Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10761 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10761/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12226/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS--OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Sandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Marco Costantino Macchia in Roma, via del Governo Vecchio, n. 20;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego emesso dal Ministero dell’interno -OMISSIS- a fronte di istanza di cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
3. All’esito dell’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare l’illustrazione dei motivi di ricorso.
5. Con la prima censura viene evidenziato come la condanna riportata dalla ricorrente sia di minima offensività (furto ex art. 624 c.p.), come inferibile anche dalla pena comminata (due mesi). Viepiú, l’amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla valutazione la vicenda attesa la risalenza nel tempo della stessa e l’avvenuta estinzione del reato.
6. Tramite la seconda doglianza, invece, si evidenzia come l’omessa indicazione del precedente nella domanda sia conseguenza della mancata esatta percezione dei fatti, e non anche sintomatico della volontà di trasgredire la legge.
7. A mezzo dell’ultimo motivo, invece, si precisa come sommando i redditi dei varî familiari si supererebbe sicuramente la soglia per l’ottenimento della cittadinanza.
8. Tutte le ragioni di gravame, essendo strettamente connesse tra loro, possono essere trattate unitariamente: esse sono infondate per le ragioni appresso esposte.
9. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
10. Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando, tra l’altro, la sussistenza di una sentenza di c.d. patteggiamento (ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all’art. 624 c.p. pronunciata dal Tribunale di Cuneo irrevocabile il 19 settembre 2006.
11. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale, dovendosi rilevare che il provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Difatti, se è vero che la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa alla concessione della cittadinanza, va comunque osservato che si tratta di una condotta che offende il patrimonio altrui: viepiú, pur essendosi estinto il reato, parte ricorrente non ha ottenuto alcuna pronuncia di riabilitazione.
12. Non colgono pertanto nel segno le doglianze secondo cui il reato sarebbe risalente nel tempo e comunque di natura bagatellare . Infatti, sebbene il delitto non rientri nel c.d. periodo di osservazione , ossia entro il decennio antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza (nel caso di specie avanzata nel 24 ottobre 2016), durante il quale devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status , compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (recentemente, Cons. Stato, sez. I, par., 10 luglio 2023 n. 1007), va dato atto che per costante orientamento giurisprudenziale, anche fatti antecedenti al ridetto decennio, soprattutto laddove costituiscano indici di mancata integrazione del richiedente nella comunità, possono rientrare nella valutazione complessiva svolta dall’amministrazione (cfr. Tar Lazio, V- bis , 12 aprile 2022, n. 4469).
13. Il diniego, poi, fa riferimento alla circostanza che, al tempo della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, non venivano indicati, nella specifica sezione della domanda, i precedenti penali. Tale atteggiamento, anche ove non costituente reato (ad es. perché caratterizzato da semplice negligenza) dimostra la mancata conoscenza dei principî che informano i rapporti con la pubblica amministrazione corroborando in tal guisa un giudizio di inaffidabilità (cfr. Tar Lazio, sez. V- bis , 8 luglio 2022, n. 9354).
14. Passando alla verifica del requisito economico, va ricordato come in sede di concessione di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, l’ampia discrezionalità dell’amministrazione si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali vi è anche quello della sufficienza del reddito con cui l’aspirante cittadino intende garantire il proprio sostentamento. Tale requisito, infatti, è volto non solo a garantire la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento per il richiedente, ma, nell’ottica del contemperamento degli interessi pubblici e privati sotteso al procedimento di concessione della cittadinanza, anche ad assicurare che lo stesso possa essere regolarmente adempiente agli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà sociale ed economica a cui sarà tenuto a seguito dell’acquisizione dello status di cittadino (da ultimo, v. Tar Lazio, sez. V- bis , 3 agosto 2023, n. 13038).
15. Nel silenzio del legislatore su una soglia economica minima, l’amministrazione, per valutare la congruità del reddito del richiedente, fa riferimento a quanto specificato dalla disciplina dell’esenzione alla spesa sanitaria ai sensi dell’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: quest’ultima, in particolare, è garantita per coloro che possiedono reddito imponibile fino ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico (cfr. circolare del Ministero dell’interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007). In materia di cittadinanza, tale parametro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza in materia in quanto « indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale » (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958 e, piú di recente, Tar Lazio, sez. I- ter , 31 dicembre 2021 n. 13690).
16. La verifica del suddetto requisito reddituale deve essere, poi, effettuata non solo sul triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – come espressamente previsto dal d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, recante il regolamento disciplinante i procedimenti in materia di cittadinanza – ma, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di attuazione della l. 91 cit.), deve essere mantenuto anche nel periodo successivo, al fine di dimostrare una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, in particolare fino al giuramento (cfr., Tar Lazio, sez. V- bis , 7 dicembre 2022, n. 16321).
17. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia legittimamente compiuto la verifica de qua in quanto, dalla documentazione depositata in atti, risulta che il reddito dell’istante fosse insufficiente rispetto ai parametri sopra evidenziati.
18. Nello specifico, la ricorrente all’atto della presentazione della domanda di cittadinanza, dichiarava per il suo nucleo familiare (ricomprendente anche due figli e la madre) la seguente situazione reddituale nel triennio antecedente all’istanza: € 8.750,00 nel 2012; € 9.000,00 nel 2013; € 9.373,00 nel 2014. Nondimeno, dalla verifica operata dall’amministrazione, non è risultato rispettato il parametro reddituale nel quadriennio 2017/2020, atteso che la ricorrente risulta non aver percepito redditi negli anni 2017, 2018 e 2020 e solo € 1.403,00 nel 2019, mentre la di lei madre non ha dichiarato alcunché nel 2017 e nel 2018, mentre nel 2019 e nel 2020 ha ottenuto redditi rispettivamente per € 2.144,00 ed € 9.033,00.
19. Orbene, come ragionevolmente valutato dall’amministrazione, tale situazione economica risulta insufficiente rispetto alle soglie di reddito richieste per acquisire la cittadinanza, soprattutto se si considera l’incremento da effettuare sullo stesso per la presenza della madre e dei due figli a carico (€ 9.811,31 annui data la famiglia di quattro componenti). Peraltro, le criticità reddituali risultano altresí anche per le tre annualità relative al triennio antecedente l’istanza: conseguentemente, risulta di solare evidenza la discontinuità nella percezione del reddito valorizzata dall’amministrazione.
20. Irrilevanti, invece, sono le somme guadagnate dal padre dell’odierna esponente (deceduto nel 2019): difatti, costui, dai documenti prodotti dall’amministrazione non risulta essere convivente con l’interessata, risultando quindi i suoi redditi non conteggiabili ai fini del superamento della soglia sopra indicata. Viepiú, anche a voler sommare tali introiti, va rilevato come nell’anno 2020 comunque il nucleo familiare non riesce a raggiungere la soglia di € 9.811,31 necessaria per garantire la propria autonomia.
21. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
22. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, nel caso di ulteriori fatti sopravvenuti e di consolidamento della posizione reddituale.
23. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.