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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1072/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VANDELLI FILIPPO APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLESSI GIANNI Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<<in via principale e di merito accertare dichiarare il grave inadempimento contrattuale < i>
nell'esecuzione del mandato conferito dalla società appellante per i motivi Controparte_1 tutti meglio esposti negli atti di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto confermare la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto nella causa civile di primo grado n. 3445/2018 ING. n. 7778/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Modena in data 6/11/2018 e notificato in data 23/11/2018 su istanza di in quanto la pretesa in esso fatta valere risulta Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte negli atti di entrambi i gradi di giudizio;
confermare non dovuta ad la somma di Euro 9.468,59 + IVA oltre interessi, Controparte_1 così come riconosciuto all'esito del Giudizio di primo grado con il parziale accoglimento della suddetta revoca;
pagina 1 di 9 dichiarare non dovuta ad la somma di Euro 86.872,66 + IVA oltre interessi, Controparte_1 al cui pagamento è stata condannata la all'esito del Giudizio di primo Parte_2 grado;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato quantificabile nell'importo di Euro 580.418,28 IVA inclusa per i motivi tutti meglio dettagliatamente esposti negli atti di entrambi i gradi di giudizio, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge,
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018, ivi incluso il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge relativamente ad entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, qui integralmente richiamate e recepite le eccezioni, deduzioni e produzioni istruttorie svolte nel giudizio di primo grado nonché nell'atto di citazione introduttivo del presente Giudizio, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria con rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio nominando un nuovo CTU in sostituzione dell'Ing. alla luce delle Persona_1 evidenti carenze già tutte rilevate e contestate in primo grado rispetto al suo operato.>>
Per l'appellata:
<<i) in via pregiudiziale < i>
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per i motivi esposti in atti, dichiarando l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello avversario, con ogni consequenziale pronuncia;
II) IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare inammissibile o, comunque, manifestamente infondato l'appello principale proposto da per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare l'avverso Parte_2 gravame e dichiarare definitiva la sentenza n. 1611/2022 del Tribunale di Modena per le ragioni esposte in atti;
III) IN SUBORDINE, ANCHE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello principale avversario, rigettare integralmente l'appello principale proposto da perché Parte_2 infondato in fatto e in diritto e in parziale riforma della sentenza n. 1611/2022 del Tribunale di Modena nella parte appellata in via incidentale da : Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande introdotte da controparte nell'appendice scritta ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
NEL MERITO
Rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3445/2018 D.I. del Tribunale di Modena e le domande, istanze ed eccezioni tutte proposte dall'opponente Parte_2 siccome tardive, perente, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
[...] esposti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna (società incorporante l' Controparte_3 [...]
) o, comunque, dichiarare tenuta Controparte_4 e conseguentemente condannare la predetta a pagare a Controparte_3
la somma capitale di € 108.214,00 (IVA compresa) oltre interessi Controparte_2 pagina 2 di 9 moratori ex d.lgs. 231/2002 su tale importo dalla data della fattura n. 2 del 01/01/2018 al saldo effettivo e spese della fase monitoria e dell'opposizione;
IN OGNI CASO
Condannare la alla refusione delle spese legali anche del Controparte_3 presente giudizio, con i relativi accessori di legge;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA, PER CP_5
ogni decisione sul merito e sulle spese e ferma l'opposizione alla richiesta avversaria di
[...] rinnovazione della CTU in quanto manifestamente esplorativa ed inammissibile, ammettere gli ulteriori capitoli per interrogatorio formale dei sig.ri e (soci e Controparte_4 Controparte_6 legali rappresentanti dell'attrice opponente/appellante) e per testi a prova diretta e contraria (capp. da 1 a 7, da 12 a 21, 24-25 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.; capp. da 26 a 29 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.) dedotti da nelle predette memorie e non ammessi dal Giudice Controparte_1 nell'ordinanza istruttoria del 06/02/2020>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1611/22 il Tribunale di Modena, provvedendo sull'opposizione proposta dalla
(già ) avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Controparte_4
n.3445/18 intimante il pagamento di euro 108.214,00, IVA inclusa, in favore della Controparte_1
a titolo di compenso professionale per pratiche relative a contributi della Regione Emilia
[...]
Romagna post sisma del 2012, revocava il decreto e condannava l'opponente al pagamento del minore importo di euro 86.872,66, oltre IVA e interessi, e rigettava la domanda riconvenzionale della Pt_2
di risarcimento danni da inadempimento, quantificati in euro 580.418,28.
[...]
Il Tribunale, pacifico l'espletamento delle attività professionali come peraltro accertate dal CTU ing.
affermava dovuto il compenso di euro 86.872,22 tale essendo l'importo ritenuto congruo dal Per_1 nucleo di valutazione della Regione in ragione del contributo complessivo ammesso nell'istanza CR
20769-2016.
