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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1268/2023 R.G., promossa da:
E_ elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
TE
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASUTTI ANNA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAMPOLUCCI SIMONA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025,
l' Avv. APOLONI DAVID GIUSEPPE per E_ conclude come segue: “(…) come da atto di citazione in appello. (…) Chiede fissarsi termine di legge per deposito conclusionali e repliche (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) piaccia all'Ecc. Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della
1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di Arezzo, IN VIA PRINCIPALE, accertare la totale responsabilità della nella causazione del sinistro di causa e per TE
l'effetto, condannarla, per tutte le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della della somma di in € 1.800,00 oltre accessori di legge, E_
rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto sino all'effettivo saldo e maggior danno, ovvero condannare la a corrispondere alla TE [...]
quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in ragione della P_
presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. tra il conducente e la . Con ogni consequenziale statuizione in relazione alle spese legali TE
e al compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di entrambi
i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin
d'ora antistatario (…)”;
l'Avv. MASUTTI ANNA per , conclude come segue: “(…) si TE
richiamano le eccezioni, deduzioni e istanze svolte in atti e, rifiutato il contraddittorio in relazione a qualunque domanda nuova venisse esperita, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice E_
di Pace di n. 469/2022, depositata il 7.11.2022, non avendo lo stesso una CP_3
ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: rigettare i motivi di gravame sollevati da e, per E_
l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, depositata CP_3
il 7.11.2022, per tutte ragioni illustrate in narrativa. - In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n.
13/2022 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di , - In via preliminare: CP_3
dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di
[...]
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti E_
della per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la TE
domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione
e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla TE
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata da per le E_
2 ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la domanda attorea. - Nel merito: rigettare la domanda proposta da nei confronti della E_
in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per TE
le ragioni indicate in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di limitare, E_
comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al danno che sarà accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitare la posta risarcitoria dovuta dalla TE
alla quota di responsabilità alla stessa eventualmente direttamente imputabile tenuto conto della quota di responsabilità imputabile al Sig. Con riserva di Parte_1
ulteriormente dedurre, eccepire ed articolare mezzi di prova nei termini di rito di cui si chiede sin da ora la concessione. Con vittoria di spese e compensi di lite (…)”;
l'Avv. CAMPOLUCCI SIMONA per , conclude come Controparte_3 segue: “(…) richiamate tutte le argomentazioni esposte nei propri scritti difensivi, chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rassegna le seguenti conclusioni
(…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) in via preliminare attestare
l'intervenuto giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che riconosce la carenza di legittimazione passiva della . Nel merito Controparte_3 respingere l'appello proposto da in quanto infondato e E_
conseguentemente confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, CP_3
emessa in data 7 novembre 2022 a conclusione del giudizio iscritto al R.G. 13/2022
(…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nel giudizio di primo grado, chiedeva al Tribunale adito la condanna dei E_
convenuti in giudizio al pagamento del danno patrimoniale riportato dal proprio assicurato, , in conseguenza del sinistro verificatosi in data Parte_1
27.09.2020. All'uopo, esponeva che, in data 27.09.2020, alle ore 21:30 circa,
si trovava alla guida dell'automobile Fiat 500, targata EX120BN, di Parte_1
proprietà dello stesso ed assicurata con essa OM, in forza della polizza Vittoria
Linea Strada n° 048.013.0000096848 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in primo grado); che, in detta occasione, sull'automobile in questione si trovava, quale terza
3 trasportata, , madre di;
che, nelle predette circostanze, Persona_1 Parte_1
il conducente e la trasportata, mentre stavano transitando sulla Strada Regionale 71, da
Cortona verso , giunti all'altezza della località Sant'Andrea a Pigli nel Comune CP_3
di , erano stati improvvisamente travolti da un esemplare di cinghiale, il quale CP_3 era fuggito dopo aver impattato contro l'automobile; che, a seguito del sinistro, il si era recato presso la stazione dei Carabinieri di ed aveva Parte_1 CP_3
provveduto a sporgere denuncia sui fatti accaduti (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in primo grado); che, invero, l'impatto con l'animale aveva causato dei danni materiali all'automobile di proprietà del ed, in particolare, al paraurti anteriore destro, Parte_1
al faro destro e alla fiancata destra dell'autovettura; che, nello specifico, i danni subiti dal veicolo ammontavano ad euro 2.050,00, come da relativa fattura (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in primo grado); che essa quale E_
OM di Assicurazioni del veicolo in questione – in forza della polizza n.
048.013.0000096848, (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in primo grado), emessa il
29.08.2020 nei confronti di , proprietario dell'autovettura -, all'esito di Parte_1
una transazione con il proprio assicurato, aveva corrisposto a quest'ultimo la somma di euro 1.800,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro in oggetto (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in primo grado); che, con comunicazione del
15.10.2020 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in primo grado), essa OM aveva provveduto a richiedere il rimborso della predetta somma alla quale TE
ente a cui spetta, ai sensi della legge n. 157/1992, la competenza in materia di gestione e tutela di tutte le specie della fauna selvatica - comprese le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria -, nonché il controllo delle specie di fauna selvatica ed il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
che, tuttavia, al non aveva riscontrato positivamente P_
l'istanza, né tantomeno aveva provveduto con il rimborso richiesto;
che, dunque, per tali ragioni, essa esponente, con missiva del 24.11.2020 (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in primo grado), aveva sollecitato la a mezzo legale, a corrispondere TE
le somme già liquidate al senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
che, Parte_1
inoltre, anche la , pur essendo stata sollecitata al rimborso con Controparte_3 missiva del 26.04.2021 (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in primo grado), non aveva provveduto a liquidare alcuna somma in relazione al sinistro in oggetto;
che, pertanto,
4 essa esponente si era vista costretta ad agire in giudizio, al fine di ottenere, previa surrogazione nei diritti del proprio assicurato, ex art. 1916, comma primo, c.c., la liquidazione del danno patrimoniale riportato da , in conseguenza del Parte_1
sinistro del 27.09.2020 in questione;
che, in particolare, quanto al profilo relativo al c.d. an debeatur, veniva evidenziato che, a dire di essa OM, nel caso in esame, relativamente al sinistro in questione, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, avrebbe dovuto ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2052
c.c., la responsabilità della atteso che, in base alla normativa di TE settore, quest'ultima era qualificabile quale soggetto utilizzatore dell'animale selvatico;
che, infatti, nel caso di specie, a dire di essa OM di Assicurazioni, era presente un nesso di causalità diretto tra l'animale selvatico e i danni patrimoniali riportati dal che, in ogni caso, a dire di essa esponente, anche nella denegata ipotesi in Parte_1
cui fosse stata ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., risulterebbero, comunque, integrati i presupposti di cui alla suddetta norma;
che, invero, nella fattispecie in esame, risultava evidente che il sinistro era stato causato dall'impatto con un animale;
che, inoltre, a dire di essa OM, risultavano provati anche i danni subiti, come risultanti dalla fattura in atti (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in primo grado) e dalla relazione redatta dal proprio c.t.p., dr. (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in primo grado); Controparte_4
che, peraltro, risultava documentata anche la circostanza che essa OM aveva corrisposto al proprio assicurato, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale in parola (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in primo grado), l'importo complessivo di euro 1.800,00, così come concordato nell'atto di transazione sottoscritto dallo stesso assicurato (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in primo grado); che, inoltre, in punto di c.d. elemento soggettivo, veniva evidenziato che, nel caso di specie, a dire di essa esponente, era certo che l'incidente in questione fosse avvenuto a causa della mancata presenza di presidi funzionali a scongiurare situazioni di pericolo per gli automobilisti;
che, dunque, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avrebbe, in ogni caso, dovuto ritenersi, comunque, sussistente la responsabilità della considerato che, TE
peraltro, negli ultimi anni, il numero di cinghiali presenti sul territorio era cresciuto esponenzialmente, causando pericoli e disagi, non solo agli agricoltori, ma anche agli automobilisti, come denunciato più volte dalla .; che, inoltre, veniva Parte_2
precisato che la domanda era stata instaurata – oltre che nei confronti della P_
5 -, anche nei confronti della , in quanto, con particolare P_ Controparte_3
riferimento alla negli ultimi anni, si era affermato un certo orientamento P_
giurisprudenziale di merito ed, in parte, anche di legittimità, tendente a ritenere sussistente la legittimazione passiva delle Province competenti per territorio, in luogo della sulla base del presupposto che, ai sensi della normativa in materia, si P_
evincerebbe la riconducibilità alle Province del compito di espletare le concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna ivi insediata, nell'ambito del loro territorio;
che, dunque, essa esponente, si era vista costretta ad adire entrambi gli Enti, per ragioni di economia processuale;
che, ciò posto, a dire di essa nel E_
caso in esame, avrebbe dovuto ritenersi sussistente il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c., dal momento che essa esponente – quale OM Assicuratrice del danneggiato, giusta contratto di polizza n. 048.013.0000096848, emesso in data
29.08.2020 – aveva risarcito al proprio assicurato, i danni subiti Parte_1 dall'autovettura in conseguenza del sinistro in questione (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in primo grado); che, infatti, poiché essa esponente aveva fornito al prova, sia della propria qualità di assicuratore che del pagamento effettuato a titolo di risarcimento del danno, in base alla giurisprudenza di legittimità in materia, nella fattispecie in esame, era da considerarsi perfezionato, in capo ad essa OM, il diritto di surroga, ex art. 1916 c.c., nei diritti del danneggiato nei confronti della e della TE
, quali terzi responsabili del sinistro;
che, di conseguenza, essa Controparte_3
vantava un credito di euro 1.800,00, nei confronti della E_
e della Provincia di , quali responsabili del sinistro in oggetto. TE CP_3
Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio la e la TE CP_3
, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice
[...]
di Pace adito, contriariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via principale previo accertamento della sussistenza della legittimazione passiva della e/o della , condannare per tutte le TE Controparte_3
causali di cui in narrativa la e/o della TE Controparte_3
alternativamente e/o in solido tra loro in favore della della E_ somma di € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto sino all'effettivo saldo e maggior danno, ovvero condannare la P_
e/o la alternativamente e/o in solido tra loro a
[...] Controparte_3
6 corrispondere alla quella diversa somma (maggiore o minore) E_
che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto purché contenuto entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento della causa. Con vittoria di spese legali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario. In ogni caso In caso di rigetto della domanda proposta da parte attrice nei confronti di uno degli Enti convenuti, in conseguenza della declaratoria di carenza di legittimazione passiva dello stesso e/o in caso di estromissione dal giudizio di uno dei due Enti convenuti in conseguenza della declaratoria della carenza di legittimazione passiva dello stesso che intervenga prima della decisione nel merito, Voglia l'Ill.mo
Giudice adito disporre la compensazione integrale delle spese tra parte attrice e l'Ente in questione, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia (…)”.
Con comparsa depositata nel giudizio di primo grado, si costituiva la P_
ed eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto ed in
[...]
diritto e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, la in via preliminare, eccepiva la carenza di P_
legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con E_
riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della che, TE
infatti, nel caso in esame, la OM di Assicurazioni aveva omesso di produrre in giudizio copia della quietanza, riportante la specifica indicazione della cessione dei diritti di in favore della che, sempre in Parte_1 E_
via preliminare, veniva eccepita la carenza di legittimazione passiva di essa P_
nel presente giudizio;
che, infatti, a dire di essa convenuta, in base alla
[...]
normativa ed alla giurisprudenza di legittimità, in materia di danni cagionati da fauna selvatica, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la legittimazione passiva, in via esclusiva, della;
che, in particolare, alla erano state attribuite tutte le CP_3 Controparte_3
funzioni amministrative relative alla gestione della fauna selvatica;
che, dunque, essa non avrebbe potuto ritenersi dotata di legittimazione passiva nel presente P_
giudizio, atteso che, essa medesima, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, non era l'ente gestore della strada interessata dal sinistro in oggetto;
che, in ogni caso, a dire di essa convenuta, la domanda avanzata dalla controparte era infondata nel merito, in quanto del tutto sfornita di prova;
che, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento
7 della domanda attorea, sotto il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, veniva espressamente richiesto di limitare, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al solo danno accertato in corso di causa ed, in ogni caso, di limitare la posta risarcitoria dovuta da essa alla sola quota di responsabilità ad essa eventualmente P_
direttamente imputabile, tenuto conto della quota di responsabilità ascrivibile a
. Tutto ciò premesso, la concludeva come segue: Parte_1 TE
“(…) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata E_ nei confronti della per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto TE
rigettare, la domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata da TE [...] per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la E_
domanda attorea. - Nel merito: rigettare la domanda proposta da E_
nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto e,
[...] TE
comunque, non provata per le ragioni indicate in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di E_
limitare, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al danno che sarà
[...]
accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitare la posta risarcitoria dovuta dalla
alla quota di responsabilità alla stessa eventualmente direttamente TE
imputabile tenuto conto della quota di responsabilità imputabile al Sig.
[...]
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire ed articolare mezzi di prova Parte_1
nei termini di rito di cui si chiede sin da ora la concessione. Con vittoria di spese e compensi di lite (…)”.
Con comparsa depositata nel giudizio di primo grado, si costituiva la CP_3
ed eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto ed
[...]
in diritto e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, la , in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità CP_3
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 132/2014 – poi convertito in legge n. 162/2014
-; che, sempre in via preliminare, veniva eccepita la carenza di legittimazione passiva di
8 essa nel presente giudizio;
che, infatti, a dire di essa convenuta, in Controparte_3 base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed alla luce della recente evoluzione normativa, in materia di danni cagionati da fauna selvatica, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la legittimazione passiva, in via esclusiva, della che, P_
invero, a partire dal 01.01.2016, essa risultava del tutto priva di qualsiasi CP_3
competenza in materia di fauna selvatica;
che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di essa nel presente giudizio;
CP_3
che, in ogni caso, a dire di essa convenuta, la domanda avanzata dalla controparte era infondata nel merito, in quanto del tutto sfornita di prova. Tutto ciò premesso, la concludeva come segue: “(…) in via pregiudiziale: dichiarare Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e conseguentemente disporre la sua estromissione dal Controparte_3
giudizio, con rimborso delle spese di lite a carico di Nel E_
merito, respingere la richiesta di pagamento avanzata da E_
in quanto infondata e non provata. Vittoria di spese e competenze di causa (…)”.
Rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire, sollevata in prime cure dalla nei confronti della TE [...]
; rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione E_
passiva della;
dichiarata la carenza di legittimazione passiva TE
della ; rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata Controparte_3
dalla parte attrice;
il Giudice di Pace di , con sentenza n. 469/2022 del CP_3
07.11.2022, rigettava la domanda di parte attrice, per mancanza di prova, e condannava l'attrice al pagamento, nei confronti delle parti convenute, delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Avverso detta decisione, proponeva gravame E_
dolendosi del fatto che la sentenza n. 469/2022 presentava una motivazione
[...]
incompleta ed errata;
che, in particolare, essa appellante, proponeva, in questa sede, i seguenti motivi di gravame avverso detta decisione: 1) asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa
9 alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza;
2) asserita nullità della sentenza per illogica ed illegittima esclusione della prova testimoniale del perito e del carrozziere;
3) asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica;
4) asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c.; 5) asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c.; 6) asserito concorso tra la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, ex art. 2052 c.c., e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c..
Segnatamente, essa parte appellante deduceva che: 1) in relazione al primo motivo di gravame, deduceva che la sentenza impugnata appariva, a suo dire, assolutamente censurabile, tenuto conto del fatto che lamentava la carenza di prova sulla dinamica del sinistro, salvo aver impedito a parte attrice di fornirne la prova mediante escussione del testimone oculare che aveva assistito all'incidente - vale a dire della terza trasportata -; che, infatti, a dire di essa esponente, la prova testimoniale articolata in sede di prime cure risultava pienamente ammissibile, in quanto priva di valutazioni;
che, dunque, appariva irragionevole gravare essa medesima della prova della dinamica del sinistro, essendogli, poi, stato, nel contempo, precluso di poterla fornire;
che, invero, in base alla giurisprudenza in materia, Non era consentito al Giudice di rigettare le istanze istruttorie formulate per dimostrare il fatto costitutivo della domanda, per poi fondare la decisione proprio sul difetto di prova;
che, peraltro, nel caso in esame, a dire di essa OM, la circostanza che il teste citato fosse il terzo trasportato non era idonea ad escludere la capacità a testimoniare del teste medesimo, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, la valutazione sull'attendibilità di un testimone aveva ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non poteva essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare;
che, relativamente al motivo di gravame sub. 2), veniva evidenziato che, per le stesse superiori ragioni, la sentenza di primo grado risultava, altresì, viziata, nella parte in cui aveva ritenuto non assolta la prova in punto di danni e del nesso causale rispetto al risarcimento preteso;
che, infatti, anche la capitolazione volta a chiedere conferma della coerenza del danno con la dinamica del sinistro, nell'ottica descritta, era qualcosa di più di un parere soggettivo, poiché si trattava una valutazione tecnica, compiuta al fine di accertare la fondatezza della
10 richiesta dell'indennizzo su descritta;
che, peraltro, la circostanza asserita dal Giudice secondo la quale il perito avrebbe visionato il veicolo a distanza di molto tempo e quindi l'accertamento non potrebbe essere attendibile anche in ragione di tale elemento, risultava pienamente smentita dalla data della perizia in questione;
che, dunque, il
Giudice di Pace avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta o, quanto meno, riconoscere valenza probatoria a documenti che non erano stati specificamente contestati dalle controparti e che, quindi, a dire di essa OM, risultavano pienamente idonei a dimostrare i danni subiti dal mezzo e la loro derivazione causale da collisione con fauna selvatica;
che, quanto, poi, al motivo di gravame n. 3), veniva precisato che non appariva condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di primo grado in relazione all'operatività dell'art. 2054 c.c. nei sinistri causati da collisione con fauna selvatica;
che, invero, a dire di essa esponente, nel caso di sinistro tra un veicolo e un animale, infatti, l'incidente si verificava in occasione della circolazione stradale, ma non era causato dalla stessa;
che, pertanto, a dire di essa esponente, nel caso in esame, non avrebbe potuto farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, inoltre, in relazione al motivo di gravame sub. 5), veniva evidenziato che il Giudice di primo grado aveva operato una errata commistione tra l'onere della prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c., e la prova liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c.; che, infatti, a dire di essa appellante, il Giudice di Pace, nella pronuncia impugnata, aveva ritenuto erroneamente che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale, per non avere il conducente fornito la prova liberatoria;
che, in altri termini, anche a voler considerare applicabile il primo comma dell'art. 2054 c.c., in ogni caso, l'onere di fornire la prova liberatoria, sia per il conducente che per la ex art. 2052 c.c., P_
sorgeva soltanto successivamente alla prova del nesso causale;
che, invece, nel caso in esame, il Giudice di prime cure, a dire di essa esponente, aveva ritenuto erroneamente che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale, per non avere il conducente fornito la prova liberatoria;
che, quanto al motivo di gravame sub. 5), veniva rilevato che, a dire di essa esponente, in sede di prime cure, era, comunque, stata fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, invero, in base alle specifiche circostanze in cui aveva avuto luogo il sinistro del 27.09.2020 in questione, avrebbe dovuto ritenersi che, nel caso in esame, il conducente del mezzo avesse posto in essere tutte le cautelare razionalmente esigibili, al fine di evitare il danno;
che, pertanto, essa
11 esponente, avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto l'integrale risarcimento dovuto;
che, infine, quanto al motivo di gravame sub. 6), veniva evidenziato che, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta non fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., in ogni caso, essa OM avrebbe avuto diritto a vedersi risarcito il 50 % del danno patrimoniale riportato dall'assicurato; che, infatti, dal momento che la non aveva, comunque, fornita la prova liberatoria del caso P_
fortuito, nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza in materia, avrebbe, comunque, dovuto trovare applicazione una presunzione di pari responsabilità, derivante dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c.. La parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ecc.
Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di . IN VIA PRINCIPALE accertare la totale responsabilità della CP_3 P_
nella causazione del sinistro di causa e per l'effetto, condannarla, per tutte le
[...]
causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della E_ della somma di in € 1800,00 oltre accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto sino all'effettivo saldo e maggior danno, ovvero condannare la
a corrispondere alla quella diversa somma che TE E_
verrà ritenuta di giustizia, in ragione della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. tra il conducente e la . Con ogni TE
consequenziale statuizione in relazione alle spese legali e al compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario (…)”.
Con comparsa del 19.07.2023, si costituiva la e chiedeva Controparte_3
il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La , in CP_3
particolare, deduceva che avrebbe dovuto essere confermata la sentenza di prime cure, nella parte in cui era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di essa
, atteso che il capo della sentenza in questione non era stato oggetto di alcuna CP_3 impugnazione;
che, in via preliminare, veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto, nel caso in esame, non erano state indicate le asserite violazioni di legge;
che, in ogni caso, a dire di essa esponente, l'appello era del
12 tutto infondato nel merito, in quanto tutti i motivi di gravame sollevati dall'appellante risultavano privi di fondamento;
che, in particolare, quanto ai motivi di gravame sub. 1)
e sub. 2), veniva evidenziato che, a dire di essa Provincia, correttamente il Giudice di prime cure aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale articolata dalla parte appellante, in quanto inammissibile e/o superflua ai fini della decisione;
che, inoltre, a dire di essa Provincia, il Giudice di Pace, alla luce della giurisprudenza in materia, aveva correttamente fatto applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma primo,
c.c., considerato che l'asserito urto con l'animale selvatico – per quanto riferito dalla stessa appellante – si sarebbe verificato nell'ambito di un sinistro stradale: che, in ogni caso, nel caso di specie, a dire di essa esponente, la parte appellante, in sede di prime cure, non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico;
che, di conseguenza, il
Giudice di prime cure, a dire di essa , aveva correttamente rigettato la CP_3 domanda. Tutto ciò premesso, la concludeva come segue: “(…) Controparte_3 voglia il Tribunale di Arezzo, in via preliminare attestare l'intervenuto giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che riconosce la carenza di legittimazione passiva della . Nel merito respingere l'appello Controparte_3
proposto da in quanto infondato e conseguentemente E_
confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, emessa in data 7 CP_3
novembre 2022 a conclusione del giudizio iscritto al R.g. 13/2022. Vittoria di spese e competenze di causa (…)”.
Con comparsa del 23.01.2024, si costituiva la e chiedeva il TE
rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La in particolare, P_ in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., in quanto, a suo dire, lo stesso non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto;
che, in ogni caso, a dire di essa esponente, l'appello promosso dalla controparte era del tutto infondato;
che, nello specifico, quanto ai motivi di gravame sub 1) e sub. 2), veniva evidenziato che, a dire di essa esponente, correttamente il Giudice di prime cure aveva rigettato la prova testimoniale articolata dall'appellante, in quanto i capitoli di prova erano, in parte superflui ai fini della decisione ed, in parte, inammissibili poiché generici e/o valutativi;
che, inoltre, quanto agli altri motivi di gravame sollevati dalla controparte, veniva precisato che, conformemente alla giurisprudenza in materia,
13 nell'ipotesi di sinistri stradali causati da fauna selvatica, avrebbe dovuto farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, inoltre, nel caso in esame, a dire di essa come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, P_
l'appellante, in sede di primo grado, da un lato, non aveva fornito la prova del nesso causale;
dall'altro, non aveva, in ogni caso, fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, in definitiva, l'appello avrebbe dovuto essere integralmente rigettato, in quanto del tutto infondato;
che, infine, venivano espressamente riproposte da essa esponente, ex art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni preliminari e le difese svolte in primo grado. Tutto ciò premesso, la TE concludeva come segue: “(…) - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da E_
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, depositata il 7.11.2022, CP_3
non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: rigettare i motivi di gravame sollevati da
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di E_
n. 469/2022, depositata il 7.11.2022, per tutte ragioni illustrate in narrativa. - In CP_3
ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 13/2022 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di , - CP_3
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei E_ confronti della per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto TE
rigettare, la domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata da TE [...] per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la E_
domanda attorea. - Nel merito: rigettare la domanda proposta da E_
nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto e,
[...] TE
comunque, non provata per le ragioni indicate in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di E_
limitare, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al danno che sarà
[...]
accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitare la posta risarcitoria dovuta dalla
14 alla quota di responsabilità alla stessa eventualmente direttamente TE
imputabile tenuto conto della quota di responsabilità imputabile al Sig.
[...]
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire ed articolare mezzi di prova Parte_1
nei termini di rito di cui si chiede sin da ora la concessione. Con vittoria di spese e compensi di lite (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, il Tribunale, in funzione di Giudice
Unico, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, si riservava per la decisione, concedendo i termini, ex art. 190 c.p.c..
**************
Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni preliminari di asserita inammissibilità dell'appello, sollevate, ex art. 348 bis c.p.c., rispettivamente, dalla e dalla TE Controparte_3
All'uopo, si osserva che, secondo quanto asserito dalla , Controparte_3
l'appello proposto da sarebbe inammissibile, ex artt. 342 e E_
348 bis, c.p.c., per mancata indicazione specifica delle violazioni di legge poste a fondamento del gravame (cfr. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel presente giudizio di secondo grado); invece, in Controparte_3 base a quanto dedotto dalla nel caso in esame, l'appello sarebbe TE
inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che, detto gravame – secondo quanto asserito dalla -, non avrebbe ragionevoli probabilità di TE
accoglimento (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel presente giudizio di secondo grado). TE
Ebbene, entrambe le predette eccezioni appaiono infondate e, pertanto, le stesse devono essere rigettate.
In particolare, partendo dall'affrontare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla deve rilevarsi che, sebbene, ai sensi dell'art. 348 bis, comma primo, TE
c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), l'impugnazione è dichiarata inammissibile “(…) quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (…)”; tuttavia, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti di cui al predetto articolo, atteso che, per quanto verrà di
15 seguito precisato nella presente sentenza, l'appello promosso da E_
risulta, almeno in parte, fondato.
[...]
Per quanto concerne, poi, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla CP_3
, è bene evidenziare che, se certamente, l'art. 342, comma primo, c.p.c. (rito c.d.
[...] ante Cartabia), prevede che “(…) la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: (…) 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (…)” ed, inoltre, l'art. 348 bis, comma primo, c.p.c. (rito c.d. ante
Cartabia) stabilisce espressamente che “(…) l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta
(…)”; tuttavia, occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) qualora l'atto di appello denunci l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni tecniche d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n.
18674 del 12.09.2011; in tal senso, anche Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n.16190 del
18.08.2004).
La Corte di Cassazione, sulla base del principio enunciato in precedenza, ha, poi, ulteriormente precisato che “(…) alla luce di tale principio di diritto, gli atti di appello superano il vaglio di ammissibilità in termini di specificità della censura evidenziando i punti di diversa valutazione delle risultanze (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza 4 novembre 2020 n. 24464).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in una recente pronuncia, in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 342, comma primo, n. 1), 2) e 3), ha precisato che “(…) ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti
l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a
16 chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 40560 del 17.12.2021).
Del resto, la Suprema Corte, già in una precedente pronuncia, resa a Sezioni Unite, aveva avuto modo di chiarire che “(…) gli artt. 342 e 434 c.p.c. (…) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza
n. 27199/2017).
In altri termini, in base all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, affinché possa dirsi superato positivamente il vaglio di ammissibilità dell'appello – condotto dal
Giudice di secondo grado, sulla base di quanto previsto dall'art. 348 bis c.p.c. – è sufficiente che l'appellante si limiti a fornire indicazione “(…) delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (…)”, senza la necessità – cioè - di fornire ulteriori specificazioni circa le singole valutazioni e/o le singole questioni, che non sarebbero state correttamente affrontate da parte del
Giudice di prime cure.
Ciò precisato, relativamente alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non appare ravvisabile alcun vizio di ammissibilità dell'appello, ex artt. 342, comma primo, n. 3), c.p.c. e 348 bis, comma primo, c.p.c..
Ed infatti, nel caso in esame, dalla disamina dell'atto di citazione in appello, emerge che la parte appellante, nel predetto atto introduttivo, dopo aver dedotto una asserita errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie assunte in sede di primo grado, ha, espressamente e puntualmente, allegato e specificato, sia i singoli punti della decisione impugnata oggetto di impugnazione, sia le specifiche doglianze mosse avverso tali punti della decisione.
17 Pertanto, atteso che, nella fattispecie in esame, la parte appellante – per quanto appena evidenziato - risulta aver correttamente adempiuto agli oneri di allegazione previsti, a pena di inammissibilità del gravame, dagli artt. 342, comma primo, n. 3),
c.p.c. e 348 bis, comma primo, c.p.c., non resta che rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla . Controparte_3
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate, ex art. 348 bis c.p.c., rispettivamente, dalla e dalla . TE Controparte_3
Tanto premesso, occorre, ora, passare ad esaminare le eccezioni preliminari di asserita carenza di legittimazione attiva della e di asserita E_
carenza di legittimazione passiva della TE
A tal proposito, è bene, infatti, evidenziare che, nel caso in esame, la P_
pur non avendo proposto appello incidentale, ha espressamente riproposto le
[...]
predette eccezioni in sede di giudizio di secondo grado.
In particolare, la nella propria comparsa di costituzione e risposta TE
nel presente giudizio di appello, nel formulare le proprie conclusioni, ha dichiarato espressamente che “(…) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 13/2022 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di , - In via preliminare: dichiarare la carenza di CP_3
legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con E_
riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della per TE
le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla con riferimento alla TE
pretesa risarcitoria avanzata da per le ragioni indicate in E_ narrativa e, per l'effetto rigettare, la domanda attorea (…)” (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel presente giudizio). TE
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., “(…) le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate (…)”.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
18 Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (…)” (cfr. in tal senso, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza n. 25840 del 23.09.2021).
In altri termini, in base alla normativa ed alla giurisprudenza di legittimità citata, qualora la parte risultata vittoriosa nel merito in sede di prime cure, nell'ambito del giudizio di appello, riproponga espressamente le eccezioni preliminari e/o le questioni dalla medesima sollevate in sede di primo grado, il Giudice di secondo grado sarà tenuto a riesaminare le predette eccezioni e/o questioni, senza che sia necessaria la proposizione di un vero e proprio appello incidentale.
Pertanto, atteso che la è risultata vittoriosa nel merito in sede di prime cure P_
– in quanto il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea nel merito, perché non provata -, e poiché la - pur non avendo proposto alcun appello TE
incidentale - ha espressamente riproposto, nel presente giudizio di secondo grado, le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva della E_
e di carenza di legittimazione passiva della va da sé che, in
[...] TE base all'art. 346 c.p.c. ed alla luce della giurisprudenza di legittimità citata, le predette eccezioni dovranno essere oggetto di riesame da parte di questo Giudice di secondo grado.
Ciò posto, partendo dall'affrontare l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione attiva della si rileva che la predetta E_
eccezione appare infondata.
Ed infatti, nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, in base alla documentazione prodotta dall'appellante in primo grado (cfr. in particolare, all.ti n. 5, 6, 7, 8 e 10 all'atto di citazione in primo grado), risultano sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte della OM Assicurativa, ex art. 19 1916, comma primo, c.c..
All'uopo, occorre rammentare che l'esercizio, da parte dell'assicuratore, del diritto di surroga è espressamente previsto dall'art. 1916, comma primo, c.c., il quale stabilisce che “(…) l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (…)”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'azione di surroga, di cui all'art. 1916 c.c., consente “(…) una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez.
VI, Sentenza n. 17407/2016).
In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) i presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato, n.d.r.) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile (n.d.r. requisito n. 1); che l'assicuratore (…) abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima,
e non pregiudizi diversi (n.d.r. requisito n. 2); che l'assicuratore (…) abbia manifestato la volontà di surrogarsi (n.d.r. requisito n. 3) (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI-
3, Ordinanza n. 3296 del 12.02.2018; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI-3,
Ordinanza n. 17407 del 30.08.2016 ; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015).
Ciò precisato, è bene evidenziare che, nel caso in esame, risultano sussistenti tutti e tre i requisiti che, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sono necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, ex art. 1916, comma primo, c.c..
Ed infatti, in primo luogo, deve rilevarsi che, per quanto verrà di seguito illustrato nella presente sentenza, nella fattispecie in esame, l'assicurato, , risulta Parte_1
titolare di un diritto risarcitorio nei confronti della sicché, nel caso in TE
esame, deve ritenersi sussistente il presupposto di cui al punto n. 1).
Per quanto concerne, poi, il requisito sub. 3), si osserva che, come già correttamente rilevato dal Giudice di Pace, la OM di Assicurazione, nel corso del giudizio di prime cure, ha dimostrato la circostanza di aver manifestato la propria volontà di
20 surrogarsi all'assicurato, nell'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del/i responsabile/i del sinistro stradale oggetto di causa.
Nello specifico, in sede di primo grado, non solo ha E_
allegato copia della polizza assicurativa stipulata con , a garanzia della Parte_1
r.c.a., in relazione al veicolo Fiat 500, targato EX120BN per cui è causa (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in primo grado), ma ha anche prodotto in giudizio copia dell'assegno emesso nei confronti del proprio assicurato (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in primo grado) e della relativa quietanza di pagamento (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in primo grado), nella quale viene fatta espressa menzione dell'intervenuta cessione del credito risarcitorio per cui è causa, ex art. 1916 c.c., nonché della volontà, da parte della OM Assicurativa, di surrogarsi nei diritti dell'assicurato (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in prime cure).
Peraltro, la volontà, da parte della di surrogarsi al E_
proprio assicurato – –, nell'esercizio dell'azione risarcitoria ad esso Parte_1
spettante nei confronti del/i responsabile/i civile/i, emerge chiaramente anche dalla semplice lettura delle missive inviate dalla OM di Assicurazioni, rispettivamente, alla (cfr. all.ti n. 6 e 7 all'atto di citazione in primo TE grado) ed alla (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in primo grado). Controparte_3
Infine, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente anche il secondo presupposto di cui sopra, atteso che, dalla documentazione allegata all'atto di citazione in primo grado
(cfr. all.ti n. 5 e 10 all'atto di citazione in prime cure), è possibile evincere che
[...]
relativamente al sinistro oggetto di causa, ha indennizzato E_ all'assicurato “(…) il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi (…)”.
Nello specifico, dalla disamina dell'assegno e della relativa quietanza di pagamento
(cfr. all.ti n. 5 e 10 all'atto di citazione in prime cure), emerge che la OM di
Assicurazione, in relazione al sinistro del 27.09.2020 oggetto di causa, ha corrisposto a l'importo di euro 1.800,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito dall'assicurato, ovvero in relazione al danno materiale riportato dall'autovettura assicurata.
Pertanto, in base alla documentazione prodotta dall'appallante in sede di prime cure
(cfr. in particolare, all.ti n. 5, 6, 7, 8 e 10 all'atto di citazione in primo grado), deve
21 ritenersi che, nel caso in esame, sussistano tutti e tre i presupposti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte della OM di Assicurazione, ex art. 1916, comma primo, c.c..
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire della
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure, nella parte in E_
cui è stata rigettata la predetta eccezione di carenza di legittimazione ad agire.
Parimenti infondata appare, poi, anche l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione passiva della atteso che, in base all'orientamento TE
giurisprudenziale di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020), in materia di danni cagionati da fauna selvatica, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della P_
Ed infatti, in base all'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, deve concludersi per l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. anche ai danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica e, con riferimento a tale azione risarcitoria, promossa ai sensi dell'art. 2052 c.c., sussiste una legittimazione passiva, in via esclusiva, della in quanto, alla luce delle competenze ad essa attribuite dalla P_
normativa di settore in materia faunistica – ed, in particolare, dal d.lgs. 18.08.2000
(Testo Unico sugli Enti Locali) e dalla legge n. 157 del 1992 -, il soggetto “(…) utilizzatore (…)” “(…) va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; in tale senso, anche:
Cass. Civ., n. 8384 del 29.04.2020; Cass. Civ., n. 8385 del 29.04.2020).
In altre parole, deve ritenersi che le Regioni siano configurabili, in via esclusiva, come “(…) utilizzatori (…)”, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c., poiché la normativa in materia attribuisce alle Regioni delle competenze ampie e specifiche in materia di fauna selvatica e “(…) sono dunque in sostanza le
Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, n. 7969 del 20.04.2020).
Ne consegue che, in materia di fauna selvatica protetta – pur essendo la stessa appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato -, “(…) ai sensi della legge n. 157
22 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la P_
funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve”, in senso pubblico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del 09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n. 25280 del 2020).
Pertanto, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale – il quale, sebbene di formazione piuttosto recente, appare ormai stabilizzato e consolidato, date le numerose pronunce conformi che si sono succedute negli ultimi anni (cfr. Cass. Civ.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.
9469 del 09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n.
25280 del 2020; Cass. Civ., n. 12113 del 2020) –, la rappresenta l'unico P_ soggetto qualificabile, ex art. 2052 c.c., come l' “(…) utilizzatore (…)” dell'animale selvatico.
Di conseguenza - indipendentemente da eventuali deleghe di competenze attribuite dalla medesima ad altri enti o soggetti privati –, la costituisce l'unico soggetto P_ responsabile in via diretta nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 2052 c.c., per i danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica protetta, ferma poi rimanendo la possibilità per la di rivalersi - anche mediante chiamata in causa P_
nel medesimo giudizio -, “(…) nei confronti degli altri enti a cui sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto
a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità (…)” (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 7969 del 20.04.2020).
Pertanto, è la a costituire, in via esclusiva, il soggetto dotato di P_
legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento per i danni cagionati dalla fauna selvatica, promosso dal danneggiato.
Tale circostanza è stata, poi, ulteriormente ribadita in una recente pronuncia della
23 giurisprudenza di merito, la quale ha evidenziato che “(…) anche laddove risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa (…), una tale eventualità non modifica, in P_ relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del
c.d. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la (…)” (cfr. Tribunale di Rovigo, P_
sentenza n. 504 del 03.06.2022).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte appellante, ha promosso - in via surrogatoria, ex art. 1916, comma primo, c.c. - un'azione per il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, nel territorio della Regione da un animale appartenente alla fauna P_ selvatica protetta, tutelata nell'ambito della legge n. 157 del 1992 – e, nello specifico, da un cinghiale -.
Pertanto, in base a quanto sopra riferito, l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da animale selvatico, instaurato dal danneggiato – o, come nel caso in esame, dall'assicuratore, che agisca in via surrogatoria, ex art. 1916, comma primo, c.c. -, è la mentre eventuali altri P_
soggetti, dotati di competenze e attribuzioni in materia – quali la -, avrebbero CP_3
potuto essere chiamati a rispondere di eventuali omissioni o carenze soltanto dalla medesima - che agisca nei loro confronti in via di rivalsa -, e non dal P_ danneggiato (e/o dall'assicuratore, ex art. 1916 c.c.) in via diretta.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della e, per l'effetto, deve TE
confermarsi la sentenza di prime cure, nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della P_
Per quanto concerne, invece, la questione - sempre di natura preliminare - relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della - in Controparte_3
relazione alla domanda risarcitoria promossa ex art. 2052 c.c. -, deve rilevarsi che la stessa non può essere riesaminata in questa sede, atteso che, detta questione, non è stata oggetto di alcuno specifico motivo di impugnazione.
All'uopo, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., “(…) le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente
24 riproposte in appello, si intendono rinunciate (…)”.
