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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 1720/2023 promossa da
TO SI, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CANZIANI MARTA e COLOMBO CARLO come da procura
opponente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to TAMAGNO
MATTEO che la rappresenta e difende come da procura opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione avversa:
In via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 per
“importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10, emessa in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. 117 2012
0016068403000, notificata il 16.08.2012, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.
Nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e per l'effetto dichiarare che l'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 per “importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10 è nulla e/o illegittima e/o viziata e/o inefficace e/o invalida per tutti i motivi dedotti in narrativa, stante l'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta opposta e non avendo quest'ultima diritto di minacciare a IA IO l'esecuzione forzata per il recupero del credito ingiunto e nello specifico della somma di euro 298.818,10 per le causali di cui all'intimazione opposta, con ogni opportuna e conseguente pronuncia del caso e di legge a tutela dei diritti ed interessi di parte attrice opponente.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da rifondere direttamente nei confronti dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- In via istruttoria: occorrendo, l'odierno opponente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., chiede che venga disposto l'ordine di esibizione e/o di produzione in giudizio delle quietanze relative alle somme incassate dall'ente convenuto a seguito della riscossione effettuata nei confronti del coobbligato solidale, Signor IO AP, in conseguenza dell'ordinanza di assegnazione somme prodotta come documento n. 5, atteso che il credito dell'Erario pari alla somma capitale iniziale di Euro 180.759,91, di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 131/2003 è uno solo ed in via solidale nei confronti di
IA e AP e che è vietata la duplicazione delle pretese creditorie.
Con espressa e formale riserva di formulare ogni ulteriore eccezione, deduzione, contestazione, domanda ed istanza, anche istruttoria, attese le difese avversarie, ed opposta ogni contraria istanza e domanda, nonché riservata ogni più ampia azione anche in separata sede volta ad ottenere l'integrale tutela dei diritti dell'odierno opponente.
Conclusioni di parte opposta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda proposta dall'attore nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile, illegittima, infondata e non provata. VINTE le spese di lite, ivi comprese le competenze di avvocato.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, IO IA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023, notificatagli da ADER per “importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10 in forza del titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000 notificata il 16.08.2012; ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: che con sentenza n. 131/2003 la Corte dei Conti condannava IO IA e IO AP, in via solidale, al pagamento in favore dell'Erario della somma di €180.759,91 a titolo di danno indiretto all'immagine; che pertanto in data 16.08.2012 Equitalia Nord s.p.a. notificava ad IO IA la cartella di pagamento n. 11720120016068403000, per la somma di €240.466,17 e notificava inoltre cartella di pagamento del medesimo importo altresì al coobbligato solidale;
che Equitalia Nord s.p.a., in forza di tale cartella, instaurava dinanzi al Tribunale di Varese procedimento esecutivo R.G. N. 618/2013 di pignoramento presso terzi (INPS) nei confronti di IO IA, instaurando inoltre analogo procedimento nei confronti di IO AP;
che in data 30.06.2016 il
Tribunale di Varese, nel procedimento R.G. N. 618/2013, emetteva ordinanza di assegnazione delle somme del seguente tenore: “ASSEGNA in pagamento salvo esazione al creditore procedente EQUITALIA NORD SPA 1/10 (un decimo) della differenza tra la pensione mensile netta corrisposta al lordo di eventuali cessioni volontarie dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato SI TO e la
Pag. 2 di 8 misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e ciò fino alla concorrenza del credito quantificato in Euro 255.750,17”; che analoga ordinanza di assegnazione veniva emessa nei confronti di IO AP;
che dal 30.03.2016
Equitalia Nord s.p.a. percepiva regolarmente le somme derivanti dalla trattenuta sulla pensione spettante a IO IA e che mai veniva contestato il regolare incasso di tali somme;
che tuttavia in data 4.03.2016 Equitalia Nord s.p.a. notificava all'odierno opponente, sulla base della medesima cartella di pagamento n.
11720120016068403000, l'intimazione di pagamento n. 11720169001376139/000 per la maggiore somma di €284.593,76 - opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese R.G. N. 1147/2016 - alla quale seguiva la notifica in data
01.07.2016 di atto di pignoramento dei crediti presso il terzo Banca Intesa San Paolo, presso cui IO IA risultava titolare del conto corrente sul quale viene accreditata la pensione INPS, già oggetto della sopra richiamata ordinanza di assegnazione nei confronti di Equitalia Nord s.p.a.; che con sentenza n. 633/2017 il
Tribunale di Varese accoglieva l'opposizione; che, dopo soli due mesi (in data
08.09.2017), ADER notificava ad IO IA l'ulteriore intimazione di pagamento n. 117 2017 90037900 74/000 per la maggiore somma di €295.264,50, fondata sempre sul credito portato dalla cartella di pagamento n.11720120016068403000; che IO
IA proponeva opposizione anche avverso tale intimazione di pagamento (R.G. N.
3184/2017) e che con sentenza n. 252/2023 del 14.03.2023 il Tribunale di Varese accoglieva l'opposizione; che, nonostante ciò, in data 23.06.2023 ADER, ancora, notificava ad IO IA nuova intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930
21/00 per il maggior importo nello specifico di €298.818,10, sempre in forza del medesimo titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000 notificata il 16.08.2012, intimazione opposta nel presente giudizio.
L'opponente ha lamentato: la violazione del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione da parte di ADER, con conseguente ingiusto e immotivato aggravio dell'esposizione debitoria di IO IA, atteso che ADER percepisce già mensilmente da INPS le somme assegnatele in forza dell'ordinanza di assegnazione del 30.06.2016; l'illegittimità dell'intimazione di pagamento altresì in quanto nella stessa non viene tenuto conto delle somme già ottenute da ADER (oltre che dal coobbligato in solido IO AP) da parte di IO IA, per effetto dell'ordinanza di assegnazione gravante sulla pensione ed altresì della somma di €6.355,78 percepita nell'ambito del pignoramento presso il terzo Banca Intesa, con riferimento alle somme giacenti sul conto corrente sul quale IO IA riceve l'accredito della medesima pensione.
Pag. 3 di 8 Si è costituita ADER, formulando le conclusioni sopra riportate.
L'opposta, non contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, ha eccepito: l'assenza di qualsivoglia abuso dei mezzi di espropriazione, atteso che l'ordinanza di assegnazione non ha natura satisfattiva, incamerando ADER l'importo di circa €200,00 mensili, e che neppure l'esecuzione presso il terzo Banca Intesa Sanpaolo era risultata satisfattiva del credito, essendo stato percepito un importo di circa
€6.000,00; che in ogni caso l'opposizione motivata del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione era proponibile solo nei confronti di un atto esecutivo vero e proprio, non anche nei confronti dell'atto prodromico in questa sede impugnato;
che con sentenza n. 1102/2020 la Corte d'Appello di Milano aveva riformato la (prima) sentenza del Tribunale di Varese n. 633/2017, respingendo l'opposizione di IO IA avverso l'intimazione di pagamento n. 11720169001376139/000; il difetto di legittimazione passiva di ADER con riferimento all'eccezione relativa alla presunta erroneità del debito residuo azionato, trattandosi di questioni antecedenti alla formazione del ruolo in relazione alle quali era legittimata a contraddire esclusivamente la Corte dei Conti, ente creditore.
Depositate le memorie integrative, ritenuta la natura documentale della causa alla prima udienza il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.04.2024 parte opponente ha dato atto della pendenza di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di
Varese, vertente su fattispecie analoga a quella di cui è causa, e il Giudice, ritenuta l'opportunità, ha disposto un rinvio in attesa del pronunciamento della Corte d'Appello. Sopravvenuta la sentenza n. 51/2025 della Corte d'Appello di Milano, all'udienza del 25.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni ex art. 281sexies, co. 3 c.p.c..
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Occorre anzitutto rilevare che la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione delle complessive circostanze di fatto in questa sede rilevanti, oltre che confermata a livello documentale, è da ritenersi pacifica, in quanto non contestata neppure dall'opposta.
4.ADER, piuttosto, sostiene che quanto allegato dall'opponente non sia suscettibile di integrare gli estremi della fattispecie dell'abuso dei mezzi di espropriazione, per i motivi sopra richiamati.
5.Ritiene il Giudice che l'opposizione proposta da IO IA risulti fondata e meritevole di accoglimento, alla luce di quanto condivisibilmente già ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano con la recente pronuncia n. 51/2025 (che ha confermato la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Varese), resa tra le medesime parti dell'odierno giudizio e avente ad oggetto fattispecie identica a quella di cui è causa (trattandosi dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata ad IO IA
Pag. 4 di 8 precedentemente a quella di cui si controverte in questa sede, parimenti notificata in seguito all'ordinanza di assegnazione gravante sulla pensione ed altresì al pignoramento presso il terzo Banca Intesa Sanpaolo del saldo del conto corrente sul quale è accreditata la pensione di IO IA); di seguito si richiama pertanto ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano, le cui argomentazioni sono integralmente condivise e fatte proprie da questo Giudice:
“Occorre premettere che non ha fondamento l'affermazione di AD secondo la quale
“l'azione avversaria si sarebbe potuta proporre contro un atto esecutivo vero e proprio,
e non già contro un atto finalizzato esclusivamente a preannunciare il successivo ed eventuale avvio di una successiva esecuzione” in quanto, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, “in materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina del cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo egli già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito”
(v. Cass., sent. n. 10668/2019).
E' pertanto pienamente legittima l'azione intrapresa dal IA, che in questa sede ha opposto l'intimazione di pagamento n. 1172017 9003790074/000 notificatagli l'8.9.2017 – con cui AD ha solo preannunciato l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva nei suoi confronti – proprio al fine di far valere le condotte vessatorie dell'Ente e la violazione del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata, avendo
AD abusato nel caso di specie della facoltà di cumulo dei diversi strumenti di espropriazione forzata prevista dall'art. 483 c.p.c.. (…) Ora, l'art. 483 c.p.c. attribuisce indubbiamente al creditore la facoltà di avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge al fine di ottenere piena e integrale soddisfazione del proprio credito;
tale facoltà, tuttavia, incontra un limite nel divieto di abuso degli strumenti processuali, ricavabile dalla previsione dell'art. 111 comma 1 Cost. nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale (v. Cass., sent. n. 7078/2015).
Nella vicenda in esame la condotta di AD deve ritenersi abusiva ed illegittima innanzitutto perché, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'opposta è già risultata destinataria, nel marzo del 2016, di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva del credito azionato in via esecutiva con la cartella di pagamento n.
11720120016068403000 notificata il 16.8.2012 Credito di importo pari a complessivi
Pag. 5 di 8 euro 240.466,17 a fronte del quale il G.E., con l'ordinanza del 30.3.2016, ha assegnato in pagamento ad AD somme dovute dal terzo pignorato fino a concorrenza del maggior importo di euro 255.750,17.
Come affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7078/2015 sopra richiamata
“sebbene l'emissione di un'ordinanza di assegnazione non precluda sic et simpliciter la possibilità di ottenerne delle altre, sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, in nessun caso tali strumenti possono trasformarsi in un mezzo idoneo a moltiplicare, senza giustificazione alcuna, l'esposizione debitoria di quest'ultimo”. Nel caso di specie AD, destinataria dell'ordinanza di assegnazione di cui sopra, non ha mai dedotto la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione, né ha mai lamentato l'omessa percezione dei ratei di pensione accreditati sul conto corrente del IA o anche semplici difficoltà di incasso, con la conseguenza che l'avere, ciò nonostante, minacciato una nuova esecuzione con l'intimazione di pagamento opposta in questa sede rappresenta abuso dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. n. 7078/2015 cit.).
Secondo AD una simile prospettazione si porrebbe in contrasto con la facoltà attribuita al creditore dall'art. 483 c.p.c. avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie in cui, a fronte di un debito di quasi euro 300.000,00 vantato nei confronti del IA, le somme incassate per effetto del pignoramento presso il terzo INPS ammontano a poco più di euro 200,00 mensili, con “piena ragione e giustificazione nell'avvio di ulteriori azioni esecutive, alla luce dell'esito delle precedenti esecuzioni, per effetto delle quali, ai fini dell'integrale soddisfacimento del credito, occorrerebbero circa 125 anni”.
