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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 14515/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14515/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a PETERBOROUH (GRAN BRETAGNA) il 19/05/1958 rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti DI MARCO DAVIDE e PICCIRILLO ANNAMARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE
[...]
MARIALUIGIA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/11/2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato, a decorrere dal 1981, come operaio edile alle dipendenze di diverse società, con le mansioni di conducente di escavatore meccanica;
che le attività svolte consistevano principalmente nel condurre l'escavatore e/o altri macchinari di elevazione (ad argano, a ponte girevole e simili) e lo spostamento, trasporto e sollevamento di vario materiale edile da agganciare alla macchina;
che le mansioni espletate comportavano sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi e pesi, il tutto in assenza di ausili efficaci, con conseguente inarcamento e torsione del tronco, nonché assunzione di posture incongrue e sollecitazioni meccaniche (vibrazioni) al corpo intero, idonee a cagionare una
1 progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
di aver già avuto il riconoscimento del danno biologico con una percentuale complessiva del 6% per un precedente infortunio;
di aver presentato in data 13.5.22 denuncia di malattia professionale all' , senza esito positivo. CP_2
Tanto premesso, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare di essere affetto da patologia di origine professionale e di aver riportato, a causa della tecnopatia contratta, postumi invalidanti quantificabili, unitamente alle menomazioni già riconosciute, nella misura del 12% o, comunque, superiore all'1%,
e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento in suo favore del maggiore indennizzo del danno CP_2 biologico dovuto, oltre interessi e rivalutazioni. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado complessivo delle menomazioni sofferte dal ricorrente.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, CP_2
a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano)
e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità CP_2
2 delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si
è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento CP_2 che la rendita cessa con la morte del In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”.
Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo
Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017).
E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Tanto premesso, il CTU nominato, dott. , è stato chiamato a valutare il grado complessivo Per_1 del danno biologico subito dall'istante.
Come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni la scrivente integralmente si riporta, il ricorrente è affetto da “ernie discali lombari con protrusioni multiple in soggetto con artrosi del rachide lombare”
Il consulente ha adeguatamente esaminato il quadro morboso del ricorrente, sia sulla base della documentazione in atti che dell'esame obiettivo e, con riguardo al riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata, ritenuta sussistente nel caso di specie, ha evidenziato che:
“Orbene il collegamento causale tra le protusioni discali multiple + l'artrosi del rachide lombare con la mansione lavorativa sussiste dal momento che la patologia riguarda un segmento anatomico attenzionato dal protocollo di sorveglianza sanitaria. Non è l'unico motivo per cui si ritiene
3 sussistente il collegamento, difatti anche i principali criteri del nesso di causa avvalorano tale riconoscimento. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da circa 40 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protusioni e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi ed all'esposizione delle vibrazioni del mezzo
(escavatore). In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare. Per le vibrazioni invece nella lista I, gruppo
2 agente 12 è indicato proprio questo agente fisico come causa dell'ernia discale.”.
In relazione, poi, al grado complessivo delle menomazioni il CTU ha rilevato quanto segue: “I postumi permanenti sono quantificabili nella misura del 6% in ottemperanza al riferimento, di cui al
DM. 12-7-2000, n. 213: “ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti fino
a 12%. Questo 6% va integrato con il 6% già attribuito per il problema a carico della spalla. Le due percentuali invalidanti vanno integrate non con somma aritmetica, ma attraverso una valutazione complessiva dell'incidenza del complesso menomativo sull'integrità psico-fisica del danneggiato.
Orbene la percentuale invalidante complessiva è del 9%. In risposta ai quesiti posti dal Giudice in sede di conferimento incarico si precisa che: -la percentuale invalidante sussiste dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa essendo, la patologia denunciata, preesistente all'inoltro amministrativo della domanda (cfr. perizia in atti)…… Si risponde nel modo seguente: - nella documentazione medica in atti si fa riferimento al precedente infortunio (con allegato il provvedimento dell'Istituto) ragion per cui in virtù del quesito postomi “chiarisca ogni altro elemento utile ai fini della risoluzione della controversia” mi sembrava doveroso giungere ad una valutazione complessiva che teneva in debita considerazione il preesistente infortunio (cfr. integrazione perizia in atti).”.
Il CTU ha concluso fissando nella misura del 9% la percentuale complessiva del danno biologico riportato dall'istante a decorrere dalla denuncia della malattia professionale.
4 Le conclusioni del consulente possono senz'altro essere condivise ed accolte dalla scrivente, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Dunque, il ricorso va accolto.
L' deve essere, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_2 forma di capitale, commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 9%, a far data dalla denuncia della malattia professionale del 13.05.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' , in ragione della soccombenza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
1) accerta e dichiara il diritto di affetto da patologia di origine professionale, Parte_1 all'indennizzo in capitale per il danno biologico riportato nella misura complessiva del
9% a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale del 13.05.2022;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore CP_2 del maggiore indennizzo in capitale del danno biologico commisurato alla percentuale complessiva del 9% riconosciuta dal CTU a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale del 13.05.2022;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte CP_2 ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
5 c) pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le spese CP_2 di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 30/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14515/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a PETERBOROUH (GRAN BRETAGNA) il 19/05/1958 rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti DI MARCO DAVIDE e PICCIRILLO ANNAMARIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. FERRANTE
[...]
