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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 914/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
15 (Codice Fiscale: ), di professione impiegata, cittadina italiana, rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, per procura in calce al presente atto, dagli Avvocati
Aldo Casalini (Codice Fiscale: – P.E.C.: CodiceFiscale_2
) e Francesco Pollini (Codice Fiscale: Email_1 CodiceFiscale_3
– P.E.C.: ), elettivamente domiciliata presso il loro Studio Email_2 in Vercelli, Via Monte di Pietà n. 28, ove, a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio tramite fax al n. 0161/255.567 oppure preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato in Controparte_1
Trino, Via Gennaro n. 29 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._4
Scheda del Foro di Vercelli, (C.F. – fax 0161 54770 pec. . C.F._5 Email_3 [...]
u ) presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Vercelli, Via Email_4
Feliciano di Gattinara n. 21
- convenuto pagina 1 di 5 e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio veniva instaurato con ricorso del 09.7.2024.
Nel corso del procedimento le parti raggiungevano un accordo e, dopo che il Giudice Relatore ha disposto la trattazione scritta della causa, hanno presentato conclusioni congiunte nei seguenti termini:
“…- pronunciare la separazione personale dei coniugi e (atto di Controparte_1 Parte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trino, Parte II, Serie A, numero
14, Anno 2022) ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- disporre che la responsabilità genitoriale sul minore venga assunta in forma condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con collocazione primaria e residenza abituale presso la madre;
- dare atto che il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, vivrà presso l'abitazione materna;
Per_2
- disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata alla Sig.ra quale genitore convivente con la prole;
Pt_1
- disporre che i figli della coppia possano frequentare liberamente il padre, mediante accordi che verranno assunti direttamente tra il genitore e gli stessi;
- dare atto che ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza;
- porre a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento della prole a mezzo del CP_1
versamento della somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla Sig.ra Pt_1
- porre a carico del Sig. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno CP_1
sostenute per i figli, previamente concordate e successivamente giustificate, come determinate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
- disporre che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%; Pt_1
- spese legali integralmente compensate tra le parti….”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse. pagina 2 di 5 PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Il Tribunale, autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e dispone la separazione personale tra e che hanno contratto matrimonio concordatario in data 31.08.2002 Controparte_1 Parte_1
(atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trino, Parte II, Serie A, numero 14, Anno 2022) e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
DISPONE che la responsabilità genitoriale sul minore venga assunta in forma condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con collocazione primaria e residenza abituale presso la madre.
DA' atto che il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, vivrà presso l'abitazione materna. Per_2
DISPONE che i figli della coppia possano frequentare liberamente il padre, mediante accordi che verranno assunti direttamente tra il genitore e gli stessi.
DA' ATTO che ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza.
PONE a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento della prole a mezzo del CP_1
versamento della somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla Sig.ra Pt_1
PONE a carico del Sig. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno CP_1
sostenute per i figli, previamente concordate e successivamente giustificate, come determinate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%. Pt_1
DISPONE che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata alla Sig.ra quale genitore convivente con la prole. Pt_1
pagina 3 di 5 SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dispone la separazione personale tra CP_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in data 31.08.2002 (atto di
[...] Parte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trino, Parte II, Serie A, numero
14, Anno 2022) e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che la casa familiare di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata alla Sig.ra quale genitore convivente con la prole, completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti. Pt_1
DISPONE che la responsabilità genitoriale sul minore venga assunta in forma condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con collocazione primaria e residenza abituale presso la madre.
DA' atto che il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, vivrà presso l'abitazione materna. Per_2
DISPONE che i figli della coppia possano frequentare liberamente il padre, mediante accordi che verranno assunti direttamente tra il genitore e gli stessi.
DA' ATTO che ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza.
PONE a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento della prole a mezzo del CP_1
versamento della somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla Sig.ra Pt_1
PONE a carico del Sig. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno CP_1
sostenute per i figli, previamente concordate e successivamente giustificate, come determinate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%. Pt_1
Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 24 giugno 2025. pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Dott. Andrea Padalino
Il Presidente
Dott.sa Michela Tamagnone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 914/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
15 (Codice Fiscale: ), di professione impiegata, cittadina italiana, rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa, sia disgiuntamente che congiuntamente, per procura in calce al presente atto, dagli Avvocati
Aldo Casalini (Codice Fiscale: – P.E.C.: CodiceFiscale_2
) e Francesco Pollini (Codice Fiscale: Email_1 CodiceFiscale_3
– P.E.C.: ), elettivamente domiciliata presso il loro Studio Email_2 in Vercelli, Via Monte di Pietà n. 28, ove, a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio tramite fax al n. 0161/255.567 oppure preferibilmente all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato in Controparte_1
Trino, Via Gennaro n. 29 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._4
Scheda del Foro di Vercelli, (C.F. – fax 0161 54770 pec. . C.F._5 Email_3 [...]
u ) presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Vercelli, Via Email_4
Feliciano di Gattinara n. 21
- convenuto pagina 1 di 5 e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio veniva instaurato con ricorso del 09.7.2024.