Anche tale ragione di doglianza non può essere condivisa e accolta.
La ratio della norma in esame è quella di attribuire al creditore la possibilità di avvalersi di diverse forme di espropriazione, ad esempio mobiliare o immobiliare, al fine di ottenere integrale soddisfazione del proprio credito: in particolare, nel caso in cui un singolo mezzo di espropriazione non riesca a garantire la piena soddisfazione della pretesa azionata in via esecutiva, è attribuita al creditore la possibilità di valersi degli altri mezzi di espropriazione previsti dalla legge (ad es. dall'espropriazione mobiliare presso il debitore all'espropriazione presso terzi).
L'art. 483 c.p.c. non giustifica però l'utilizzo ripetuto del medesimo mezzo di espropriazione forzata al fine di aggredire più volte lo stesso bene di titolarità del debitore esecutato.
Nella vicenda in esame AD ha proceduto o minacciato di procedere più volte in via esecutiva in forza dell'unica cartella di pagamento notificata il 16.3.2012 azionando sempre lo stesso mezzo di espropriazione forzata: una prima volta tramite atto di pignoramento presso terzi (INPS) ottenendo, all'esito, la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 30.3.2016, una seconda volta tramite atto di pignoramento dei crediti verso il terzo Banca Intesa San Paolo, sottoponendo a vincolo il medesimo conto
Pag. 6 di 8 corrente sul quale viene accreditata la pensione INPS già pignorata da AD sin dall'aprile del 2013. Con l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio l'Ente ha minacciato, ancora una volta, in assenza di altri beni aggredibili, oltre a quelli già pignorati, l'inizio di un procedimento di esecuzione forzata che però, evidentemente, non potrà portare ad alcun esito di piena ed integrale soddisfazione delle pretese creditorie vantate nei confronti di
IA IO.
Ed infatti proprio l'esito dei precedenti procedimenti di espropriazione forzata presso terzi – il secondo dei quali ha determinato l'accantonamento in favore di AD della minima somma di euro 6.355,78 – dimostra che l'opponente non è titolare di alcun altro bene, mobile o immobile, diverso dal denaro che confluisce sul suo conto corrente già pignorato per due volte, e quindi non più utilmente aggredibile nell'ambito di un ulteriore procedimento di esecuzione forzata quale quello preannunciato in questa sede.
In tale contesto l'azione di AD è illegittima, in quanto la scelta di procedere più volte in via esecutiva sulla base dello stesso titolo per importi peraltro via via sempre più elevati e senza alcuna prospettiva di ottenere una piena soddisfazione delle proprie pretese creditorie – finalità cui è preordinata la facoltà attribuita al creditore dall'art. 483
c.p.c. – integra un abuso dei mezzi di espropriazione previsti dalla legge e una condotta vessatoria ai danni del debitore esecutato, costretto a difendersi in un giudizio di cognizione anche al fine di contenere l'ingiustificato e immotivato aggravio delle spese di esecuzione”.
6.Sulla scorta delle argomentazioni ora richiamate e di quanto sinora complessivamente osservato, l'opposizione va accolta e il Giudice pertanto dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 (notificata all'opponente il 23.06.2023), in ragione del comportamento abusivo tenuto da ADER.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa
(€298.818,10), tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, della natura documentale della controversia e della discussione orale;
con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 (notificata all'opponente il
23.06.2023);
2.condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi
€195,00 per esborsi, €11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA
Pag. 7 di 8 se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Varese, 10.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 1720/2023 promossa da
TO SI, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CANZIANI MARTA e COLOMBO CARLO come da procura
opponente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to TAMAGNO
MATTEO che la rappresenta e difende come da procura opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, premessa ogni necessaria declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione avversa:
In via preliminare e/o pregiudiziale, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 per
“importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10, emessa in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n. 117 2012
0016068403000, notificata il 16.08.2012, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto.
Nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e per l'effetto dichiarare che l'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 per “importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10 è nulla e/o illegittima e/o viziata e/o inefficace e/o invalida per tutti i motivi dedotti in narrativa, stante l'illegittimità della condotta tenuta dalla convenuta opposta e non avendo quest'ultima diritto di minacciare a IA IO l'esecuzione forzata per il recupero del credito ingiunto e nello specifico della somma di euro 298.818,10 per le causali di cui all'intimazione opposta, con ogni opportuna e conseguente pronuncia del caso e di legge a tutela dei diritti ed interessi di parte attrice opponente.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da rifondere direttamente nei confronti dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- In via istruttoria: occorrendo, l'odierno opponente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., chiede che venga disposto l'ordine di esibizione e/o di produzione in giudizio delle quietanze relative alle somme incassate dall'ente convenuto a seguito della riscossione effettuata nei confronti del coobbligato solidale, Signor IO AP, in conseguenza dell'ordinanza di assegnazione somme prodotta come documento n. 5, atteso che il credito dell'Erario pari alla somma capitale iniziale di Euro 180.759,91, di cui alla sentenza della Corte dei Conti n. 131/2003 è uno solo ed in via solidale nei confronti di
IA e AP e che è vietata la duplicazione delle pretese creditorie.
Con espressa e formale riserva di formulare ogni ulteriore eccezione, deduzione, contestazione, domanda ed istanza, anche istruttoria, attese le difese avversarie, ed opposta ogni contraria istanza e domanda, nonché riservata ogni più ampia azione anche in separata sede volta ad ottenere l'integrale tutela dei diritti dell'odierno opponente.
Conclusioni di parte opposta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta, RESPINGERE ogni e qualsiasi domanda proposta dall'attore nei confronti dell'Esponente, siccome inammissibile, illegittima, infondata e non provata. VINTE le spese di lite, ivi comprese le competenze di avvocato.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, IO IA ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023, notificatagli da ADER per “importo residuo dovuto” di euro 301.887,94 e nello specifico di euro 298.818,10 in forza del titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000 notificata il 16.08.2012; ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: che con sentenza n. 131/2003 la Corte dei Conti condannava IO IA e IO AP, in via solidale, al pagamento in favore dell'Erario della somma di €180.759,91 a titolo di danno indiretto all'immagine; che pertanto in data 16.08.2012 Equitalia Nord s.p.a. notificava ad IO IA la cartella di pagamento n. 11720120016068403000, per la somma di €240.466,17 e notificava inoltre cartella di pagamento del medesimo importo altresì al coobbligato solidale;
che Equitalia Nord s.p.a., in forza di tale cartella, instaurava dinanzi al Tribunale di Varese procedimento esecutivo R.G. N. 618/2013 di pignoramento presso terzi (INPS) nei confronti di IO IA, instaurando inoltre analogo procedimento nei confronti di IO AP;
che in data 30.06.2016 il
Tribunale di Varese, nel procedimento R.G. N. 618/2013, emetteva ordinanza di assegnazione delle somme del seguente tenore: “ASSEGNA in pagamento salvo esazione al creditore procedente EQUITALIA NORD SPA 1/10 (un decimo) della differenza tra la pensione mensile netta corrisposta al lordo di eventuali cessioni volontarie dal terzo pignorato INPS al debitore esecutato SI TO e la
Pag. 2 di 8 misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e ciò fino alla concorrenza del credito quantificato in Euro 255.750,17”; che analoga ordinanza di assegnazione veniva emessa nei confronti di IO AP;
che dal 30.03.2016
Equitalia Nord s.p.a. percepiva regolarmente le somme derivanti dalla trattenuta sulla pensione spettante a IO IA e che mai veniva contestato il regolare incasso di tali somme;
che tuttavia in data 4.03.2016 Equitalia Nord s.p.a. notificava all'odierno opponente, sulla base della medesima cartella di pagamento n.