Posto che in esito alla prima richiesta CR 3297-2015 era stato concesso il contributo di euro 32.661,46 relativo al solo immobile A (riparazione fabbricato rurale), e non invece all'immobile B (demolizione e ricostruzione stalla bovini), all'immobile C (ricostruzione fabbricati strumentali e abitazione), alla costruzione di fabbricato per delocalizzazione di uno in locazione, e alla sostituzione di beni strumentali, il Tribunale affermava che, come confermato dal teste la successiva Tes_1 ripresentazione dell'istanza, che consentì di ottenere il contributo di euro 617.305,25, relativo all'immobile B (per euro 347.146,12) e ai beni strumentali (per euro 260.168,13), avvenne con l'accordo della , la quale era stata messa al corrente che la ripresentazione della Parte_2 domanda al fine di ottenere un maggior contributo in relazione agli altri immobili (infatti poi ottenuto)
pagina 3 di 9 avrebbe comportato la perdita del contributo già ammesso per l'immobile A, stante l'impossibilità di fruire, per la medesima impresa agricola, di contributi frazionati con distinte pratiche.
Quanto alla riconvenzionale, il Tribunale osservava che la non aveva né allegato né Controparte_4 provato di possedere i requisiti che le avrebbero consentito di ottenere contributi maggiori.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per chiedere l'integrale rigetto della Parte_2 domanda della e l'accoglimento della propria riconvenzionale. CP_1
L'appellata si costituiva proponendo appello incidentale, condizionato all'accoglimento di quello principale, onde riproporre le eccezioni ex art. 2226 cc e per vedersi riconosciuto il maggiore importo domandato in via monitoria.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 6.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)E' opportuno premettere che, pur lamentando una <compressione del principio del contraddittorio>> per la mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle sue istanze di prova orale, la non ha, né nel corpo dell'atto di appello, né nelle conclusioni, né alla prima udienza Parte_2 dinanzi al Consigliere Istruttore, insistito per l'ammissione di tali prove, per le quali neppure aveva insistito in sede di precisazione delle conclusioni e difese finali in primo grado, con tale condotta rinunciandovi. Neppure l'appellante ha dato conto di come tali prove, se ammesse, avrebbero potuto portare ad un diverso esito del giudizio.
Non vi sono poi i presupposti per dare ingresso ad alcuna ulteriore attività peritale, che l'appellante ha richiesto nelle conclusioni di primo e secondo grado, ma senza specificamente indicare quali sarebbero i temi nuovi o quali gli approfondimenti o i chiarimenti sottoporre al CTU. La relazione peritale appare d'altronde immune da vizi logici o giuridici, e puntualmente motivata anche in risposta alle osservazioni deli CTP.
Del tutto generica è infine la doglianza secondo la quale il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta dalla la quale non ha d'altronde depositato altro che le Parte_2 istanze presentate alla Regione, gli atti istruttori dell'ente e le delibere che ne sono conseguite, documenti tutti presi in esame dal CTU e posti a fondamento della relazione, oltre alla relazione stragiudiziale dell'ing. poi nominato CTP. CP_7
3)Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente tratto dalla deposizione del teste a prova che essa fosse stata informata del fatto che la presentazione Tes_1 della seconda istanza avrebbe comportato la perdita del contributo già ammesso per l'immobile A;
che pagina 4 di 9 la avrebbe dovuto indurre la committente ad accettare il contributo per l'immobile A e CP_1 presentare poi nuova istanza relativa ai soli altri immobili esclusi;
che presentare nuova domanda per tutti gli immobili, compreso quello A, aveva comportato che il contributo per tale immobile, già ammesso e non accettato, non potesse essere nuovamente riconosciuto, non essendo vero che sarebbe stata inammissibile una seconda richiesta parziale, non comprensiva dell'immobile A.
Il motivo è infondato.
Come rilevato anche dal CTU, il contributo relativo all'immobile A fu in un primo tempo accettato dalla (doc. 9 ; successivamente, essendo stati riaperti i termini per la Parte_2 CP_1 ripresentazione di nuova istanza di contributi, l'immobile A fu reinserito nella nuova domanda, ma il relativo contributo non fu concesso poiché già ritenuto ammissibile in precedenza.
Non si comprende quale diverso comportamento avrebbe dovuto tenere la a tal riguardo. CP_8
Risulta priva di fondamento la tesi della (e del suo CTP: v. perizia stragiudiziale ing. Parte_2
secondo la quale, al tempo dei fatti, sarebbe stato possibile accettare parzialmente la prima CP_7 delibera laddove riconosceva il contributo solo per l'immobile A, e ripresentare la domanda per gli interventi che lo stesso provvedimento aveva escluso, tanto più che per le imprese agricole era prevista un'unica domanda per l'intero corpo aziendale.
D'altronde, come emesso dalla deposizione del teste l'interpretazione dell'Ordinanza 57/12 Tes_1 sostenuta in giudizio dalla non era quella che ne dava la Regione, leggendosi inoltre a Parte_2
p. 6 della Comunicazione esito istruttorio CR 20769-2026 che <Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord.
57/2012 art. 13 bis>>.