MARIALUIGIA come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/11/2023, parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato, a decorrere dal 1981, come operaio edile alle dipendenze di diverse società, con le mansioni di conducente di escavatore meccanica;
che le attività svolte consistevano principalmente nel condurre l'escavatore e/o altri macchinari di elevazione (ad argano, a ponte girevole e simili) e lo spostamento, trasporto e sollevamento di vario materiale edile da agganciare alla macchina;
che le mansioni espletate comportavano sollevamento, spostamento e trasporto manuale di carichi e pesi, il tutto in assenza di ausili efficaci, con conseguente inarcamento e torsione del tronco, nonché assunzione di posture incongrue e sollecitazioni meccaniche (vibrazioni) al corpo intero, idonee a cagionare una
1 progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
di aver già avuto il riconoscimento del danno biologico con una percentuale complessiva del 6% per un precedente infortunio;
di aver presentato in data 13.5.22 denuncia di malattia professionale all' , senza esito positivo. CP_2
Tanto premesso, l'istante chiedeva di accertare e dichiarare di essere affetto da patologia di origine professionale e di aver riportato, a causa della tecnopatia contratta, postumi invalidanti quantificabili, unitamente alle menomazioni già riconosciute, nella misura del 12% o, comunque, superiore all'1%,
e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento in suo favore del maggiore indennizzo del danno CP_2 biologico dovuto, oltre interessi e rivalutazioni. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Disposta la consulenza peritale, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado complessivo delle menomazioni sofferte dal ricorrente.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, CP_2
a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano)
e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità CP_2
2 delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si
è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento CP_2 che la rendita cessa con la morte del In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”.
Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo
Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017).
E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Tanto premesso, il CTU nominato, dott. , è stato chiamato a valutare il grado complessivo Per_1 del danno biologico subito dall'istante.
Come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni la scrivente integralmente si riporta, il ricorrente è affetto da “ernie discali lombari con protrusioni multiple in soggetto con artrosi del rachide lombare”
Il consulente ha adeguatamente esaminato il quadro morboso del ricorrente, sia sulla base della documentazione in atti che dell'esame obiettivo e, con riguardo al riconoscimento della natura professionale della patologia lamentata, ritenuta sussistente nel caso di specie, ha evidenziato che:
“Orbene il collegamento causale tra le protusioni discali multiple + l'artrosi del rachide lombare con la mansione lavorativa sussiste dal momento che la patologia riguarda un segmento anatomico attenzionato dal protocollo di sorveglianza sanitaria. Non è l'unico motivo per cui si ritiene
3 sussistente il collegamento, difatti anche i principali criteri del nesso di causa avvalorano tale riconoscimento. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da circa 40 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protusioni e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi ed all'esposizione delle vibrazioni del mezzo
(escavatore). In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare. Per le vibrazioni invece nella lista I, gruppo
2 agente 12 è indicato proprio questo agente fisico come causa dell'ernia discale.”.
In relazione, poi, al grado complessivo delle menomazioni il CTU ha rilevato quanto segue: “I postumi permanenti sono quantificabili nella misura del 6% in ottemperanza al riferimento, di cui al
DM. 12-7-2000, n. 213: “ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti fino
a 12%. Questo 6% va integrato con il 6% già attribuito per il problema a carico della spalla. Le due percentuali invalidanti vanno integrate non con somma aritmetica, ma attraverso una valutazione complessiva dell'incidenza del complesso menomativo sull'integrità psico-fisica del danneggiato.
Orbene la percentuale invalidante complessiva è del 9%. In risposta ai quesiti posti dal Giudice in sede di conferimento incarico si precisa che: -la percentuale invalidante sussiste dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa essendo, la patologia denunciata, preesistente all'inoltro amministrativo della domanda (cfr. perizia in atti)…… Si risponde nel modo seguente: - nella documentazione medica in atti si fa riferimento al precedente infortunio (con allegato il provvedimento dell'Istituto) ragion per cui in virtù del quesito postomi “chiarisca ogni altro elemento utile ai fini della risoluzione della controversia” mi sembrava doveroso giungere ad una valutazione complessiva che teneva in debita considerazione il preesistente infortunio (cfr. integrazione perizia in atti).”.
Il CTU ha concluso fissando nella misura del 9% la percentuale complessiva del danno biologico riportato dall'istante a decorrere dalla denuncia della malattia professionale.
4 Le conclusioni del consulente possono senz'altro essere condivise ed accolte dalla scrivente, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Dunque, il ricorso va accolto.
L' deve essere, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_2 forma di capitale, commisurato alla percentuale di menomazione riconosciuta dal C.T.U. nella misura del 9%, a far data dalla denuncia della malattia professionale del 13.05.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' , in ragione della soccombenza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
1) accerta e dichiara il diritto di affetto da patologia di origine professionale, Parte_1 all'indennizzo in capitale per il danno biologico riportato nella misura complessiva del
9% a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale del 13.05.2022;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore CP_2 del maggiore indennizzo in capitale del danno biologico commisurato alla percentuale complessiva del 9% riconosciuta dal CTU a decorrere dalla domanda amministrativa della denuncia della malattia professionale del 13.05.2022;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte CP_2 ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
5 c) pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., le spese CP_2 di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 30/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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