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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
IL AL, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 15.10.2025 visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter comma 3, c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 6998/2019 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ivan Parte_1
Artico, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola rappresentato e difeso dai propri funzionari come in atti, ex art. 10 DL 203/2005, conv. in L. 248/2005
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 c.p.c. depositato in data 31.10.2019, parte ricorrente in epigrafe premetteva: - di essere titolare di assegno di invalidità civile n. 07469105, a seguito di verbale sanitario n. domus 6107714700334 del 16.09.2016 che la riconosceva invalida nella misura del 80% con revisione al settembre 2018; - di aver avanzato, in data 24.10.2018, richiesta di rivedibilità (modello AP72) al fine di vedersi confermata la suddetta prestazione;
- di aver appreso, in data 06.11.2018, della sospensione della prestazione di invalidità, con decorrenza
1 dal 01.08.2018, per assenza alla visita di revisione del 30.07.2018; - di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione, né invito a presentarsi a visita medico legale, né per la data del
30.07.2018 né per altra data;
- di aver inoltrato ricorso amministrativo avverso la suddetta sospensione, senza alcun esito;
- di trovarsi nelle condizioni reddituali e socio-economiche previste dalla vigente normativa per la concessione delle provvidenze in oggetto.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente soggetto invalido con diritto a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza 01.08.2018; 2)
Condannare di conseguenza, l' competente in persona del Presidente pro tempore alla corresponsione in CP_1 favore dell' istante, della relativa indennità con decorrenza dal 01.08.2018, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
3) Condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti cd onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato anticipante, “
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l CP_1 rappresentando che la sospensione della prestazione era conseguente alla mancata presentazione della ricorrente a visita medica di revisione, in assenza di un giustificato motivo, evidenziando, altresì, che l'invito a presentarsi il giorno 30.07.2018 per la predetta visita medica di revisione era stato notificato in data 27.06.2018, a mezzo lettera raccomandata, perfezionata per compiuta giacenza. Deduceva, infine, che la sospensione della prestazione e l'avvio della procedura di revoca della stessa, in ragione dell'assenza ingiustificata dalla visita di revisione, erano stati comunicati alla ricorrente con missiva datata
06.11.2018, e che, in ogni caso, l'eventuale riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza a partire dal 01/08/2018 necessita di un accertamento dell'effettivo stato invalidante. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
A seguito di trattazione scritta sostitutiva della udienza del 11.6.2025 questo Giudice sollevava d'ufficio e sottoponeva alle parti la questione della eventuale decadenza dall'azione giudiziale, all'uopo rinviando alla udienza del1 5.10.2025.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, il solo difensore della ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3,
c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
2 La ricorrente, già titolare di assegno mensile di invalidità, premettendo di avere ricevuto in data 6.11.2018 comunicazione con la quale l' la notiziava della intervenuta sospensione CP_1 della prestazione per assenza alla fissata visita di revisione, chiede l'accertamento del proprio diritto alla percezione del suddetto assegno a decorrere dal 1.8.2018, con condanna dell CP_1 al pagamento dei ratei maturati nelle more.
Va dichiarata l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria per essere stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio decorsi i termini normativamente indicati ai sensi della L. 438/92, nonché della L 326/03 di conv. del D.L.269/03 art.42, ovvero i 6 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di sospensione-rectius del provvedimento che informava l'istante della già intervenuta sospensione e dell'avvio della procedura di revoca della prestazione di invalidità.
Tale decadenza è rilevabile anche d'ufficio “atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” (Cass. sez. lav., Ordinanza n. 2740 del 30/01/2023).
In punto di diritto, in ordine ai benefici elencati dall'art. 42 del DL 30 settembre 2003 n. 269, comma 1, ovvero quelli inerenti all'invalidità civile, alla cecità civile, al sordomutismo, all'handicap e alla disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale
è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Sul punto, la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 25268 del 2016 (ma si veda pure Cass. n. 26845/2020) ha precisato che “..l'articolo 42, comma 3°, del D.L. 30 settembre 2003,
n.269, convertito in legge, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza del D.L. 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.47, l'art.
23, comma 2) «non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo» si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia contro i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici. Di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma terzo
3 opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse".