In altre parole, in base alla norma sopra citata, qualora una domanda e/o un eccezione non sia stata oggetto di espresso motivo di impugnazione ad opera delle parti e/o detta domanda e/o eccezione non sia stata espressamente riproposta in sede di gravame dalla parte vittoriosa nel merito in primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 25840 del 23.09.2021), la stessa non potrà essere nuovamente presa in esame nell'ambito del giudizio di secondo grado, in quanto deve ritenersi che, su detta domanda e/o eccezione, si sia formato il giudicato, con ogni conseguenza, ex art. 2909 c.c..
Ciò precisato, con riferimento al caso di specie, si osserva che, da un lato, la parte appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di appello sul punto;
dall'altro lato, anche le parti appellate, non avendo proposto, in questa sede, alcun appello incidentale, non hanno sollevato alcuno specifico motivo di gravame, né le stesse hanno espressamente riproposto, in questa sede, la questione relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della . Controparte_3
Peraltro, sul punto, è bene evidenziare che la , non solo non ha CP_3 CP_3
sollevato alcun motivo di gravame sul punto – non avendo proposto appello incidentale
-, ma, nel formulare le proprie conclusioni, ha anche richiesto espressamente di “(…) attestare l'intervenuto giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che riconosce la carenza di legittimazione passiva della (cfr. Parte_3
pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Controparte_3
nel presente giudizio).
Pertanto, la questione relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della non può essere rimessa in discussione in questa sede, in Controparte_3
quanto, sulla stessa, in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto, risulta essersi ormai formato il giudicato.
Di conseguenza, non resta che confermare, sul punto, la sentenza n. 469/2022, con la quale è stata accolta l'eccezione preliminare sollevata dalla e, per l'effetto, CP_3
è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , Controparte_3 relativamente alla domanda avanzata dall'appellante, ex art. 2052 c.c..
Peraltro, ad abundantiam, si osserva, alla luce del più recente, ma ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale in materia, sembra, comunque, sussistere la carenza di legittimazione passiva della , in relazione alla domanda Controparte_3
25 risarcitoria promossa dalla parte appellante (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 7969 del 20.04.2020).
Ciò posto, occorre, ora, passare ad esaminare nel merito l'appello promosso dalla
E_
All'uopo, innanzitutto, si osserva che i motivi di gravame sollevati dall'appellante hanno ad oggetto:
1) asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza;
2) asserita nullità della sentenza per illogica ed illegittima esclusione della prova testimoniale del perito e del carrozziere;
3) asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica;
4) asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c.;
5) asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c.;
6) asserito concorso tra la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, ex art. 2052 c.c., e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c..
Tanto premesso, per ragioni di comodità espositiva, saranno affrontati congiuntamente i motivi di gravame n. 1) - asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza -, n. 3) - asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica - , n. 4) - asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c. - , n. 5) - asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c. - e n. 6) - asserito concorso tra la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, ex art. 2052 c.c., e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c. - , in quanto tutti attinenti, sia pure sotto differenti profili, al c.d. an debeatur.
26 Ebbene, detti motivi di gravame appaiono, in parte, fondati e, pertanto, gli stessi devono trovare accoglimento, nei limiti che verranno di seguito precisati, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, deve evidenziarsi che, nel caso in esame – diversamente da quanto eccepito dalla sia in sede di prime cure che nel presente giudizio di TE
secondo grado, con ogni conseguenza, ex art. 346 c.p.c. - come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2052 c.c. –
e non quella di cui all'art. 2043 c.c. -.
A tal proposito, si osserva che la domanda avanzata dalla parte appellante, in sede di giudizio di prime cure, ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità per danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica - ed, in particolare, un cinghiale -, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e, dunque, rientranti all'interno delle specie protette tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, in materia di danni arrecati da animali appartenenti alla fauna selvatica, un recente, ma ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale, prendendo le distanze dall'indirizzo precedente, ritiene che i danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica siano risarcibili, non in base alla responsabilità extracontrattuale generale di cui all'art. 2043 c.c., ma sulla base dell'accertamento della particolare forma di responsabilità oggettiva, prevista dall'art. 2052 c.c., con riferimento al danno cagionato da animale.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta (…) espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo.
Inoltre esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla custodia, ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (…), con l'unica salvezza del
27 caso fortuito (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 7969 del 20.04.2020).
In altri termini, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il presupposto di applicabilità della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. non è dato dal rapporto di custodia tra l'animale e l'uomo, ma, viceversa, dal fatto che quest'ultimo ne sia il “(…) proprietario (…)” o l' “(…) utilizzatore (…)”.
Del resto, tale circostanza appare confermata dallo stesso tenore letterale della disposizione normativa in esame, la quale, stabilendo che “(…) il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (…)”, individua il soggetto a cui può essere imputata la responsabilità per danni da animale esclusivamente nel “(…) proprietario
(…)” e/o in colui che “(…) se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso (…)”.
Tale norma, viceversa, non fa alcun riferimento al soggetto custode dell'animale, ma, al contrario, afferma che la responsabilità del proprietario e/o dell'utilizzatore prescinde dal rapporto di custodia, dal momento che essa risulta sussistente anche nel caso in cui l'animale risulti “(…) smarrito o fuggito (…)”.
Dunque, partendo dall'assunto che il presupposto per l'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 è rappresentato esclusivamente dalla proprietà o dall'utilizzazione dell'animale, la Suprema Corte ha evidenziato come non vi sia ragione alcuna per non ricondurre anche la fauna selvatica – al pari di quella domestica
– all'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la giurisprudenza precedente aveva motivato la non applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica sull'unica ragione della non configurabilità di un rapporto di custodia in relazione agli animali selvatici, ovvero sul solo presupposto che, con riferimento alla selvaggina, il suo “(…) stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 27673 del
21.11.2008; Cass. Civ., Sez. III, n. 9276 del 24.04.2014).
Tuttavia, avendo chiarito che il presupposto applicativo di tale norma è dato unicamente dalla proprietà o dall'utilizzazione dell'animale - e non dalla custodia – non sussiste più alcun elemento ostativo per l'equiparazione della fauna selvatica a quella domestica, anche in considerazione del fatto che la soluzione contraria finirebbe per
“(…) risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione
28 (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 7969 del 20.04.2020).
Pertanto, in base all'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, deve concludersi per l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. anche ai danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica e, con riferimento a tale azione risarcitoria, promossa dal danneggiato, ai sensi dell'art. 2052 c.c., sussiste una legittimazione passiva, in via esclusiva, della in quanto, alla luce delle competenze ad essa P_
attribuite dalla normativa di settore in materia faunistica – ed, in particolare, dal d.lgs.
18.08.2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) e dalla legge n. 157 del 1992 -, il soggetto
“(…) utilizzatore (…)” “(…) va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle
Regioni (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020;in tale senso, anche: Cass. Civ., n. 8384 del 29.04.2020; Cass. Civ., n. 8385 del 29.04.2020).
Dunque, la Corte di Cassazione ha, poi, precisato che, in materia di fauna selvatica protetta – pur essendo la stessa appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato -,
“(…) ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale P_
spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che
“si serve”, in senso pubblico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del
09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n. 25280 del
2020).
Peraltro, si osserva che la riconducibilità della responsabilità per danni da fauna selvatica all'interno dell'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c. è stata ulteriormente ribadita in una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha confermato che “(…) ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza del 03.11.2021 – 21.01.2022, n. 1869), precisando che, soltanto nell'ipotesi in cui “(…) il danneggiato invoca l'ordinaria responsabilità di
29 cui all'art. 2043 (…)”, la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può incombere, oltre che sulla anche “(…) sugli altri enti locali (…) se essi, non P_
adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI-3, ordinanza del 03.11.2021 – 21.01.2022, n. 1869).
Deve, dunque, ritenersi che, in base all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del 09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n. 25280 del 2020; Cass. Civ., n.
12113 del 2020), la risponde dei danni cagionati da animali appartenenti alla P_
c.d. fauna selvatica nell'ambito della particolare forma di responsabilità oggettiva, prevista dall'art. 2052 c.c..
Pertanto, considerato che la domanda avanzata dall'appellante in primo grado ha ad oggetto il risarcimento – in via surrogatoria - dei danni derivanti da fauna selvatica, nel caso in esame, correttamente, il Giudice di prime cure ha fatto applicazione della norma di cui all'art. 2052 c.c..
Ciò posto, chiarito che la fattispecie in esame deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2052 c.c., occorre, ora, verificare se, facendo applicazione di quest'ultima norma, la domanda risarcitoria avanzata dalla parte appellante, in base agli elementi emersi nel corso del giudizio di prime cure, avrebbe potuto o meno – ed, eventualmente, in quale misura - trovare accoglimento.
All'uopo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2052 c.c., “(…) il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (…)”.
In altre parole, l'art. 2052 c.c., con riferimento ai danni cagionati da animali, prevede una particolare forma di responsabilità oggettiva per il proprietario e/o l'utilizzatore dell'animale, la quale “(…) si fonda non su un comportamento o un'attività -commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 10402/2016).
Inoltre, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo
30 l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 17091 del 28.07.2014; tra le altre, vedi anche
Cass. Civ., sentenza n. 15895/2011; Cass. Civ., sentenza n. 7260/2013).
Dunque, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, il soggetto danneggiato ha, innanzitutto, l'onere di fornire la prova del nesso causale tra l'animale ed il danno.
Peraltro, è bene evidenziare che, in materia di danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danneggiato, per fornire la prova del nesso causale – e, pertanto, assolvere l'onere probatorio a suo carico -, sarà tenuto “(…) a dover allegare e dimostrare che il danno è stato cagionato dall'animale selvatico (…)”, e che ciò comporta che “(…) sull'attore che allega di aver subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare (…) l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del
09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020).
In altri termini, il soggetto che assuma di essere stato danneggiato da un animale selvatico, per provare il nesso causale, non potrà limitarsi ad allegare e provare di aver subito un danno da un qualsiasi animale, ma avrà l'onere di provare che l'evento dannoso è stato cagionato da un animale appartenente alla fauna selvatica - ovvero ad una delle specie protette, tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 o, in ogni caso, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato -.
Ed infatti, soltanto qualora l'animale risulti appartenente alla fauna selvatica, la
– in base all'orientamento sopra citato -, potrà essere chiamata a rispondere dei P_ danni, ai sensi dell'art. 2052 c.c., in qualità di “(…) utilizzatore (…)” della fauna selvatica.
Inoltre, la Suprema Corte, (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020), ha altresì precisato che, nell'ipotesi in cui il danneggiato assuma che il
31 danno, asseritamente cagionato dall'animale selvatico, sia derivato dall'urto dell'animale medesimo con un autoveicolo – ossia nell'ipotesi in cui si sia verificato un sinistro stradale, derivante dall'impatto dell'animale con un autoveicolo -, il conducente dell'autoveicolo - che assuma di aver subito un danno, cagionato dall'animale -, per provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'animale selvatico ed il danno, è tenuto a provare “(…) la presenza dell'animale selvatico sulla carreggiata e (…) che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo (…)”.
In altre parole, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il danneggiato, per fornire la prova della sussistenza di un nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il danno asseritamente subito – e, dunque, al fine di adempiere all'onere probatorio, posto a suo carico dall'art. 2052 c.c. -, è tenuto a provare:
1) che il danno sia derivato dall'urto dell'autovettura con un animale;
2) che l'animale in questione fosse appartenente alla c.d. fauna selvatica, ovvero alle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 o, comunque, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Nel caso in cui il danneggiato fornisca la prova della presenza di un nesso di causalità tra l'animale selvatico ed il danno, il proprietario e/o l'utilizzatore dell'animale, ai sensi dell'art. 2052 c.c., sarà tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero dell'intervento “(…) di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9037 del 15.04.2010).
Occorre, poi, evidenziare che la Corte di Cassazione, ha precisato che, nell'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, la al fine di fornire la P_ prova del c.d. caso fortuito, “(…) dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa
32 tutela della fauna è diretta (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 16295 del 18.06.2019;
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 6326 del 05.03.2019).
Pertanto, qualora la dell'animale non fornisca la prova del c.d. Controparte_5
caso fortuito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa, in base all'art. 2052 c.c. – norma, quest'ultima, si ribadisce, che prevede una particolare forma di responsabilità oggettiva a carico del proprietario e/o dell'utilizzatore dell'animale -, sarà tenuta a risarcire il danno cagionato dall'animale selvatico.
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che il motivo di gravame n. 4 – ovvero asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c. – appare fondato, atteso che – diversamente da quanto rilevato dal Giudice di prime cure -, nel caso in esame, alla luce di quanto emerso in sede di giudizio di primo grado, deve ritenersi sussistente un nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il sinistro del 27.09.2020 per cui è causa.
All'uopo, è bene, infatti, evidenziare che la in sede di giudizio di TE
primo grado, non ha espressamente, specificamente e puntualmente contestato, né che il danno riportato dall'autoveicolo Fiat 500 in parola sia stato cagionato dall'urto con un animale (c.d. requisito n. 1), né ha contestato, in maniera puntuale e specifica, che l'animale in questione rientrasse all'interno dell'elenco delle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 e che, dunque, si trattasse di un animale selvatico – e, nello specifico, di un cinghiale - (c.d. requisito n. 2).
Ed infatti, non risulta espressamente, specificamente e puntualmente contestato, da parte della quanto riferito da alle pag. 1 TE E_
e 2 dell'atto di citazione depositato in sede di prime cure, ossia che “(…) il conducente
e la trasportata si trovavano a transitare sulla Strada Regionale 71, da Cortona verso
, quando, giunti all'altezza della località Sant'Andrea a Pigli nel Comune di CP_3
, venivano (…) travolti da un esemplare di cinghiale che fuggiva dopo aver CP_3 impattato contro l'automobile (…)” e che, inoltre, in detta circostanza, si era verificato un “(…) impatto con l'animale (…)”.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non
33 specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della P_
devono considerarsi pacifiche tra le parti e, pertanto, la parte appellante, in
[...]
sede di giudizio di prime cure, risultava esonerata dal doverne fornire la prova (cfr.
Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
In altri termini, nel caso in esame, in sede di giudizio di primo grado, avrebbe dovuto ritenersi pacifica tra le parti, sia la circostanza che il danno riportato dall'autoveicolo Fiat 500 in parola fosse stato cagionato dall'urto con un animale (c.d. requisito n. 1), sia il fatto che l'animale in questione rientrasse all'interno dell'elenco delle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 e che, dunque, si tratti di un animale selvatico – e, nello specifico, un cinghiale - (c.d. requisito n. 2).
Pertanto, deve ritenersi fondato il motivo di gravame n. 4), atteso che, alla luce di quanto riferito, in sede di giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 115, comma primo,
c.p.c., avrebbe dovuto ritenersi pacifica la circostanza della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso del 27.09.2020 in oggetto e l'animale selvatico.
Inoltre, relativamente al motivo di gravame sub. 1) – ossia asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza -, deve rilevarsi che la prova testimoniale articolata, in punto di nesso causale, dalla parte appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – ossia relativamente ai capitoli n. 1, 2 e 3 di cui all'atto introduttivo depositato in sede di prime cure - a prescindere dall'ammissibilità o meno dei capitoli di prova ivi articolati, appare, in ogni caso, superflua ai fini della decisione, dal momento che, nella fattispecie in esame, si ribadisce, la circostanza della presenza di
34 un nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il sinistro del 27.09.2020 in parola avrebbe dovuto ritenersi pacifica tra le parti, in sede di giudizio di prime cure.
Ciò posto, è bene, ora, tuttavia, evidenziare che, per quanto verrà di seguito precisato, appaiono, invece, infondati i motivi di gravame n. 3) - asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica – e n. 5) - asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c. -.
Per quanto concerne, in particolare, quanto asserito dall'appellante in relazione al motivo di gravame sub. 3), deve rilevarsi che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020), nell'ipotesi in cui il danno cagionato dall'animale selvatico sia stato cagionato nell'ambito di un sinistro stradale, qualora risulti provato il nesso di causalità, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento integrale del danno soltanto qualora fornisca la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
In particolare, la Corte di Cassazione, con specifico riferimento al caso in cui il danno asseritamente cagionato dall'animale selvatico sia derivato dall'urto dell'animale medesimo con un autoveicolo, ha precisato che il danneggiato, per poter ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, “(…) non potrà limitarsi a provare (…) la presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra
l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa del danno” e, poiché, ai sensi dell'art. 2054
c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (…) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quantomeno concorrente) del danno (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danneggiato, in quanto conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, per ottenere l'integrale risarcimento
35 del danno subito a causa dell'urto con l'animale selvatico, sarà tenuto a vincere la presunzione legale di responsabilità del conducente, di cui all'art. 2054, comma primo,
c.c. e, dunque, tramite la dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro, a fornire la prova liberatoria di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Ed infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(….) il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animale di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 , comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, (…) sul presupposto che
l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sentenza n. 200 del 09.01.2002; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06.08.2002).
Ciò implica che “(…) l'attore che chieda (l'integrale, n.d.r.) risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1,
c.c. e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 4373/2016).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di urto tra un autovettura ed un animale selvatico, vi è “(…) una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento va corrispondentemente diminuito (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sentenza n. 200 del 09.01.2002; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
11780 del 06.08.2002).
La Suprema Corte, nella medesima pronuncia sopra citata, ha ulteriormente chiarito che, nell'ipotesi in cui, né il danneggiato, né la forniscano la prova liberatoria P_ posta a loro carico, rispettivamente, dall'art. 2054, comma primo, c.c. e dall'art. 2052
36 c.c., “(…) la diminuzione del risarcimento si determina in virtù di una "presunzione di pari responsabilità" derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020).
In altre parole, in base a quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il danno asseritamente cagionato dall'animale selvatico sia derivato dall'urto dell'animale con un veicolo – ovvero, nel caso in cui si sia verificato un sinistro stradale con un unico mezzo coinvolto, che sia andato ad impattare con l'animale selvatico -, da un lato, il danneggiato - in quanto conducente dell'unico mezzo coinvolto nel sinistro -, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c., avrà l'onere di provare l'esatta dinamica del sinistro ed, in particolare, di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”; dall'altro lato, la - nella sua qualità di P_ utilizzatrice dell'animale selvatico -, ai sensi dell'art. 2052 c.c., avrà l'onere di fornire la prova del c.d. caso fortuito.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
7969 del 20.04.2020), in tale ipotesi, all'esito del giudizio, potranno verificarsi tre distinte situazioni:
A) qualora la abbia fornito la prova del caso fortuito, la stessa, ai sensi dell'art. P_
2052 c.c., dovrà ritenersi esente da qualsiasi responsabilità e, pertanto, il danneggiato/conducente non avrà diritto ad alcun risarcimento per il danno eventualmente subito;
B) nell'ipotesi in cui la non abbia provato il c.d. caso fortuito, ex Controparte_5 art. 2052 c.c. ed il danneggiato/conducente dell'autoveicolo abbia, viceversa, fornito la prova liberatoria posta a suo carico, dall'art. 2054, comma primo, c.p.c., quest'ultimo avrà diritto a vedersi riconosciuto l'integrale risarcimento del danno subito;
C) se l'utilizzatore dell'animale non fornisce la prova del caso fortuito, ex art. 2052 c.c., ed il conducente dell'autoveicolo non prova di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”, ex art. 2054, comma primo, c.c., deve trovare applicazione una presunzione di pari responsabilità – derivante dalla combinazione di quanto disposto dagli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c. -, con la conseguenza che, in tale caso, il conducente/danneggiato dall'urto con l'animale potrà vedersi risarcito soltanto il 50% del danno eventualmente subito a causa di tale urto con l'animale selvatico in parola.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso di specie, deve evidenziarsi che il
37 motivo di gravame n. 5) – ovvero asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c. -, appare infondato, atteso che, sebbene, da un lato, la P_
in sede di prime cure, non abbia dimostrato la sussistenza del c.d. caso
[...]
fortuito; tuttavia, dall'altro lato, neppure la parte appellante ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ex art. 2054, comma primo, c.c..
