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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7316/2024 RG fissata all'udienza del 04/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ALEMANNO LUCA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. TANZARELLA ROSA
- rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
- CP_3 CP_4
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1. accertare e dichiarare il diritto del signor al riconoscimento dell'anzianità effettivamente Parte_1 maturata nel corso del periodo di servizio precedente alla data di assunzione in ruolo in forza di plurimi contratti a tempo determinato, come dettagliati in narrativa, con effetto dalle date di rispettiva decorrenza da considerarsi al pari di quelle riconosciute dai CCNL di settore in relazione al personale di ruolo;
2. disapplicare in parte qua ed incidenter tantum, ove necessario ed indispensabile, ogni disposizione e normativa a carattere nazionale di segno contrario rispetto a quanto sancito dalla Legge e giurisprudenza
1 comunitaria in materia, ovvero conferire alle medesime pronunzie carattere di preminenza applicativa rispetto ai precetti interni;
3. per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti alla corretta ricostruzione della progressione di carriera ed al riconoscimento nei confronti del ricorrente della anzianità lavorativa con i relativi benefici di legge e di contratto, con conseguente riconoscimento delle progressioni stipendiali ivi previste, secondo le disposizioni del CCNL di settore pro tempore vigente;
4. condannare le Amministrazioni resistenti, o chi di dovere, alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate con decorrenza dal sorgere del relativo diritto, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole somme al saldo, ed oltre all'eventuale maggior danno subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto così come previsto per legge, nonché alla ricostruzione della sua carriera professionale presso i competenti enti assistenziali e previdenziali o, nel caso in cui ciò non sia possibile, al risarcimento del danno per lo stesso ammontare o a quello maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia ad esito della presente procedura….
In punto di fatto ha rappresentato che:
Il ricorrente, attualmente in servizio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “Quinto Ennio” di con profilo di “Collaboratore Scolastico” è stato assunto con contratto di lavoro a tempo CP_4 indeterminato nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2022.
2. Prima dell'assunzione in ruolo il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, con la medesima qualifica professionale e mansioni, in veste di “Collaboratore scolastico” non di ruolo, tramite la stipulazione di plurimi contratti a tempo determinato.
[…]
4. Sebbene il servizio pre-ruolo complessivamente prestato dal ricorrente sino alla sua immissione in ruolo, ovvero sino al 1.9.2022, sia pari a 7 anni, 9 mesi e 22 giorni, il decreto n. 645 del
13.2.2024 – ai sensi dell'art.569 del D.lgs. n.297/1994, ratione temporis applicabile (e quindi prima delle modifiche intervenute ad opera del D.L. del 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103) – ha riconosciuto al ricorrente a decorrere dal 1° settembre 2022, esclusivamente:
- anni 6, mesi 6 e giorni 15 di servizi di ruolo, validi ai fini giuridici ed economici;
- ed anni 1, mesi 3 e giorni 7, validi ai soli fini economici (utilizzabili per la maturazione degli scatti di anzianità al compimento del ventesimo anno di servizio).
2 Alla luce della giurisprudenza nazionale ed euronunitaria in materia ha quindi chiesto il ricalcolo per intero dell'anzianità di servizio (ossia senza la decurtazione di 1/3).
Si è costituito il ribadendo la correttezza del proprio operato ed eccependo CP_1 prescrizione dei crediti.
Si è costituito anche CP_2
1. Si premette che e non sono enti dotati di autonoma capacità processuale, essendo organi periferici del , unico soggetto legittimato e correttamente CP_1 costituito in giudizio.
2. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, la stessa è infondata. Il ricorrente è entrato in servizio nel 2022. Data la domanda di ricalcolo del preruolo ai fini del corretto ammontare dell'anzianità di ruolo, si ritiene che nessuna prescrizione sia decorsa. Infatti,
i crediti per ricalcolo decorrono per gli aumenti spettanti, in base al ccnl a partire da non prima del 2022.
3. Per quanto riguarda la regola iuris applicabile al caso di specie, deve farsi presente che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto.
4. Cass. 31150/2019 ha affermato che: In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
5. Nel caso di specie, l'Amministrazione contesta l'applicazione di tale meccanismo.
Tuttavia, le argomentazioni spese della difesa ministeriale non sono convincibili alla luce della giurisprudenza sopra riportata.
6. Per quanto riguarda l'anzianità da riconoscere ab origine è quella ricavabile pacificamente dai documenti di causa.
7. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ricalcolo dell'anzianità di ruolo e condanna al pagamento delle eventuali differenze retributive e previdenziali. Tale ultima pronuncia si connette alla presenza di in questo giudizio. CP_2
3 8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7316/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il al ricalcolo dell'anzianità di ruolo alla CP_1 luce di Cass. 31150/2019 con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e previdenziali maturate e maturande;
Cont condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in 1500,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Lecce, 05/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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