Come affermato dal Tribunale, il confermando le circostanze di cui ai capitoli di prova a lui Tes_1 sottoposti, ha confermato che alla riapertura dei termini da parte della Regione, il legale CP_4 rappresentante della , incaricò di ripresentare una nuova istanza per Parte_2 CP_1 ottenere un maggior contributo, che fu depositata in data 16/04/2016 al CR-20769-2016; che in accordo con il la seconda istanza CR-20769-2016 fu presentata per tutti gli immobili CP_4 dell'azienda agricola, compreso l'immobile A, non essendo possibile presentare una nuova istanza parziale solo per gli immobili non ammessi a contributo in esito alla prima istanza;
che tanto emerse dall'incontro con il funzionario della Regione, , tenutosi preliminarmente alla seconda Persona_2 istanza del 16/04/2016; che fra la prima e la seconda istanza vi era stato un confronto con la Regione, al quale fu presente anche il nel quale fu posto il problema della ripresentazione totale CP_4
pagina 5 di 9 dell'istanza; che la – su indicazione di autorizzò il deposito Parte_2 CP_1 della seconda istanza n. CR-20769-2016, ricomprendendovi anche il fabbricato “A” nonostante fosse già stato ammesso a contributo, nella consapevolezza – per quanto evidenziatole da Controparte_1
- dell'impossibilità di fruire di pratiche e contributi frazionati richiesti con distinte pratiche in
[...] relazione alla medesima impresa agricola, così come peraltro indicato nella domanda.
Così stando le cose, è evidente che non sarebbe stato affatto vantaggioso per la Parte_2 accettare il contributo per l'immobile A e perdere quello assai maggiore poi riconosciutogli per l'immobile B.
La afferma poi di avere ignorato, per non esserne stata informata dalla controparte, Parte_2 che i contributi concedibili non avrebbero potuto coprire l'intero costo dei progetti, essendo previsto un limite convenzionale di costo.
Orbene, non vi è motivo di ritenere che la non avesse un reale interesse ai progetti e Parte_2 agli interventi di cui alla domanda di contributi, di cui, pacificamente conosceva natura e rilevanza economica.
Se così non fosse stato, una volta appresa l'entità del contributo, ben avrebbe potuto rinunciare ai progetti, evitando di procedere alla effettuazione degli interventi ammessi, condizione del godimento dei contributi.
Che la committente abbia poi realizzato o meno, dopo la cessazione del rapporto con la CP_1 tali interventi è circostanza irrilevante per il giudizio, irrilevante rimanendo pertanto anche la documentazione prodotta da entrambe le parti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie in merito alla esecuzione degli interventi oggetto di domanda di contribuzione.
Nell'atto di appello si sostiene che la avrebbe artatamente ed in mala fede predisposto CP_1 progetti di valore economico esorbitante, estranei all'interesse della , onde vedersi Parte_2 riconoscere compensi elevati e non dovuti. Tali asserzioni sono ipotesi non sostenute da alcuna obiettiva emergenza probatoria, formulate in termini del tutto generici;
d'altronde non sono stati impugnati sotto alcun profilo i contratti d'opera professionale dei quali le prestazioni svolte dalla hanno costituito l'oggetto. CP_1
Il CTU non ha rilevato nulla di anomalo o esorbitante nell'attività progettuale di ed ha del CP_1 tutto condivisibilmente osservato che nessun interesse aveva la società a tenere una simile condotta, considerato che il protocollo della Regione per la liquidazione dei compensi ai professionisti prevedeva la percentuale del 10% sui contributi ammessi, e non su quelli richiesti. pagina 6 di 9 A tale criterio si è d'altronde attenuta la nella quantificazione dei compensi (come CP_1 specificati al doc. 2), che la ha contestato solo per il fatto che, ad avviso del suo CTP, Parte_2 il compenso calcolato sulla base dei contributi ammessi andava ridotto non al 50%, come operato dalla per il fatto di non avere svolto, per effetto della cessazione del rapporto, le prestazioni CP_1 successive, ma al 36,7% tale essendo la percentuale del compenso riferibile alla sola progettazione sulla base del DM 7.16.2016.
Osserva la Corte che tale rilevo è del tutto infondato se si considera che la riduzione al 50% e non al
36,7% è pienamente giustificata dal fatto che la non solo ha svolto la progettazione, ma ha CP_1 anche curato la presentazione delle domande di contributo, interloquito con la Regione e svolto tutta l'attività integrativa richiesta dall'ente e documentata agli atti.
Non vi sono contestazioni (tanto meno specifiche) né censure in ordine alla quantificazione dei compensi richiesti per la progettazione degli interventi non ammessi a contributo (d'altronde calcolati nel 30% del valore dell'intervento, inferiore dunque a quel al 36,7% indicato dalla stessa committente), né per alcuna delle altre voci come specificamente indicate nel doc. 2 della CP_1
4)Va respinto anche l'ultimo motivo di appello, con il quale si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto <non provato l'inadempimento di e conseguentemente infondata CP_1 anche la domanda riconvenzionale che verteva sulla domanda risarcitoria per il gravissimo inadempimento dedotto>>.