11720120016068403000, l'intimazione di pagamento n. 11720169001376139/000 per la maggiore somma di €284.593,76 - opposta nell'ambito della causa instaurata avanti al Tribunale di Varese R.G. N. 1147/2016 - alla quale seguiva la notifica in data
01.07.2016 di atto di pignoramento dei crediti presso il terzo Banca Intesa San Paolo, presso cui IO IA risultava titolare del conto corrente sul quale viene accreditata la pensione INPS, già oggetto della sopra richiamata ordinanza di assegnazione nei confronti di Equitalia Nord s.p.a.; che con sentenza n. 633/2017 il
Tribunale di Varese accoglieva l'opposizione; che, dopo soli due mesi (in data
08.09.2017), ADER notificava ad IO IA l'ulteriore intimazione di pagamento n. 117 2017 90037900 74/000 per la maggiore somma di €295.264,50, fondata sempre sul credito portato dalla cartella di pagamento n.11720120016068403000; che IO
IA proponeva opposizione anche avverso tale intimazione di pagamento (R.G. N.
3184/2017) e che con sentenza n. 252/2023 del 14.03.2023 il Tribunale di Varese accoglieva l'opposizione; che, nonostante ciò, in data 23.06.2023 ADER, ancora, notificava ad IO IA nuova intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930
21/00 per il maggior importo nello specifico di €298.818,10, sempre in forza del medesimo titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 117 2012 0016068403000 notificata il 16.08.2012, intimazione opposta nel presente giudizio.
L'opponente ha lamentato: la violazione del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione da parte di ADER, con conseguente ingiusto e immotivato aggravio dell'esposizione debitoria di IO IA, atteso che ADER percepisce già mensilmente da INPS le somme assegnatele in forza dell'ordinanza di assegnazione del 30.06.2016; l'illegittimità dell'intimazione di pagamento altresì in quanto nella stessa non viene tenuto conto delle somme già ottenute da ADER (oltre che dal coobbligato in solido IO AP) da parte di IO IA, per effetto dell'ordinanza di assegnazione gravante sulla pensione ed altresì della somma di €6.355,78 percepita nell'ambito del pignoramento presso il terzo Banca Intesa, con riferimento alle somme giacenti sul conto corrente sul quale IO IA riceve l'accredito della medesima pensione.
Pag. 3 di 8 Si è costituita ADER, formulando le conclusioni sopra riportate.
L'opposta, non contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, ha eccepito: l'assenza di qualsivoglia abuso dei mezzi di espropriazione, atteso che l'ordinanza di assegnazione non ha natura satisfattiva, incamerando ADER l'importo di circa €200,00 mensili, e che neppure l'esecuzione presso il terzo Banca Intesa Sanpaolo era risultata satisfattiva del credito, essendo stato percepito un importo di circa
€6.000,00; che in ogni caso l'opposizione motivata del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione era proponibile solo nei confronti di un atto esecutivo vero e proprio, non anche nei confronti dell'atto prodromico in questa sede impugnato;
che con sentenza n. 1102/2020 la Corte d'Appello di Milano aveva riformato la (prima) sentenza del Tribunale di Varese n. 633/2017, respingendo l'opposizione di IO IA avverso l'intimazione di pagamento n. 11720169001376139/000; il difetto di legittimazione passiva di ADER con riferimento all'eccezione relativa alla presunta erroneità del debito residuo azionato, trattandosi di questioni antecedenti alla formazione del ruolo in relazione alle quali era legittimata a contraddire esclusivamente la Corte dei Conti, ente creditore.
Depositate le memorie integrative, ritenuta la natura documentale della causa alla prima udienza il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30.04.2024 parte opponente ha dato atto della pendenza di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Milano avverso la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di
Varese, vertente su fattispecie analoga a quella di cui è causa, e il Giudice, ritenuta l'opportunità, ha disposto un rinvio in attesa del pronunciamento della Corte d'Appello. Sopravvenuta la sentenza n. 51/2025 della Corte d'Appello di Milano, all'udienza del 25.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e all'esito della discussione orale il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni ex art. 281sexies, co. 3 c.p.c..
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Occorre anzitutto rilevare che la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione delle complessive circostanze di fatto in questa sede rilevanti, oltre che confermata a livello documentale, è da ritenersi pacifica, in quanto non contestata neppure dall'opposta.
