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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1157/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.04.1978 e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Maltese, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Modica (RG) il 04.08.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 111, parte II,
Serie A, dell'anno 2000, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 16.04.2019 a Ragusa) e (il 14.11.2022 a Persona_1 Persona_2
Modica); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto;
2. I figli minori vengono affidati in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
3. I figli minori manterranno la residenza presso la madre, che attualmente vive la casa coniugale sita in Pozzallo, nella via Salvatore Vindigni n. 8;
4. Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli in qualsiasi giorno della settimana (dal lunedì
alla domenica), in qualsiasi stagione e a qualunque ora, compatibilmente coni propri impegni lavorativi, le esigenze scolastiche, extrascolastiche e della volontà dei minori e previo accordo con la madre. Sarà regola generale che i bambini siano riconsegnati alla madre ogni sera tra le 22.00 e le 22.30. Il padre potrà, comunque, comunicare telefonicamente ed in videochiamata con i figli, quotidianamente.
5. Per quanto attiene alle principali festività annuali, ossia Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, si concorda che se Natale viene celebrato insieme ad un genitore, Capodanno spetti all'altro. Lo stesso sarà per Pasqua e Pasquetta. Durante il periodo estivo, la permanenza dei minori sarà elasticamente condivisa e concordata dai genitori separati, in parti eguali, compatibilmente con le ferie che il datore di lavoro concederà a ciascuno di essi.
Qualora uno dei due separandi decidesse di compiere un viaggio o una crociera, potrebbe portare con sé i minori, previo accordo dell'altro genitore.
6. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di 500,00 euro a Pt_2 Pt_1
titolo di mantenimento dei figli minori (ovvero 250,00 euro a figlio), entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
7. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli in osservanza del protocollo CNF del 29.11.2017. 8. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , inoltre, il 50% del canone di Pt_2 Pt_1
locazione della casa coniugale, attualmente sita in Pozzallo, nella via Salvatore Vindigni n.
8, (ossia 250,00 euro). Tale contributo verrà ugualmente corrisposto dal SI. anche Pt_2 nella evenienza che la predetta RA trovi un'altra casa presso cui risiedere con Pt_1
i minori.
9. Le parti di comune accordo si sono determinati a che la SI.ra si intesti i predetti Pt_1 finanziamenti, le cui rate residue saranno corrisposte da quest'ultima.
10. Il SI. con riferimento al mutuo contratto per l'acquisto della vettura Opel Mokka, Pt_2 targata FA800TK, si obbliga a trasferire la proprietà di quest'ultima alla SI.ra Pt_1 dopo che la stessa si è intestato l'anzidetto prestito.
11. Ambedue i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Modica (RG) in data 04.08.2010, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 111, parte II, serie A, anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1157/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.04.1978 e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabio Maltese, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Modica (RG) il 04.08.2010, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 111, parte II,
Serie A, dell'anno 2000, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (il 16.04.2019 a Ragusa) e (il 14.11.2022 a Persona_1 Persona_2
Modica); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto;
2. I figli minori vengono affidati in modo condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori;
entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale, cosicché le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo, mentre quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione potranno essere adottate separatamente;
3. I figli minori manterranno la residenza presso la madre, che attualmente vive la casa coniugale sita in Pozzallo, nella via Salvatore Vindigni n. 8;
4. Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli in qualsiasi giorno della settimana (dal lunedì
alla domenica), in qualsiasi stagione e a qualunque ora, compatibilmente coni propri impegni lavorativi, le esigenze scolastiche, extrascolastiche e della volontà dei minori e previo accordo con la madre. Sarà regola generale che i bambini siano riconsegnati alla madre ogni sera tra le 22.00 e le 22.30. Il padre potrà, comunque, comunicare telefonicamente ed in videochiamata con i figli, quotidianamente.
5. Per quanto attiene alle principali festività annuali, ossia Natale, Capodanno, Pasqua e
Pasquetta, si concorda che se Natale viene celebrato insieme ad un genitore, Capodanno spetti all'altro. Lo stesso sarà per Pasqua e Pasquetta. Durante il periodo estivo, la permanenza dei minori sarà elasticamente condivisa e concordata dai genitori separati, in parti eguali, compatibilmente con le ferie che il datore di lavoro concederà a ciascuno di essi.
Qualora uno dei due separandi decidesse di compiere un viaggio o una crociera, potrebbe portare con sé i minori, previo accordo dell'altro genitore.
6. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma di 500,00 euro a Pt_2 Pt_1
titolo di mantenimento dei figli minori (ovvero 250,00 euro a figlio), entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo.
7. Ciascun genitore provvederà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli in osservanza del protocollo CNF del 29.11.2017. 8. Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , inoltre, il 50% del canone di Pt_2 Pt_1
locazione della casa coniugale, attualmente sita in Pozzallo, nella via Salvatore Vindigni n.
8, (ossia 250,00 euro). Tale contributo verrà ugualmente corrisposto dal SI. anche Pt_2 nella evenienza che la predetta RA trovi un'altra casa presso cui risiedere con Pt_1
i minori.
9. Le parti di comune accordo si sono determinati a che la SI.ra si intesti i predetti Pt_1 finanziamenti, le cui rate residue saranno corrisposte da quest'ultima.
10. Il SI. con riferimento al mutuo contratto per l'acquisto della vettura Opel Mokka, Pt_2 targata FA800TK, si obbliga a trasferire la proprietà di quest'ultima alla SI.ra Pt_1 dopo che la stessa si è intestato l'anzidetto prestito.
11. Ambedue i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio,
a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Modica (RG) in data 04.08.2010, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica (RG), al n. 111, parte II, serie A, anno 2010;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti