Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa R.G n. 42/2025 VG. promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
all'udienza del 26.02.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 21.02.1999 contratto matrimonio civile in Mira (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 22.05.2024 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d.
2-22.07.2024. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
n data 21.02.1999, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte I serie / n. 7
[...] anno 1999 Comune di Mira (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 26.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“
1. disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per 3 pomeriggi alla settimana Per_1 dalle ore 16:00 alle 21:00 provvedendo a recuperarla fuori da scuola e riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
un fine settimana ogni due settimane, dal sabato alle ore 9:00 alla domenica fino alle ore 21:00 con pernotto presso il padre, provvedendo a recuperarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
3. porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € Per_1
275,00# mensili, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici ISTAT del costo della vita a decorrere dall'anno successivo alla presente Ordinanza, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, ricreative e mediche non coperte dal SSN), secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; nulla per i figli e Per_2
Matteo.
4. disporre l'autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio per sé e per la minore;
5. Spese di lite compensate”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -