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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 4328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 4328/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Porpiglia;
Parte_1
ricorrente contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano CP_1
Guelfo e Massimo Sibona;
convenuta
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via istruttoria
1 Ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni dedotti nel paragrafo 6
Nel merito
Accertato il tardivo adempimento dell'obbligazione di pagamento delle fatture emesse da
Parte_1
Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 154,54 o altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, a titolo di interessi moratori ex art. 4 D.Lgs.
n. 231/2002, nonché al pagamento della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, nonché al pagamento della somma di €
1.000,00 o altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002
Accertato l'esercizio del diritto di recesso da parte della resistente e il mancato rispetto del termine di preavviso
Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 10.248,00 o altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, a titolo di multa penitenziale e comunque a titolo di corrispettivo ex art. 1373 III comma c.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data del recesso al soddisfo.
Col favore delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 come modificato da D.M. 147/2022 e successive occorrende
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre alla luce delle eventuali difese avversarie”.
Conclusioni della parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Respingere le istanze istruttorie di carattere testimoniale in quanto inammissibili ed inconferenti;
Nel merito, in via principale:
2 Ridurre alla misura di € 500,00 (o della diversa somma ritenuta equa) l'importo complessivamente dovuto dalla alla a titolo di interessi CP_1 Parte_1
legali moratori e spese ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 conseguenti alla PEC del 17-12-2024;
Accertare e dichiarare che il contratto di consulenza oggetto di causa ha cessato di avere efficacia tra le parti per unilaterale ed illegittima decisione della Parte_1
comunicata con PEC del 10-1-2025 e, per l'effetto
Respingere la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento di € 10.248,00 a titolo di multa penitenziale e/o di corrispettivo per il recesso e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla società convenuta alla società ricorrente a seguito della cessazione del contratto per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver stipulato con la convenuta un
[...] CP_1
contratto di consulenza in materia fiscale, contabile e tributaria in data 02.01.2024; 2) di aver ricevuto comunicazione di disdetta dal suddetto contratto da parte della convenuta
(pec 06.11.2024 - doc. 3 ricorso); 3) di aver quindi richiesto alla convenuta, con comunicazione pec del 17.12.2024, il pagamento delle fatture insolute pari ad € 6.288,60 per le prestazioni effettivamente svolte nel 2024 (doc. 4 - 8 ricorso) e della multa penitenziale per l'anno 2025 (dovuta a causa del mancato rispetto da parte di del termine di CP_1
preavviso previsto per l'esercizio del diritto di recesso come disciplinato dall'art. 11 del contratto di consulenza), multa quantificata in € 10.248,00 oltre interessi e spese legali;
4) di aver ricevuto, da parte della società convenuta, il pagamento delle fatture insolute relative alle prestazioni professionali svolte nel 2024 in data 02.01.2025 (doc. 11 ricorso); 5) di voler pertanto ottenere il pagamento del debito residuo pari ad € 154,54 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture pregresse ex art. art. 4 D. Lgs. 231/2002, €
200,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, € 1.000,00
a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, € 10.248,00 a titolo di multa penitenziale oltre gli interessi moratori;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversario ricorso rappresentando: 1) la non debenza della
3 multa penitenziale poiché il contratto ha cessato di avere efficacia tra le parti per decisione unilaterale di comunicata con pec in data 10.01.2025 (doc. 6 comparsa); 2) che la Pt_1
domanda di € 200,00 per il recupero delle spese ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 avanzata dalla ricorrente deve essere dichiarata improcedibile per non essere stata esperita la negoziazione assistita;
3) che l'importo richiesto a titolo risarcitorio dalla ricorrente, pari ad
€ 1.154,54, deve essere ulteriormente ridotto in ragione dell'effettivo ammontare del debito
(€ 6.288,60) alla data della diffida ad adempiere (17.12.2024);
- rilevato che nel corso dell'udienza del 23.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito espressi;
- che la domanda di pagamento degli interessi moratori ex art. 4 D. Lgs. 231/2002 avanzata dalla ricorrente risulta fondata;
- che l'art. 10 del contratto stipulato tra le parti prevedeva espressamente: “Il tardivo pagamento delle competenze, oltre il termine di giorni 30 dalla scadenza pattuita in fattura e/o notula comporta l'applicazione di una maggiorazione a titolo di interesse moratorio ai sensi del
D. Lgs. 231/2002 oltre eventuali spese varie”;
