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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10604 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24128/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24128/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via M. Cervantes n. 55/5, è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), già in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso lo Controparte_2 C.F._3 studio del quale, in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4989/2020 mediante il quale Parte_1 questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la complessiva somma di euro 15.514,23 Controparte_1
(oltre interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n.
519252 concluso dalla medesima con Credit Agricole Italia s.p.a. (la quale ha, per effetto di Pt_1 operazione di cessione in blocco, ceduto il credito derivante da tale contratto ad . Controparte_1
L'opponente ha: 1) eccepito l'improcedibilità della domanda formulata dall'opposta in sede monitoria stante l'omesso svolgimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
2) allegato la pagina 1 di 6 violazione della legge n. 108/96, dovendo al fine della verifica del superamento della soglia fissata da tale legge, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito;
3) lamentato la violazione del divieto previsto dall'art. 1283 c.c.; 4) dedotto l'applicazione, in corso di rapporto, di variazioni sfavorevoli in violazione dell'art. 118 t.u.b.
elencati (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta) i fatti non Controparte_1 specificamente contestati dalla controparte e richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che l'esistenza e l'entità del credito sono state provate sin dalla fase monitoria (nella quale è stato prodotto sia il contratto di finanziamento, sia l'estratto conto ex art. 50 t.u.b. -peraltro non necessario in relazione al contratto che viene qui in rilievo) e che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere (in concreto non assolto) di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto;
ii) che l'opponente si è limitata a denunziare inammissibilmente (stante la genericità delle doglianze) la violazione della disciplina in materia di usura senza peraltro tenere conto che tale disciplina risulta in realtà rispettata tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi moratori;
iii) che generica ed infondata risulta pure la doglianza relativa all'anatocismo formulata, tra l'altro, senza neppure tener conto della natura (prestito personale -per il quale non è ravvisabile alcun anatocismo neppure in caso di ammortamento alla francese- e non conto corrente) del contratto oggetto del presente giudizio;
iv) che estremamente generica risulta pure la contestazione relativa all'asseritamente illegittimo esercizio dello ius variandi (peraltro pattuito all'art. 12 delle condizioni generali di contratto); contestazione formulata senza alcuna indicazione degli elementi in fatto (variazioni asseritamente peggiorative e data della relativa efficacia) idonei ad effettivamente disvelare l'esercizio (pretesamente illegittimo) del diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo (“non avendo l'opponente fornito prova concreta dell'addebito di interessi diversi da quelli pattuiti o superiori alle soglie di usura, né dell'illegittima capitalizzazione degli interessi” -così il provvedimento in data 23.2.2021), assegnati i termini per l'obbligatorio tentativo di mediazione (che ha avuto esito negativo secondo quanto risulta dal verbale dall'opposta depositato il 02.11.2021) e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore e concessi plurimi rinvii richiesti dalla parte opponente (la quale ha rappresentato, tra l'altro, di aver proposto ricorso ai sensi della l. n. 3/2012 e di aver formulato all'opposta una proposta di definizione stragiudiziale), si è tenuta effettivamente il giorno 21.10.2025 allorquando la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come modificato dal c.d.
“correttivo Cartabia”. pagina 2 di 6 2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Occorre premettere -viste le difese dell'opponente- che, secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19596), nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tale onere deve ritenersi
(tempestivamente) assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale di mediazione depositato il
02.11.2021), sì che non può dubitarsi della procedibilità della domanda.
2.2. Con riferimento al merito occorre osservare quanto segue.
2.2.1. Come noto, il creditore che agisca per conseguire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare il fatto (almeno parzialmente) estintivo dell'altrui pretesa (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass., S. U., sent.
30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, pacifica tanto la conclusione del contratto di finanziamento (peraltro documentalmente provata – doc 2 del fascicolo monitorio), quanto l'erogazione della somma, la creditrice ha reso un'allegazione relativa all'inadempimento della controparte munita di puntualità tale da determinare l'insorgere dell'onere -a carico dell'odierna opponente- di provare il fatto estintivo del proprio credito. Tanto è a dirsi, in particolare, alla luce dell'allegazione relativa all'entità del debito
(allegazione supportata dall'estratto conto ex art. 50 t.u.b. -doc. 6 del fascicolo monitorio- peraltro neppure necessario in relazione a contratti, quale quello che viene qui in rilievo, riconducibili al tipo del mutuo e caratterizzati dall'erogazione in unica soluzione di una somma da restituire in rate di importo fisso -per tali rapporti, infatti, è sufficiente la produzione del contratto e l'allegazione della mensilità a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento).
