Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 11944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11944 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00932/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, Avvocato, in proprio, nonchè Anmo - Associazione Nazionale Magistrati Onorari in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e come da procura in atti;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del -OMISSIS- contenente disposizioni in materia di misure organizzative e controlli per gli uffici giudiziari (compresi magistrati professionali, onorari avvocati e personale amministrativo) attuative del Decreto-legge del 7.1.2022, n. 1, in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 7.1.2022 e dei provvedimenti presupposti e conseguenti quali il decreto n.-OMISSIS-, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma che delega i controlli ai Procuratori della Repubblica che hanno emanato provvedimenti conseguenti attuativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato in data primo febbraio 2022 l’Avv. -OMISSIS-, magistrato onorario, sia in proprio che quale legale rappresentante dell’associazione in epigrafe, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del -OMISSIS- contenente disposizioni in materia di misure organizzative e controlli per gli uffici giudiziari (compresi magistrati professionali, onorari avvocati e personale amministrativo) attuative del Decreto-legge del 7.1.2022, n. 1, nonché i provvedimenti presupposti e conseguenti, quali il decreto n.-OMISSIS-, del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma che delega i controlli ai Procuratori della Repubblica.
2. – Il ricorrente premette che la circolare impugnata (peraltro non prodotta in giudizio) ha stabilito di effettuare, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 quater e quinquies del d.l. n. 44 del 1.4.2021 conv. in legge del 28.5.2021, come introdotti dal D.L. n. 1 del 7.1.2022, controlli all’accesso degli Uffici giudiziari sui Magistrati al fine di verificare la detenzione della c.d. certificazione verde legata alla patologia Covid-19; nonché, per i magistrati ultracinquantenni, come il ricorrente, il controllo della c.d. certificazione rafforzata, ossia ottenuta mediante vaccinazione contro la detta affezione.
Tale misura, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe l’effetto di rendere obbligatoria la vaccinazione contro la patologia Covd-19, pena il divieto di accedere negli Uffici giudiziari per i Magistrati e per gli Avvocati che hanno compiuto cinquanta anni.
3. – Il ricorso è affidato a motivi rubricati come segue.
1) Illegittimità della circolare impugnata per violazione di legge per contrasto con il Regolamento UE n. 953 del 2021 che stabilendo il divieto di discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati e la necessaria alternatività dei certificati di vaccinazione, di effettuazione del test o di avvenuta guarigione, vieta agli Stati membri di stabilire per l’accesso ai luoghi di lavoro e nella specie agli Uffici giudiziari in via esclusiva la certificazione attestante vaccinazione anti Covid o di avvenuta guarigione con conseguente illegittima imposizione dell’obbligo di vaccinazione escluso dalla normativa europea sovranazionale. Immediata disapplicazione per prevalenza del diritto della Unione Europea sul diritto interno costituito dall’art. 4 quinquies del d.l. del 1.4.2021, n. 44, conv. in legge del 28.5.2021, n. 76, come aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 1 del 7.1.2022.
2) Illegittimità della circolare impugnata e degli atti conseguenti per violazione di legge per contrasto con l’articolo 32 Cost. nella parte in cui impone il divieto “di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” ed in conseguenza impone al legislatore il divieto di prevedere l’obbligatorietà di trattamenti sanitari riconosciuti ed autorizzati dalle Autorità di controllo farmacologico solo in via provvisoria e quindi in via sperimentale secondo quanto derivante dal diritto internazionale generalmente riconosciuto (C.D Codici di Norimberga). Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 quinquies del d.l. del 1.4.2021, n. 44, conv. in legge del 28.5.2021, n. 76, come aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 1 del 7.1.2022 per violazione dell’art. 32 Cost.
3) Illegittimità della circolare impugnata per violazione di legge per contrasto con l’articolo 32 Cost. che riconosce il diritto assoluto della persona alla libera autodeterminazione terapeutica comprimibile solo in presenza di determinati requisiti assenti nella specie. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 quinquies del d.l. del 1.4.2021, n. 44, conv. in legge del 28.5.2021, n. 76, come aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 1 del 7.1.2022 per violazione dell’art. 32 Cost.
4) In subordine illegittimità della circolare impugnata e degli atti conseguenti per violazione di legge per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 quinquies del d.l. del 1.4.2021, n. 44, conv. in legge del 28.5.2021, n. 76, come aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 1 del 7.1.2022 per contrasto con l’art. 32 Cost. ove prevede per ogni trattamento sanitario il necessario consenso del malato quale contenuto essenziale del divieto di violazione del limite imposto al legislatore dal rispetto della persona umana.