- che come emerge dagli atti di causa, ha pagato tardivamente le fatture, CP_1
circostanza peraltro non contestata, per cui la somma di € 154,54 richiesta dalla società ricorrente risulta congrua in considerazione del fatto che gli interessi moratori sono stati calcolati dalla data di scadenza delle fatture fino alla data di effettivo pagamento (2 gennaio
2025);
- che, per quanto riguarda il risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 parte attrice ha dimostrato, attraverso produzione documentale, di aver sostenuto un costo pari ad € 1.000,00 (accessori di legge inclusi) per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale volta al recupero del credito (doc. 18 ricorso);
- che tale importo, riguardante l'assistenza stragiudiziale in una controversia con scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, è stato calcolato considerando la metà del compenso medio tabellare previsto dal D.M. 55/2014 e deve dunque ritenersi congruo in quanto inferiore ai
4 minimi tabellari posto che parte ricorrente ha chiesto il pagamento, in concreto, di € 935,63 oltre oneri di legge, a fronte di un minimo tabellare di € 993,00;
- che detta circostanza rende irrilevante per la quantificazione di detta voce di danno l'eventuale infondatezza della richiesta di pagamento della multa penitenziale dal momento che le fatture emesse per le prestazioni svolte nel 2024 e pagate dalla convenuta dopo l'espletamento dell'attività stragiudiziale da sole rientrano nello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, rispetto a cui la ricorrente ha domandato un compenso inferiore al minimo tabellare;
- che, invece, risulta infondata l'ulteriore domanda della ricorrente riguardante il pagamento di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture relative alle prestazioni professionali svolte nel 2024. L'art. 6 D.
Lgs. 231/2002 prevede infatti che il creditore possa richiedere il pagamento forfettario di 40 euro per ogni singola fattura non pagata alla scadenza (ovvero senza necessità di provare il danno effettivo), salvo la prova del maggior danno: la struttura della norma riecheggia quella di cui all'art. 1382 c.c., che attribuisce al creditore una penale a titolo di risarcimento del danno senza onere di prova del danno, salvo la prova del danno maggiore: ma nel caso il danno effettivo sia maggiore della penale, è dovuto solo quest'ultimo senza possibilità di cumulo!
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “la clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno
«ulteriore» cioè superiore all'entità della penale” (Cass., Sez. II, sentenza n. 15371 del 22 luglio
2005);
- che nel caso di specie la ricorrente ha provato di aver subito un danno maggiore, pari ad €
1.000,00 (cifra comprendente i costi di assistenza per il recupero del credito) e pertanto la società convenuta dovrà restituire a solo tale importo (€ 1.000,00) a titolo di Parte_1
rimborso per le spese legali stragiudiziali sostenute;
5 - che relativamente alla multa penitenziale richiesta da parte ricorrente ex art. 1373 c.c., terzo comma, occorre osservare che l'art. 11 del contratto di consulenza stabiliva che “Per gli anni successivi al primo, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi sulla scadenza […] In difetto di compimento di detta formalità o di tardivo compimento della medesima, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un altro anno con obbligo del cliente di corrispondere il compenso annuale contrattualmente convenuto anche nell'ipotesi in cui decida di non avvalersi più dell'opera della ; Parte_1
- che in data 6.11.2024 la società convenuta comunicava tramite pec alla ricorrente la propria intenzione di recedere, a partire dal 01.01.2025, dal contratto di consulenza (doc. 3 ricorso);
-che la società ricorrente, con comunicazione pec del 17.12.2024, obiettava che il recesso era intempestivo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del contratto (posto che avrebbe dovuto essere esercitato almeno 3 mesi prima della prima scadenza annuale) e affermava che “La disdetta da voi comunicata a mezzo pec in data 6.11.2024 produrrà effetto a far data dal
2.01.2026 e pertanto il corrispettivo annuale, determinato nella misura di € 10.248,00 è dovuto in forza della disposizione contenuta nell'art. 11, secondo comma, del contratto” (doc. 10 ricorso);
- che in seguito a questa contestazione la convenuta riconosceva la tardività del proprio recesso e comunicava la propria volontà di proseguire nel rapporto di consulenza per un ulteriore anno con successiva pec del 10.01.2025 (doc. 5 comparsa);
- che a tale comunicazione la ricorrente rispondeva che “il recesso che avete comunicato a mezzo pec in data 6.11.2024 ha determinato lo scioglimento del rapporto contrattuale” (doc. 6 comparsa), sicché essa non era più tenuta ad eseguire le prestazioni professionali, pur conservando il diritto all'intero compenso annuo a titolo di multa penitenziale ex art. 1373
c.c., terzo comma;
- che, alla luce della ricostruzione operata, la domanda attorea di ottenere il pagamento della multa penitenziale che sarebbe stata prevista dall'art. 11 del contratto di consulenza risulta infondata;
- che, infatti, il contratto prevedeva in caso di mancato o tardivo preavviso di recesso il rinnovo automatico del contratto per un anno, previsione di fatto non rispettata da
[...]
