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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/09/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 84/2025
TRIBUNALE DI AREZZO Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Andrea Turturro Presidente est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
- dott.ssa Leila Nadir Sersale Giudice
a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. Parte_1
, con sede in Arezzo, Piazza San Jacopo 294 P.IVA_1
Letto il ricorso con cui con l'avv. Cristiano Ruspi, ha chiesto l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale del debitore indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati a mezzo
PEC e che la debitrice, nel costituirsi con l'avv. Barbara Giannotti, non si opponeva all'apertura della procedura;
depositava proposta di affitto di azienda e, all'odierna udienza, invitava il Tribunale a valutare l'esercizio dell'impresa del debitore ex art. 211 CCII;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
la legittimazione del creditore risulta dalla documentazione in atti e non è contestata;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI, trattandosi di imprenditore commerciale che non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore (risulta anzi dai bilanci la sussistenza di tali requisiti); rilevato che l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni risulta riconosciuta dalla stessa resistente ed è confortata dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00; ritenuto opportuno, trattandosi di impresa in attività e che non produce perdite all'attualità (secondo quanto riferito dall'advisor in udienza), disporre l'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII, anche nell'ottica dell'eventuale affitto di azienda ex art. 212 CCII (la debitrice, come anticipato, ha presentato una offerta in tal senso proveniente da soggetto terzo);
P.Q.M.
visti gli artt. 41, 49, 121 e 211 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Arezzo, Piazza San Jacopo 294
NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Federico Pani
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa del debitore;
invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) ad accedere immediatamente presso i locali dell'impresa e a provvedere al celere inventario dei beni, senza provvedere all'apposizione dei sigilli, attesa la prosecuzione della attività di impresa, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
5) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione); 6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
7) ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, a depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informerà senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 17.12.2025, ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in data 3 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Turturro
TRIBUNALE DI AREZZO Sezione procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Andrea Turturro Presidente est.
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice
- dott.ssa Leila Nadir Sersale Giudice
a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di c.f. Parte_1
, con sede in Arezzo, Piazza San Jacopo 294 P.IVA_1
Letto il ricorso con cui con l'avv. Cristiano Ruspi, ha chiesto l'apertura della Parte_2 liquidazione giudiziale del debitore indicato in epigrafe;
dato atto che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati a mezzo
PEC e che la debitrice, nel costituirsi con l'avv. Barbara Giannotti, non si opponeva all'apertura della procedura;
depositava proposta di affitto di azienda e, all'odierna udienza, invitava il Tribunale a valutare l'esercizio dell'impresa del debitore ex art. 211 CCII;
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII, avendo l'impresa il centro principale dei propri interessi, presuntivamente coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese, nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che
la legittimazione del creditore risulta dalla documentazione in atti e non è contestata;
considerato che
la società debitrice è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI, trattandosi di imprenditore commerciale che non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali per l'apertura della procedura concorsuale maggiore (risulta anzi dai bilanci la sussistenza di tali requisiti); rilevato che l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni risulta riconosciuta dalla stessa resistente ed è confortata dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente superiore all'importo di € 30.000,00; ritenuto opportuno, trattandosi di impresa in attività e che non produce perdite all'attualità (secondo quanto riferito dall'advisor in udienza), disporre l'esercizio dell'impresa ex art. 211 CCII, anche nell'ottica dell'eventuale affitto di azienda ex art. 212 CCII (la debitrice, come anticipato, ha presentato una offerta in tal senso proveniente da soggetto terzo);
P.Q.M.
visti gli artt. 41, 49, 121 e 211 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Arezzo, Piazza San Jacopo 294
NOMINA giudice delegato alla procedura il dott. Federico Pani
NOMINA curatore la dott.ssa Persona_1
AUTORIZZA
Il Curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa del debitore;
invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCI, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) ad accedere immediatamente presso i locali dell'impresa e a provvedere al celere inventario dei beni, senza provvedere all'apposizione dei sigilli, attesa la prosecuzione della attività di impresa, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita, nonché a presentare apposita informativa circa l'indirizzo pec attivato nel fascicolo della liquidazione giudiziale;
4) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
5) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione); 6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
7) ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, a depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informerà senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio
ORDINA al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 17.12.2025, ore 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma
3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.05.2002
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in data 3 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Turturro