Nel corso del procedimento le parti raggiungevano un accordo e, dopo che il Giudice Relatore ha disposto la trattazione scritta della causa, hanno presentato conclusioni congiunte nei seguenti termini:
“…- pronunciare la separazione personale dei coniugi e (atto di Controparte_1 Parte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trino, Parte II, Serie A, numero
14, Anno 2022) ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trino di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- disporre che la responsabilità genitoriale sul minore venga assunta in forma condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con collocazione primaria e residenza abituale presso la madre;
- dare atto che il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, vivrà presso l'abitazione materna;
Per_2
- disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata alla Sig.ra quale genitore convivente con la prole;
Pt_1
- disporre che i figli della coppia possano frequentare liberamente il padre, mediante accordi che verranno assunti direttamente tra il genitore e gli stessi;
- dare atto che ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza;
- porre a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento della prole a mezzo del CP_1
versamento della somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla Sig.ra Pt_1
- porre a carico del Sig. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno CP_1
sostenute per i figli, previamente concordate e successivamente giustificate, come determinate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli;
- disporre che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%; Pt_1
- spese legali integralmente compensate tra le parti….”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Non sussistono procedimenti tra le parti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le domande oggetto del presente ricorso, o domande ad esse connesse. pagina 2 di 5 PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
Il Tribunale, autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e dispone la separazione personale tra e che hanno contratto matrimonio concordatario in data 31.08.2002 Controparte_1 Parte_1
(atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trino, Parte II, Serie A, numero 14, Anno 2022) e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
QUESTIONI INERENTI LA PROLE
Il Tribunale, preso atto del visto del P.M.; ritenuto che tali condizioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
verificata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del padre, adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
DISPONE che la responsabilità genitoriale sul minore venga assunta in forma condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con collocazione primaria e residenza abituale presso la madre.
DA' atto che il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, vivrà presso l'abitazione materna. Per_2
DISPONE che i figli della coppia possano frequentare liberamente il padre, mediante accordi che verranno assunti direttamente tra il genitore e gli stessi.
DA' ATTO che ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza.
PONE a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento della prole a mezzo del CP_1
versamento della somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla Sig.ra Pt_1
PONE a carico del Sig. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno CP_1
sostenute per i figli, previamente concordate e successivamente giustificate, come determinate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%. Pt_1
DISPONE che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata alla Sig.ra quale genitore convivente con la prole. Pt_1
pagina 3 di 5 SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
VISTA la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 151 c.c., dispone la separazione personale tra CP_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario in data 31.08.2002 (atto di
[...] Parte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trino, Parte II, Serie A, numero
14, Anno 2022) e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente, l'annotazione della sentenza negli appositi registri.
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che la casa familiare di proprietà esclusiva della ricorrente, venga assegnata alla Sig.ra quale genitore convivente con la prole, completa dei beni mobili e degli arredi in essa contenuti. Pt_1
DISPONE che la responsabilità genitoriale sul minore venga assunta in forma condivisa da Per_1
entrambi i genitori, con collocazione primaria e residenza abituale presso la madre.
DA' atto che il figlio , nelle more divenuto maggiorenne, vivrà presso l'abitazione materna. Per_2
DISPONE che i figli della coppia possano frequentare liberamente il padre, mediante accordi che verranno assunti direttamente tra il genitore e gli stessi.
DA' ATTO che ciascun genitore comunicherà all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza.
PONE a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento della prole a mezzo del CP_1
versamento della somma di € 500,00= mensili (€ 250,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla Sig.ra Pt_1
PONE a carico del Sig. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese extra assegno CP_1
sostenute per i figli, previamente concordate e successivamente giustificate, come determinate ed indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vercelli.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito dalla signora nella misura del 100%. Pt_1
Spese di lite interamente compensate.
Si comunichi all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune per le annotazioni di rito.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile in Vercelli, il 24 giugno 2025. pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Dott. Andrea Padalino
Il Presidente
Dott.sa Michela Tamagnone
pagina 5 di 5