All'uopo, deve, innanzitutto, rilevarsi che – diversamente da quanto asserito dalla nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente TE
giudizio di secondo grado, con ogni conseguenza, ex art. 346 c.p.c. - la P_
nel corso del giudizio di prime cure, non risulta aver fornito la prova
[...]
liberatoria del c.d. caso fortuito, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, la in sede di prime cure, non ha, in alcun modo, provato che, P_ nel caso in esame, “(…) la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno (…)”, in quanto, detta condotta, “(…) non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 16295 del 18.06.2019;
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 6326 del 05.03.2019).
Ed infatti, la nel corso del giudizio di primo grado, in primo luogo, TE
non ha prodotto alcun documento idoneo a fornire la prova della natura del tutto imprevedibile della condotta dell'animale in parola e del fatto che fossero state approntate tutte le “(…) più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (…)”.
Inoltre, la prova delle predette circostanze non può dirsi fornita neppure tramite prove orali, atteso che la in sede di prime cure, non ha articolato TE
alcun capitolo di prova testimoniale.
Ciò posto, è bene, tuttavia, evidenziare che, nel caso in esame, neppure l'appellante, nel corso del giudizio di prime cure, risulta aver fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
38 In particolare, la parte appellante, in sede di primo grado, non risulta aver dimostrato la circostanza che il relativamente al sinistro stradale del 27.09.2020 per cui Parte_1
è causa, avesse “(…) fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”, ovvero che il conducente del mezzo, in base alle specifiche circostanze del caso concreto, avesse posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare l'impatto con l'animale selvatico.
Ed infatti, a fronte della espressa e puntuale contestazione sollevata dalla P_
in punto di esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, la
[...] [...]
in sede di prime cure, da un lato, non ha prodotto in giudizio alcun E_ documento idoneo allo scopo;
dall'altro, non ha articolato, sul punto, alcun capitolo di prova orale ammissibile.
A tal proposito, deve, infatti, rilevarsi che – diversamente da quanto asserito dalla con il motivo di gravame n. 1) - i capitoli di prova Controparte_6 testimoniale articolati nell'atto di citazione in primo grado relativamente al c.d. an debeatur – ovvero i capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 -, da un lato, appaiono inammissibili, in quanto articolati in maniera generica e/o contenenti valutazioni – non demandabili ad un teste -; dall'altro, le circostanze ivi articolate appaiono, comunque, inidonee a dimostrare l'esatta dinamica del sinistro e, quindi, a fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
Dunque, nel caso in esame, l'appellante, in sede di giudizio di prime cure, non risulta aver provato che il conducente dell'autovettura Fiat 500 in questione –
-, tenuto conto delle specifiche circostanze in cui ha avuto luogo il Parte_1
sinistro e delle condizioni del tratto stradale in questione, avesse adottato una condotta di guida prudente, nel rispetto delle regole cautelari di comune prudenza, ed, in ogni caso, osservante delle specifiche prescrizioni imposte dalla normativa del Codice della
Strada.
Pertanto, alla luce degli elementi probatori assunti nel corso del giudizio di prime cure, non può ritenersi provato che il in relazione alle circostanze concrete, Parte_1 avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando, cioè, “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 9856 del 28.03.2022).
Deve, dunque, ritenersi che, in base agli elementi probatori assunti nel corso del giudizio di prime cure, da un lato, la – nella sua qualità di utilizzatrice TE
39 dell'animale selvatico che ha cagionato il danno asseritamente riportato dall'autovettura
Fiat 500 in oggetto – non abbia provato il c.d. caso fortuito, ex art. 2052 c.c.; dall'altro lato, la parte appellante non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020), non resta che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare, ai sensi degli artt. 2052 e 2054, comma primo,
c.c., la sussistenza, in relazione al sinistro stradale del 27.09.2020 oggetto di causa, della pari responsabilità di - conducente dell'autovettura coinvolta nel Parte_1
sinistro - e della - utilizzatrice dell'animale selvatico -. TE
Di conseguenza, va a sé che la dovrà essere condannata al TE
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro oggetto di causa, del solo 50% della somma che sarà accertata in questa sede.
Passando, ora, ad analizzare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte appellante, in sede di giudizio di prime cure, ha richiesto, ex art. 1916 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dall'assicurato – Parte_1
- in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
[...]
In particolare, la domanda risarcitoria in questione ha ad oggetto il danno materiale asseritamente riportato dall'autovettura Fiat 500, targata EX120BN, di proprietà di e dal medesimo condotta al momento del verificarsi del sinistro Parte_1
stradale del 27.09.2020 per cui è causa.
Ciò precisato, è bene, in primo luogo, evidenziare che la in sede di TE
giudizio di primo grado, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine al c.d. an della richiesta risarcitoria in parola.
Ed infatti, non risulta espressamente, specificamente e puntualmente contestato, da parte della quanto riferito dalla a pag. 2 TE E_ dell'atto di citazione depositato in sede di prime cure, ossia che “(…) l'impatto con
l'animale causava danni materiali all'automobile di proprietà del sig.
[...]
in particolare, al paraurti anteriore destro, al faro destro e alla fiancata Parte_1 destra dell'autovettura (…)”.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza di cui
40 sopra - in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della P_
- deve considerarsi pacifica tra le parti e, pertanto, la parte appellante risulta
[...]
esonerata dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n.
9285/2003).
Peraltro, ad abundantiam, si rileva che il fatto che l'autovettura Fiat 500 in parola, in conseguenza del sinistro in oggetto, abbia riportato dei danni materiali – oltre a risultare pacifico tra le parti – appare anche dimostrato, in base a quanto riportato nella relazione tecnica di parte allegata all'atto di citazione depositato in sede di prime cure (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure).
In particolare, dalla lettura della relazione tecnica redatta dal perito Controparte_4 quale c.t.p. della parte appellante, emerge che l'autovettura Fiat 500, targata EX120BN in questione, a causa del sinistro del 27.09.2020 in parola, ha riportato dei danni materiali nei termini seguenti: “(…) Parafango ant. Dx;
Assorbitore urti paraurti ant.;
Griglia lat. paraurti ant. Dx;
Griglia paraurti ant.; Modanatura lat. paraurti ant. Kit
Cromo Sx;
Modanatura lat. paraurti ant. Kit Cromo Dx;
Modanatura sup. paraurti ant. Dx;
Paraurti ant. Primer;
Spoiler paraurti ant.; Supporto paraurti ant. Dx;
Tappo gancio traino paraurti ant. Primer;
Traversa inf. paraurti ant.; Fanalino ant. Dx;
Proiettore Dx;
Proiettore fendinebbia Dx;
Rivestimento ant. int.; Traversa paraurti ant.; Supplemento verniciatura (…)”(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure).
Relativamente alla relazione tecnica di parte allegata all'atto introduttivo in primo grado (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure), è bene, poi, evidenziare che, la in sede di giudizio di primo grado, non ha TE
sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in relazione alla predetta c.t.p..
Ed infatti, la in sede di prime cure, da un lato, non ha sollevato alcuna P_ specifica e puntuale contestazione in ordine all'utilizzabilità della documentazione in parola;
dall'altro lato, non ha neppure specificamente e puntualmente contestato le circostanze di fatto riportate nella suddetta relazione tecnica di parte, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, dal momento che la predetta c.t.p. (cfr. cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure), si ribadisce, non è stata tempestivamente e puntualmente contestata da parte della in sede di giudizio di primo TE
41 grado, va da sé che la predetta relazione – pur essendo una relazione tecnica di parte -, risulta pienamente utilizzabile e può essere posta a fondamento della decisione.
Ciò posto, con particolare riferimento al motivo di gravame sub. 2) – ossia asserita nullità della sentenza per illogica ed illegittima esclusione della prova testimoniale del perito e del carrozziere -, deve rilevarsi che, poiché, nel caso in esame, per quanto riferito, il c.d. an della richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante appare provato e pacifico, la prova testimoniale articolata, sul punto, dalla parte appellante in sede di primo grado – ossia relativamente ai capitoli n. 7, 8, 9, 10 e 11 di cui all'atto introduttivo depositato in sede di prime cure -, a prescindere dall'ammissibilità o meno dei capitoli di prova in questione, appare, in ogni caso, superflua ai fini della decisione.
Per quanto concerne, poi, il c.d. quantum di detto danno patrimoniale, si osserva che l'appellante, in sede di prime cure, sulla base della relazione redatta dal proprio c.t.p.
(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in primo grado) e della fattura emessa dal carrozziere
(cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in primo grado), ha quantificato il danno materiale riportato dall'autovettura Fiat 500 in oggetto, nella somma di euro 2.050,00 - calcolata all'epoca del sinistro – (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado).
A questo punto, occorre, tuttavia, evidenziare che, in materia di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2058, comma secondo, c.c., “(…) il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (…)”.
In altre parole, in base alla norma sopra citata, anche qualora il danneggiato abbia richiesto espressamente la reintegrazione in forma specifica, il Giudice ha, comunque, la possibilità di disporre il risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la riparazione del bene risulti antieconomica.
Di conseguenza, nella fattispecie de qua, occorrerà, comunque, verificare se la riparazione del veicolo per cui è causa presenti o meno una natura antieconomica.
Dunque, al fine di valutare la antieconomicità o meno del risarcimento in forma specifica, si è provveduto a calcolare il valore ante sinistro del predetto mezzo, secondo le stime di mercato emergenti da note riviste del settore e tenuto conto dell'anno di immatricolazione del mezzo.
Ebbene, dalla lettura della relazione tecnica di parte redatta dal c.t.p. dell'appellante
(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in primo grado), si evince che la data di
42 immatricolazione dell'autovettura Fiat 500 in parola deve essere individuata nel “(…)
31.10.2014 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della con ogni conseguenza ex art. 115, TE
comma primo, c.p.c..
Andando, poi, a calcolare il valore medio di un veicolo della stessa marca – ossia di un'autovettura modello Fiat 500 - immatricolato nell'anno 2014, sulla base delle stime di mercato emergenti da note riviste del settore, appare congrua la valutazione di stima effettuata dalla parte appellante, pari ad euro 2.050,00.
Pertanto, poiché, nel caso in esame, il risarcimento dei danni in forma specifica, nell'importo indicato dalla parte appellante, non appare antieconomico, va da sé che il danno patrimoniale subito dal mezzo incidentato deve essere quantificato nell'importo di euro 2.050,00, calcolato all'epoca del sinistro.
Di conseguenza, il danno patrimoniale riportato dall'assicurato, , a Parte_1 causa del sinistro oggetto di causa deve quantificarsi, per l'intero, nella somma di euro
2.050,00, corrispondente al valore del mezzo incidentato all'epoca del sinistro.
Poiché - come già evidenziato -, ai sensi degli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c., deve farsi applicazione della presunzione legale di pari responsabilità, il danno patrimoniale in oggetto deve essere ridotto nel minor importo di euro 1.025,00 (pari al
50 % del danno complessivamente accertato in questa sede), oltre la rivalutazione monetaria - secondo gli indici istat dei prezzi al consumo - e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
A questo punto, accertato che il danno complessivo da liquidare in relazione al sinistro del 27.09.2020 per cui è causa deve essere quantificato nell'importo di euro
1.025,00 (pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede), si rileva che – come già evidenziato in precedenza - in sede di E_ prime cure, ha esercitato l'azione surrogatoria, ex art. 1916 c.c..
All'uopo, occorre, innanzitutto, ribadire che, nel caso in esame – come già rilevato in precedenza -, risultano sussistenti tutti e tre i requisiti che, in base alla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 3296 del
12.02.2018; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 17407 del 30.08.2016
43 ; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015), sono necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, ex art. 1916 c.c..
Ed infatti, da un lato, nel corso del presente giudizio, è stata accertata la titolarità, da parte dell'assicurato , di un diritto risarcitorio nei confronti della Parte_1
(requisito n. 1); dall'altro lato, in base alla documentazione prodotta TE
dalla OM di Assicurazioni in sede di prime cure (cfr. in particolare, all.ti n. 5, 6,
7, 8 e 10 all'atto di citazione in primo grado), risulta dimostrato, sia che l'assicuratore ha indennizzato il medesimo pregiudizio oggetto di accertamento nel presente giudizio
(requisito n. 2) – ovvero il danno materiale riportato dall'autovettura assicurata -; sia che l'assicuratore abbia manifestato la volontà di surrogarsi (requisito n. 3).
Inoltre, si osserva che, ai sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, soltanto “(…) fino alla concorrenza dell'ammontare di essa (…)”
A tal proposito, relativamente alla fattispecie in esame, occorre evidenziare che, dalla disamina dell'assegno e della quietanza di pagamento allegati all'atto di citazione in primo grado (cfr. all.ti n. 5 e 10 all'atto di citazione in primo grado), risulta provato che in relazione al sinistro oggetto di causa, ha già E_
liquidato, in favore di , il complessivo importo di euro 1.800,00. Parte_1
Pertanto, poiché, nel presente giudizio, a titolo di risarcimento del danno, è stato riconosciuto il minor importo di euro 1.025,00 (pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede) - e, dunque, un importo di ammontare non superiore alla somma già corrisposta dalla al proprio E_
assicurato -, va da sé che la parte appellante, ai sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., ha diritto a vedersi liquidato integralmente l'importo di euro 1.025,00.
In definitiva, accertato, da un lato, che la somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno relativo al sinistro oggetto di causa deve essere quantificata nell'importo di euro 1.025,00 (pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede) e, dall'altro lato, che la parte appellante, in relazione al sinistro in oggetto, ha già erogato all'assicurato il maggior importo di euro 1.800,00, per l'effetto, ai Parte_1 sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., non resta che, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la al pagamento, in favore della parte TE
appellante, dell'importo di euro 1.025,00 (pari al 50% del danno in questa sede
44 accertato), oltre la rivalutazione monetaria - secondo gli indici istat dei prezzi al consumo - e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali nei rapporti tra la parte appellante –
- e la atteso l'esito del presente secondo E_ TE
grado di giudizio, in ulteriore riforma della sentenza impugnata, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare, tra le predette parti, la metà delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, ponendo la restante frazione a carico della TE
Le predette spese del giudizio di primo grado, si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. -, come segue: euro 236,00 per la fase di studio;
euro 252,00 per la fase introduttiva ed euro 352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 425,00 per la fase decisionale;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Inoltre, sempre in punto di regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra la parte appellante – - e la atteso l'esito E_ TE
del presente secondo grado di giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare, tra le predette parti, la metà delle spese processuali relative al presente secondo grado di giudizio, ponendo la restanza frazione a carico della Le spese del TE presente secondo grado di giudizio si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 425,00 per la fase di studio;
euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Per quanto concerne, poi, il regolamento delle spese processuali relative al giudizio di prime cure, nei rapporti tra la parte appellante – – e la E_
, atteso l'esito del presente secondo grado di giudizio, deve essere Controparte_3
confermato quanto statuito nella sentenza di primo grado n. 469/2022, emessa dal
Giudice di Pace di in data 07.11.2022, in punto di regolamento delle spese CP_3
processuali relative al giudizio di prime cure, nei rapporti tra E_
e la .
[...] Controparte_3
Infine, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate, tra
45 e la , le spese processuali relative al E_ Controparte_3
presente giudizio di secondo grado, considerato, da un lato, che la parte appellante non ha impugnato il capo della sentenza n. 469/2022 in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della;
dall'altro lato, che Controparte_3 [...]
nel presente giudizio di secondo grado – sia nell'atto introduttivo E_
che in sede di precisazione delle conclusioni –, non ha, comunque, avanzato alcuna domanda nei confronti della . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa
Carmela Labella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti E_
della e della , avverso la sentenza del TE Controparte_3
Giudice di Pace di n. 469/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_3
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate, ex art. 348 bis c.p.c., rispettivamente, dalla e dalla TE CP_3
;
[...]
2. conferma la sentenza di prime cure, nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire, nonché nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della P_
;
[...]
3. dichiara, ai sensi degli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c., la sussistenza, in relazione al sinistro stradale del 27.09.2020 oggetto di causa, della pari responsabilità di
– quale conducente dell'autovettura Fiat 500, targata Parte_1
EX120BN per cui è causa - e della – quale utilizzatrice TE dell'animale selvatico coinvolto nel sinistro -;
4. dichiara che il danno patrimoniale riportato da , a causa del Parte_1 sinistro in oggetto, ammonta, per l'intero, alla somma di euro 2.050,00, calcolata all'epoca del sinistro;
46 5. per l'effetto, in applicazione della presunzione di pari responsabilità, dichiara che il danno patrimoniale in oggetto deve essere ridotto nel minor importo di euro 1.025,00
(pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede);
6. dichiara, altresì, che in relazione al sinistro in E_ oggetto, ha già erogato all'assicurato , a titolo di danni Parte_1
patrimoniali riportati dal veicolo assicurato – ossia l'autovettura Fiat 500, targata
EX120BN, in parola - l'importo complessivo di euro 1.800,00;
7. per l'effetto, ai sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., condanna la P_
al pagamento, in favore di
[...] E_ dell'importo di euro 1.025,00 (corrispondente alla somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno relativo al sinistro oggetto di causa, pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede), oltre la rivalutazione monetaria - secondo gli indici istat dei prezzi al consumo - e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
8. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
9. nei rapporti tra e la , E_ TE
condanna la a rifondere a TE E_
la metà della spese di lite relative al giudizio di primo grado, che si liquidano,
[...] per l'intero, in euro 125,00 per spese ed euro 1.265,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
10. dichiara compensata, tra e la E_ P_
, la restante metà delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
[...]
11. condanna, altresì, la a rimborsare a TE [...]
la metà della spese di lite relative al presente secondo grado E_ di giudizio, che si liquidano, per l'intero, in euro 174,00 per spese ed euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
47 12. dichiara compensata, tra e la E_ P_
, la restante metà delle spese di lite relative al presente secondo grado di
[...]
giudizio;
13. conferma la sentenza di prime cure, in punto di regolamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, nei rapporti tra E_
e la;
[...] Controparte_3
14. dichiara, infine, interamente compensate, tra P_ E_
e la , le spese di lite relative al presente secondo grado di Controparte_3
giudizio.
Arezzo, 15.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1268/2023 R.G., promossa da:
E_ elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
TE
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASUTTI ANNA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAMPOLUCCI SIMONA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025,
l' Avv. APOLONI DAVID GIUSEPPE per E_ conclude come segue: “(…) come da atto di citazione in appello. (…) Chiede fissarsi termine di legge per deposito conclusionali e repliche (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) piaccia all'Ecc. Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della
1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di Arezzo, IN VIA PRINCIPALE, accertare la totale responsabilità della nella causazione del sinistro di causa e per TE
l'effetto, condannarla, per tutte le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della della somma di in € 1.800,00 oltre accessori di legge, E_
rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto sino all'effettivo saldo e maggior danno, ovvero condannare la a corrispondere alla TE [...]
quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in ragione della P_
presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. tra il conducente e la . Con ogni consequenziale statuizione in relazione alle spese legali TE
e al compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di entrambi
i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin
d'ora antistatario (…)”;
l'Avv. MASUTTI ANNA per , conclude come segue: “(…) si TE
richiamano le eccezioni, deduzioni e istanze svolte in atti e, rifiutato il contraddittorio in relazione a qualunque domanda nuova venisse esperita, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice E_
di Pace di n. 469/2022, depositata il 7.11.2022, non avendo lo stesso una CP_3
ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: rigettare i motivi di gravame sollevati da e, per E_
l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, depositata CP_3
il 7.11.2022, per tutte ragioni illustrate in narrativa. - In ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n.
13/2022 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di , - In via preliminare: CP_3
dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di
[...]