che, seppur in un primo momento abbia riconosciuto il rinnovo tacito del contratto Pt_1
6 (pec del 17.12.2024), successivamente si è rifiutata di proseguire il rapporto contrattuale
(pec del 10.01.2025), nonostante le richieste avanzate in tal senso da;
CP_1
- che, in effetti, il richiamo al terzo comma dell'art. 1373 c.c. da parte della difesa della ricorrente per giustificare la legittimità del proprio rifiuto di eseguire le prestazioni professionali nell'anno 2025 ed il proprio diritto a conseguire il compenso annuo a titolo di multa penitenziale non è conferente alle previsioni contrattuali, atteso che l'art. 11 del contratto non prevedeva affatto una multa penitenziale per l'esercizio del diritto di recesso pattiziamente concordato, ma il suo esatto contrario, ovvero l'inefficacia del recesso tardivamente inoltrato, con conseguente rinnovazione automatica del contratto per un'altra annualità: dunque, il recesso inoltrato da era inefficace in quanto tardivo, come del CP_1
resto affermato anche dalla difesa della ricorrente nella pec del 17.12.2024;
- che il suddetto articolo, infine, a tutela della posizione della società ricorrente statuiva l'obbligo del pagamento del compenso anche nel caso in cui la società resistente avesse deciso, malgrado la rinnovazione del contratto per tardività del recesso, a non avvalersi delle prestazioni professionali di , il che implica, logicamente, che nel caso in Parte_1
cui il cliente avesse voluto invece avvalersi delle prestazioni professionali dello
[...]
stante l'intervenuta rinnovazione annuale del contratto, lo avrebbe Pt_1 Parte_1
dovuto adempiere alle obbligazioni assunte;
- che, del resto, l'interpretazione del contratto offerta da parte della ricorrente si pone in contrasto con la buona fede, rilevante anche in sede di esecuzione del contratto ex art. 1375
c.c., dal momento che verrebbe a trovarsi in una situazione migliore di quella Parte_1
pattuita in caso di normale svolgimento del rapporto, nel senso che vedrebbe pagarsi l'intero corrispettivo annuale pur non svolgendo alcuna attività professionale malgrado la richiesta dalla controparte: ora, se ha senso prevedere il diritto al compenso in caso di rifiuto del cliente di ricevere le prestazioni professionali di a seguito della Parte_1
rinnovazione del contratto tardivamente receduto, non è compatibile con la buona fede consentire alla ricorrente di rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste dal cliente in relazione ad un'annualità in cui il contratto era stato rinnovato a causa della tardività del recesso;
- che al riguardo va detto che “pur se il codice civile non contiene una previsione generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo, ma solo specifiche disposizioni in cui viene
7 sanzionato l'abuso con riferimento all'esercizio di determinate posizioni soggettive, da tali singole ipotesi può enuclearsi un principio generale di divieto si esercizio del diritto in modo abusivo, ricorrente in tutti quei casi in cui si verifica un'alterazione della funzione obbiettiva dell'atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, o perché si registra un'alterazione del fattore casuale, o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede ovvero comunque lesiva della buona fede altrui. Gli elementi costitutivi dell'abuso sono tre: 1) la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
2) l'esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico;
3) la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte” (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 16/06/2015, n. 964; Cass. n. 20106/2009 secondo cui il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi);
- che, infatti, spiega la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che l'obbligo di agire secondo buona fede non abusando del proprio diritto è finalizzato al rispetto di quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366
c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse;
- che, alla luce di quanto precede, il pagamento del compenso annuale previsto dall'art. 11 in caso di rinnovo tacito del contratto non è pertanto dovuto stante l'interruzione del rapporto contrattuale conseguente al mancato adempimento da parte della ricorrente alle proprie prestazioni professionali, e non già alla volontà della società resistente, che, anzi, preso atto della rinnovazione tacita del contratto, aveva deciso di continuare ad avvalersi dell'opera di anche per l'anno 2025, non essendo infatti conferenti al caso di specie le Parte_1
difese della ricorrente in punto multa penitenziale;
8 - che, infine, le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca (posto che solamente due delle quattro domande di sono state Parte_1
