Articolo 744 del Codice di procedura penale
Articolo 743Articolo 745
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero 1. In nessun caso il ((Ministro della giustizia)) puo' domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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