Deve preliminarmente osservarsi che i danni, specificamente lamentati sin dal primo grado dalla
(oltre alla perdita del contributo di euro 32.661,41 relativo all'immobile A, della cui Parte_2 insussistenza si è già detto), consisterebbero negli ulteriori contributi per complessivi euro 547.756,87 che, secondo l'appellante, avrebbero potuto esserle concessi se la avesse svolto CP_1 diligentemente il mandato professionale.
Tutti i contributi in tesi perduti riguardano l'intervento di demolizione fabbricati e ricostruzione stalla per bovini – immobile B (p. 42 appello), fabbricato in muratura, destinato in parte ad uso abitativo, in parte a stalla per bovini e fienile, per il quale l'intervento proposto prevedeva la ricostruzione di una stalla per bovini, previa demolizione di quattro edifici (6a, 6b, 4, e 2b), e l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio 1 da destinarsi a magazzino/deposito.
Ora, per la sua assoluta genericità, è in tutta evidenza inidonea a costituire una valida allegazione di inadempimento -e non fa quindi scattare l'onere della controparte di provare il proprio esatto adempimento- l'affermazione per la quale il mancato riconoscimento dei maggiori contributi sarebbe pagina 7 di 9 dovuto alla << causa esclusiva della presentazione di progettazioni che non hanno consentito una corretta valutazione in termini di congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta, nonché di pertinenza congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività produttiva (si vedano ad esempio incongruenze/contraddizioni tra i layout distributivi e le varie perizie giurate allegate a supporto delle istanze presentate)>>.
Non si dice perché avrebbe potuto essere concesso il contributo di euro 202.250,09 per l'edificio 1, e quale sarebbe l'errore in cui la sarebbe incorsa;
perché il mancato riconoscimento del CP_1 maggior contributo di euro 130.578,74 per l'edificio 2b sarebbe dovuto alla <errata descrizione del vano a piano terra, prima indicato come porcilaia e poi come sala latte>>; perché la mancata concessione del maggior contributo di euro 82.948,51 per l'edificio 4 come anche di euro 131.979,60 per l'edificio 6b sarebbe dovuta al fatto che l'<uso fienile non è stato ritenuto compatibile con il progetto di ricostruzione della stalla poiché non prevedeva alcun fienile>>.
In realtà, come si evince dall'esito istruttorio comunicato dalla Regione, la contribuzione relativa all'immobile B fu ridotta, rispetto alle pretese dell'istante, essendo stata esclusa quella relativa all'edificio 4 e all'edificio 2b per <mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma>>; fu ammessa in misura ridotta quella relativa all'edificio 6b, essendo stato dimostrato <l'utilizzo di 50,33 su 282,86 mq totali - in diversi locali risulta una destinazione d'uso non coerente all'attività svolta dall'azienda (pollaio, porcilaia) mentre per il piano primo adibito a fienile, la superficie richiesta non risulta compatibile con il progetto di ricostruzione della stalla il quale non prevede alcun fienile>>, e fu esclusa per l'edificio 1 perché la demolizione non viene più considerata ai fini della ricostruzione della stalla, ma richiesta come nuovo immobile con destinazione d'uso differente da quanto dichiarato nella precedente domanda e il progetto <prevede una ricostruzione in loco e non segue la delocalizzazione della stalla determinando una incongruenza con la finalità del progetto complessivo>>.
Non vi è allegazione né prova che la Regione, nell'assumere tali determinazioni, sia incorsa in un errore, e tanto meno in un errore cagionato dalla estranea, come evidenziato anche dal CP_1
CTU, alle scelte produttive dell'impresa e alla destinazione pregressa degli immobili.
Non sono stati indicati quali fonti di asseriti danni oggetto di domanda gli altri inadempimenti indicati nell'atto di appello;
in ogni caso si osserva come non possa ascriversi alcuna responsabilità alla né per la richiesta di contributo per un quantitativo sovradimensionato di beni strutturali, CP_1 né per il dinego del contributo per la delocalizzazione della stalla, motivato dalla Regione per il fatto che per gli immobili di via Malaspina, il titolo giuridico non risultava valido a presentare domanda, in pagina 8 di 9 quanto il contratto è successivo all'evento sismico, e per gli immobili di via Zappellazzi mancava il requisito di continuità produttiva attinente all'attività degli stessi immobili.