accolte), atteso che “Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente” (Cass. Civ. n. 3438/2016);
- che, inoltre, la differenza di valore fra domanda accolta e domanda rigettata non potrebbe mai portare ad una condanna alle spese legali dell'attrice atteso che per consolidata giurisprudenza “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 –
01; Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018, Rv. 647583 – 01)”: Cass. n. 8036/2020;
- che nella fattispecie in esame, quindi, il modesto valore (€ 1.154,54) delle domande di parte attrice accolte (rispetto a cui le spese legali dovrebbero essere diminuite di oltre il 90% in considerazione del valore delle domande rigettate, senza liquidazione, peraltro, della fase istruttoria in quanto non espletata) unitamente alla considerazione della soccombenza della
9 ricorrente in relazione alla domanda di maggior valore economico e di maggior complessità giuridica giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
Rigetta la domanda di pagamento della somma di € 10.248,00 a titolo di multa penitenziale formulata da Parte_1
Rigetta la domanda di pagamento della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno formulata da Parte_1
Condanna a pagare a favore di la somma di € 154,54 a CP_1 Parte_1
titolo di interessi moratori ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002.
Condanna a pagare a favore di la somma di € 1.000,00 a CP_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 30.05.2025
Il Giudice
Luca Martinat
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 4328/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Porpiglia;
Parte_1
ricorrente contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto De Guglielmi, Luca Cristiano CP_1
Guelfo e Massimo Sibona;
convenuta
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via istruttoria
1 Ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni dedotti nel paragrafo 6
Nel merito
Accertato il tardivo adempimento dell'obbligazione di pagamento delle fatture emesse da
Parte_1
Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 154,54 o altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, a titolo di interessi moratori ex art. 4 D.Lgs.
n. 231/2002, nonché al pagamento della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, nonché al pagamento della somma di €
1.000,00 o altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002
Accertato l'esercizio del diritto di recesso da parte della resistente e il mancato rispetto del termine di preavviso
Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 10.248,00 o altra somma, maggiore o minore, accertanda in corso di causa, a titolo di multa penitenziale e comunque a titolo di corrispettivo ex art. 1373 III comma c.c., oltre interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data del recesso al soddisfo.
Col favore delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 come modificato da D.M. 147/2022 e successive occorrende
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre alla luce delle eventuali difese avversarie”.
Conclusioni della parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
Respingere le istanze istruttorie di carattere testimoniale in quanto inammissibili ed inconferenti;
Nel merito, in via principale:
2 Ridurre alla misura di € 500,00 (o della diversa somma ritenuta equa) l'importo complessivamente dovuto dalla alla a titolo di interessi CP_1 Parte_1
legali moratori e spese ex art. 6 D.lgs. n. 231/2002 conseguenti alla PEC del 17-12-2024;
Accertare e dichiarare che il contratto di consulenza oggetto di causa ha cessato di avere efficacia tra le parti per unilaterale ed illegittima decisione della Parte_1
comunicata con PEC del 10-1-2025 e, per l'effetto
Respingere la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento di € 10.248,00 a titolo di multa penitenziale e/o di corrispettivo per il recesso e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, dalla società convenuta alla società ricorrente a seguito della cessazione del contratto per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui Parte_1
citava in giudizio rappresentando: 1) di aver stipulato con la convenuta un
[...] CP_1
contratto di consulenza in materia fiscale, contabile e tributaria in data 02.01.2024; 2) di aver ricevuto comunicazione di disdetta dal suddetto contratto da parte della convenuta
(pec 06.11.2024 - doc. 3 ricorso); 3) di aver quindi richiesto alla convenuta, con comunicazione pec del 17.12.2024, il pagamento delle fatture insolute pari ad € 6.288,60 per le prestazioni effettivamente svolte nel 2024 (doc. 4 - 8 ricorso) e della multa penitenziale per l'anno 2025 (dovuta a causa del mancato rispetto da parte di del termine di CP_1
