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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 751/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 751/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. SPINA GIANNI
e nata ad [...] il [...], Controparte_2
assistita e difesa dall'avv. GIANNANGELI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, e Controparte_1
esponevano di essere genitori di Controparte_2 Persona_1
nata in [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
[...]
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 20/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Controparte_1 Controparte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 20/05/2025:
A) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Spoltore (PE) alla via Italia n. 68.
pagina 2 di 6 B) a - Il padre avrà ampio diritto di visita ma dovrà concordarne tempi e modi con la madre nel rispetto degli impegni di questa e di quelli della figlia.
Le Parti comunque convengono che entrambi i genitori saranno presenti durante le festività natalizie, per la serenità ed il bene della piccola , a meno che uno dei Per_1
due abbia altri impegni. Anche per le festività pasquali i genitori convengono che trascorreranno insieme alla figlia i giorni festivi a meno che uno dei due non abbia altri impegni.
b- La minore trascorrerà le festività (01 novembre, 25 aprile, 01 maggio, 02 Giugno,
8 dicembre e 15 agosto) ad anni alterni con la madre o con il padre, come da intese che saranno concordate preventivamente tra i genitori.
c- I genitori trascorreranno insieme, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, il giorno del compleanno di e la festeggeranno insieme a tutti i suoi cari. Per_1
d- Il padre potrà trascorrere con la minore il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e del 19 marzo Festa del Papà.
e- Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della minore, nonché nel rispetto della sua volontà.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia. Il SI. e la SI.ra hanno Controparte_1 CP_2
l'obbligo di indicare l'uno all'altra la propria residenza o domicilio.
C) Le decisioni di maggior rilievo relative alla minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa.
D) I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle pagina 3 di 6 quali dovrà eventualmente essere sottoposta e alle quali parteciperanno nel Per_1
rispetto dei propri impegni di lavoro.
E) Anche per le attività sportive e ricreative i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle stesse, alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
F) Entrambi i genitori consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.
G) Il sig. corrisponderà entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1 per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 600,00 (euro seicento/00) comprensiva del canone di locazione da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Laddove dovesse cessare, per qualsiasi ragione, il contratto di locazione in essere relativo all'appartamento in Spoltore alla via Italia
n.68, presso il quale risiedono la SI.ra e la piccola , l'assegno di CP_2 Per_1
mantenimento mensile corrisposto dal SI. per la figlia non potrà mai Controparte_1 essere inferiore ad € 600,00.
H) Il sig. inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per la minore, che si individuano applicando come consuetudine il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
A titolo esemplificativo di seguito si indicano e precisano le spese straordinarie che devono essere intese per quelle che non rientrano nel semplice basilare sostentamento/ricovero della bambina, quali spese per cura, vitto e vestiario:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese per medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).
pagina 4 di 6 SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DEL PREVENTIVO
ACCORDO
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
SPESE STRAORDINARIE CHE NECESSITANO DEL PREVENTIVO
ACCORDO
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby-sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
pagina 5 di 6 Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e cioè entro e non oltre dieci giorni termine decorso il quale, in assenza di comunicazione, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa e suo riconoscimento.
Al genitore che ha anticipato le spese straordinarie tutte sopra indicate e che, a istanza dell'altro, ha consegnato documentazione comprovante l'esborso, è dovuto il rimborso pari al 50% entro e non oltre il mese successivo alla richiesta.
I) Le parti stabiliscono che il SI. contribuirà nella misura del 50% a tutte le CP_1
spese necessarie per il cane OS, peraltro di sua proprietà, che è stato adottato dalle parti di comune accordo durante la loro convivenza. Le spese che dovranno essere rimborsate nella misura del 50% sono relative a cibo, medicinali e visite veterinarie.
L) I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evita do di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 751/2025 v.g. promossa da:
nato ad [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. SPINA GIANNI
e nata ad [...] il [...], Controparte_2
assistita e difesa dall'avv. GIANNANGELI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, e Controparte_1
esponevano di essere genitori di Controparte_2 Persona_1
nata in [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
[...]
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 20/05/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Controparte_1 Controparte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 20/05/2025:
A) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Spoltore (PE) alla via Italia n. 68.
pagina 2 di 6 B) a - Il padre avrà ampio diritto di visita ma dovrà concordarne tempi e modi con la madre nel rispetto degli impegni di questa e di quelli della figlia.
Le Parti comunque convengono che entrambi i genitori saranno presenti durante le festività natalizie, per la serenità ed il bene della piccola , a meno che uno dei Per_1
due abbia altri impegni. Anche per le festività pasquali i genitori convengono che trascorreranno insieme alla figlia i giorni festivi a meno che uno dei due non abbia altri impegni.
b- La minore trascorrerà le festività (01 novembre, 25 aprile, 01 maggio, 02 Giugno,
8 dicembre e 15 agosto) ad anni alterni con la madre o con il padre, come da intese che saranno concordate preventivamente tra i genitori.
c- I genitori trascorreranno insieme, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, il giorno del compleanno di e la festeggeranno insieme a tutti i suoi cari. Per_1
d- Il padre potrà trascorrere con la minore il giorno del proprio compleanno, del proprio onomastico e del 19 marzo Festa del Papà.
e- Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della minore, nonché nel rispetto della sua volontà.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con la figlia. Il SI. e la SI.ra hanno Controparte_1 CP_2
l'obbligo di indicare l'uno all'altra la propria residenza o domicilio.
C) Le decisioni di maggior rilievo relative alla minore, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa.
D) I genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle pagina 3 di 6 quali dovrà eventualmente essere sottoposta e alle quali parteciperanno nel Per_1
rispetto dei propri impegni di lavoro.
E) Anche per le attività sportive e ricreative i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle stesse, alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
F) Entrambi i genitori consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.
G) Il sig. corrisponderà entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1 per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 600,00 (euro seicento/00) comprensiva del canone di locazione da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Laddove dovesse cessare, per qualsiasi ragione, il contratto di locazione in essere relativo all'appartamento in Spoltore alla via Italia
n.68, presso il quale risiedono la SI.ra e la piccola , l'assegno di CP_2 Per_1
mantenimento mensile corrisposto dal SI. per la figlia non potrà mai Controparte_1 essere inferiore ad € 600,00.
H) Il sig. inoltre, concorrerà nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per la minore, che si individuano applicando come consuetudine il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
A titolo esemplificativo di seguito si indicano e precisano le spese straordinarie che devono essere intese per quelle che non rientrano nel semplice basilare sostentamento/ricovero della bambina, quali spese per cura, vitto e vestiario:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese e materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese per medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).
pagina 4 di 6 SPESE STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DEL PREVENTIVO
ACCORDO
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
SPESE STRAORDINARIE CHE NECESSITANO DEL PREVENTIVO
ACCORDO
Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby-sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
pagina 5 di 6 Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e cioè entro e non oltre dieci giorni termine decorso il quale, in assenza di comunicazione, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa e suo riconoscimento.
Al genitore che ha anticipato le spese straordinarie tutte sopra indicate e che, a istanza dell'altro, ha consegnato documentazione comprovante l'esborso, è dovuto il rimborso pari al 50% entro e non oltre il mese successivo alla richiesta.
I) Le parti stabiliscono che il SI. contribuirà nella misura del 50% a tutte le CP_1
spese necessarie per il cane OS, peraltro di sua proprietà, che è stato adottato dalle parti di comune accordo durante la loro convivenza. Le spese che dovranno essere rimborsate nella misura del 50% sono relative a cibo, medicinali e visite veterinarie.
L) I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evita do di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
M) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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