5) In subordine illegittimità della circolare impugnata e degli atti conseguenti per violazione di legge per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 quinquies del d.l. del 1.4.2021, n. 44, conv. in legge del 28.5.2021, n. 76, come aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 1 del 7.1.2022 per contrasto con l’art. 3 Cost. per la irragionevolezza della disposizione per illogicità manifesta considerato lo scopo della normativa di tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro ove prevede la esclusione per divieto di accesso ai luoghi di lavoro dei magistrati ed avvocati con certificazione di test negativo ammettendo solo soggetti con certificazione da vaccinazione o guarigione.
6) In subordine illegittimità della circolare impugnata per violazione di legge costituita dall’art. 24 Cost. per la illegittima violazione del diritto di difesa. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 quinquies del d.l. del 1.4.2021, n. 44, conv. in legge del 28.5.2021, n. 76, come aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 1 del 7.1.2022 per contrasto con l’art. 24 Cost.
3. – Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio eccependo, con memoria, l’inammissibilità del ricorso per ritenuto conflitto d’interessi tra l’Avv. -OMISSIS-e l’Associazione per cui egli afferma di agire quale legale rappresentante; in subordine, per la medesima ragione, l’inammissibilità del ricorso con riferimento alla posizione processuale della sola Associazione; ancora l’inammissibilità del ricorso per mancanza di immediata lesività della circolare gravata; infine, l’infondatezza del gravame nel merito.
4. – L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-\2022.
5. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tenuta ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., senza che le parti abbiano svolto attività difensiva ulteriore.
6. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come già affermato dal Tribunale in analoghe circostanze (sentenza n. 09739/2025), sebbene nel settore scolastico, “… il ricorso è volto all’impugnazione di mere circolari interne adottate dal Ministero resistente, volte a rendere agli uffici indicazioni in ordine alle modalità operative per adempiere a quanto previsto dall’art.4-ter del d.l. n. 44/2021, di talché non si configura rispetto agli atti impugnati alcuna effettiva lesione della sfera giuridica dei ricorrenti.
Effettivamente, il danno che i ricorrenti potrebbero (recte, avrebbero potuto) lamentare sarebbe potuto scaturire, in ipotesi, dai provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere la loro attività lavorativa. Solo tali provvedimenti, a ben vedere, avrebbero potuto costituire gli effettivi "atti applicativi" della legge ritenuta incostituzionale che, se del caso, ben avrebbero potuto essere impugnati unitamente ai "suggerimenti operativi" qui contestati.
3.2. Si evidenzia, tra l'altro, che nel caso di specie, a oltre tre anni dalla proposizione dell'odierno ricorso, nessuno dei ricorrenti ha riferito dell'adozione di alcun provvedimento di tal fatta; con la conseguenza che nemmeno nel corso del giudizio vi è stata alcuna evidenza del concretarsi di una qualche effettiva lesione nei confronti di almeno un ricorrente.
4. A ciò si aggiunga che, in mancanza di un'espressa richiesta risarcitoria (cfr. Cons. St., Ad. pl. n. 8/2022), il ricorso - ove anche fosse ammissibile - andrebbe comunque dichiarato improcedibile in ragione del venir meno dell'obbligo vaccinale in questione a far data dal 1° novembre 2022 (cfr. art. 4-ter c. 1, d.l. n. 44/2021, nel testo oggi vigente).
5. Il tutto, ancora, a prescindere dall'evidente infondatezza del ricorso, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sull'obbligo vaccinale in questione, che ne ha ripetutamente affermato il carattere non irragionevole o sproporzionato (Corte cost., sentt. nn. 14, 15 e 186 del 2023; sulla manifesta infondatezza di analoghe doglianze, cfr. da ultimo, TAR Umbria, sez. I., 14 febbraio 2025, n. 123 e la giurisprudenza ivi richiamata), anche con riguardo alla misura della sospensione del lavoratore dalla retribuzione e dallo stipendio (Corte cost., sent. n. 188/2024). ”
7. - Nel caso in esame, peraltro, a tenore dell’art. 4 quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni) del D.L. n. 44\2021, l’obbligo di cui alla medesima norma –ripreso dalla circolare impugnata- è cessato il 15 giugno 2022, e non risulta prorogato.
Pertanto, sebbene non risultino versati in giudizio né la detta circolare, né i provvedimenti applicativi dei Procuratori della Repubblica competenti (atti, questi ultimi, che neppure risultano adottati), può dirsi che l’obbligo in questione, oltre che mai concretamente esercitato sui soggetti individuati dalla circolare, risulta oramai certamente cessato.
8. – Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile.
Le spese, vista la natura emergenziale dell’atto impugnato, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.