione depositata in data 14.01.2024 anche in relazione alla valutazione delle osservazioni tecniche della parte convenuta). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato dal D.M. 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di ctu e per l'atp, liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in accoglimento della domanda attorea condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte pagina 5 di 6 attrice ex art. 1669 c.c. dell'importo di euro € 74.000 Iva esclusa, a titolo di somme necessarie ad effettuare gli interventi di ripristino, oltre rivalutazione ed interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7052,00 per compenso, oltre spese vive per contributo unificato, iscrizione a ruolo, rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu e per l'atp, liquidate con separati decreti. Macerata, 24 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3172/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. COFANELLI GABRIELE ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MINNUCCI MAURIZIO e dell'avv. CARDENA' MICHELE CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: all'udienza del 05.06.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa e quant'altro ritenuto di giustizia e ragione: - in via principale ed in ogni caso, in accoglimento della presente vocatio, per le causali di cui in narrativa condannare pars convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ed anche per la completa eliminazione dei vizi e dei gravi difetti così come indicati, ed indi nella misura complessiva di €. 102.652,24 od in quella che sarà determinata in corso di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi professionali”. per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, per le motivazioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in via principale, dichiarare che il contratto intercorso tra le parti, che si ritenga d'appalto
o d'opera, è nullo per illiceità dell'oggetto; in via subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'opera, accertare e dichiarare che l'attrice ex art. 2226 c.c. ha accettato e preso in consegna l'opera con liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima e, per l'effetto, respingere la domanda attrice;
in via ulteriormente subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'appalto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c. avendo l'attrice avuto consapevolezza del progressivo cedimento e deformazione del muro già nel marzo 2019. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, notificato in data 10.12.2020, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, a ditta individuale al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris reiectiis, previa ogni opportuna declaratoria, per le causali di cui in narrativa e quant'altro ritenuto di giustizia: - in via principale ed in ogni caso, in accoglimento della presente vocatio, per le causali di cui in narrativa condannare pars convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ed anche per la completa eliminazione dei vizi e dei gravi difetti così come indicati, ed indi nella misura pagina 1 di 6 complessiva di €. 102.652,24 od in quella che sarà determinata in corso di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese e compensi professionali. - in via istruttoria, affinché venga disposta una consulenza tecnica di ufficio previa nomina di un consulente, al quale sottoporre i seguenti quesiti: 1) accerti il c.t.u., previo esame dei luoghi, della documentazione fotografica e di quant'altro dovesse ritenere di miglior attinenza per il corretto ed esauriente svolgimento dell'incarico, natura ed entità delle opere edificatorie poste in essere dalla pars convenuta, e ciò con particolare riguardo al muro di contenimento oggetto di lite;
2) accerti il c.t.u., previo esame dei luoghi, della documentazione fotografica e di quant'altro dovesse ritenere di miglior attinenza per il corretto ed esauriente svolgimento dell'incarico, quali possano essere i correttivi di natura tecnica ed il loro eventuale costo di ripristino al fine di porre in sicurezza l'opera medesima”. In fatto esponeva: che essa attrice aveva commissionato al convenuto l'esecuzione di una serie di opere, quali lo sbancamento e la sistemazione di un piazzale nonchè la edificazione di una struttura di contenimento in cemento presso l'immobile sito in Pollenza Contrada Cantagallo n. 56; che essa attrice aveva corrisposto per i suddetti lavori € 5.000,00 in data 6 agosto 2018, € 3.000,00 in data 8 settembre 2018, € 5.000,00 in data 25 settembre 2018, € 5.000,00 in data 27 ottobre 2018, € 5.000,00 in data 8 dicembre 2018; che il muro di contenimento realizzato dal convenuto aveva iniziato a cedere e a deformarsi;
che, denunciata la predetta situazione, il convenuto si era limitato ad un mero e superficiale intervento di ripristino per poi, in concreto, scomparire;
che l'Ing.
[...]