5)Rigettandosi l'appello principale, non vi è ragione di prendere in esame quello incidentale condizionato proposto dalla CP_1
6)) Seguono la soccombenza le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, d'ufficio in difetto di nota, tenuto conto del valore della riconvenzionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_2 nei confronti della avverso la sentenza n. 1611/22 del Tribunale di Modena. Controparte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata spese di lite del grado che liquida in euro17.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR
115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1072/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VANDELLI FILIPPO APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLESSI GIANNI Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<<in via principale e di merito accertare dichiarare il grave inadempimento contrattuale < i>
nell'esecuzione del mandato conferito dalla società appellante per i motivi Controparte_1 tutti meglio esposti negli atti di entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto confermare la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto nella causa civile di primo grado n. 3445/2018 ING. n. 7778/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Modena in data 6/11/2018 e notificato in data 23/11/2018 su istanza di in quanto la pretesa in esso fatta valere risulta Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte negli atti di entrambi i gradi di giudizio;
confermare non dovuta ad la somma di Euro 9.468,59 + IVA oltre interessi, Controparte_1 così come riconosciuto all'esito del Giudizio di primo grado con il parziale accoglimento della suddetta revoca;
pagina 1 di 9 dichiarare non dovuta ad la somma di Euro 86.872,66 + IVA oltre interessi, Controparte_1 al cui pagamento è stata condannata la all'esito del Giudizio di primo Parte_2 grado;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato quantificabile nell'importo di Euro 580.418,28 IVA inclusa per i motivi tutti meglio dettagliatamente esposti negli atti di entrambi i gradi di giudizio, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge,
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018, ivi incluso il rimborso delle spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge relativamente ad entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, qui integralmente richiamate e recepite le eccezioni, deduzioni e produzioni istruttorie svolte nel giudizio di primo grado nonché nell'atto di citazione introduttivo del presente Giudizio, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria con rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio nominando un nuovo CTU in sostituzione dell'Ing. alla luce delle Persona_1 evidenti carenze già tutte rilevate e contestate in primo grado rispetto al suo operato.>>
Per l'appellata:
<<i) in via pregiudiziale < i>
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per i motivi esposti in atti, dichiarando l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello avversario, con ogni consequenziale pronuncia;
II) IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare inammissibile o, comunque, manifestamente infondato l'appello principale proposto da per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare l'avverso Parte_2 gravame e dichiarare definitiva la sentenza n. 1611/2022 del Tribunale di Modena per le ragioni esposte in atti;
III) IN SUBORDINE, ANCHE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello principale avversario, rigettare integralmente l'appello principale proposto da perché Parte_2 infondato in fatto e in diritto e in parziale riforma della sentenza n. 1611/2022 del Tribunale di Modena nella parte appellata in via incidentale da : Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande introdotte da controparte nell'appendice scritta ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
NEL MERITO
Rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3445/2018 D.I. del Tribunale di Modena e le domande, istanze ed eccezioni tutte proposte dall'opponente Parte_2 siccome tardive, perente, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi
[...] esposti in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna (società incorporante l' Controparte_3 [...]
) o, comunque, dichiarare tenuta Controparte_4 e conseguentemente condannare la predetta a pagare a Controparte_3
la somma capitale di € 108.214,00 (IVA compresa) oltre interessi Controparte_2 pagina 2 di 9 moratori ex d.lgs. 231/2002 su tale importo dalla data della fattura n. 2 del 01/01/2018 al saldo effettivo e spese della fase monitoria e dell'opposizione;
IN OGNI CASO
Condannare la alla refusione delle spese legali anche del Controparte_3 presente giudizio, con i relativi accessori di legge;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA, PER CP_5
ogni decisione sul merito e sulle spese e ferma l'opposizione alla richiesta avversaria di
[...] rinnovazione della CTU in quanto manifestamente esplorativa ed inammissibile, ammettere gli ulteriori capitoli per interrogatorio formale dei sig.ri e (soci e Controparte_4 Controparte_6 legali rappresentanti dell'attrice opponente/appellante) e per testi a prova diretta e contraria (capp. da 1 a 7, da 12 a 21, 24-25 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.; capp. da 26 a 29 memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.) dedotti da nelle predette memorie e non ammessi dal Giudice Controparte_1 nell'ordinanza istruttoria del 06/02/2020>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1611/22 il Tribunale di Modena, provvedendo sull'opposizione proposta dalla
(già ) avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Controparte_4
n.3445/18 intimante il pagamento di euro 108.214,00, IVA inclusa, in favore della Controparte_1
a titolo di compenso professionale per pratiche relative a contributi della Regione Emilia
[...]
Romagna post sisma del 2012, revocava il decreto e condannava l'opponente al pagamento del minore importo di euro 86.872,66, oltre IVA e interessi, e rigettava la domanda riconvenzionale della Pt_2
di risarcimento danni da inadempimento, quantificati in euro 580.418,28.
[...]
Il Tribunale, pacifico l'espletamento delle attività professionali come peraltro accertate dal CTU ing.
affermava dovuto il compenso di euro 86.872,22 tale essendo l'importo ritenuto congruo dal Per_1 nucleo di valutazione della Regione in ragione del contributo complessivo ammesso nell'istanza CR
20769-2016.