L'opponente, invece, non ha provato il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del credito, essendosi invece limitata a svolgere deduzioni che, per quanto meglio si dirà, risultano inammissibili in quanto estremamente generiche (e tali da rasentare la temerarietà).
2.2.2. In particolare, inammissibile per genericità risulta, in primis, la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura.
A riguardo, premesso che non è dato comprendere -tra l'altro- se la doglianza sia relativa agli interessi corrispettivi e/o moratori, non può non rilevarsi come la parte non si sia premurata di indicare le soglie pretesamente violate e non abbia offerto elementi idonei per apprezzare il criterio pagina 3 di 6 di computo degli interessi (ivi compresi quelli moratori -con riferimento ai quali neppure ha tenuto in considerazione i principi affermati da Cass., S. U. 18 settembre 2020, n. 19597) e delle ulteriori voci idonee a formare il c.d. “t.e.g.”. In definitiva, non assolti tali oneri (ben delineati, tra l'altro, dalla decisione di legittimità da ultimo citata), non può trovare accoglimento la richiesta di c.t.U. che ha natura meramente esplorativa (in questo senso, del resto, le -assorbenti- considerazioni che precedono trovano ulteriore conferma nel tenore dell'atto di citazione -p.
9- e della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. -p.
7- ove si fa riferimento ad una -solo- “possibile” violazione della l. n. 108/96).
2.2.3. Deve ritenersi inammissibile (perché generica) anche la doglianza relativa allo ius variandi. A riguardo non può non condividersi la difesa dell'opposta secondo la quale la non ha -in Pt_1 fatto- offerto alcun elemento alla stregua del quale valutare l'effettiva variazione delle condizioni contrattuali. Le relative difese, meramente astratte e sfornite di qualsivoglia puntuale riferimento al rapporto contrattuale, devono quindi considerarsi inammissibili.
2.2.4. Anche la doglianza relativa alla pretesa violazione della disciplina in materia di anatocismo risulta inammissibilmente formulata mediante argomentazioni meramente astratte che in alcuna misura risultano fondate su elementi fattuali relativi al rapporto contrattuale oggetto di causa. Tanto
-tra l'altro- nonostante l'opposta abbia, sin dalla propria costituzione, espressamente rappresentato la mancata possibilità (in caso di ammortamento alla francese) di ravvisare la violazione della disciplina in materia di anatocismo (secondo quando condivisibilmente affermato da Cass., S. U., 29 maggio 2024, n. 15130, nonché, precedentemente, da T. Trani, 03.06.2020, n. 880, T. Roma,
05.05.2020, n. 6897, T. Pordenone, 24.04.2020, n. 222, Corte di Appello di Napoli, 19.02.2020, n.
772 -tutte su Dejure).
La formulazione solamente astratta (e, perciò, inammissibile) della doglianza è del resto ulteriormente confermata dal fatto che, richiamato -tra l'altro- l'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la pare aver prospettato (inammissibilmente, si ripete) la violazione dell'art. Pt_1
1283 c.c. nella sola parte in cui l'opposta avrebbe capitalizzato gli interessi moratori senza neppure tener presente che l'art. 4 del contratto, conformemente all'art.
3.1. della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dopo aver indicato la maggiorazione degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, esclude espressamente la capitalizzazione periodica degli interessi di mora (sì che, ferma la mancata, puntuale prospettazione di un concreto svolgimento del rapporto secondo modalità difformi da quelle pattuite -circostanza, questa, assorbente- non può non rilevarsi come la regolamentazione pattizia del rapporto sia conforme alla disciplina -solo pretesamente- violata).
pagina 4 di 6 3. Da ultimo, al fine di assicurare la stabilità della presente decisione (l'eventuale giudicato sulla stessa formatosi potrebbe infatti -in difetto delle precisazioni che seguono- risultare pur sempre superabile -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja BA SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, BA Primus SA), è necessario procedere
(limitatamente a tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio - Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C 511/17, a quell'esame della abusività delle Controparte_3 clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” dei singoli Stati membri (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej).