incaricato da essa attrice nei primi mesi del 2020 aveva accertato che l'opera di contenimento Per_1 ta realizzata a perfetta regola d'arte in quanto: “- si doveva necessariamente realizzare un drenaggio tra il paramento murario ed il terrapieno che permetta il deflusso delle acque meteoriche e non faccia aumentare la spinta del terrapieno stesso;
- il terrapieno doveva essere costipato mediante rullatura al fine di ridurre la spinta;
- i blocchi dovevano essere riempiti di cemento e non con il terreno, in particolare per i tratti di altezza superiore a 1,50 ml”; 2) che il tecnico aveva altresì accertato che la sicurezza strutturale dell'opera non era soddisfatta per i tratti di terrapieno di altezza superiore a 1,50 ml in quanto: “- lo stato deformativo del paramento murario e lo stato deformativo del terrapieno, fanno ipotizzare la presenza di un equilibrio molto precario, che in caso di precipitazioni intense possa provocare il crollo”; che essa attrice aveva depositato ricorso per atp onde fotografare lo stato dei luoghi;
che, tuttavia, il ricorso era stato respinto dal Tribunale di Macerata con ordinanza in data 19 giugno 2020; che nei giorni 6 e 7 dicembre 2020 il muro di contenimento aveva subito un crollo strutturale all'esito del quale si era reso necessario un intervento dei Vigili Del Fuoco per predisporre la minima messa in sicurezza, così come da allegata documentazione fotografica;
che sussistevano i presupposti di cui all'art 1669 c.p.c. con conseguente diritto di essa attrice al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 102.652,24 ( di cui € 72.652,24 per spese di ripristino e messa in sicurezza del muro ed € 30.000,00 per il mancato utilizzo del bene e la situazione di pericolo venutasi a creare) od in quella determinata in corso di lite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate. Si costituiva he contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In Controparte_1 particolare, in fatto, esponeva: che nel luglio del 2018 l'attrice commissionava ad esso convenuto la esecuzione di lavori di sbancamento del terreno agricolo distante circa 400 metri dall'abitazione, il trasporto della terra nell'area intorno alla stessa abitazione con successivo livellamento in modo da realizzare un piazzale meno scosceso - caratteristica determinata sia dal fatto che il piano terra risultava in gran parte interrato e sia dall'andamento naturale del terreno – e più pianeggiante;
che l'attrice commissionava ad esso convenuto, altresì, la realizzazione di una struttura di contenimento con il c.d. muro fiorito;
che esso convenuto ordinava, quindi, presso la i blocchi scelti dall'attrice per realizzare il muro con CP_2 altezza massima di un metro e mezzo;
.07.2018 esso convenuto iniziava lo sbancamento del terreno agricolo ed il trasporto di circa 600 metri cubi di terreno nell'area laterale destra e sinistra ed in quella antistante l'abitazione; che in data 20.07.2018 esso convenuto effettuava gli scavi per i pali e le fondazioni nonché la posa di “gabbie” in ferro e di 12 metri cubi di calcestruzzo e quant'altro per la realizzazione della struttura di contenimento a regola d'arte; che in data 23.07.2018 venivano depositati dietro il muro in costruzione 40 metri cubi di ghiaia lavata e posato un tubo per drenaggio da 9 centimetri di diametro lungo 70 metri lineari;
che, iniziata la costruzione del muro, esso convenuto procedeva a livellare il terreno con apposita pala meccanica nelle parti in cui ciò risultava possibile, ad accezione di quella in cui risultava posizionata una vasca chiusa di notevoli dimensioni (m.4 x m.5) con la conseguenza che in detta parte non si era potuto procedere al compattamento della terra riportata;
che in pagina 2 di 6 corrispondenza della predetta zona il muro di contenimento era crollato in data 6.12.2020; che, giunto alla costruzione del muro per l'altezza pari ad un metro e mezzo, l'attrice ed il di lei padre che dirigevano la costruzione, dando indicazioni e ordini all'operaio alle dipendenze di esso convenuto, chiedevano di elevare il muro oltre l'altezza massima di un metro e mezzo, ritenuta sicura da esso convenuto;
che esso convenuto rappresentava all'attrice che la realizzazione del muro per un'altezza superiore ad un metro e mezzo richiedeva idonea progettazione nonché l'autorizzazione degli organi competenti;
che, a fronte delle insistenze dell'attrice, in data 24.07.2018, declinando ogni responsabilità, esso convenuto ordinava ulteriori blocchi per elevare il muro oltre l'altezza di un metro e mezzo;
che nel marzo del 2019 l'attrice chiedeva ad esso convenuto un incontro in quanto riferiva di aver notato una deformazione nella struttura di contenimento e nel terrapieno, per cui temeva il crollo della struttura;
che recatosi sul posto esso convenuto interveniva togliendo, dal 17 al 19 marzo del 2019, la terra ed inserendo la ghiaia lavata onde garantire una maggiore stabilità del muro. In diritto eccepiva: la infondatezza della domanda ex art. 1669 c.c. in quanto il rapporto intercorso tra le parti doveva inquadrarsi nel contratto d'opera con la conseguenza che doveva applicarsi l'art 2226 c.c.; la prescrizione ex art 1669 c.c. in quanto la domanda era stata prostra con atto di citazione notificato in data 10.12.2020 e, quindi, oltre il termine di un anno dall'avvenuta scoperta dei difetti nel marzo 2019; che il contratto intercorso tra le parti era comunque nullo in quanto avente ad oggetto un'opera abusiva. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata, per le motivazioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in via principale dichiarare che il contratto intercorso tra le parti che si ritenga d'appalto o d'opera, è nullo per illiceità dell'oggetto; in via subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'opera, accertare e dichiarare che l'attrice ex art. 2226 c.c. ha accettato e preso in consegna l'opera con liberazione del prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o vizi della medesima e, per l'effetto respingere la domanda attrice;
in via ulteriormente subordinata e nel caso il contratto intercorso sia ritenuto d'appalto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c. avendo l'attrice avuto consapevolezza del progressivo cedimento e deformazione del muro già nel marzo 2019. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice contestava l'eccezione di prescrizione eccependo che il termine per la denuncia decorreva dall'acquisita consapevolezza della riconducibilità causale dei gravi difetti alla erronea esecuzione della struttura di contenimento da parte del convenuto. Contestava altresì di essersi ingerita nella realizzazione del muro e di essere stata resa edotta dal convenuto del pericolo di cedimento del muro in caso di costruzione oltre l'altezza di un metro e mezzo La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, l'espletamento di ctu e l'assunzione della prova orale;
quindi, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 05.06.2024 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto E' pacifico, in quanto non contestato, che le parti abbiano stipulato un contratto, avente ad oggetto la realizzazione da parte della convenuta, tra l'altro, di una struttura di contenimento con il c.d. muro fiorito presso l'immobile di proprietà dell'attrice, sito in Pollenza Orbene, in ordine alla qualificazione del contratto per cui è causa si osserva che ai sensi dell'art. 2222 c.c. "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV". La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto è basata sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa, e cioè quella che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e nella quale l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d'impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Ove queste condizioni non sussistano, il contratto è d'appalto: né vale ad escludere la ricorrenza della figura contrattuale dell'appalto la circostanza che le opere commissionate all'impresa siano di modesta entità (cfr. Cass. 5451 del 1999). Orbene, in relazione al rapporto contrattuale sorto tra le parti va escluso che l'esecuzione del contratto sia avvenuta mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, per essere pagina 3 di 6 piuttosto prevalente il lavoro posto in essere dal titolare della convenuta. Né la previsione della contestuale fornitura di materiali può valere ad escludere che si versi in fattispecie di contratto d'opera. Ai sensi dell'art. 2223 c.c., infatti, "le disposizioni di questo capo- quello relativo al contratto di prestazione d'opera- si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita". Nel caso di specie, non sono, quindi, emersi profili tali da fare ritenere che la convenuta sia un'impresa di medie/grandi dimensioni trattandosi di prestazioni eseguite personalmente e principalmente dal titolare della stessa non avendo le testimonianze acquisite in corso di causa chiarito se lo stesso si sia avvalso anche dell'ausilio di un proprio dipendente/collaboratore, situazione che ancorchè sussistente non avrebbe comunque mutato la qualificazione della convenuta quale piccola impresa individuale. Ai fini della delimitazione del thema decidendum, va osservato che parte attrice ha agito nei confronti della parte convenuta al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, invocando la sussistenza di gravi difetti idonei ad incidere sul godimento del muro di contenimento dalla stessa parte convenuta edificato. La domanda viene, conseguentemente, inquadrata nell'art. 1669 c.c. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5463/1985 “L'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. - che configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico sancita per finalità d'interesse generale - è esperibile contro ogni costruttore, per tale intendendosi chi abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico (appalto o contratto d'opera) in base al quale la costruzione è stata effettuata”. Tanto premesso la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. L'eccezione di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. formulata dalla parte convenuta è infondata, posto che nel caso di specie i gravi difetti si sono manifestati entro il decennio dal compimento dell'opera; ed invero, è pacifico che i lavori di costruzione del muro sono stati realizzati nel 2018 ed i cedimenti hanno cominciato a manifestarsi nel marzo del 2019) e dovendosi sul punto richiamare l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte a mente del quale la decorrenza del termine necessariamente rinvia alla positiva verifica del momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, risultando a tal fine irrilevanti semplici sospetti (Cass., n. 2460/2008). Difatti, ai fini dell'individuazione degli elementi conoscitivi necessari alla identificazione della scoperta del difetto, onde valutare la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla norma, deve aversi riguardo alla gravità dei difetti dell'immobile ed al collegamento causale degli stessi all'attività, progettuale e costruttiva espletata, dovendosi all'evidenza scongiurare il rischio di onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche e a carattere esplorativo (v., sul punto, Cass. n. 11740/2003 e, da ultimo, Cass., n. 3040/2015). Osserva il Tribunale che, nella specie, la conoscenza dei difetti e della riconducibilità causale all'operato della convenuta può essere fatto risalire a non prima del 26.02.2020, data di sottoscrizione della perizia del tecnico incaricato dalla parte attrice, con la conseguenza che, stante la notifica del ricorso per atp e del decreto di fissazione udienza nel giugno 2020 (avente valenza interruttiva della prescrizione) e la proposizione della domanda giudiziale in data 10.12.2020 nessuna decadenza o prescrizione può ritenersi compiuta. Nel merito, all'esito della C.T.U. espletata, è rimasta accertata la fondatezza delle doglianze svolte da parte attrice con riferimento allo stato dei luoghi nei limiti e nei termini di seguito esposti. In primo luogo, l'ausiliario del giudice, all'esito dei sopralluoghi effettuati e delle risultanze documentali (v. rappresentazioni fotografiche allegate alla relazione) acquisite ha appurato: a) il crollo parziale del muro (circostanza peraltro documentata dal verbale di intervento dei Vigili del Fuoco in data 07.12.2020); b) la presenza, nella parte del muro ancora in sede, dei “fuori asse” molto evidenti;
c) il disallineamento dei Blocchi “ “ utilizzati per la realizzazione del muro stesso. CP_2 Dunque, gli inconvenienti riscontrati da parte attrice risultano adeguatamente provati dall'ATP espletato in corso di causa. A mezzo della espletata ctu è stato altresì accertato che i difetti riscontrati dal ctu sono eziologicamente pagina 4 di 6 riconducibili alla avvenuta realizzazione del muro da parte della impresa convenuta senza tener conto dei sistemi di spinta geotecnica, senza realizzare un drenaggio per le acque di monte e senza acquisire preventivamente una relazione geotecnica e di calcolo. Sul punto, preme evidenziare che il CTP di parte convenuta non ha svolto alcuna contestazione in ordine all'eziologia dei fenomeni così come ricostruita dal CTU. Le conclusioni del CTU, supportate dall'esame diretto dello stato dei luoghi, da complesse e approfondite indagini tecniche e non validamente contraddette dalle parti, all'esito delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni critiche possono, pertanto, essere integralmente condivise. Giova, sul punto, richiamare in diritto l'orientamento ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, che nella presente sede, parimenti, si condivide, a mente del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state anche implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 23637/2016; Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004). Consegue a tutto quanto sopra esposto che sussiste la responsabilità della parte convenuta nei confronti della committente, in quanto i difetti riscontrati incidono in maniera assai rilevante sulla funzionalità e sul normale godimento di tale bene, comportandone un'apprezzabile menomazione, idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., (fra le tante. Cass., n. 2238/2012), solo che si considerino gli ingenti costi stimati dal CTU per il ripristino. Né risulta in alcun modo dimostrato che il convenuto abbia assunto la veste di nudus minister, passivo strumento nelle mani dell'attrice committente. Le istanze di prova articolate dal convenuto per provare tale circostanza sono inammissibili per le ragioni esposte nella ordinanza in data 29.11.2021. Con riferimento ai costi di ripristino, è emerso dalla CTU che i costi da sostenere per i lavori necessari per la eliminazione dei difetti riscontrati (ed, in particolare, per demolizione totale del muro e rifacimento, con adeguati drenaggi a monte) è pari ad euro 74.000 Iva esclusa (v. computo metrico pag. 14 della relazione depositata in data 26.12.2022), di talché la parte convenuta va condannata al pagamento di tale importo in favore dell'attore. Su tale importo, debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma non rivalutata, dal 26.12.2022, data di deposito della C.T.U. dovendosi ritenere attualizzati a tale epoca i costi indicati dal c.t.u., al saldo. In difetto di prova alcuna ulteriore voce di danno può essere riconosciuta ai fini del risarcimento. Va, infine, disattesa la domanda riconvenzionale di nullità del contratto per illeceità dell'oggetto. A mezzo della espletata ctu non contraddetta da valide osservazioni tecniche di parte, è stato accertato che il muro in oggetto non è abusivo né dal punto di vista urbanistico nel dal punto di vista della normativa antisismica (v. relazione depositata in data 14.01.2024 anche in relazione alla valutazione delle osservazioni tecniche della parte convenuta). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato dal D.M. 147/2022 per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata. Le spese di ctu e per l'atp, liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) in accoglimento della domanda attorea condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte pagina 5 di 6 attrice ex art. 1669 c.c. dell'importo di euro € 74.000 Iva esclusa, a titolo di somme necessarie ad effettuare gli interventi di ripristino, oltre rivalutazione ed interessi legali secondo quanto indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7052,00 per compenso, oltre spese vive per contributo unificato, iscrizione a ruolo, rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di ctu e per l'atp, liquidate con separati decreti. Macerata, 24 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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