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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.51 CPC) sul ricorso iscritto al n. 866/2024 ruolo generale volontaria giurisdizione e congiuntamente presentato da:
nata a [...] il [...], con Parte_1
l' avv. LUCENTE LEONARDO - RICORRENTE
E nato a [...] il [...], con l' avv. Controparte_1
CINICOLA VINCENZO - RICORRENTE
CON L' INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO – INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio religioso – legge n. 898/1970 e succ. mod. - artt. 473 bis e ss CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d. )
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che, con ricorso presentato in data 13.5.2024, e Parte_1
hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio religioso da loro contratto in Cerchiara di Calabria in data
21.8.1994;
1 che i medesimi si sono separati in forza di sentenza di questo Tribunale n.
365/2007, passata in giudicato;
che lo stato di separazione si è protratto per oltre un anno dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
che i medesimi non hanno inteso riconciliarsi;
che i coniugi, genitori di (nata il [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente), hanno proposto di divorziare, senza l' adozione di alcun provvedimento accessorio
CONSIDERATO
Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
che ricorre la causa di scioglimento del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) legge 898/1970, come successivamente modificata;
visto l' art. 4 comma 16 legge 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987 e da ultimo modificata dalla legge 55/2015, in vigore dal 26.5.2015;
P.Q.M.
Il Tribunale:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto il in da e Parte_1 Controparte_1
− ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di CERCHIARA DI
CALABRIA di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di CERCHIARA DI CALABRIA anno 1994, serie A, parte II^, atto numero 3;
− nulla per le spese .
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 21/11/2024
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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