18. - Affinché, però, possa maturare la decadenza prevista dall'art.42 D.L. n. 269/03, è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato, poiché il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa e le norme che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione”.
Da ciò discende che non soltanto i ricorsi avverso il mancato riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione delle prestazioni richieste in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, devono essere proposti nel termine di decadenza sostanziale di sei mesi, ma anche quelli vertenti sugli ulteriori requisiti non sanitari prescritti dalla legge.
Affinché, però, possa maturare la decadenza prevista dall'art.42 D.L. n. 269/03, è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato, poiché il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa e le norme che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione
Applicando il predetto principio, si ritiene che, nel caso in esame, sussistono gli estremi per affermare l'intervenuta decadenza di cui all'art.42 D.L. n. 269/03, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato soltanto in data 31.10.2019 ben oltre il termine semestrale da computarsi dalla data di ricevimento della comunicazione del
6.11.2018.
Nel caso di specie, parte istante ha dedotto di avere avuto conoscenza del provvedimento amministrativo “di sospensione” della prestazione in data 6.11.2018 e, premesso di essere in possesso dei necessari requisiti reddituali e socio-economici, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità.
Ebbene, tenuto conto che il provvedimento amministrativo de quo -datato 6.11.2018- risulta ricevuto invero dall'istante in data 30.11.2018, come emerge dal relativo avviso di ricevimento depositato dall' (v. prod. resistente), e considerato che il ricorso giudiziario CP_1
è stato depositato in data 31.10.2019, risulta non rispettato il termine di decadenza semestrale per la proposizione dell'azione giudiziaria, avuto riguardo alla data di conoscenza del provvedimento amministrativo.
Va precisato poi che in tale provvedimento si legge “la informiamo che - per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 30 luglio 2018 – la prestazione di invalidità civile n.
07469105 è stata sospesa con decorrenza dal mese di agosto 2018 “, ed ancora, si legge che è stata
4 avviata la procedura di revoca, con eliminazione della prestazione per mancata presentazione a visita (v.si doc in atti). CP_ Peraltro, con il medesimo provvedimento l' comunicava, conseguentemente, sia che il rateo di pensione per il mese di dicembre era di importo 0 (v.si prospetto nel corpo della comunicazione), sia la sussistenza di un pagamento non dovuto di euro 1130,20 per il periodo da agosto a novembre 2018: in definitiva trattasi di un provvedimento di sostanziale revoca della prestazione di invalidità civile, per mancata presenza a visita di revisione.
Pertanto, non avendo la parte istante promosso la presente azione giudiziale entro il termine di decadenza semestrale decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento de quo, , deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Ferme le suesposte considerazioni, anche al voler in ipotesi diversamente ragionare, e ritenere la non applicabilità nel caso di specie della normativa sulla decadenza, la domanda va nondimeno rigettata poiché infondata anche nel merito, considerata, in via assorbente, la carenza di allegazione della sussistenza necessario requisito sanitario.
Ed invero l'istante, pur affermando la sussistenza del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile e chiedendo la condanna al pagamento di detta provvidenza, nulla ha allegato in relazione alle sussistenza-persistenza del suddetto requisito (peraltro contestata dall' , v.si memoria di costituzione) non avendo dedotto alcunchè in relazione alle CP_1 patologie di cui è affetta.
In altre parole, il ricorso difetta di allegazione di uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento della prestazione e, di conseguenza, di prova in ordine allo stesso.
L'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
Sotto tale profilo nemmeno potrebbe soccorrere la produzione documentale in quanto, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, i documenti allegati non possono supplire alle carenze di allegazione, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati al ricorso (Cass.
13825/2008; Cass. 2732/2008).
Ad ogni buon conto al ricorso (all'infuori del verbale che, su visita del 16.9.2016, CP_1 riconosceva la ricorrente invalida nella misura dell'80% con revisione al settembre 2018) non
5 risulta allegata alcuna documentazione medica (v.si elenco documenti del “Foliario,” fascicolo cartaceo di parte ricorrente).