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti E_
della per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la TE
domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione
e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla TE
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata da per le E_
2 ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la domanda attorea. - Nel merito: rigettare la domanda proposta da nei confronti della E_
in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per TE
le ragioni indicate in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di limitare, E_
comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al danno che sarà accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitare la posta risarcitoria dovuta dalla TE
alla quota di responsabilità alla stessa eventualmente direttamente imputabile tenuto conto della quota di responsabilità imputabile al Sig. Con riserva di Parte_1
ulteriormente dedurre, eccepire ed articolare mezzi di prova nei termini di rito di cui si chiede sin da ora la concessione. Con vittoria di spese e compensi di lite (…)”;
l'Avv. CAMPOLUCCI SIMONA per , conclude come Controparte_3 segue: “(…) richiamate tutte le argomentazioni esposte nei propri scritti difensivi, chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rassegna le seguenti conclusioni
(…)”; segnatamente, conclude come segue: “(…) in via preliminare attestare
l'intervenuto giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che riconosce la carenza di legittimazione passiva della . Nel merito Controparte_3 respingere l'appello proposto da in quanto infondato e E_
conseguentemente confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, CP_3
emessa in data 7 novembre 2022 a conclusione del giudizio iscritto al R.G. 13/2022
(…)”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nel giudizio di primo grado, chiedeva al Tribunale adito la condanna dei E_
convenuti in giudizio al pagamento del danno patrimoniale riportato dal proprio assicurato, , in conseguenza del sinistro verificatosi in data Parte_1
27.09.2020. All'uopo, esponeva che, in data 27.09.2020, alle ore 21:30 circa,
si trovava alla guida dell'automobile Fiat 500, targata EX120BN, di Parte_1
proprietà dello stesso ed assicurata con essa OM, in forza della polizza Vittoria
Linea Strada n° 048.013.0000096848 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in primo grado); che, in detta occasione, sull'automobile in questione si trovava, quale terza
3 trasportata, , madre di;
che, nelle predette circostanze, Persona_1 Parte_1
il conducente e la trasportata, mentre stavano transitando sulla Strada Regionale 71, da
Cortona verso , giunti all'altezza della località Sant'Andrea a Pigli nel Comune CP_3
di , erano stati improvvisamente travolti da un esemplare di cinghiale, il quale CP_3 era fuggito dopo aver impattato contro l'automobile; che, a seguito del sinistro, il si era recato presso la stazione dei Carabinieri di ed aveva Parte_1 CP_3
provveduto a sporgere denuncia sui fatti accaduti (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in primo grado); che, invero, l'impatto con l'animale aveva causato dei danni materiali all'automobile di proprietà del ed, in particolare, al paraurti anteriore destro, Parte_1
al faro destro e alla fiancata destra dell'autovettura; che, nello specifico, i danni subiti dal veicolo ammontavano ad euro 2.050,00, come da relativa fattura (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in primo grado); che essa quale E_
OM di Assicurazioni del veicolo in questione – in forza della polizza n.
048.013.0000096848, (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in primo grado), emessa il
29.08.2020 nei confronti di , proprietario dell'autovettura -, all'esito di Parte_1
una transazione con il proprio assicurato, aveva corrisposto a quest'ultimo la somma di euro 1.800,00, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro in oggetto (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in primo grado); che, con comunicazione del
15.10.2020 (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in primo grado), essa OM aveva provveduto a richiedere il rimborso della predetta somma alla quale TE
ente a cui spetta, ai sensi della legge n. 157/1992, la competenza in materia di gestione e tutela di tutte le specie della fauna selvatica - comprese le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria -, nonché il controllo delle specie di fauna selvatica ed il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
che, tuttavia, al non aveva riscontrato positivamente P_
l'istanza, né tantomeno aveva provveduto con il rimborso richiesto;
che, dunque, per tali ragioni, essa esponente, con missiva del 24.11.2020 (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in primo grado), aveva sollecitato la a mezzo legale, a corrispondere TE
le somme già liquidate al senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
che, Parte_1
inoltre, anche la , pur essendo stata sollecitata al rimborso con Controparte_3 missiva del 26.04.2021 (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in primo grado), non aveva provveduto a liquidare alcuna somma in relazione al sinistro in oggetto;
che, pertanto,
4 essa esponente si era vista costretta ad agire in giudizio, al fine di ottenere, previa surrogazione nei diritti del proprio assicurato, ex art. 1916, comma primo, c.c., la liquidazione del danno patrimoniale riportato da , in conseguenza del Parte_1
sinistro del 27.09.2020 in questione;
che, in particolare, quanto al profilo relativo al c.d. an debeatur, veniva evidenziato che, a dire di essa OM, nel caso in esame, relativamente al sinistro in questione, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, avrebbe dovuto ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 2052
c.c., la responsabilità della atteso che, in base alla normativa di TE settore, quest'ultima era qualificabile quale soggetto utilizzatore dell'animale selvatico;
che, infatti, nel caso di specie, a dire di essa OM di Assicurazioni, era presente un nesso di causalità diretto tra l'animale selvatico e i danni patrimoniali riportati dal che, in ogni caso, a dire di essa esponente, anche nella denegata ipotesi in Parte_1
cui fosse stata ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c., risulterebbero, comunque, integrati i presupposti di cui alla suddetta norma;
che, invero, nella fattispecie in esame, risultava evidente che il sinistro era stato causato dall'impatto con un animale;
che, inoltre, a dire di essa OM, risultavano provati anche i danni subiti, come risultanti dalla fattura in atti (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in primo grado) e dalla relazione redatta dal proprio c.t.p., dr. (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in primo grado); Controparte_4
che, peraltro, risultava documentata anche la circostanza che essa OM aveva corrisposto al proprio assicurato, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale in parola (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in primo grado), l'importo complessivo di euro 1.800,00, così come concordato nell'atto di transazione sottoscritto dallo stesso assicurato (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in primo grado); che, inoltre, in punto di c.d. elemento soggettivo, veniva evidenziato che, nel caso di specie, a dire di essa esponente, era certo che l'incidente in questione fosse avvenuto a causa della mancata presenza di presidi funzionali a scongiurare situazioni di pericolo per gli automobilisti;
che, dunque, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., avrebbe, in ogni caso, dovuto ritenersi, comunque, sussistente la responsabilità della considerato che, TE
peraltro, negli ultimi anni, il numero di cinghiali presenti sul territorio era cresciuto esponenzialmente, causando pericoli e disagi, non solo agli agricoltori, ma anche agli automobilisti, come denunciato più volte dalla .; che, inoltre, veniva Parte_2
precisato che la domanda era stata instaurata – oltre che nei confronti della P_
5 -, anche nei confronti della , in quanto, con particolare P_ Controparte_3
riferimento alla negli ultimi anni, si era affermato un certo orientamento P_
giurisprudenziale di merito ed, in parte, anche di legittimità, tendente a ritenere sussistente la legittimazione passiva delle Province competenti per territorio, in luogo della sulla base del presupposto che, ai sensi della normativa in materia, si P_
evincerebbe la riconducibilità alle Province del compito di espletare le concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna ivi insediata, nell'ambito del loro territorio;
che, dunque, essa esponente, si era vista costretta ad adire entrambi gli Enti, per ragioni di economia processuale;
che, ciò posto, a dire di essa nel E_
caso in esame, avrebbe dovuto ritenersi sussistente il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c., dal momento che essa esponente – quale OM Assicuratrice del danneggiato, giusta contratto di polizza n. 048.013.0000096848, emesso in data
29.08.2020 – aveva risarcito al proprio assicurato, i danni subiti Parte_1 dall'autovettura in conseguenza del sinistro in questione (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in primo grado); che, infatti, poiché essa esponente aveva fornito al prova, sia della propria qualità di assicuratore che del pagamento effettuato a titolo di risarcimento del danno, in base alla giurisprudenza di legittimità in materia, nella fattispecie in esame, era da considerarsi perfezionato, in capo ad essa OM, il diritto di surroga, ex art. 1916 c.c., nei diritti del danneggiato nei confronti della e della TE
, quali terzi responsabili del sinistro;
che, di conseguenza, essa Controparte_3
vantava un credito di euro 1.800,00, nei confronti della E_
e della Provincia di , quali responsabili del sinistro in oggetto. TE CP_3
Tutto ciò premesso, la parte attrice citava in giudizio la e la TE CP_3
, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice
[...]
di Pace adito, contriariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via principale previo accertamento della sussistenza della legittimazione passiva della e/o della , condannare per tutte le TE Controparte_3
causali di cui in narrativa la e/o della TE Controparte_3
alternativamente e/o in solido tra loro in favore della della E_ somma di € 1.800,00 (milleottocento/00) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto sino all'effettivo saldo e maggior danno, ovvero condannare la P_
e/o la alternativamente e/o in solido tra loro a
[...] Controparte_3
6 corrispondere alla quella diversa somma (maggiore o minore) E_
che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto purché contenuto entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento della causa. Con vittoria di spese legali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario. In ogni caso In caso di rigetto della domanda proposta da parte attrice nei confronti di uno degli Enti convenuti, in conseguenza della declaratoria di carenza di legittimazione passiva dello stesso e/o in caso di estromissione dal giudizio di uno dei due Enti convenuti in conseguenza della declaratoria della carenza di legittimazione passiva dello stesso che intervenga prima della decisione nel merito, Voglia l'Ill.mo
Giudice adito disporre la compensazione integrale delle spese tra parte attrice e l'Ente in questione, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia (…)”.
Con comparsa depositata nel giudizio di primo grado, si costituiva la P_
ed eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto ed in
[...]
diritto e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, la in via preliminare, eccepiva la carenza di P_
legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con E_
riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della che, TE
infatti, nel caso in esame, la OM di Assicurazioni aveva omesso di produrre in giudizio copia della quietanza, riportante la specifica indicazione della cessione dei diritti di in favore della che, sempre in Parte_1 E_
via preliminare, veniva eccepita la carenza di legittimazione passiva di essa P_
nel presente giudizio;
che, infatti, a dire di essa convenuta, in base alla
[...]
normativa ed alla giurisprudenza di legittimità, in materia di danni cagionati da fauna selvatica, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la legittimazione passiva, in via esclusiva, della;
che, in particolare, alla erano state attribuite tutte le CP_3 Controparte_3
funzioni amministrative relative alla gestione della fauna selvatica;
che, dunque, essa non avrebbe potuto ritenersi dotata di legittimazione passiva nel presente P_
giudizio, atteso che, essa medesima, ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada, non era l'ente gestore della strada interessata dal sinistro in oggetto;
che, in ogni caso, a dire di essa convenuta, la domanda avanzata dalla controparte era infondata nel merito, in quanto del tutto sfornita di prova;
che, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento
7 della domanda attorea, sotto il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, veniva espressamente richiesto di limitare, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al solo danno accertato in corso di causa ed, in ogni caso, di limitare la posta risarcitoria dovuta da essa alla sola quota di responsabilità ad essa eventualmente P_
direttamente imputabile, tenuto conto della quota di responsabilità ascrivibile a
. Tutto ciò premesso, la concludeva come segue: Parte_1 TE
“(…) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata E_ nei confronti della per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto TE
rigettare, la domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata da TE [...] per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la E_
domanda attorea. - Nel merito: rigettare la domanda proposta da E_
nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto e,
[...] TE
comunque, non provata per le ragioni indicate in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di E_
limitare, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al danno che sarà
[...]
accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitare la posta risarcitoria dovuta dalla
alla quota di responsabilità alla stessa eventualmente direttamente TE
imputabile tenuto conto della quota di responsabilità imputabile al Sig.
[...]
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire ed articolare mezzi di prova Parte_1
nei termini di rito di cui si chiede sin da ora la concessione. Con vittoria di spese e compensi di lite (…)”.
Con comparsa depositata nel giudizio di primo grado, si costituiva la CP_3
ed eccepiva l'infondatezza della domanda in quanto infondata in fatto ed
[...]
in diritto e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio. Segnatamente, la , in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità CP_3
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 132/2014 – poi convertito in legge n. 162/2014
-; che, sempre in via preliminare, veniva eccepita la carenza di legittimazione passiva di
8 essa nel presente giudizio;
che, infatti, a dire di essa convenuta, in Controparte_3 base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed alla luce della recente evoluzione normativa, in materia di danni cagionati da fauna selvatica, avrebbe dovuto ritenersi sussistente la legittimazione passiva, in via esclusiva, della che, P_
invero, a partire dal 01.01.2016, essa risultava del tutto priva di qualsiasi CP_3
competenza in materia di fauna selvatica;
che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di essa nel presente giudizio;
CP_3
che, in ogni caso, a dire di essa convenuta, la domanda avanzata dalla controparte era infondata nel merito, in quanto del tutto sfornita di prova. Tutto ciò premesso, la concludeva come segue: “(…) in via pregiudiziale: dichiarare Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e conseguentemente disporre la sua estromissione dal Controparte_3
giudizio, con rimborso delle spese di lite a carico di Nel E_
merito, respingere la richiesta di pagamento avanzata da E_
in quanto infondata e non provata. Vittoria di spese e competenze di causa (…)”.
Rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire, sollevata in prime cure dalla nei confronti della TE [...]
; rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione E_
passiva della;
dichiarata la carenza di legittimazione passiva TE
della ; rigettata la richiesta di prova testimoniale avanzata Controparte_3
dalla parte attrice;
il Giudice di Pace di , con sentenza n. 469/2022 del CP_3
07.11.2022, rigettava la domanda di parte attrice, per mancanza di prova, e condannava l'attrice al pagamento, nei confronti delle parti convenute, delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Avverso detta decisione, proponeva gravame E_
dolendosi del fatto che la sentenza n. 469/2022 presentava una motivazione
[...]
incompleta ed errata;
che, in particolare, essa appellante, proponeva, in questa sede, i seguenti motivi di gravame avverso detta decisione: 1) asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa
9 alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza;
2) asserita nullità della sentenza per illogica ed illegittima esclusione della prova testimoniale del perito e del carrozziere;
3) asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica;
4) asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c.; 5) asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c.; 6) asserito concorso tra la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, ex art. 2052 c.c., e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c..
Segnatamente, essa parte appellante deduceva che: 1) in relazione al primo motivo di gravame, deduceva che la sentenza impugnata appariva, a suo dire, assolutamente censurabile, tenuto conto del fatto che lamentava la carenza di prova sulla dinamica del sinistro, salvo aver impedito a parte attrice di fornirne la prova mediante escussione del testimone oculare che aveva assistito all'incidente - vale a dire della terza trasportata -; che, infatti, a dire di essa esponente, la prova testimoniale articolata in sede di prime cure risultava pienamente ammissibile, in quanto priva di valutazioni;
che, dunque, appariva irragionevole gravare essa medesima della prova della dinamica del sinistro, essendogli, poi, stato, nel contempo, precluso di poterla fornire;
che, invero, in base alla giurisprudenza in materia, Non era consentito al Giudice di rigettare le istanze istruttorie formulate per dimostrare il fatto costitutivo della domanda, per poi fondare la decisione proprio sul difetto di prova;
che, peraltro, nel caso in esame, a dire di essa OM, la circostanza che il teste citato fosse il terzo trasportato non era idonea ad escludere la capacità a testimoniare del teste medesimo, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, la valutazione sull'attendibilità di un testimone aveva ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non poteva essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare;
che, relativamente al motivo di gravame sub. 2), veniva evidenziato che, per le stesse superiori ragioni, la sentenza di primo grado risultava, altresì, viziata, nella parte in cui aveva ritenuto non assolta la prova in punto di danni e del nesso causale rispetto al risarcimento preteso;
che, infatti, anche la capitolazione volta a chiedere conferma della coerenza del danno con la dinamica del sinistro, nell'ottica descritta, era qualcosa di più di un parere soggettivo, poiché si trattava una valutazione tecnica, compiuta al fine di accertare la fondatezza della
10 richiesta dell'indennizzo su descritta;
che, peraltro, la circostanza asserita dal Giudice secondo la quale il perito avrebbe visionato il veicolo a distanza di molto tempo e quindi l'accertamento non potrebbe essere attendibile anche in ragione di tale elemento, risultava pienamente smentita dalla data della perizia in questione;
che, dunque, il
Giudice di Pace avrebbe dovuto ammettere la prova richiesta o, quanto meno, riconoscere valenza probatoria a documenti che non erano stati specificamente contestati dalle controparti e che, quindi, a dire di essa OM, risultavano pienamente idonei a dimostrare i danni subiti dal mezzo e la loro derivazione causale da collisione con fauna selvatica;
che, quanto, poi, al motivo di gravame n. 3), veniva precisato che non appariva condivisibile quanto sostenuto dal Giudice di primo grado in relazione all'operatività dell'art. 2054 c.c. nei sinistri causati da collisione con fauna selvatica;
che, invero, a dire di essa esponente, nel caso di sinistro tra un veicolo e un animale, infatti, l'incidente si verificava in occasione della circolazione stradale, ma non era causato dalla stessa;
che, pertanto, a dire di essa esponente, nel caso in esame, non avrebbe potuto farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, inoltre, in relazione al motivo di gravame sub. 5), veniva evidenziato che il Giudice di primo grado aveva operato una errata commistione tra l'onere della prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c., e la prova liberatoria di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c.; che, infatti, a dire di essa appellante, il Giudice di Pace, nella pronuncia impugnata, aveva ritenuto erroneamente che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale, per non avere il conducente fornito la prova liberatoria;
che, in altri termini, anche a voler considerare applicabile il primo comma dell'art. 2054 c.c., in ogni caso, l'onere di fornire la prova liberatoria, sia per il conducente che per la ex art. 2052 c.c., P_
sorgeva soltanto successivamente alla prova del nesso causale;
che, invece, nel caso in esame, il Giudice di prime cure, a dire di essa esponente, aveva ritenuto erroneamente che non fosse stata raggiunta la prova del nesso causale, per non avere il conducente fornito la prova liberatoria;
che, quanto al motivo di gravame sub. 5), veniva rilevato che, a dire di essa esponente, in sede di prime cure, era, comunque, stata fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, invero, in base alle specifiche circostanze in cui aveva avuto luogo il sinistro del 27.09.2020 in questione, avrebbe dovuto ritenersi che, nel caso in esame, il conducente del mezzo avesse posto in essere tutte le cautelare razionalmente esigibili, al fine di evitare il danno;
che, pertanto, essa
11 esponente, avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto l'integrale risarcimento dovuto;
che, infine, quanto al motivo di gravame sub. 6), veniva evidenziato che, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata ritenuta non fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., in ogni caso, essa OM avrebbe avuto diritto a vedersi risarcito il 50 % del danno patrimoniale riportato dall'assicurato; che, infatti, dal momento che la non aveva, comunque, fornita la prova liberatoria del caso P_
fortuito, nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza in materia, avrebbe, comunque, dovuto trovare applicazione una presunzione di pari responsabilità, derivante dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c.. La parte appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) piaccia all'Ecc.
Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di . IN VIA PRINCIPALE accertare la totale responsabilità della CP_3 P_
nella causazione del sinistro di causa e per l'effetto, condannarla, per tutte le
[...]
causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della E_ della somma di in € 1800,00 oltre accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto sino all'effettivo saldo e maggior danno, ovvero condannare la
a corrispondere alla quella diversa somma che TE E_
verrà ritenuta di giustizia, in ragione della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. tra il conducente e la . Con ogni TE
consequenziale statuizione in relazione alle spese legali e al compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario (…)”.