preavviso previsto per l'esercizio del diritto di recesso come disciplinato dall'art. 11 del contratto di consulenza), multa quantificata in € 10.248,00 oltre interessi e spese legali;
4) di aver ricevuto, da parte della società convenuta, il pagamento delle fatture insolute relative alle prestazioni professionali svolte nel 2024 in data 02.01.2025 (doc. 11 ricorso); 5) di voler pertanto ottenere il pagamento del debito residuo pari ad € 154,54 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture pregresse ex art. art. 4 D. Lgs. 231/2002, €
200,00 a titolo di risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, € 1.000,00
a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, € 10.248,00 a titolo di multa penitenziale oltre gli interessi moratori;
- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui CP_1
contestava la fondatezza dell'avversario ricorso rappresentando: 1) la non debenza della
3 multa penitenziale poiché il contratto ha cessato di avere efficacia tra le parti per decisione unilaterale di comunicata con pec in data 10.01.2025 (doc. 6 comparsa); 2) che la Pt_1
domanda di € 200,00 per il recupero delle spese ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 avanzata dalla ricorrente deve essere dichiarata improcedibile per non essere stata esperita la negoziazione assistita;
3) che l'importo richiesto a titolo risarcitorio dalla ricorrente, pari ad
€ 1.154,54, deve essere ulteriormente ridotto in ragione dell'effettivo ammontare del debito
(€ 6.288,60) alla data della diffida ad adempiere (17.12.2024);
- rilevato che nel corso dell'udienza del 23.05.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito espressi;
- che la domanda di pagamento degli interessi moratori ex art. 4 D. Lgs. 231/2002 avanzata dalla ricorrente risulta fondata;
- che l'art. 10 del contratto stipulato tra le parti prevedeva espressamente: “Il tardivo pagamento delle competenze, oltre il termine di giorni 30 dalla scadenza pattuita in fattura e/o notula comporta l'applicazione di una maggiorazione a titolo di interesse moratorio ai sensi del
D. Lgs. 231/2002 oltre eventuali spese varie”;
- che come emerge dagli atti di causa, ha pagato tardivamente le fatture, CP_1
circostanza peraltro non contestata, per cui la somma di € 154,54 richiesta dalla società ricorrente risulta congrua in considerazione del fatto che gli interessi moratori sono stati calcolati dalla data di scadenza delle fatture fino alla data di effettivo pagamento (2 gennaio
2025);
- che, per quanto riguarda il risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 parte attrice ha dimostrato, attraverso produzione documentale, di aver sostenuto un costo pari ad € 1.000,00 (accessori di legge inclusi) per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale volta al recupero del credito (doc. 18 ricorso);
- che tale importo, riguardante l'assistenza stragiudiziale in una controversia con scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, è stato calcolato considerando la metà del compenso medio tabellare previsto dal D.M. 55/2014 e deve dunque ritenersi congruo in quanto inferiore ai
4 minimi tabellari posto che parte ricorrente ha chiesto il pagamento, in concreto, di € 935,63 oltre oneri di legge, a fronte di un minimo tabellare di € 993,00;
- che detta circostanza rende irrilevante per la quantificazione di detta voce di danno l'eventuale infondatezza della richiesta di pagamento della multa penitenziale dal momento che le fatture emesse per le prestazioni svolte nel 2024 e pagate dalla convenuta dopo l'espletamento dell'attività stragiudiziale da sole rientrano nello scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00, rispetto a cui la ricorrente ha domandato un compenso inferiore al minimo tabellare;
- che, invece, risulta infondata l'ulteriore domanda della ricorrente riguardante il pagamento di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture relative alle prestazioni professionali svolte nel 2024. L'art. 6 D.
Lgs. 231/2002 prevede infatti che il creditore possa richiedere il pagamento forfettario di 40 euro per ogni singola fattura non pagata alla scadenza (ovvero senza necessità di provare il danno effettivo), salvo la prova del maggior danno: la struttura della norma riecheggia quella di cui all'art. 1382 c.c., che attribuisce al creditore una penale a titolo di risarcimento del danno senza onere di prova del danno, salvo la prova del danno maggiore: ma nel caso il danno effettivo sia maggiore della penale, è dovuto solo quest'ultimo senza possibilità di cumulo!