Ebbene, con riferimento alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) della clausola (art. 11 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio e art. 4 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 17 del medesimo allegato) mediante la quale, in caso di inadempimento, è stato previsto un interesse moratorio – sulle rate rimaste insolute alle scadenza
(così come si deduce dalla lettura congiunta degli artt. 11 e 4 del contratto) - pari al t.a.n. maggiorato di 3 punti e della clausola (art. 12 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio e art. 5 delle condizioni generali del contratto riportate a pag.
17 del medesimo allegato) mediante la quale, in caso di decadenza dal beneficio del termine, è stato previsto un interesse moratorio – sull'importo complessivamente dovuto, con esclusione degli interessi moratori già maturati sulle singole rate (così come si deduce dalla lettura congiunta degli artt. 12 e 5 del contratto) - al t.a.n. maggiorato di 3 punti. Tanto perché l'interesse moratorio non risulta eccedente il doppio della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi quale rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo in cui è stato concluso il contratto qui in esame (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Ancora, va esclusa la rilevanza ai fini dell'oggetto del presente giudizio tanto dell'art. 12 del contratto (non risultano elementi alla stregua dei quali valutare come esercitato lo ius variandi ivi pattiziamente regolato), quanto della clausola (art. 12 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio e art. 5 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 17 del medesimo allegato) relativa alla decadenza dal beneficio del termine atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorquando era ampiamente decorso il termine finale apposto al contratto (72 essendo le rate mensili dovute alla luce del contratto concluso il 12.7.2010).
pagina 5 di 6 Da ultimo, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 8 e 10 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio (e, similmente, degli artt. 1 e 3 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 17 del medesimo allegato). Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_2 sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019,
C-621/17, . Per_3
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00, oltre
15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24128/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferrara Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via M. Cervantes n. 55/5, è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
( ), già in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso lo Controparte_2 C.F._3 studio del quale, in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4989/2020 mediante il quale Parte_1 questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a la complessiva somma di euro 15.514,23 Controparte_1
(oltre interessi e spese del procedimento monitorio) sulla base del contratto di finanziamento n.
519252 concluso dalla medesima con Credit Agricole Italia s.p.a. (la quale ha, per effetto di Pt_1 operazione di cessione in blocco, ceduto il credito derivante da tale contratto ad . Controparte_1
L'opponente ha: 1) eccepito l'improcedibilità della domanda formulata dall'opposta in sede monitoria stante l'omesso svolgimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
2) allegato la pagina 1 di 6 violazione della legge n. 108/96, dovendo al fine della verifica del superamento della soglia fissata da tale legge, tenersi conto di tutti i costi legati all'erogazione del credito;
3) lamentato la violazione del divieto previsto dall'art. 1283 c.c.; 4) dedotto l'applicazione, in corso di rapporto, di variazioni sfavorevoli in violazione dell'art. 118 t.u.b.
elencati (p. 2 della comparsa di costituzione e risposta) i fatti non Controparte_1 specificamente contestati dalla controparte e richiesta l'assegnazione del termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che l'esistenza e l'entità del credito sono state provate sin dalla fase monitoria (nella quale è stato prodotto sia il contratto di finanziamento, sia l'estratto conto ex art. 50 t.u.b. -peraltro non necessario in relazione al contratto che viene qui in rilievo) e che, provato il titolo del credito ed allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere (in concreto non assolto) di provare il fatto estintivo dell'altrui diritto;
ii) che l'opponente si è limitata a denunziare inammissibilmente (stante la genericità delle doglianze) la violazione della disciplina in materia di usura senza peraltro tenere conto che tale disciplina risulta in realtà rispettata tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi moratori;
iii) che generica ed infondata risulta pure la doglianza relativa all'anatocismo formulata, tra l'altro, senza neppure tener conto della natura (prestito personale -per il quale non è ravvisabile alcun anatocismo neppure in caso di ammortamento alla francese- e non conto corrente) del contratto oggetto del presente giudizio;
iv) che estremamente generica risulta pure la contestazione relativa all'asseritamente illegittimo esercizio dello ius variandi (peraltro pattuito all'art. 12 delle condizioni generali di contratto); contestazione formulata senza alcuna indicazione degli elementi in fatto (variazioni asseritamente peggiorative e data della relativa efficacia) idonei ad effettivamente disvelare l'esercizio (pretesamente illegittimo) del diritto.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo (“non avendo l'opponente fornito prova concreta dell'addebito di interessi diversi da quelli pattuiti o superiori alle soglie di usura, né dell'illegittima capitalizzazione degli interessi” -così il provvedimento in data 23.2.2021), assegnati i termini per l'obbligatorio tentativo di mediazione (che ha avuto esito negativo secondo quanto risulta dal verbale dall'opposta depositato il 02.11.2021) e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore e concessi plurimi rinvii richiesti dalla parte opponente (la quale ha rappresentato, tra l'altro, di aver proposto ricorso ai sensi della l. n. 3/2012 e di aver formulato all'opposta una proposta di definizione stragiudiziale), si è tenuta effettivamente il giorno 21.10.2025 allorquando la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come modificato dal c.d.