Posto che in esito alla prima richiesta CR 3297-2015 era stato concesso il contributo di euro 32.661,46 relativo al solo immobile A (riparazione fabbricato rurale), e non invece all'immobile B (demolizione e ricostruzione stalla bovini), all'immobile C (ricostruzione fabbricati strumentali e abitazione), alla costruzione di fabbricato per delocalizzazione di uno in locazione, e alla sostituzione di beni strumentali, il Tribunale affermava che, come confermato dal teste la successiva Tes_1 ripresentazione dell'istanza, che consentì di ottenere il contributo di euro 617.305,25, relativo all'immobile B (per euro 347.146,12) e ai beni strumentali (per euro 260.168,13), avvenne con l'accordo della , la quale era stata messa al corrente che la ripresentazione della Parte_2 domanda al fine di ottenere un maggior contributo in relazione agli altri immobili (infatti poi ottenuto)
pagina 3 di 9 avrebbe comportato la perdita del contributo già ammesso per l'immobile A, stante l'impossibilità di fruire, per la medesima impresa agricola, di contributi frazionati con distinte pratiche.
Quanto alla riconvenzionale, il Tribunale osservava che la non aveva né allegato né Controparte_4 provato di possedere i requisiti che le avrebbero consentito di ottenere contributi maggiori.
Avverso tale sentenza proponeva appello la per chiedere l'integrale rigetto della Parte_2 domanda della e l'accoglimento della propria riconvenzionale. CP_1
L'appellata si costituiva proponendo appello incidentale, condizionato all'accoglimento di quello principale, onde riproporre le eccezioni ex art. 2226 cc e per vedersi riconosciuto il maggiore importo domandato in via monitoria.
La causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 6.5.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)E' opportuno premettere che, pur lamentando una <compressione del principio del contraddittorio>> per la mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle sue istanze di prova orale, la non ha, né nel corpo dell'atto di appello, né nelle conclusioni, né alla prima udienza Parte_2 dinanzi al Consigliere Istruttore, insistito per l'ammissione di tali prove, per le quali neppure aveva insistito in sede di precisazione delle conclusioni e difese finali in primo grado, con tale condotta rinunciandovi. Neppure l'appellante ha dato conto di come tali prove, se ammesse, avrebbero potuto portare ad un diverso esito del giudizio.
Non vi sono poi i presupposti per dare ingresso ad alcuna ulteriore attività peritale, che l'appellante ha richiesto nelle conclusioni di primo e secondo grado, ma senza specificamente indicare quali sarebbero i temi nuovi o quali gli approfondimenti o i chiarimenti sottoporre al CTU. La relazione peritale appare d'altronde immune da vizi logici o giuridici, e puntualmente motivata anche in risposta alle osservazioni deli CTP.
Del tutto generica è infine la doglianza secondo la quale il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione prodotta dalla la quale non ha d'altronde depositato altro che le Parte_2 istanze presentate alla Regione, gli atti istruttori dell'ente e le delibere che ne sono conseguite, documenti tutti presi in esame dal CTU e posti a fondamento della relazione, oltre alla relazione stragiudiziale dell'ing. poi nominato CTP. CP_7
3)Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente tratto dalla deposizione del teste a prova che essa fosse stata informata del fatto che la presentazione Tes_1 della seconda istanza avrebbe comportato la perdita del contributo già ammesso per l'immobile A;
che pagina 4 di 9 la avrebbe dovuto indurre la committente ad accettare il contributo per l'immobile A e CP_1 presentare poi nuova istanza relativa ai soli altri immobili esclusi;
che presentare nuova domanda per tutti gli immobili, compreso quello A, aveva comportato che il contributo per tale immobile, già ammesso e non accettato, non potesse essere nuovamente riconosciuto, non essendo vero che sarebbe stata inammissibile una seconda richiesta parziale, non comprensiva dell'immobile A.
Il motivo è infondato.
Come rilevato anche dal CTU, il contributo relativo all'immobile A fu in un primo tempo accettato dalla (doc. 9 ; successivamente, essendo stati riaperti i termini per la Parte_2 CP_1 ripresentazione di nuova istanza di contributi, l'immobile A fu reinserito nella nuova domanda, ma il relativo contributo non fu concesso poiché già ritenuto ammissibile in precedenza.
Non si comprende quale diverso comportamento avrebbe dovuto tenere la a tal riguardo. CP_8
Risulta priva di fondamento la tesi della (e del suo CTP: v. perizia stragiudiziale ing. Parte_2
secondo la quale, al tempo dei fatti, sarebbe stato possibile accettare parzialmente la prima CP_7 delibera laddove riconosceva il contributo solo per l'immobile A, e ripresentare la domanda per gli interventi che lo stesso provvedimento aveva escluso, tanto più che per le imprese agricole era prevista un'unica domanda per l'intero corpo aziendale.
D'altronde, come emesso dalla deposizione del teste l'interpretazione dell'Ordinanza 57/12 Tes_1 sostenuta in giudizio dalla non era quella che ne dava la Regione, leggendosi inoltre a Parte_2
p. 6 della Comunicazione esito istruttorio CR 20769-2026 che <Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord.