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa IL AL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IL AL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
IL AL, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 15.10.2025 visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter comma 3, c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 6998/2019 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Ivan Parte_1
Artico, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola rappresentato e difeso dai propri funzionari come in atti, ex art. 10 DL 203/2005, conv. in L. 248/2005
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 c.p.c. depositato in data 31.10.2019, parte ricorrente in epigrafe premetteva: - di essere titolare di assegno di invalidità civile n. 07469105, a seguito di verbale sanitario n. domus 6107714700334 del 16.09.2016 che la riconosceva invalida nella misura del 80% con revisione al settembre 2018; - di aver avanzato, in data 24.10.2018, richiesta di rivedibilità (modello AP72) al fine di vedersi confermata la suddetta prestazione;
- di aver appreso, in data 06.11.2018, della sospensione della prestazione di invalidità, con decorrenza
1 dal 01.08.2018, per assenza alla visita di revisione del 30.07.2018; - di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione, né invito a presentarsi a visita medico legale, né per la data del
30.07.2018 né per altra data;
- di aver inoltrato ricorso amministrativo avverso la suddetta sospensione, senza alcun esito;
- di trovarsi nelle condizioni reddituali e socio-economiche previste dalla vigente normativa per la concessione delle provvidenze in oggetto.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare la ricorrente soggetto invalido con diritto a percepire l'assegno di invalidità con decorrenza 01.08.2018; 2)
Condannare di conseguenza, l' competente in persona del Presidente pro tempore alla corresponsione in CP_1 favore dell' istante, della relativa indennità con decorrenza dal 01.08.2018, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
3) Condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti cd onorari del presente giudizio con attribuzione all'avvocato anticipante, “
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l CP_1 rappresentando che la sospensione della prestazione era conseguente alla mancata presentazione della ricorrente a visita medica di revisione, in assenza di un giustificato motivo, evidenziando, altresì, che l'invito a presentarsi il giorno 30.07.2018 per la predetta visita medica di revisione era stato notificato in data 27.06.2018, a mezzo lettera raccomandata, perfezionata per compiuta giacenza. Deduceva, infine, che la sospensione della prestazione e l'avvio della procedura di revoca della stessa, in ragione dell'assenza ingiustificata dalla visita di revisione, erano stati comunicati alla ricorrente con missiva datata
06.11.2018, e che, in ogni caso, l'eventuale riconoscimento del diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza a partire dal 01/08/2018 necessita di un accertamento dell'effettivo stato invalidante. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
A seguito di trattazione scritta sostitutiva della udienza del 11.6.2025 questo Giudice sollevava d'ufficio e sottoponeva alle parti la questione della eventuale decadenza dall'azione giudiziale, all'uopo rinviando alla udienza del1 5.10.2025.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, il solo difensore della ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione, e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3,
c.p.c., alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
2 La ricorrente, già titolare di assegno mensile di invalidità, premettendo di avere ricevuto in data 6.11.2018 comunicazione con la quale l' la notiziava della intervenuta sospensione CP_1 della prestazione per assenza alla fissata visita di revisione, chiede l'accertamento del proprio diritto alla percezione del suddetto assegno a decorrere dal 1.8.2018, con condanna dell CP_1 al pagamento dei ratei maturati nelle more.
Va dichiarata l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria per essere stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio decorsi i termini normativamente indicati ai sensi della L. 438/92, nonché della L 326/03 di conv. del D.L.269/03 art.42, ovvero i 6 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di sospensione-rectius del provvedimento che informava l'istante della già intervenuta sospensione e dell'avvio della procedura di revoca della prestazione di invalidità.
Tale decadenza è rilevabile anche d'ufficio “atteso che, trattandosi di decadenza in materia di obbligazioni di fonte e regolamentazione esclusivamente legale, finalizzate alla soddisfazione di interessi costituzionalmente rilevanti ex art. 38 Cost., è assoggettata alla disciplina dell'art. 2969 c.c., siccome volta a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” (Cass. sez. lav., Ordinanza n. 2740 del 30/01/2023).
In punto di diritto, in ordine ai benefici elencati dall'art. 42 del DL 30 settembre 2003 n. 269, comma 1, ovvero quelli inerenti all'invalidità civile, alla cecità civile, al sordomutismo, all'handicap e alla disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale
è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Sul punto, la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 25268 del 2016 (ma si veda pure Cass. n. 26845/2020) ha precisato che “..l'articolo 42, comma 3°, del D.L. 30 settembre 2003,
n.269, convertito in legge, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza del D.L. 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.47, l'art.