Con comparsa del 19.07.2023, si costituiva la e chiedeva Controparte_3
il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La , in CP_3
particolare, deduceva che avrebbe dovuto essere confermata la sentenza di prime cure, nella parte in cui era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di essa
, atteso che il capo della sentenza in questione non era stato oggetto di alcuna CP_3 impugnazione;
che, in via preliminare, veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., in quanto, nel caso in esame, non erano state indicate le asserite violazioni di legge;
che, in ogni caso, a dire di essa esponente, l'appello era del
12 tutto infondato nel merito, in quanto tutti i motivi di gravame sollevati dall'appellante risultavano privi di fondamento;
che, in particolare, quanto ai motivi di gravame sub. 1)
e sub. 2), veniva evidenziato che, a dire di essa Provincia, correttamente il Giudice di prime cure aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale articolata dalla parte appellante, in quanto inammissibile e/o superflua ai fini della decisione;
che, inoltre, a dire di essa Provincia, il Giudice di Pace, alla luce della giurisprudenza in materia, aveva correttamente fatto applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma primo,
c.c., considerato che l'asserito urto con l'animale selvatico – per quanto riferito dalla stessa appellante – si sarebbe verificato nell'ambito di un sinistro stradale: che, in ogni caso, nel caso di specie, a dire di essa esponente, la parte appellante, in sede di prime cure, non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico;
che, di conseguenza, il
Giudice di prime cure, a dire di essa , aveva correttamente rigettato la CP_3 domanda. Tutto ciò premesso, la concludeva come segue: “(…) Controparte_3 voglia il Tribunale di Arezzo, in via preliminare attestare l'intervenuto giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che riconosce la carenza di legittimazione passiva della . Nel merito respingere l'appello Controparte_3
proposto da in quanto infondato e conseguentemente E_
confermare la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, emessa in data 7 CP_3
novembre 2022 a conclusione del giudizio iscritto al R.g. 13/2022. Vittoria di spese e competenze di causa (…)”.
Con comparsa del 23.01.2024, si costituiva la e chiedeva il TE
rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. La in particolare, P_ in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., in quanto, a suo dire, lo stesso non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto;
che, in ogni caso, a dire di essa esponente, l'appello promosso dalla controparte era del tutto infondato;
che, nello specifico, quanto ai motivi di gravame sub 1) e sub. 2), veniva evidenziato che, a dire di essa esponente, correttamente il Giudice di prime cure aveva rigettato la prova testimoniale articolata dall'appellante, in quanto i capitoli di prova erano, in parte superflui ai fini della decisione ed, in parte, inammissibili poiché generici e/o valutativi;
che, inoltre, quanto agli altri motivi di gravame sollevati dalla controparte, veniva precisato che, conformemente alla giurisprudenza in materia,
13 nell'ipotesi di sinistri stradali causati da fauna selvatica, avrebbe dovuto farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, inoltre, nel caso in esame, a dire di essa come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, P_
l'appellante, in sede di primo grado, da un lato, non aveva fornito la prova del nesso causale;
dall'altro, non aveva, in ogni caso, fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c.; che, in definitiva, l'appello avrebbe dovuto essere integralmente rigettato, in quanto del tutto infondato;
che, infine, venivano espressamente riproposte da essa esponente, ex art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni preliminari e le difese svolte in primo grado. Tutto ciò premesso, la TE concludeva come segue: “(…) - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da E_
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 469/2022, depositata il 7.11.2022, CP_3
non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa. - Nel merito: rigettare i motivi di gravame sollevati da
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di E_
n. 469/2022, depositata il 7.11.2022, per tutte ragioni illustrate in narrativa. - In CP_3
ogni caso: con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 13/2022 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di , - CP_3
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei E_ confronti della per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto TE
rigettare, la domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla
con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata da TE [...] per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la E_
domanda attorea. - Nel merito: rigettare la domanda proposta da E_
nei confronti della in quanto infondata in fatto ed in diritto e,
[...] TE
comunque, non provata per le ragioni indicate in narrativa. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di E_
limitare, comunque, il risarcimento eventualmente dovuto al danno che sarà
[...]
accertato in corso di causa ed, in ogni caso, limitare la posta risarcitoria dovuta dalla
14 alla quota di responsabilità alla stessa eventualmente direttamente TE
imputabile tenuto conto della quota di responsabilità imputabile al Sig.
[...]
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire ed articolare mezzi di prova Parte_1
nei termini di rito di cui si chiede sin da ora la concessione. Con vittoria di spese e compensi di lite (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, il Tribunale, in funzione di Giudice
Unico, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, si riservava per la decisione, concedendo i termini, ex art. 190 c.p.c..
**************
Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni preliminari di asserita inammissibilità dell'appello, sollevate, ex art. 348 bis c.p.c., rispettivamente, dalla e dalla TE Controparte_3
All'uopo, si osserva che, secondo quanto asserito dalla , Controparte_3
l'appello proposto da sarebbe inammissibile, ex artt. 342 e E_
348 bis, c.p.c., per mancata indicazione specifica delle violazioni di legge poste a fondamento del gravame (cfr. pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel presente giudizio di secondo grado); invece, in Controparte_3 base a quanto dedotto dalla nel caso in esame, l'appello sarebbe TE
inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che, detto gravame – secondo quanto asserito dalla -, non avrebbe ragionevoli probabilità di TE
accoglimento (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel presente giudizio di secondo grado). TE
Ebbene, entrambe le predette eccezioni appaiono infondate e, pertanto, le stesse devono essere rigettate.
In particolare, partendo dall'affrontare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla deve rilevarsi che, sebbene, ai sensi dell'art. 348 bis, comma primo, TE
c.p.c. (rito c.d. ante Cartabia), l'impugnazione è dichiarata inammissibile “(…) quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (…)”; tuttavia, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti di cui al predetto articolo, atteso che, per quanto verrà di
15 seguito precisato nella presente sentenza, l'appello promosso da E_
risulta, almeno in parte, fondato.
[...]
Per quanto concerne, poi, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla CP_3
, è bene evidenziare che, se certamente, l'art. 342, comma primo, c.p.c. (rito c.d.
[...] ante Cartabia), prevede che “(…) la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: (…) 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (…)” ed, inoltre, l'art. 348 bis, comma primo, c.p.c. (rito c.d. ante
Cartabia) stabilisce espressamente che “(…) l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta
(…)”; tuttavia, occorre rammentare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) qualora l'atto di appello denunci l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni tecniche d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n.
18674 del 12.09.2011; in tal senso, anche Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n.16190 del
18.08.2004).
La Corte di Cassazione, sulla base del principio enunciato in precedenza, ha, poi, ulteriormente precisato che “(…) alla luce di tale principio di diritto, gli atti di appello superano il vaglio di ammissibilità in termini di specificità della censura evidenziando i punti di diversa valutazione delle risultanze (…)” (cfr. Cass. Civ., Ordinanza 4 novembre 2020 n. 24464).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in una recente pronuncia, in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 342, comma primo, n. 1), 2) e 3), ha precisato che “(…) ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti
l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a
16 chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI,
Ordinanza n. 40560 del 17.12.2021).
Del resto, la Suprema Corte, già in una precedente pronuncia, resa a Sezioni Unite, aveva avuto modo di chiarire che “(…) gli artt. 342 e 434 c.p.c. (…) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza
n. 27199/2017).
In altri termini, in base all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, affinché possa dirsi superato positivamente il vaglio di ammissibilità dell'appello – condotto dal
Giudice di secondo grado, sulla base di quanto previsto dall'art. 348 bis c.p.c. – è sufficiente che l'appellante si limiti a fornire indicazione “(…) delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (…)”, senza la necessità – cioè - di fornire ulteriori specificazioni circa le singole valutazioni e/o le singole questioni, che non sarebbero state correttamente affrontate da parte del
Giudice di prime cure.
Ciò precisato, relativamente alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che, alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non appare ravvisabile alcun vizio di ammissibilità dell'appello, ex artt. 342, comma primo, n. 3), c.p.c. e 348 bis, comma primo, c.p.c..
Ed infatti, nel caso in esame, dalla disamina dell'atto di citazione in appello, emerge che la parte appellante, nel predetto atto introduttivo, dopo aver dedotto una asserita errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie assunte in sede di primo grado, ha, espressamente e puntualmente, allegato e specificato, sia i singoli punti della decisione impugnata oggetto di impugnazione, sia le specifiche doglianze mosse avverso tali punti della decisione.
17 Pertanto, atteso che, nella fattispecie in esame, la parte appellante – per quanto appena evidenziato - risulta aver correttamente adempiuto agli oneri di allegazione previsti, a pena di inammissibilità del gravame, dagli artt. 342, comma primo, n. 3),
c.p.c. e 348 bis, comma primo, c.p.c., non resta che rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla . Controparte_3
Di conseguenza, alla luce di quanto riferito, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate, ex art. 348 bis c.p.c., rispettivamente, dalla e dalla . TE Controparte_3
Tanto premesso, occorre, ora, passare ad esaminare le eccezioni preliminari di asserita carenza di legittimazione attiva della e di asserita E_
carenza di legittimazione passiva della TE
A tal proposito, è bene, infatti, evidenziare che, nel caso in esame, la P_
pur non avendo proposto appello incidentale, ha espressamente riproposto le
[...]
predette eccezioni in sede di giudizio di secondo grado.
In particolare, la nella propria comparsa di costituzione e risposta TE
nel presente giudizio di appello, nel formulare le proprie conclusioni, ha dichiarato espressamente che “(…) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si ribadiscono in questa sede le conclusioni rassegnate nel giudizio avente R.G. n. 13/2022 conclusosi innanzi al Giudice di Pace di , - In via preliminare: dichiarare la carenza di CP_3
legittimazione attiva e/o interesse ad agire di con E_
riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti della per TE
le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto rigettare, la domanda attorea. - Sempre in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla con riferimento alla TE
pretesa risarcitoria avanzata da per le ragioni indicate in E_ narrativa e, per l'effetto rigettare, la domanda attorea (…)” (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel presente giudizio). TE
All'uopo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., “(…) le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate (…)”.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
18 Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (…)” (cfr. in tal senso, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza n. 25840 del 23.09.2021).
In altri termini, in base alla normativa ed alla giurisprudenza di legittimità citata, qualora la parte risultata vittoriosa nel merito in sede di prime cure, nell'ambito del giudizio di appello, riproponga espressamente le eccezioni preliminari e/o le questioni dalla medesima sollevate in sede di primo grado, il Giudice di secondo grado sarà tenuto a riesaminare le predette eccezioni e/o questioni, senza che sia necessaria la proposizione di un vero e proprio appello incidentale.
Pertanto, atteso che la è risultata vittoriosa nel merito in sede di prime cure P_
– in quanto il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea nel merito, perché non provata -, e poiché la - pur non avendo proposto alcun appello TE
incidentale - ha espressamente riproposto, nel presente giudizio di secondo grado, le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione attiva della E_
e di carenza di legittimazione passiva della va da sé che, in
[...] TE base all'art. 346 c.p.c. ed alla luce della giurisprudenza di legittimità citata, le predette eccezioni dovranno essere oggetto di riesame da parte di questo Giudice di secondo grado.
Ciò posto, partendo dall'affrontare l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione attiva della si rileva che la predetta E_
eccezione appare infondata.
Ed infatti, nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, in base alla documentazione prodotta dall'appellante in primo grado (cfr. in particolare, all.ti n. 5, 6, 7, 8 e 10 all'atto di citazione in primo grado), risultano sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte della OM Assicurativa, ex art. 19 1916, comma primo, c.c..
All'uopo, occorre rammentare che l'esercizio, da parte dell'assicuratore, del diritto di surroga è espressamente previsto dall'art. 1916, comma primo, c.c., il quale stabilisce che “(…) l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (…)”.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'azione di surroga, di cui all'art. 1916 c.c., consente “(…) una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez.
VI, Sentenza n. 17407/2016).
In particolare, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) i presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato, n.d.r.) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile (n.d.r. requisito n. 1); che l'assicuratore (…) abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima,
e non pregiudizi diversi (n.d.r. requisito n. 2); che l'assicuratore (…) abbia manifestato la volontà di surrogarsi (n.d.r. requisito n. 3) (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI-
3, Ordinanza n. 3296 del 12.02.2018; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI-3,
Ordinanza n. 17407 del 30.08.2016 ; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015).
Ciò precisato, è bene evidenziare che, nel caso in esame, risultano sussistenti tutti e tre i requisiti che, in base alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, sono necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, ex art. 1916, comma primo, c.c..
Ed infatti, in primo luogo, deve rilevarsi che, per quanto verrà di seguito illustrato nella presente sentenza, nella fattispecie in esame, l'assicurato, , risulta Parte_1
titolare di un diritto risarcitorio nei confronti della sicché, nel caso in TE
esame, deve ritenersi sussistente il presupposto di cui al punto n. 1).
Per quanto concerne, poi, il requisito sub. 3), si osserva che, come già correttamente rilevato dal Giudice di Pace, la OM di Assicurazione, nel corso del giudizio di prime cure, ha dimostrato la circostanza di aver manifestato la propria volontà di
20 surrogarsi all'assicurato, nell'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del/i responsabile/i del sinistro stradale oggetto di causa.
Nello specifico, in sede di primo grado, non solo ha E_
allegato copia della polizza assicurativa stipulata con , a garanzia della Parte_1
r.c.a., in relazione al veicolo Fiat 500, targato EX120BN per cui è causa (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in primo grado), ma ha anche prodotto in giudizio copia dell'assegno emesso nei confronti del proprio assicurato (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in primo grado) e della relativa quietanza di pagamento (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in primo grado), nella quale viene fatta espressa menzione dell'intervenuta cessione del credito risarcitorio per cui è causa, ex art. 1916 c.c., nonché della volontà, da parte della OM Assicurativa, di surrogarsi nei diritti dell'assicurato (cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in prime cure).
Peraltro, la volontà, da parte della di surrogarsi al E_
proprio assicurato – –, nell'esercizio dell'azione risarcitoria ad esso Parte_1
spettante nei confronti del/i responsabile/i civile/i, emerge chiaramente anche dalla semplice lettura delle missive inviate dalla OM di Assicurazioni, rispettivamente, alla (cfr. all.ti n. 6 e 7 all'atto di citazione in primo TE grado) ed alla (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in primo grado). Controparte_3
Infine, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente anche il secondo presupposto di cui sopra, atteso che, dalla documentazione allegata all'atto di citazione in primo grado
(cfr. all.ti n. 5 e 10 all'atto di citazione in prime cure), è possibile evincere che
[...]
relativamente al sinistro oggetto di causa, ha indennizzato E_ all'assicurato “(…) il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi (…)”.
Nello specifico, dalla disamina dell'assegno e della relativa quietanza di pagamento
(cfr. all.ti n. 5 e 10 all'atto di citazione in prime cure), emerge che la OM di
Assicurazione, in relazione al sinistro del 27.09.2020 oggetto di causa, ha corrisposto a l'importo di euro 1.800,00, a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito dall'assicurato, ovvero in relazione al danno materiale riportato dall'autovettura assicurata.
Pertanto, in base alla documentazione prodotta dall'appallante in sede di prime cure
(cfr. in particolare, all.ti n. 5, 6, 7, 8 e 10 all'atto di citazione in primo grado), deve
21 ritenersi che, nel caso in esame, sussistano tutti e tre i presupposti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte della OM di Assicurazione, ex art. 1916, comma primo, c.c..
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, non resta che rigettare l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire della
[...]
e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure, nella parte in E_
cui è stata rigettata la predetta eccezione di carenza di legittimazione ad agire.
Parimenti infondata appare, poi, anche l'eccezione preliminare di asserita carenza di legittimazione passiva della atteso che, in base all'orientamento TE
giurisprudenziale di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020), in materia di danni cagionati da fauna selvatica, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della P_
Ed infatti, in base all'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, deve concludersi per l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. anche ai danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica e, con riferimento a tale azione risarcitoria, promossa ai sensi dell'art. 2052 c.c., sussiste una legittimazione passiva, in via esclusiva, della in quanto, alla luce delle competenze ad essa attribuite dalla P_
normativa di settore in materia faunistica – ed, in particolare, dal d.lgs. 18.08.2000
(Testo Unico sugli Enti Locali) e dalla legge n. 157 del 1992 -, il soggetto “(…) utilizzatore (…)” “(…) va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; in tale senso, anche:
Cass. Civ., n. 8384 del 29.04.2020; Cass. Civ., n. 8385 del 29.04.2020).
In altre parole, deve ritenersi che le Regioni siano configurabili, in via esclusiva, come “(…) utilizzatori (…)”, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c., poiché la normativa in materia attribuisce alle Regioni delle competenze ampie e specifiche in materia di fauna selvatica e “(…) sono dunque in sostanza le
Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, n. 7969 del 20.04.2020).
Ne consegue che, in materia di fauna selvatica protetta – pur essendo la stessa appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato -, “(…) ai sensi della legge n. 157
22 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la P_
funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che “si serve”, in senso pubblico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del 09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n. 25280 del 2020).
Pertanto, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale – il quale, sebbene di formazione piuttosto recente, appare ormai stabilizzato e consolidato, date le numerose pronunce conformi che si sono succedute negli ultimi anni (cfr. Cass. Civ.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.
9469 del 09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n.
25280 del 2020; Cass. Civ., n. 12113 del 2020) –, la rappresenta l'unico P_ soggetto qualificabile, ex art. 2052 c.c., come l' “(…) utilizzatore (…)” dell'animale selvatico.
Di conseguenza - indipendentemente da eventuali deleghe di competenze attribuite dalla medesima ad altri enti o soggetti privati –, la costituisce l'unico soggetto P_ responsabile in via diretta nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 2052 c.c., per i danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica protetta, ferma poi rimanendo la possibilità per la di rivalersi - anche mediante chiamata in causa P_
nel medesimo giudizio -, “(…) nei confronti degli altri enti a cui sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto
a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità (…)” (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 7969 del 20.04.2020).
Pertanto, è la a costituire, in via esclusiva, il soggetto dotato di P_
legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento per i danni cagionati dalla fauna selvatica, promosso dal danneggiato.
Tale circostanza è stata, poi, ulteriormente ribadita in una recente pronuncia della
23 giurisprudenza di merito, la quale ha evidenziato che “(…) anche laddove risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa (…), una tale eventualità non modifica, in P_ relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del
c.d. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la (…)” (cfr. Tribunale di Rovigo, P_
sentenza n. 504 del 03.06.2022).
Ciò posto, nel caso di specie, la parte appellante, ha promosso - in via surrogatoria, ex art. 1916, comma primo, c.c. - un'azione per il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, nel territorio della Regione da un animale appartenente alla fauna P_ selvatica protetta, tutelata nell'ambito della legge n. 157 del 1992 – e, nello specifico, da un cinghiale -.
Pertanto, in base a quanto sopra riferito, l'unico soggetto dotato di legittimazione passiva nel giudizio di risarcimento del danno cagionato da animale selvatico, instaurato dal danneggiato – o, come nel caso in esame, dall'assicuratore, che agisca in via surrogatoria, ex art. 1916, comma primo, c.c. -, è la mentre eventuali altri P_
soggetti, dotati di competenze e attribuzioni in materia – quali la -, avrebbero CP_3
potuto essere chiamati a rispondere di eventuali omissioni o carenze soltanto dalla medesima - che agisca nei loro confronti in via di rivalsa -, e non dal P_ danneggiato (e/o dall'assicuratore, ex art. 1916 c.c.) in via diretta.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra riportato, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della e, per l'effetto, deve TE
confermarsi la sentenza di prime cure, nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della P_
Per quanto concerne, invece, la questione - sempre di natura preliminare - relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della - in Controparte_3
relazione alla domanda risarcitoria promossa ex art. 2052 c.c. -, deve rilevarsi che la stessa non può essere riesaminata in questa sede, atteso che, detta questione, non è stata oggetto di alcuno specifico motivo di impugnazione.
All'uopo, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., “(…) le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente
24 riproposte in appello, si intendono rinunciate (…)”.
In altre parole, in base alla norma sopra citata, qualora una domanda e/o un eccezione non sia stata oggetto di espresso motivo di impugnazione ad opera delle parti e/o detta domanda e/o eccezione non sia stata espressamente riproposta in sede di gravame dalla parte vittoriosa nel merito in primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 25840 del 23.09.2021), la stessa non potrà essere nuovamente presa in esame nell'ambito del giudizio di secondo grado, in quanto deve ritenersi che, su detta domanda e/o eccezione, si sia formato il giudicato, con ogni conseguenza, ex art. 2909 c.c..
