Articolo 3 della Legge 26 febbraio 2004, n. 60
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 marzo 2004
Art. 3. 1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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