Art. 3. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.
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19 marzo 2004
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- periodo di malattia·
- d.lgs. 23/2015·
- contestazione disciplinare·
- indennità di mancato preavviso·
- art. 429 c.p.c.·
- licenziamento illegittimo·
- indennità sostitutiva ferie e permessi·
- tutela indennitaria·
- spettanze retributive·
- art. 2119 c.c.