Ciò precisato, con riferimento al caso di specie, si osserva che, da un lato, la parte appellante non ha formulato alcuno specifico motivo di appello sul punto;
dall'altro lato, anche le parti appellate, non avendo proposto, in questa sede, alcun appello incidentale, non hanno sollevato alcuno specifico motivo di gravame, né le stesse hanno espressamente riproposto, in questa sede, la questione relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della . Controparte_3
Peraltro, sul punto, è bene evidenziare che la , non solo non ha CP_3 CP_3
sollevato alcun motivo di gravame sul punto – non avendo proposto appello incidentale
-, ma, nel formulare le proprie conclusioni, ha anche richiesto espressamente di “(…) attestare l'intervenuto giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, che riconosce la carenza di legittimazione passiva della (cfr. Parte_3
pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Controparte_3
nel presente giudizio).
Pertanto, la questione relativa alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della non può essere rimessa in discussione in questa sede, in Controparte_3
quanto, sulla stessa, in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto, risulta essersi ormai formato il giudicato.
Di conseguenza, non resta che confermare, sul punto, la sentenza n. 469/2022, con la quale è stata accolta l'eccezione preliminare sollevata dalla e, per l'effetto, CP_3
è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , Controparte_3 relativamente alla domanda avanzata dall'appellante, ex art. 2052 c.c..
Peraltro, ad abundantiam, si osserva, alla luce del più recente, ma ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale in materia, sembra, comunque, sussistere la carenza di legittimazione passiva della , in relazione alla domanda Controparte_3
25 risarcitoria promossa dalla parte appellante (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 7969 del 20.04.2020).
Ciò posto, occorre, ora, passare ad esaminare nel merito l'appello promosso dalla
E_
All'uopo, innanzitutto, si osserva che i motivi di gravame sollevati dall'appellante hanno ad oggetto:
1) asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza;
2) asserita nullità della sentenza per illogica ed illegittima esclusione della prova testimoniale del perito e del carrozziere;
3) asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica;
4) asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c.;
5) asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c.;
6) asserito concorso tra la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, ex art. 2052 c.c., e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c..
Tanto premesso, per ragioni di comodità espositiva, saranno affrontati congiuntamente i motivi di gravame n. 1) - asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza -, n. 3) - asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica - , n. 4) - asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c. - , n. 5) - asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c. - e n. 6) - asserito concorso tra la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario, ex art. 2052 c.c., e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c. - , in quanto tutti attinenti, sia pure sotto differenti profili, al c.d. an debeatur.
26 Ebbene, detti motivi di gravame appaiono, in parte, fondati e, pertanto, gli stessi devono trovare accoglimento, nei limiti che verranno di seguito precisati, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
In primo luogo, deve evidenziarsi che, nel caso in esame – diversamente da quanto eccepito dalla sia in sede di prime cure che nel presente giudizio di TE
secondo grado, con ogni conseguenza, ex art. 346 c.p.c. - come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 2052 c.c. –
e non quella di cui all'art. 2043 c.c. -.
A tal proposito, si osserva che la domanda avanzata dalla parte appellante, in sede di giudizio di prime cure, ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità per danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica - ed, in particolare, un cinghiale -, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e, dunque, rientranti all'interno delle specie protette tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, in materia di danni arrecati da animali appartenenti alla fauna selvatica, un recente, ma ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale, prendendo le distanze dall'indirizzo precedente, ritiene che i danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica siano risarcibili, non in base alla responsabilità extracontrattuale generale di cui all'art. 2043 c.c., ma sulla base dell'accertamento della particolare forma di responsabilità oggettiva, prevista dall'art. 2052 c.c., con riferimento al danno cagionato da animale.
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta (…) espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo.
Inoltre esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla custodia, ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (…), con l'unica salvezza del
27 caso fortuito (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 7969 del 20.04.2020).
In altri termini, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il presupposto di applicabilità della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. non è dato dal rapporto di custodia tra l'animale e l'uomo, ma, viceversa, dal fatto che quest'ultimo ne sia il “(…) proprietario (…)” o l' “(…) utilizzatore (…)”.
Del resto, tale circostanza appare confermata dallo stesso tenore letterale della disposizione normativa in esame, la quale, stabilendo che “(…) il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (…)”, individua il soggetto a cui può essere imputata la responsabilità per danni da animale esclusivamente nel “(…) proprietario
(…)” e/o in colui che “(…) se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso (…)”.
Tale norma, viceversa, non fa alcun riferimento al soggetto custode dell'animale, ma, al contrario, afferma che la responsabilità del proprietario e/o dell'utilizzatore prescinde dal rapporto di custodia, dal momento che essa risulta sussistente anche nel caso in cui l'animale risulti “(…) smarrito o fuggito (…)”.
Dunque, partendo dall'assunto che il presupposto per l'imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 è rappresentato esclusivamente dalla proprietà o dall'utilizzazione dell'animale, la Suprema Corte ha evidenziato come non vi sia ragione alcuna per non ricondurre anche la fauna selvatica – al pari di quella domestica
– all'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la giurisprudenza precedente aveva motivato la non applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica sull'unica ragione della non configurabilità di un rapporto di custodia in relazione agli animali selvatici, ovvero sul solo presupposto che, con riferimento alla selvaggina, il suo “(…) stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 27673 del
21.11.2008; Cass. Civ., Sez. III, n. 9276 del 24.04.2014).
Tuttavia, avendo chiarito che il presupposto applicativo di tale norma è dato unicamente dalla proprietà o dall'utilizzazione dell'animale - e non dalla custodia – non sussiste più alcun elemento ostativo per l'equiparazione della fauna selvatica a quella domestica, anche in considerazione del fatto che la soluzione contraria finirebbe per
“(…) risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione
28 (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 7969 del 20.04.2020).
Pertanto, in base all'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, deve concludersi per l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. anche ai danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica e, con riferimento a tale azione risarcitoria, promossa dal danneggiato, ai sensi dell'art. 2052 c.c., sussiste una legittimazione passiva, in via esclusiva, della in quanto, alla luce delle competenze ad essa P_
attribuite dalla normativa di settore in materia faunistica – ed, in particolare, dal d.lgs.
18.08.2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) e dalla legge n. 157 del 1992 -, il soggetto
“(…) utilizzatore (…)” “(…) va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle
Regioni (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020;in tale senso, anche: Cass. Civ., n. 8384 del 29.04.2020; Cass. Civ., n. 8385 del 29.04.2020).
Dunque, la Corte di Cassazione ha, poi, precisato che, in materia di fauna selvatica protetta – pur essendo la stessa appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato -,
“(…) ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella in quanto ente al quale P_
spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che
“si serve”, in senso pubblico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire
l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del
09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n. 25280 del
2020).
Peraltro, si osserva che la riconducibilità della responsabilità per danni da fauna selvatica all'interno dell'ambito applicativo dell'art. 2052 c.c. è stata ulteriormente ribadita in una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha confermato che “(…) ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (…)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza del 03.11.2021 – 21.01.2022, n. 1869), precisando che, soltanto nell'ipotesi in cui “(…) il danneggiato invoca l'ordinaria responsabilità di
29 cui all'art. 2043 (…)”, la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può incombere, oltre che sulla anche “(…) sugli altri enti locali (…) se essi, non P_
adempiendo alle funzioni a loro assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate), hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno (…)” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI-3, ordinanza del 03.11.2021 – 21.01.2022, n. 1869).
Deve, dunque, ritenersi che, in base all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del 09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020; Cass. Civ., ordinanza n. 25280 del 2020; Cass. Civ., n.
12113 del 2020), la risponde dei danni cagionati da animali appartenenti alla P_
c.d. fauna selvatica nell'ambito della particolare forma di responsabilità oggettiva, prevista dall'art. 2052 c.c..
Pertanto, considerato che la domanda avanzata dall'appellante in primo grado ha ad oggetto il risarcimento – in via surrogatoria - dei danni derivanti da fauna selvatica, nel caso in esame, correttamente, il Giudice di prime cure ha fatto applicazione della norma di cui all'art. 2052 c.c..
Ciò posto, chiarito che la fattispecie in esame deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2052 c.c., occorre, ora, verificare se, facendo applicazione di quest'ultima norma, la domanda risarcitoria avanzata dalla parte appellante, in base agli elementi emersi nel corso del giudizio di prime cure, avrebbe potuto o meno – ed, eventualmente, in quale misura - trovare accoglimento.
All'uopo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2052 c.c., “(…) il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (…)”.
In altre parole, l'art. 2052 c.c., con riferimento ai danni cagionati da animali, prevede una particolare forma di responsabilità oggettiva per il proprietario e/o l'utilizzatore dell'animale, la quale “(…) si fonda non su un comportamento o un'attività -commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito (…)” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 10402/2016).
Inoltre, con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo
30 l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) mentre grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 17091 del 28.07.2014; tra le altre, vedi anche
Cass. Civ., sentenza n. 15895/2011; Cass. Civ., sentenza n. 7260/2013).
Dunque, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, il soggetto danneggiato ha, innanzitutto, l'onere di fornire la prova del nesso causale tra l'animale ed il danno.
Peraltro, è bene evidenziare che, in materia di danni cagionati da animali appartenenti alla fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il danneggiato, per fornire la prova del nesso causale – e, pertanto, assolvere l'onere probatorio a suo carico -, sarà tenuto “(…) a dover allegare e dimostrare che il danno è stato cagionato dall'animale selvatico (…)”, e che ciò comporta che “(…) sull'attore che allega di aver subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare (…) l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 9469 del
09.04.2021; Cass. Civ., ordinanza n. 18107 del 2020).
In altri termini, il soggetto che assuma di essere stato danneggiato da un animale selvatico, per provare il nesso causale, non potrà limitarsi ad allegare e provare di aver subito un danno da un qualsiasi animale, ma avrà l'onere di provare che l'evento dannoso è stato cagionato da un animale appartenente alla fauna selvatica - ovvero ad una delle specie protette, tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 o, in ogni caso, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato -.
Ed infatti, soltanto qualora l'animale risulti appartenente alla fauna selvatica, la
– in base all'orientamento sopra citato -, potrà essere chiamata a rispondere dei P_ danni, ai sensi dell'art. 2052 c.c., in qualità di “(…) utilizzatore (…)” della fauna selvatica.
Inoltre, la Suprema Corte, (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020), ha altresì precisato che, nell'ipotesi in cui il danneggiato assuma che il
31 danno, asseritamente cagionato dall'animale selvatico, sia derivato dall'urto dell'animale medesimo con un autoveicolo – ossia nell'ipotesi in cui si sia verificato un sinistro stradale, derivante dall'impatto dell'animale con un autoveicolo -, il conducente dell'autoveicolo - che assuma di aver subito un danno, cagionato dall'animale -, per provare l'esistenza del nesso di causalità tra l'animale selvatico ed il danno, è tenuto a provare “(…) la presenza dell'animale selvatico sulla carreggiata e (…) che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo (…)”.
In altre parole, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il danneggiato, per fornire la prova della sussistenza di un nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il danno asseritamente subito – e, dunque, al fine di adempiere all'onere probatorio, posto a suo carico dall'art. 2052 c.c. -, è tenuto a provare:
1) che il danno sia derivato dall'urto dell'autovettura con un animale;
2) che l'animale in questione fosse appartenente alla c.d. fauna selvatica, ovvero alle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 o, comunque, facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Nel caso in cui il danneggiato fornisca la prova della presenza di un nesso di causalità tra l'animale selvatico ed il danno, il proprietario e/o l'utilizzatore dell'animale, ai sensi dell'art. 2052 c.c., sarà tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero dell'intervento “(…) di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9037 del 15.04.2010).
Occorre, poi, evidenziare che la Corte di Cassazione, ha precisato che, nell'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica, la al fine di fornire la P_ prova del c.d. caso fortuito, “(…) dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa
32 tutela della fauna è diretta (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 16295 del 18.06.2019;
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 6326 del 05.03.2019).
Pertanto, qualora la dell'animale non fornisca la prova del c.d. Controparte_5
caso fortuito, nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità, la stessa, in base all'art. 2052 c.c. – norma, quest'ultima, si ribadisce, che prevede una particolare forma di responsabilità oggettiva a carico del proprietario e/o dell'utilizzatore dell'animale -, sarà tenuta a risarcire il danno cagionato dall'animale selvatico.
Ciò precisato, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che il motivo di gravame n. 4 – ovvero asserita errata esclusione della prova sul nesso causale ed asserita commistione tra prova liberatoria, ex art. 2054 c.c., e prova del nesso causale, ex art. 2052 c.c. – appare fondato, atteso che – diversamente da quanto rilevato dal Giudice di prime cure -, nel caso in esame, alla luce di quanto emerso in sede di giudizio di primo grado, deve ritenersi sussistente un nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il sinistro del 27.09.2020 per cui è causa.
All'uopo, è bene, infatti, evidenziare che la in sede di giudizio di TE
primo grado, non ha espressamente, specificamente e puntualmente contestato, né che il danno riportato dall'autoveicolo Fiat 500 in parola sia stato cagionato dall'urto con un animale (c.d. requisito n. 1), né ha contestato, in maniera puntuale e specifica, che l'animale in questione rientrasse all'interno dell'elenco delle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 e che, dunque, si trattasse di un animale selvatico – e, nello specifico, di un cinghiale - (c.d. requisito n. 2).
Ed infatti, non risulta espressamente, specificamente e puntualmente contestato, da parte della quanto riferito da alle pag. 1 TE E_
e 2 dell'atto di citazione depositato in sede di prime cure, ossia che “(…) il conducente
e la trasportata si trovavano a transitare sulla Strada Regionale 71, da Cortona verso
, quando, giunti all'altezza della località Sant'Andrea a Pigli nel Comune di CP_3
, venivano (…) travolti da un esemplare di cinghiale che fuggiva dopo aver CP_3 impattato contro l'automobile (…)” e che, inoltre, in detta circostanza, si era verificato un “(…) impatto con l'animale (…)”.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non
33 specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, n. 31837, del 04.11.2021).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., le circostanze di cui sopra, in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della P_
devono considerarsi pacifiche tra le parti e, pertanto, la parte appellante, in
[...]
sede di giudizio di prime cure, risultava esonerata dal doverne fornire la prova (cfr.
Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
In altri termini, nel caso in esame, in sede di giudizio di primo grado, avrebbe dovuto ritenersi pacifica tra le parti, sia la circostanza che il danno riportato dall'autoveicolo Fiat 500 in parola fosse stato cagionato dall'urto con un animale (c.d. requisito n. 1), sia il fatto che l'animale in questione rientrasse all'interno dell'elenco delle specie protette e tutelate nell'ambito della legge n. 157 del 1992 e che, dunque, si tratti di un animale selvatico – e, nello specifico, un cinghiale - (c.d. requisito n. 2).
Pertanto, deve ritenersi fondato il motivo di gravame n. 4), atteso che, alla luce di quanto riferito, in sede di giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 115, comma primo,
c.p.c., avrebbe dovuto ritenersi pacifica la circostanza della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso del 27.09.2020 in oggetto e l'animale selvatico.
Inoltre, relativamente al motivo di gravame sub. 1) – ossia asserita mancata ammissione della prova testimoniale della trasportata, asserita erroneità dell'argomentazione relativa alla supposta inammissibilità della prova poiché ritenuta valutativa ed asserita nullità della sentenza -, deve rilevarsi che la prova testimoniale articolata, in punto di nesso causale, dalla parte appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado – ossia relativamente ai capitoli n. 1, 2 e 3 di cui all'atto introduttivo depositato in sede di prime cure - a prescindere dall'ammissibilità o meno dei capitoli di prova ivi articolati, appare, in ogni caso, superflua ai fini della decisione, dal momento che, nella fattispecie in esame, si ribadisce, la circostanza della presenza di
34 un nesso eziologico tra l'animale selvatico ed il sinistro del 27.09.2020 in parola avrebbe dovuto ritenersi pacifica tra le parti, in sede di giudizio di prime cure.
Ciò posto, è bene, ora, tuttavia, evidenziare che, per quanto verrà di seguito precisato, appaiono, invece, infondati i motivi di gravame n. 3) - asserita inapplicabilità dell'art. 2054 c.c. ai sinistri causati da fauna selvatica – e n. 5) - asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c. -.
Per quanto concerne, in particolare, quanto asserito dall'appellante in relazione al motivo di gravame sub. 3), deve rilevarsi che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020), nell'ipotesi in cui il danno cagionato dall'animale selvatico sia stato cagionato nell'ambito di un sinistro stradale, qualora risulti provato il nesso di causalità, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento integrale del danno soltanto qualora fornisca la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
In particolare, la Corte di Cassazione, con specifico riferimento al caso in cui il danno asseritamente cagionato dall'animale selvatico sia derivato dall'urto dell'animale medesimo con un autoveicolo, ha precisato che il danneggiato, per poter ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, “(…) non potrà limitarsi a provare (…) la presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra
l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa del danno” e, poiché, ai sensi dell'art. 2054
c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (…) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quantomeno concorrente) del danno (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità, il danneggiato, in quanto conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, per ottenere l'integrale risarcimento
35 del danno subito a causa dell'urto con l'animale selvatico, sarà tenuto a vincere la presunzione legale di responsabilità del conducente, di cui all'art. 2054, comma primo,
c.c. e, dunque, tramite la dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro, a fornire la prova liberatoria di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”.
Ed infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(….) il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animale di cui all'art. 2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione di cui all'art. 2054 , comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, (…) sul presupposto che
l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sentenza n. 200 del 09.01.2002; Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06.08.2002).
Ciò implica che “(…) l'attore che chieda (l'integrale, n.d.r.) risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1,
c.c. e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
(…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 4373/2016).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di urto tra un autovettura ed un animale selvatico, vi è “(…) una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito, il risarcimento va corrispondentemente diminuito (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sentenza n. 200 del 09.01.2002; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
11780 del 06.08.2002).
La Suprema Corte, nella medesima pronuncia sopra citata, ha ulteriormente chiarito che, nell'ipotesi in cui, né il danneggiato, né la forniscano la prova liberatoria P_ posta a loro carico, rispettivamente, dall'art. 2054, comma primo, c.c. e dall'art. 2052
36 c.c., “(…) la diminuzione del risarcimento si determina in virtù di una "presunzione di pari responsabilità" derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020).
In altre parole, in base a quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il danno asseritamente cagionato dall'animale selvatico sia derivato dall'urto dell'animale con un veicolo – ovvero, nel caso in cui si sia verificato un sinistro stradale con un unico mezzo coinvolto, che sia andato ad impattare con l'animale selvatico -, da un lato, il danneggiato - in quanto conducente dell'unico mezzo coinvolto nel sinistro -, ai sensi dell'art. 2054, comma primo, c.c., avrà l'onere di provare l'esatta dinamica del sinistro ed, in particolare, di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”; dall'altro lato, la - nella sua qualità di P_ utilizzatrice dell'animale selvatico -, ai sensi dell'art. 2052 c.c., avrà l'onere di fornire la prova del c.d. caso fortuito.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n.
7969 del 20.04.2020), in tale ipotesi, all'esito del giudizio, potranno verificarsi tre distinte situazioni:
A) qualora la abbia fornito la prova del caso fortuito, la stessa, ai sensi dell'art. P_
2052 c.c., dovrà ritenersi esente da qualsiasi responsabilità e, pertanto, il danneggiato/conducente non avrà diritto ad alcun risarcimento per il danno eventualmente subito;
B) nell'ipotesi in cui la non abbia provato il c.d. caso fortuito, ex Controparte_5 art. 2052 c.c. ed il danneggiato/conducente dell'autoveicolo abbia, viceversa, fornito la prova liberatoria posta a suo carico, dall'art. 2054, comma primo, c.p.c., quest'ultimo avrà diritto a vedersi riconosciuto l'integrale risarcimento del danno subito;
C) se l'utilizzatore dell'animale non fornisce la prova del caso fortuito, ex art. 2052 c.c., ed il conducente dell'autoveicolo non prova di “(…) aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”, ex art. 2054, comma primo, c.c., deve trovare applicazione una presunzione di pari responsabilità – derivante dalla combinazione di quanto disposto dagli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c. -, con la conseguenza che, in tale caso, il conducente/danneggiato dall'urto con l'animale potrà vedersi risarcito soltanto il 50% del danno eventualmente subito a causa di tale urto con l'animale selvatico in parola.