“correttivo Cartabia”. pagina 2 di 6 2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
2.1. Occorre premettere -viste le difese dell'opponente- che, secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19596), nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tale onere deve ritenersi
(tempestivamente) assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale di mediazione depositato il
02.11.2021), sì che non può dubitarsi della procedibilità della domanda.
2.2. Con riferimento al merito occorre osservare quanto segue.
2.2.1. Come noto, il creditore che agisca per conseguire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali è tenuto solo a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando al debitore l'onere di provare il fatto (almeno parzialmente) estintivo dell'altrui pretesa (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass., S. U., sent.
30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, pacifica tanto la conclusione del contratto di finanziamento (peraltro documentalmente provata – doc 2 del fascicolo monitorio), quanto l'erogazione della somma, la creditrice ha reso un'allegazione relativa all'inadempimento della controparte munita di puntualità tale da determinare l'insorgere dell'onere -a carico dell'odierna opponente- di provare il fatto estintivo del proprio credito. Tanto è a dirsi, in particolare, alla luce dell'allegazione relativa all'entità del debito
(allegazione supportata dall'estratto conto ex art. 50 t.u.b. -doc. 6 del fascicolo monitorio- peraltro neppure necessario in relazione a contratti, quale quello che viene qui in rilievo, riconducibili al tipo del mutuo e caratterizzati dall'erogazione in unica soluzione di una somma da restituire in rate di importo fisso -per tali rapporti, infatti, è sufficiente la produzione del contratto e l'allegazione della mensilità a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento).
L'opponente, invece, non ha provato il fatto (anche solo parzialmente) estintivo del credito, essendosi invece limitata a svolgere deduzioni che, per quanto meglio si dirà, risultano inammissibili in quanto estremamente generiche (e tali da rasentare la temerarietà).
2.2.2. In particolare, inammissibile per genericità risulta, in primis, la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura.
A riguardo, premesso che non è dato comprendere -tra l'altro- se la doglianza sia relativa agli interessi corrispettivi e/o moratori, non può non rilevarsi come la parte non si sia premurata di indicare le soglie pretesamente violate e non abbia offerto elementi idonei per apprezzare il criterio pagina 3 di 6 di computo degli interessi (ivi compresi quelli moratori -con riferimento ai quali neppure ha tenuto in considerazione i principi affermati da Cass., S. U. 18 settembre 2020, n. 19597) e delle ulteriori voci idonee a formare il c.d. “t.e.g.”. In definitiva, non assolti tali oneri (ben delineati, tra l'altro, dalla decisione di legittimità da ultimo citata), non può trovare accoglimento la richiesta di c.t.U. che ha natura meramente esplorativa (in questo senso, del resto, le -assorbenti- considerazioni che precedono trovano ulteriore conferma nel tenore dell'atto di citazione -p.
9- e della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. -p.
7- ove si fa riferimento ad una -solo- “possibile” violazione della l. n. 108/96).
2.2.3. Deve ritenersi inammissibile (perché generica) anche la doglianza relativa allo ius variandi. A riguardo non può non condividersi la difesa dell'opposta secondo la quale la non ha -in Pt_1 fatto- offerto alcun elemento alla stregua del quale valutare l'effettiva variazione delle condizioni contrattuali. Le relative difese, meramente astratte e sfornite di qualsivoglia puntuale riferimento al rapporto contrattuale, devono quindi considerarsi inammissibili.