57/2012 art. 13 bis>>.
Come affermato dal Tribunale, il confermando le circostanze di cui ai capitoli di prova a lui Tes_1 sottoposti, ha confermato che alla riapertura dei termini da parte della Regione, il legale CP_4 rappresentante della , incaricò di ripresentare una nuova istanza per Parte_2 CP_1 ottenere un maggior contributo, che fu depositata in data 16/04/2016 al CR-20769-2016; che in accordo con il la seconda istanza CR-20769-2016 fu presentata per tutti gli immobili CP_4 dell'azienda agricola, compreso l'immobile A, non essendo possibile presentare una nuova istanza parziale solo per gli immobili non ammessi a contributo in esito alla prima istanza;
che tanto emerse dall'incontro con il funzionario della Regione, , tenutosi preliminarmente alla seconda Persona_2 istanza del 16/04/2016; che fra la prima e la seconda istanza vi era stato un confronto con la Regione, al quale fu presente anche il nel quale fu posto il problema della ripresentazione totale CP_4
pagina 5 di 9 dell'istanza; che la – su indicazione di autorizzò il deposito Parte_2 CP_1 della seconda istanza n. CR-20769-2016, ricomprendendovi anche il fabbricato “A” nonostante fosse già stato ammesso a contributo, nella consapevolezza – per quanto evidenziatole da Controparte_1
- dell'impossibilità di fruire di pratiche e contributi frazionati richiesti con distinte pratiche in
[...] relazione alla medesima impresa agricola, così come peraltro indicato nella domanda.
Così stando le cose, è evidente che non sarebbe stato affatto vantaggioso per la Parte_2 accettare il contributo per l'immobile A e perdere quello assai maggiore poi riconosciutogli per l'immobile B.
La afferma poi di avere ignorato, per non esserne stata informata dalla controparte, Parte_2 che i contributi concedibili non avrebbero potuto coprire l'intero costo dei progetti, essendo previsto un limite convenzionale di costo.
Orbene, non vi è motivo di ritenere che la non avesse un reale interesse ai progetti e Parte_2 agli interventi di cui alla domanda di contributi, di cui, pacificamente conosceva natura e rilevanza economica.
Se così non fosse stato, una volta appresa l'entità del contributo, ben avrebbe potuto rinunciare ai progetti, evitando di procedere alla effettuazione degli interventi ammessi, condizione del godimento dei contributi.
Che la committente abbia poi realizzato o meno, dopo la cessazione del rapporto con la CP_1 tali interventi è circostanza irrilevante per il giudizio, irrilevante rimanendo pertanto anche la documentazione prodotta da entrambe le parti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie in merito alla esecuzione degli interventi oggetto di domanda di contribuzione.
Nell'atto di appello si sostiene che la avrebbe artatamente ed in mala fede predisposto CP_1 progetti di valore economico esorbitante, estranei all'interesse della , onde vedersi Parte_2 riconoscere compensi elevati e non dovuti. Tali asserzioni sono ipotesi non sostenute da alcuna obiettiva emergenza probatoria, formulate in termini del tutto generici;
d'altronde non sono stati impugnati sotto alcun profilo i contratti d'opera professionale dei quali le prestazioni svolte dalla hanno costituito l'oggetto. CP_1
Il CTU non ha rilevato nulla di anomalo o esorbitante nell'attività progettuale di ed ha del CP_1 tutto condivisibilmente osservato che nessun interesse aveva la società a tenere una simile condotta, considerato che il protocollo della Regione per la liquidazione dei compensi ai professionisti prevedeva la percentuale del 10% sui contributi ammessi, e non su quelli richiesti. pagina 6 di 9 A tale criterio si è d'altronde attenuta la nella quantificazione dei compensi (come CP_1 specificati al doc. 2), che la ha contestato solo per il fatto che, ad avviso del suo CTP, Parte_2 il compenso calcolato sulla base dei contributi ammessi andava ridotto non al 50%, come operato dalla per il fatto di non avere svolto, per effetto della cessazione del rapporto, le prestazioni CP_1 successive, ma al 36,7% tale essendo la percentuale del compenso riferibile alla sola progettazione sulla base del DM 7.16.2016.
Osserva la Corte che tale rilevo è del tutto infondato se si considera che la riduzione al 50% e non al
36,7% è pienamente giustificata dal fatto che la non solo ha svolto la progettazione, ma ha CP_1 anche curato la presentazione delle domande di contributo, interloquito con la Regione e svolto tutta l'attività integrativa richiesta dall'ente e documentata agli atti.
Non vi sono contestazioni (tanto meno specifiche) né censure in ordine alla quantificazione dei compensi richiesti per la progettazione degli interventi non ammessi a contributo (d'altronde calcolati nel 30% del valore dell'intervento, inferiore dunque a quel al 36,7% indicato dalla stessa committente), né per alcuna delle altre voci come specificamente indicate nel doc. 2 della CP_1
4)Va respinto anche l'ultimo motivo di appello, con il quale si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto <non provato l'inadempimento di e conseguentemente infondata CP_1 anche la domanda riconvenzionale che verteva sulla domanda risarcitoria per il gravissimo inadempimento dedotto>>.
Deve preliminarmente osservarsi che i danni, specificamente lamentati sin dal primo grado dalla
(oltre alla perdita del contributo di euro 32.661,41 relativo all'immobile A, della cui Parte_2 insussistenza si è già detto), consisterebbero negli ulteriori contributi per complessivi euro 547.756,87 che, secondo l'appellante, avrebbero potuto esserle concessi se la avesse svolto CP_1 diligentemente il mandato professionale.
Tutti i contributi in tesi perduti riguardano l'intervento di demolizione fabbricati e ricostruzione stalla per bovini – immobile B (p. 42 appello), fabbricato in muratura, destinato in parte ad uso abitativo, in parte a stalla per bovini e fienile, per il quale l'intervento proposto prevedeva la ricostruzione di una stalla per bovini, previa demolizione di quattro edifici (6a, 6b, 4, e 2b), e l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio 1 da destinarsi a magazzino/deposito.
Ora, per la sua assoluta genericità, è in tutta evidenza inidonea a costituire una valida allegazione di inadempimento -e non fa quindi scattare l'onere della controparte di provare il proprio esatto adempimento- l'affermazione per la quale il mancato riconoscimento dei maggiori contributi sarebbe pagina 7 di 9 dovuto alla << causa esclusiva della presentazione di progettazioni che non hanno consentito una corretta valutazione in termini di congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta, nonché di pertinenza congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività produttiva (si vedano ad esempio incongruenze/contraddizioni tra i layout distributivi e le varie perizie giurate allegate a supporto delle istanze presentate)>>.
Non si dice perché avrebbe potuto essere concesso il contributo di euro 202.250,09 per l'edificio 1, e quale sarebbe l'errore in cui la sarebbe incorsa;
perché il mancato riconoscimento del CP_1 maggior contributo di euro 130.578,74 per l'edificio 2b sarebbe dovuto alla <errata descrizione del vano a piano terra, prima indicato come porcilaia e poi come sala latte>>; perché la mancata concessione del maggior contributo di euro 82.948,51 per l'edificio 4 come anche di euro 131.979,60 per l'edificio 6b sarebbe dovuta al fatto che l'<uso fienile non è stato ritenuto compatibile con il progetto di ricostruzione della stalla poiché non prevedeva alcun fienile>>.
In realtà, come si evince dall'esito istruttorio comunicato dalla Regione, la contribuzione relativa all'immobile B fu ridotta, rispetto alle pretese dell'istante, essendo stata esclusa quella relativa all'edificio 4 e all'edificio 2b per <mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma>>; fu ammessa in misura ridotta quella relativa all'edificio 6b, essendo stato dimostrato <l'utilizzo di 50,33 su 282,86 mq totali - in diversi locali risulta una destinazione d'uso non coerente all'attività svolta dall'azienda (pollaio, porcilaia) mentre per il piano primo adibito a fienile, la superficie richiesta non risulta compatibile con il progetto di ricostruzione della stalla il quale non prevede alcun fienile>>, e fu esclusa per l'edificio 1 perché la demolizione non viene più considerata ai fini della ricostruzione della stalla, ma richiesta come nuovo immobile con destinazione d'uso differente da quanto dichiarato nella precedente domanda e il progetto <prevede una ricostruzione in loco e non segue la delocalizzazione della stalla determinando una incongruenza con la finalità del progetto complessivo>>.
Non vi è allegazione né prova che la Regione, nell'assumere tali determinazioni, sia incorsa in un errore, e tanto meno in un errore cagionato dalla estranea, come evidenziato anche dal CP_1
CTU, alle scelte produttive dell'impresa e alla destinazione pregressa degli immobili.
Non sono stati indicati quali fonti di asseriti danni oggetto di domanda gli altri inadempimenti indicati nell'atto di appello;
in ogni caso si osserva come non possa ascriversi alcuna responsabilità alla né per la richiesta di contributo per un quantitativo sovradimensionato di beni strutturali, CP_1 né per il dinego del contributo per la delocalizzazione della stalla, motivato dalla Regione per il fatto che per gli immobili di via Malaspina, il titolo giuridico non risultava valido a presentare domanda, in pagina 8 di 9 quanto il contratto è successivo all'evento sismico, e per gli immobili di via Zappellazzi mancava il requisito di continuità produttiva attinente all'attività degli stessi immobili.
5)Rigettandosi l'appello principale, non vi è ragione di prendere in esame quello incidentale condizionato proposto dalla CP_1
6)) Seguono la soccombenza le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, d'ufficio in difetto di nota, tenuto conto del valore della riconvenzionale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_2 nei confronti della avverso la sentenza n. 1611/22 del Tribunale di Modena. Controparte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata spese di lite del grado che liquida in euro17.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR
115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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