23, comma 2) «non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo» si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia contro i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici. Di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma terzo
3 opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse".
18. - Affinché, però, possa maturare la decadenza prevista dall'art.42 D.L. n. 269/03, è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato, poiché il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa e le norme che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione”.
Da ciò discende che non soltanto i ricorsi avverso il mancato riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione delle prestazioni richieste in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, devono essere proposti nel termine di decadenza sostanziale di sei mesi, ma anche quelli vertenti sugli ulteriori requisiti non sanitari prescritti dalla legge.
Affinché, però, possa maturare la decadenza prevista dall'art.42 D.L. n. 269/03, è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato, poiché il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa e le norme che stabiliscono decadenze sono di stretta interpretazione
Applicando il predetto principio, si ritiene che, nel caso in esame, sussistono gli estremi per affermare l'intervenuta decadenza di cui all'art.42 D.L. n. 269/03, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato soltanto in data 31.10.2019 ben oltre il termine semestrale da computarsi dalla data di ricevimento della comunicazione del
6.11.2018.
Nel caso di specie, parte istante ha dedotto di avere avuto conoscenza del provvedimento amministrativo “di sospensione” della prestazione in data 6.11.2018 e, premesso di essere in possesso dei necessari requisiti reddituali e socio-economici, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità.
Ebbene, tenuto conto che il provvedimento amministrativo de quo -datato 6.11.2018- risulta ricevuto invero dall'istante in data 30.11.2018, come emerge dal relativo avviso di ricevimento depositato dall' (v. prod. resistente), e considerato che il ricorso giudiziario CP_1
è stato depositato in data 31.10.2019, risulta non rispettato il termine di decadenza semestrale per la proposizione dell'azione giudiziaria, avuto riguardo alla data di conoscenza del provvedimento amministrativo.
Va precisato poi che in tale provvedimento si legge “la informiamo che - per effetto della sua assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 30 luglio 2018 – la prestazione di invalidità civile n.
07469105 è stata sospesa con decorrenza dal mese di agosto 2018 “, ed ancora, si legge che è stata
4 avviata la procedura di revoca, con eliminazione della prestazione per mancata presentazione a visita (v.si doc in atti). CP_ Peraltro, con il medesimo provvedimento l' comunicava, conseguentemente, sia che il rateo di pensione per il mese di dicembre era di importo 0 (v.si prospetto nel corpo della comunicazione), sia la sussistenza di un pagamento non dovuto di euro 1130,20 per il periodo da agosto a novembre 2018: in definitiva trattasi di un provvedimento di sostanziale revoca della prestazione di invalidità civile, per mancata presenza a visita di revisione.
Pertanto, non avendo la parte istante promosso la presente azione giudiziale entro il termine di decadenza semestrale decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento de quo, , deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
Ferme le suesposte considerazioni, anche al voler in ipotesi diversamente ragionare, e ritenere la non applicabilità nel caso di specie della normativa sulla decadenza, la domanda va nondimeno rigettata poiché infondata anche nel merito, considerata, in via assorbente, la carenza di allegazione della sussistenza necessario requisito sanitario.
Ed invero l'istante, pur affermando la sussistenza del diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile e chiedendo la condanna al pagamento di detta provvidenza, nulla ha allegato in relazione alle sussistenza-persistenza del suddetto requisito (peraltro contestata dall' , v.si memoria di costituzione) non avendo dedotto alcunchè in relazione alle CP_1 patologie di cui è affetta.
In altre parole, il ricorso difetta di allegazione di uno dei requisiti essenziali per il riconoscimento della prestazione e, di conseguenza, di prova in ordine allo stesso.
L'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
Sotto tale profilo nemmeno potrebbe soccorrere la produzione documentale in quanto, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, i documenti allegati non possono supplire alle carenze di allegazione, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati al ricorso (Cass.
13825/2008; Cass. 2732/2008).
Ad ogni buon conto al ricorso (all'infuori del verbale che, su visita del 16.9.2016, CP_1 riconosceva la ricorrente invalida nella misura dell'80% con revisione al settembre 2018) non
5 risulta allegata alcuna documentazione medica (v.si elenco documenti del “Foliario,” fascicolo cartaceo di parte ricorrente).
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa IL AL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IL AL
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