- che, infatti, consolidata giurisprudenza afferma che “la clausola penale, quando è prevista la risarcibilità del danno ulteriore, costituisce solo una liquidazione anticipata del danno destinata a rimanere assorbita, nel caso di prova di ulteriori e maggiori danni, nella liquidazione complessiva di questi. Ne consegue che, qualora la parte adempiente non voglia limitare la propria richiesta alla penale pattuita, ma intenda richiedere la liquidazione del danno subito, deve dimostrarne l'effettiva entità, non potendo altrimenti risultare provato il danno
«ulteriore» cioè superiore all'entità della penale” (Cass., Sez. II, sentenza n. 15371 del 22 luglio
2005);
- che nel caso di specie la ricorrente ha provato di aver subito un danno maggiore, pari ad €
1.000,00 (cifra comprendente i costi di assistenza per il recupero del credito) e pertanto la società convenuta dovrà restituire a solo tale importo (€ 1.000,00) a titolo di Parte_1
rimborso per le spese legali stragiudiziali sostenute;
5 - che relativamente alla multa penitenziale richiesta da parte ricorrente ex art. 1373 c.c., terzo comma, occorre osservare che l'art. 11 del contratto di consulenza stabiliva che “Per gli anni successivi al primo, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi sulla scadenza […] In difetto di compimento di detta formalità o di tardivo compimento della medesima, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un altro anno con obbligo del cliente di corrispondere il compenso annuale contrattualmente convenuto anche nell'ipotesi in cui decida di non avvalersi più dell'opera della ; Parte_1
- che in data 6.11.2024 la società convenuta comunicava tramite pec alla ricorrente la propria intenzione di recedere, a partire dal 01.01.2025, dal contratto di consulenza (doc. 3 ricorso);
-che la società ricorrente, con comunicazione pec del 17.12.2024, obiettava che il recesso era intempestivo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del contratto (posto che avrebbe dovuto essere esercitato almeno 3 mesi prima della prima scadenza annuale) e affermava che “La disdetta da voi comunicata a mezzo pec in data 6.11.2024 produrrà effetto a far data dal
2.01.2026 e pertanto il corrispettivo annuale, determinato nella misura di € 10.248,00 è dovuto in forza della disposizione contenuta nell'art. 11, secondo comma, del contratto” (doc. 10 ricorso);
- che in seguito a questa contestazione la convenuta riconosceva la tardività del proprio recesso e comunicava la propria volontà di proseguire nel rapporto di consulenza per un ulteriore anno con successiva pec del 10.01.2025 (doc. 5 comparsa);
- che a tale comunicazione la ricorrente rispondeva che “il recesso che avete comunicato a mezzo pec in data 6.11.2024 ha determinato lo scioglimento del rapporto contrattuale” (doc. 6 comparsa), sicché essa non era più tenuta ad eseguire le prestazioni professionali, pur conservando il diritto all'intero compenso annuo a titolo di multa penitenziale ex art. 1373
c.c., terzo comma;
- che, alla luce della ricostruzione operata, la domanda attorea di ottenere il pagamento della multa penitenziale che sarebbe stata prevista dall'art. 11 del contratto di consulenza risulta infondata;
- che, infatti, il contratto prevedeva in caso di mancato o tardivo preavviso di recesso il rinnovo automatico del contratto per un anno, previsione di fatto non rispettata da
[...]
che, seppur in un primo momento abbia riconosciuto il rinnovo tacito del contratto Pt_1
6 (pec del 17.12.2024), successivamente si è rifiutata di proseguire il rapporto contrattuale
(pec del 10.01.2025), nonostante le richieste avanzate in tal senso da;
CP_1
- che, in effetti, il richiamo al terzo comma dell'art. 1373 c.c. da parte della difesa della ricorrente per giustificare la legittimità del proprio rifiuto di eseguire le prestazioni professionali nell'anno 2025 ed il proprio diritto a conseguire il compenso annuo a titolo di multa penitenziale non è conferente alle previsioni contrattuali, atteso che l'art. 11 del contratto non prevedeva affatto una multa penitenziale per l'esercizio del diritto di recesso pattiziamente concordato, ma il suo esatto contrario, ovvero l'inefficacia del recesso tardivamente inoltrato, con conseguente rinnovazione automatica del contratto per un'altra annualità: dunque, il recesso inoltrato da era inefficace in quanto tardivo, come del CP_1
resto affermato anche dalla difesa della ricorrente nella pec del 17.12.2024;
- che il suddetto articolo, infine, a tutela della posizione della società ricorrente statuiva l'obbligo del pagamento del compenso anche nel caso in cui la società resistente avesse deciso, malgrado la rinnovazione del contratto per tardività del recesso, a non avvalersi delle prestazioni professionali di , il che implica, logicamente, che nel caso in Parte_1
cui il cliente avesse voluto invece avvalersi delle prestazioni professionali dello
[...]