2.2.4. Anche la doglianza relativa alla pretesa violazione della disciplina in materia di anatocismo risulta inammissibilmente formulata mediante argomentazioni meramente astratte che in alcuna misura risultano fondate su elementi fattuali relativi al rapporto contrattuale oggetto di causa. Tanto
-tra l'altro- nonostante l'opposta abbia, sin dalla propria costituzione, espressamente rappresentato la mancata possibilità (in caso di ammortamento alla francese) di ravvisare la violazione della disciplina in materia di anatocismo (secondo quando condivisibilmente affermato da Cass., S. U., 29 maggio 2024, n. 15130, nonché, precedentemente, da T. Trani, 03.06.2020, n. 880, T. Roma,
05.05.2020, n. 6897, T. Pordenone, 24.04.2020, n. 222, Corte di Appello di Napoli, 19.02.2020, n.
772 -tutte su Dejure).
La formulazione solamente astratta (e, perciò, inammissibile) della doglianza è del resto ulteriormente confermata dal fatto che, richiamato -tra l'altro- l'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la pare aver prospettato (inammissibilmente, si ripete) la violazione dell'art. Pt_1
1283 c.c. nella sola parte in cui l'opposta avrebbe capitalizzato gli interessi moratori senza neppure tener presente che l'art. 4 del contratto, conformemente all'art.
3.1. della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, dopo aver indicato la maggiorazione degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, esclude espressamente la capitalizzazione periodica degli interessi di mora (sì che, ferma la mancata, puntuale prospettazione di un concreto svolgimento del rapporto secondo modalità difformi da quelle pattuite -circostanza, questa, assorbente- non può non rilevarsi come la regolamentazione pattizia del rapporto sia conforme alla disciplina -solo pretesamente- violata).
pagina 4 di 6 3. Da ultimo, al fine di assicurare la stabilità della presente decisione (l'eventuale giudicato sulla stessa formatosi potrebbe infatti -in difetto delle precisazioni che seguono- risultare pur sempre superabile -arg. ex Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja BA SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, BA Primus SA), è necessario procedere
(limitatamente a tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio - Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C 511/17, a quell'esame della abusività delle Controparte_3 clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore che costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” dei singoli Stati membri (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej).
Ebbene, con riferimento alle clausole relative ad elementi non essenziali del contratto, deve escludersi la vessatorietà (art. 33, cod. cons.) della clausola (art. 11 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio e art. 4 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 17 del medesimo allegato) mediante la quale, in caso di inadempimento, è stato previsto un interesse moratorio – sulle rate rimaste insolute alle scadenza
(così come si deduce dalla lettura congiunta degli artt. 11 e 4 del contratto) - pari al t.a.n. maggiorato di 3 punti e della clausola (art. 12 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio e art. 5 delle condizioni generali del contratto riportate a pag.
17 del medesimo allegato) mediante la quale, in caso di decadenza dal beneficio del termine, è stato previsto un interesse moratorio – sull'importo complessivamente dovuto, con esclusione degli interessi moratori già maturati sulle singole rate (così come si deduce dalla lettura congiunta degli artt. 12 e 5 del contratto) - al t.a.n. maggiorato di 3 punti. Tanto perché l'interesse moratorio non risulta eccedente il doppio della maggiorazione media (2,1%) degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi quale rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo in cui è stato concluso il contratto qui in esame (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Ancora, va esclusa la rilevanza ai fini dell'oggetto del presente giudizio tanto dell'art. 12 del contratto (non risultano elementi alla stregua dei quali valutare come esercitato lo ius variandi ivi pattiziamente regolato), quanto della clausola (art. 12 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio e art. 5 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 17 del medesimo allegato) relativa alla decadenza dal beneficio del termine atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato allorquando era ampiamente decorso il termine finale apposto al contratto (72 essendo le rate mensili dovute alla luce del contratto concluso il 12.7.2010).
pagina 5 di 6 Da ultimo, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 8 e 10 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 14 dell'allegato 2 del fascicolo monitorio (e, similmente, degli artt. 1 e 3 delle condizioni generali del contratto riportate a pag. 17 del medesimo allegato). Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_2 sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019,
C-621/17, . Per_3
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.077,00, oltre
15% spese generali, c.a. ed i. v. a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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