4.ADER, piuttosto, sostiene che quanto allegato dall'opponente non sia suscettibile di integrare gli estremi della fattispecie dell'abuso dei mezzi di espropriazione, per i motivi sopra richiamati.
5.Ritiene il Giudice che l'opposizione proposta da IO IA risulti fondata e meritevole di accoglimento, alla luce di quanto condivisibilmente già ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano con la recente pronuncia n. 51/2025 (che ha confermato la sentenza n. 252/2023 del Tribunale di Varese), resa tra le medesime parti dell'odierno giudizio e avente ad oggetto fattispecie identica a quella di cui è causa (trattandosi dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata ad IO IA
Pag. 4 di 8 precedentemente a quella di cui si controverte in questa sede, parimenti notificata in seguito all'ordinanza di assegnazione gravante sulla pensione ed altresì al pignoramento presso il terzo Banca Intesa Sanpaolo del saldo del conto corrente sul quale è accreditata la pensione di IO IA); di seguito si richiama pertanto ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano, le cui argomentazioni sono integralmente condivise e fatte proprie da questo Giudice:
“Occorre premettere che non ha fondamento l'affermazione di AD secondo la quale
“l'azione avversaria si sarebbe potuta proporre contro un atto esecutivo vero e proprio,
e non già contro un atto finalizzato esclusivamente a preannunciare il successivo ed eventuale avvio di una successiva esecuzione” in quanto, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, “in materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina del cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo egli già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito”
(v. Cass., sent. n. 10668/2019).
E' pertanto pienamente legittima l'azione intrapresa dal IA, che in questa sede ha opposto l'intimazione di pagamento n. 1172017 9003790074/000 notificatagli l'8.9.2017 – con cui AD ha solo preannunciato l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva nei suoi confronti – proprio al fine di far valere le condotte vessatorie dell'Ente e la violazione del divieto di abuso dei mezzi di espropriazione.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata, avendo
AD abusato nel caso di specie della facoltà di cumulo dei diversi strumenti di espropriazione forzata prevista dall'art. 483 c.p.c.. (…) Ora, l'art. 483 c.p.c. attribuisce indubbiamente al creditore la facoltà di avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge al fine di ottenere piena e integrale soddisfazione del proprio credito;
tale facoltà, tuttavia, incontra un limite nel divieto di abuso degli strumenti processuali, ricavabile dalla previsione dell'art. 111 comma 1 Cost. nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale (v. Cass., sent. n. 7078/2015).
Nella vicenda in esame la condotta di AD deve ritenersi abusiva ed illegittima innanzitutto perché, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'opposta è già risultata destinataria, nel marzo del 2016, di un'ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva del credito azionato in via esecutiva con la cartella di pagamento n.
11720120016068403000 notificata il 16.8.2012 Credito di importo pari a complessivi
Pag. 5 di 8 euro 240.466,17 a fronte del quale il G.E., con l'ordinanza del 30.3.2016, ha assegnato in pagamento ad AD somme dovute dal terzo pignorato fino a concorrenza del maggior importo di euro 255.750,17.
Come affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 7078/2015 sopra richiamata
“sebbene l'emissione di un'ordinanza di assegnazione non precluda sic et simpliciter la possibilità di ottenerne delle altre, sempre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, in nessun caso tali strumenti possono trasformarsi in un mezzo idoneo a moltiplicare, senza giustificazione alcuna, l'esposizione debitoria di quest'ultimo”. Nel caso di specie AD, destinataria dell'ordinanza di assegnazione di cui sopra, non ha mai dedotto la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione, né ha mai lamentato l'omessa percezione dei ratei di pensione accreditati sul conto corrente del IA o anche semplici difficoltà di incasso, con la conseguenza che l'avere, ciò nonostante, minacciato una nuova esecuzione con l'intimazione di pagamento opposta in questa sede rappresenta abuso dei mezzi di espropriazione (cfr. Cass. n. 7078/2015 cit.).