stante l'intervenuta rinnovazione annuale del contratto, lo avrebbe Pt_1 Parte_1
dovuto adempiere alle obbligazioni assunte;
- che, del resto, l'interpretazione del contratto offerta da parte della ricorrente si pone in contrasto con la buona fede, rilevante anche in sede di esecuzione del contratto ex art. 1375
c.c., dal momento che verrebbe a trovarsi in una situazione migliore di quella Parte_1
pattuita in caso di normale svolgimento del rapporto, nel senso che vedrebbe pagarsi l'intero corrispettivo annuale pur non svolgendo alcuna attività professionale malgrado la richiesta dalla controparte: ora, se ha senso prevedere il diritto al compenso in caso di rifiuto del cliente di ricevere le prestazioni professionali di a seguito della Parte_1
rinnovazione del contratto tardivamente receduto, non è compatibile con la buona fede consentire alla ricorrente di rifiutarsi di eseguire le prestazioni professionali richieste dal cliente in relazione ad un'annualità in cui il contratto era stato rinnovato a causa della tardività del recesso;
- che al riguardo va detto che “pur se il codice civile non contiene una previsione generale di divieto di esercizio del diritto in modo abusivo, ma solo specifiche disposizioni in cui viene
7 sanzionato l'abuso con riferimento all'esercizio di determinate posizioni soggettive, da tali singole ipotesi può enuclearsi un principio generale di divieto si esercizio del diritto in modo abusivo, ricorrente in tutti quei casi in cui si verifica un'alterazione della funzione obbiettiva dell'atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, o perché si registra un'alterazione del fattore casuale, o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede ovvero comunque lesiva della buona fede altrui. Gli elementi costitutivi dell'abuso sono tre: 1) la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
2) l'esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico od extragiuridico;
3) la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte” (Tribunale Reggio Emilia, sez. II, 16/06/2015, n. 964; Cass. n. 20106/2009 secondo cui il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi);
- che, infatti, spiega la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che l'obbligo di agire secondo buona fede non abusando del proprio diritto è finalizzato al rispetto di quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366
c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse;
- che, alla luce di quanto precede, il pagamento del compenso annuale previsto dall'art. 11 in caso di rinnovo tacito del contratto non è pertanto dovuto stante l'interruzione del rapporto contrattuale conseguente al mancato adempimento da parte della ricorrente alle proprie prestazioni professionali, e non già alla volontà della società resistente, che, anzi, preso atto della rinnovazione tacita del contratto, aveva deciso di continuare ad avvalersi dell'opera di anche per l'anno 2025, non essendo infatti conferenti al caso di specie le Parte_1
difese della ricorrente in punto multa penitenziale;
8 - che, infine, le spese di lite vanno integralmente compensate stante la soccombenza reciproca (posto che solamente due delle quattro domande di sono state Parte_1
accolte), atteso che “Al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente” (Cass. Civ. n. 3438/2016);
- che, inoltre, la differenza di valore fra domanda accolta e domanda rigettata non potrebbe mai portare ad una condanna alle spese legali dell'attrice atteso che per consolidata giurisprudenza “nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Sez. 3, Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018, Rv. 651332 –
01; Sez. 3, Ordinanza n. 1572 del 23/01/2018, Rv. 647583 – 01)”: Cass. n. 8036/2020;
- che nella fattispecie in esame, quindi, il modesto valore (€ 1.154,54) delle domande di parte attrice accolte (rispetto a cui le spese legali dovrebbero essere diminuite di oltre il 90% in considerazione del valore delle domande rigettate, senza liquidazione, peraltro, della fase istruttoria in quanto non espletata) unitamente alla considerazione della soccombenza della
9 ricorrente in relazione alla domanda di maggior valore economico e di maggior complessità giuridica giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
Rigetta la domanda di pagamento della somma di € 10.248,00 a titolo di multa penitenziale formulata da Parte_1
Rigetta la domanda di pagamento della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno formulata da Parte_1
Condanna a pagare a favore di la somma di € 154,54 a CP_1 Parte_1
titolo di interessi moratori ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002.
Condanna a pagare a favore di la somma di € 1.000,00 a CP_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Torino il 30.05.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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