Ciò precisato, passando ad affrontare il caso di specie, deve evidenziarsi che il
37 motivo di gravame n. 5) – ovvero asserito raggiungimento della prova liberatoria, ex art. 2054, comma primo, c.c. -, appare infondato, atteso che, sebbene, da un lato, la P_
in sede di prime cure, non abbia dimostrato la sussistenza del c.d. caso
[...]
fortuito; tuttavia, dall'altro lato, neppure la parte appellante ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ex art. 2054, comma primo, c.c..
All'uopo, deve, innanzitutto, rilevarsi che – diversamente da quanto asserito dalla nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente TE
giudizio di secondo grado, con ogni conseguenza, ex art. 346 c.p.c. - la P_
nel corso del giudizio di prime cure, non risulta aver fornito la prova
[...]
liberatoria del c.d. caso fortuito, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
In particolare, la in sede di prime cure, non ha, in alcun modo, provato che, P_ nel caso in esame, “(…) la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno (…)”, in quanto, detta condotta, “(…) non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del
20.04.2020; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 16295 del 18.06.2019;
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 6326 del 05.03.2019).
Ed infatti, la nel corso del giudizio di primo grado, in primo luogo, TE
non ha prodotto alcun documento idoneo a fornire la prova della natura del tutto imprevedibile della condotta dell'animale in parola e del fatto che fossero state approntate tutte le “(…) più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (…)”.
Inoltre, la prova delle predette circostanze non può dirsi fornita neppure tramite prove orali, atteso che la in sede di prime cure, non ha articolato TE
alcun capitolo di prova testimoniale.
Ciò posto, è bene, tuttavia, evidenziare che, nel caso in esame, neppure l'appellante, nel corso del giudizio di prime cure, risulta aver fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c., nei termini sopra precisati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
38 In particolare, la parte appellante, in sede di primo grado, non risulta aver dimostrato la circostanza che il relativamente al sinistro stradale del 27.09.2020 per cui Parte_1
è causa, avesse “(…) fatto tutto il possibile per evitare il danno (…)”, ovvero che il conducente del mezzo, in base alle specifiche circostanze del caso concreto, avesse posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare l'impatto con l'animale selvatico.
Ed infatti, a fronte della espressa e puntuale contestazione sollevata dalla P_
in punto di esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, la
[...] [...]
in sede di prime cure, da un lato, non ha prodotto in giudizio alcun E_ documento idoneo allo scopo;
dall'altro, non ha articolato, sul punto, alcun capitolo di prova orale ammissibile.
A tal proposito, deve, infatti, rilevarsi che – diversamente da quanto asserito dalla con il motivo di gravame n. 1) - i capitoli di prova Controparte_6 testimoniale articolati nell'atto di citazione in primo grado relativamente al c.d. an debeatur – ovvero i capitoli n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 -, da un lato, appaiono inammissibili, in quanto articolati in maniera generica e/o contenenti valutazioni – non demandabili ad un teste -; dall'altro, le circostanze ivi articolate appaiono, comunque, inidonee a dimostrare l'esatta dinamica del sinistro e, quindi, a fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
Dunque, nel caso in esame, l'appellante, in sede di giudizio di prime cure, non risulta aver provato che il conducente dell'autovettura Fiat 500 in questione –
-, tenuto conto delle specifiche circostanze in cui ha avuto luogo il Parte_1
sinistro e delle condizioni del tratto stradale in questione, avesse adottato una condotta di guida prudente, nel rispetto delle regole cautelari di comune prudenza, ed, in ogni caso, osservante delle specifiche prescrizioni imposte dalla normativa del Codice della
Strada.
Pertanto, alla luce degli elementi probatori assunti nel corso del giudizio di prime cure, non può ritenersi provato che il in relazione alle circostanze concrete, Parte_1 avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando, cioè, “(…) tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza n. 9856 del 28.03.2022).
Deve, dunque, ritenersi che, in base agli elementi probatori assunti nel corso del giudizio di prime cure, da un lato, la – nella sua qualità di utilizzatrice TE
39 dell'animale selvatico che ha cagionato il danno asseritamente riportato dall'autovettura
Fiat 500 in oggetto – non abbia provato il c.d. caso fortuito, ex art. 2052 c.c.; dall'altro lato, la parte appellante non abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma primo, c.c..
Pertanto, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. tra le altre,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020), non resta che, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare, ai sensi degli artt. 2052 e 2054, comma primo,
c.c., la sussistenza, in relazione al sinistro stradale del 27.09.2020 oggetto di causa, della pari responsabilità di - conducente dell'autovettura coinvolta nel Parte_1
sinistro - e della - utilizzatrice dell'animale selvatico -. TE
Di conseguenza, va a sé che la dovrà essere condannata al TE
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni riportati in conseguenza del sinistro oggetto di causa, del solo 50% della somma che sarà accertata in questa sede.
Passando, ora, ad analizzare il profilo relativo al c.d. quantum debeatur, si osserva che la parte appellante, in sede di giudizio di prime cure, ha richiesto, ex art. 1916 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti dall'assicurato – Parte_1
- in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
[...]
In particolare, la domanda risarcitoria in questione ha ad oggetto il danno materiale asseritamente riportato dall'autovettura Fiat 500, targata EX120BN, di proprietà di e dal medesimo condotta al momento del verificarsi del sinistro Parte_1
stradale del 27.09.2020 per cui è causa.
Ciò precisato, è bene, in primo luogo, evidenziare che la in sede di TE
giudizio di primo grado, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in ordine al c.d. an della richiesta risarcitoria in parola.
Ed infatti, non risulta espressamente, specificamente e puntualmente contestato, da parte della quanto riferito dalla a pag. 2 TE E_ dell'atto di citazione depositato in sede di prime cure, ossia che “(…) l'impatto con
l'animale causava danni materiali all'automobile di proprietà del sig.
[...]
in particolare, al paraurti anteriore destro, al faro destro e alla fiancata Parte_1 destra dell'autovettura (…)”.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la circostanza di cui
40 sopra - in quanto non espressamente e puntualmente contestate da parte della P_
- deve considerarsi pacifica tra le parti e, pertanto, la parte appellante risulta
[...]
esonerata dal doverne fornire la prova (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004; n. 6666/2004; n.
9285/2003).
Peraltro, ad abundantiam, si rileva che il fatto che l'autovettura Fiat 500 in parola, in conseguenza del sinistro in oggetto, abbia riportato dei danni materiali – oltre a risultare pacifico tra le parti – appare anche dimostrato, in base a quanto riportato nella relazione tecnica di parte allegata all'atto di citazione depositato in sede di prime cure (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure).
In particolare, dalla lettura della relazione tecnica redatta dal perito Controparte_4 quale c.t.p. della parte appellante, emerge che l'autovettura Fiat 500, targata EX120BN in questione, a causa del sinistro del 27.09.2020 in parola, ha riportato dei danni materiali nei termini seguenti: “(…) Parafango ant. Dx;
Assorbitore urti paraurti ant.;
Griglia lat. paraurti ant. Dx;
Griglia paraurti ant.; Modanatura lat. paraurti ant. Kit
Cromo Sx;
Modanatura lat. paraurti ant. Kit Cromo Dx;
Modanatura sup. paraurti ant. Dx;
Paraurti ant. Primer;
Spoiler paraurti ant.; Supporto paraurti ant. Dx;
Tappo gancio traino paraurti ant. Primer;
Traversa inf. paraurti ant.; Fanalino ant. Dx;
Proiettore Dx;
Proiettore fendinebbia Dx;
Rivestimento ant. int.; Traversa paraurti ant.; Supplemento verniciatura (…)”(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure).
Relativamente alla relazione tecnica di parte allegata all'atto introduttivo in primo grado (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure), è bene, poi, evidenziare che, la in sede di giudizio di primo grado, non ha TE
sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione in relazione alla predetta c.t.p..
Ed infatti, la in sede di prime cure, da un lato, non ha sollevato alcuna P_ specifica e puntuale contestazione in ordine all'utilizzabilità della documentazione in parola;
dall'altro lato, non ha neppure specificamente e puntualmente contestato le circostanze di fatto riportate nella suddetta relazione tecnica di parte, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c..
Dunque, dal momento che la predetta c.t.p. (cfr. cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione depositato in sede di prime cure), si ribadisce, non è stata tempestivamente e puntualmente contestata da parte della in sede di giudizio di primo TE
41 grado, va da sé che la predetta relazione – pur essendo una relazione tecnica di parte -, risulta pienamente utilizzabile e può essere posta a fondamento della decisione.
Ciò posto, con particolare riferimento al motivo di gravame sub. 2) – ossia asserita nullità della sentenza per illogica ed illegittima esclusione della prova testimoniale del perito e del carrozziere -, deve rilevarsi che, poiché, nel caso in esame, per quanto riferito, il c.d. an della richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante appare provato e pacifico, la prova testimoniale articolata, sul punto, dalla parte appellante in sede di primo grado – ossia relativamente ai capitoli n. 7, 8, 9, 10 e 11 di cui all'atto introduttivo depositato in sede di prime cure -, a prescindere dall'ammissibilità o meno dei capitoli di prova in questione, appare, in ogni caso, superflua ai fini della decisione.
Per quanto concerne, poi, il c.d. quantum di detto danno patrimoniale, si osserva che l'appellante, in sede di prime cure, sulla base della relazione redatta dal proprio c.t.p.
(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in primo grado) e della fattura emessa dal carrozziere
(cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in primo grado), ha quantificato il danno materiale riportato dall'autovettura Fiat 500 in oggetto, nella somma di euro 2.050,00 - calcolata all'epoca del sinistro – (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado).
A questo punto, occorre, tuttavia, evidenziare che, in materia di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2058, comma secondo, c.c., “(…) il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (…)”.
In altre parole, in base alla norma sopra citata, anche qualora il danneggiato abbia richiesto espressamente la reintegrazione in forma specifica, il Giudice ha, comunque, la possibilità di disporre il risarcimento per equivalente, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la riparazione del bene risulti antieconomica.
Di conseguenza, nella fattispecie de qua, occorrerà, comunque, verificare se la riparazione del veicolo per cui è causa presenti o meno una natura antieconomica.
Dunque, al fine di valutare la antieconomicità o meno del risarcimento in forma specifica, si è provveduto a calcolare il valore ante sinistro del predetto mezzo, secondo le stime di mercato emergenti da note riviste del settore e tenuto conto dell'anno di immatricolazione del mezzo.
Ebbene, dalla lettura della relazione tecnica di parte redatta dal c.t.p. dell'appellante
(cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in primo grado), si evince che la data di
42 immatricolazione dell'autovettura Fiat 500 in parola deve essere individuata nel “(…)
31.10.2014 (…)”; circostanza, quest'ultima, che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte della con ogni conseguenza ex art. 115, TE
comma primo, c.p.c..
Andando, poi, a calcolare il valore medio di un veicolo della stessa marca – ossia di un'autovettura modello Fiat 500 - immatricolato nell'anno 2014, sulla base delle stime di mercato emergenti da note riviste del settore, appare congrua la valutazione di stima effettuata dalla parte appellante, pari ad euro 2.050,00.
Pertanto, poiché, nel caso in esame, il risarcimento dei danni in forma specifica, nell'importo indicato dalla parte appellante, non appare antieconomico, va da sé che il danno patrimoniale subito dal mezzo incidentato deve essere quantificato nell'importo di euro 2.050,00, calcolato all'epoca del sinistro.
Di conseguenza, il danno patrimoniale riportato dall'assicurato, , a Parte_1 causa del sinistro oggetto di causa deve quantificarsi, per l'intero, nella somma di euro
2.050,00, corrispondente al valore del mezzo incidentato all'epoca del sinistro.
Poiché - come già evidenziato -, ai sensi degli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c., deve farsi applicazione della presunzione legale di pari responsabilità, il danno patrimoniale in oggetto deve essere ridotto nel minor importo di euro 1.025,00 (pari al
50 % del danno complessivamente accertato in questa sede), oltre la rivalutazione monetaria - secondo gli indici istat dei prezzi al consumo - e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì del sinistro e sino alla decisione.
A questo punto, accertato che il danno complessivo da liquidare in relazione al sinistro del 27.09.2020 per cui è causa deve essere quantificato nell'importo di euro
1.025,00 (pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede), si rileva che – come già evidenziato in precedenza - in sede di E_ prime cure, ha esercitato l'azione surrogatoria, ex art. 1916 c.c..
All'uopo, occorre, innanzitutto, ribadire che, nel caso in esame – come già rilevato in precedenza -, risultano sussistenti tutti e tre i requisiti che, in base alla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 3296 del
12.02.2018; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 17407 del 30.08.2016
43 ; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015), sono necessari ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore, ex art. 1916 c.c..
Ed infatti, da un lato, nel corso del presente giudizio, è stata accertata la titolarità, da parte dell'assicurato , di un diritto risarcitorio nei confronti della Parte_1
(requisito n. 1); dall'altro lato, in base alla documentazione prodotta TE
dalla OM di Assicurazioni in sede di prime cure (cfr. in particolare, all.ti n. 5, 6,
7, 8 e 10 all'atto di citazione in primo grado), risulta dimostrato, sia che l'assicuratore ha indennizzato il medesimo pregiudizio oggetto di accertamento nel presente giudizio
(requisito n. 2) – ovvero il danno materiale riportato dall'autovettura assicurata -; sia che l'assicuratore abbia manifestato la volontà di surrogarsi (requisito n. 3).
Inoltre, si osserva che, ai sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, soltanto “(…) fino alla concorrenza dell'ammontare di essa (…)”
A tal proposito, relativamente alla fattispecie in esame, occorre evidenziare che, dalla disamina dell'assegno e della quietanza di pagamento allegati all'atto di citazione in primo grado (cfr. all.ti n. 5 e 10 all'atto di citazione in primo grado), risulta provato che in relazione al sinistro oggetto di causa, ha già E_
liquidato, in favore di , il complessivo importo di euro 1.800,00. Parte_1
Pertanto, poiché, nel presente giudizio, a titolo di risarcimento del danno, è stato riconosciuto il minor importo di euro 1.025,00 (pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede) - e, dunque, un importo di ammontare non superiore alla somma già corrisposta dalla al proprio E_
assicurato -, va da sé che la parte appellante, ai sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., ha diritto a vedersi liquidato integralmente l'importo di euro 1.025,00.
In definitiva, accertato, da un lato, che la somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno relativo al sinistro oggetto di causa deve essere quantificata nell'importo di euro 1.025,00 (pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede) e, dall'altro lato, che la parte appellante, in relazione al sinistro in oggetto, ha già erogato all'assicurato il maggior importo di euro 1.800,00, per l'effetto, ai Parte_1 sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., non resta che, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la al pagamento, in favore della parte TE
appellante, dell'importo di euro 1.025,00 (pari al 50% del danno in questa sede
44 accertato), oltre la rivalutazione monetaria - secondo gli indici istat dei prezzi al consumo - e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese processuali nei rapporti tra la parte appellante –
- e la atteso l'esito del presente secondo E_ TE
grado di giudizio, in ulteriore riforma della sentenza impugnata, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare, tra le predette parti, la metà delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, ponendo la restante frazione a carico della TE
Le predette spese del giudizio di primo grado, si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. -, come segue: euro 236,00 per la fase di studio;
euro 252,00 per la fase introduttiva ed euro 352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 425,00 per la fase decisionale;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Inoltre, sempre in punto di regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra la parte appellante – - e la atteso l'esito E_ TE
del presente secondo grado di giudizio, ricorrono giusti e gravi motivi per compensare, tra le predette parti, la metà delle spese processuali relative al presente secondo grado di giudizio, ponendo la restanza frazione a carico della Le spese del TE presente secondo grado di giudizio si liquidano, per l'intero – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. –, come segue: euro 425,00 per la fase di studio;
euro 425,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale;
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Per quanto concerne, poi, il regolamento delle spese processuali relative al giudizio di prime cure, nei rapporti tra la parte appellante – – e la E_
, atteso l'esito del presente secondo grado di giudizio, deve essere Controparte_3
confermato quanto statuito nella sentenza di primo grado n. 469/2022, emessa dal
Giudice di Pace di in data 07.11.2022, in punto di regolamento delle spese CP_3
processuali relative al giudizio di prime cure, nei rapporti tra E_
e la .
[...] Controparte_3
Infine, ricorrono giusti e gravi motivi per dichiarare interamente compensate, tra
45 e la , le spese processuali relative al E_ Controparte_3
presente giudizio di secondo grado, considerato, da un lato, che la parte appellante non ha impugnato il capo della sentenza n. 469/2022 in cui è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva della;
dall'altro lato, che Controparte_3 [...]
nel presente giudizio di secondo grado – sia nell'atto introduttivo E_
che in sede di precisazione delle conclusioni –, non ha, comunque, avanzato alcuna domanda nei confronti della . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo – in funzione monocratica – in persona del Giudice dr.ssa
Carmela Labella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti E_
della e della , avverso la sentenza del TE Controparte_3
Giudice di Pace di n. 469/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, CP_3
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate, ex art. 348 bis c.p.c., rispettivamente, dalla e dalla TE CP_3
;
[...]
2. conferma la sentenza di prime cure, nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad agire, nonché nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della P_
;
[...]
3. dichiara, ai sensi degli artt. 2052 e 2054, comma primo, c.c., la sussistenza, in relazione al sinistro stradale del 27.09.2020 oggetto di causa, della pari responsabilità di
– quale conducente dell'autovettura Fiat 500, targata Parte_1
EX120BN per cui è causa - e della – quale utilizzatrice TE dell'animale selvatico coinvolto nel sinistro -;
4. dichiara che il danno patrimoniale riportato da , a causa del Parte_1 sinistro in oggetto, ammonta, per l'intero, alla somma di euro 2.050,00, calcolata all'epoca del sinistro;
46 5. per l'effetto, in applicazione della presunzione di pari responsabilità, dichiara che il danno patrimoniale in oggetto deve essere ridotto nel minor importo di euro 1.025,00
(pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede);
6. dichiara, altresì, che in relazione al sinistro in E_ oggetto, ha già erogato all'assicurato , a titolo di danni Parte_1
patrimoniali riportati dal veicolo assicurato – ossia l'autovettura Fiat 500, targata
EX120BN, in parola - l'importo complessivo di euro 1.800,00;
7. per l'effetto, ai sensi dell'art. 1916, comma primo, c.c., condanna la P_
al pagamento, in favore di
[...] E_ dell'importo di euro 1.025,00 (corrispondente alla somma liquidabile a titolo di risarcimento del danno relativo al sinistro oggetto di causa, pari al 50 % del danno complessivamente accertato in questa sede), oltre la rivalutazione monetaria - secondo gli indici istat dei prezzi al consumo - e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
8. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
9. nei rapporti tra e la , E_ TE
condanna la a rifondere a TE E_
la metà della spese di lite relative al giudizio di primo grado, che si liquidano,
[...] per l'intero, in euro 125,00 per spese ed euro 1.265,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
10. dichiara compensata, tra e la E_ P_
, la restante metà delle spese di lite relative al giudizio di primo grado;
[...]
11. condanna, altresì, la a rimborsare a TE [...]
la metà della spese di lite relative al presente secondo grado E_ di giudizio, che si liquidano, per l'intero, in euro 174,00 per spese ed euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
47 12. dichiara compensata, tra e la E_ P_
, la restante metà delle spese di lite relative al presente secondo grado di
[...]
giudizio;
13. conferma la sentenza di prime cure, in punto di regolamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, nei rapporti tra E_
e la;
[...] Controparte_3
14. dichiara, infine, interamente compensate, tra P_ E_
e la , le spese di lite relative al presente secondo grado di Controparte_3
giudizio.
Arezzo, 15.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
48