Secondo AD una simile prospettazione si porrebbe in contrasto con la facoltà attribuita al creditore dall'art. 483 c.p.c. avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie in cui, a fronte di un debito di quasi euro 300.000,00 vantato nei confronti del IA, le somme incassate per effetto del pignoramento presso il terzo INPS ammontano a poco più di euro 200,00 mensili, con “piena ragione e giustificazione nell'avvio di ulteriori azioni esecutive, alla luce dell'esito delle precedenti esecuzioni, per effetto delle quali, ai fini dell'integrale soddisfacimento del credito, occorrerebbero circa 125 anni”.
Anche tale ragione di doglianza non può essere condivisa e accolta.
La ratio della norma in esame è quella di attribuire al creditore la possibilità di avvalersi di diverse forme di espropriazione, ad esempio mobiliare o immobiliare, al fine di ottenere integrale soddisfazione del proprio credito: in particolare, nel caso in cui un singolo mezzo di espropriazione non riesca a garantire la piena soddisfazione della pretesa azionata in via esecutiva, è attribuita al creditore la possibilità di valersi degli altri mezzi di espropriazione previsti dalla legge (ad es. dall'espropriazione mobiliare presso il debitore all'espropriazione presso terzi).
L'art. 483 c.p.c. non giustifica però l'utilizzo ripetuto del medesimo mezzo di espropriazione forzata al fine di aggredire più volte lo stesso bene di titolarità del debitore esecutato.
Nella vicenda in esame AD ha proceduto o minacciato di procedere più volte in via esecutiva in forza dell'unica cartella di pagamento notificata il 16.3.2012 azionando sempre lo stesso mezzo di espropriazione forzata: una prima volta tramite atto di pignoramento presso terzi (INPS) ottenendo, all'esito, la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del 30.3.2016, una seconda volta tramite atto di pignoramento dei crediti verso il terzo Banca Intesa San Paolo, sottoponendo a vincolo il medesimo conto
Pag. 6 di 8 corrente sul quale viene accreditata la pensione INPS già pignorata da AD sin dall'aprile del 2013. Con l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio l'Ente ha minacciato, ancora una volta, in assenza di altri beni aggredibili, oltre a quelli già pignorati, l'inizio di un procedimento di esecuzione forzata che però, evidentemente, non potrà portare ad alcun esito di piena ed integrale soddisfazione delle pretese creditorie vantate nei confronti di
IA IO.
Ed infatti proprio l'esito dei precedenti procedimenti di espropriazione forzata presso terzi – il secondo dei quali ha determinato l'accantonamento in favore di AD della minima somma di euro 6.355,78 – dimostra che l'opponente non è titolare di alcun altro bene, mobile o immobile, diverso dal denaro che confluisce sul suo conto corrente già pignorato per due volte, e quindi non più utilmente aggredibile nell'ambito di un ulteriore procedimento di esecuzione forzata quale quello preannunciato in questa sede.
In tale contesto l'azione di AD è illegittima, in quanto la scelta di procedere più volte in via esecutiva sulla base dello stesso titolo per importi peraltro via via sempre più elevati e senza alcuna prospettiva di ottenere una piena soddisfazione delle proprie pretese creditorie – finalità cui è preordinata la facoltà attribuita al creditore dall'art. 483
c.p.c. – integra un abuso dei mezzi di espropriazione previsti dalla legge e una condotta vessatoria ai danni del debitore esecutato, costretto a difendersi in un giudizio di cognizione anche al fine di contenere l'ingiustificato e immotivato aggravio delle spese di esecuzione”.
6.Sulla scorta delle argomentazioni ora richiamate e di quanto sinora complessivamente osservato, l'opposizione va accolta e il Giudice pertanto dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 (notificata all'opponente il 23.06.2023), in ragione del comportamento abusivo tenuto da ADER.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa
(€298.818,10), tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, della natura documentale della controversia e della discussione orale;
con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 117 2023 90020930 21/00 del 26.05.2023 (notificata all'opponente il
23.06.2023);
2.condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi
€195,00 per esborsi, €11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA
Pag. 7 di 8 se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Varese, 10.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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