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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott. Francesco Armato
alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2640/2025 del ruolo generale (cui è riunita la n. 9232/2023), avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente;
CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. C.F._1 22, presso lo studio dell'Avv. Francesco Giliberti C.F.: che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Anna di CP_1
Stefano
Convenuto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità dell'handicap dopo aver vanamente presentato domanda amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 4-2-2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa e quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta da detta epoca. CP_1 L' si costituiva concludendo per il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta, sulle richieste formulate dalla parte ricorrente, non ritenendo necessario disporre un nuovo accertamento peritale, decideva la causa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente con la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ***** Va preliminarmente disposta la riunione, al presente, dell'ATPO, recante n. RG 9232/2023.
Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello. Attraverso l'esame dell'atto, il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo chiaro, che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del c.t.u., vuoi per un'erronea e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante. I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso di specie la richiesta specificità, valutata sotto i criteri enunciati, non sussiste, poiché i motivi di contestazioni non appaiono tali da inficiare le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta, nonché della visita obiettiva del periziato. Il ricorso, dunque, non appare meritevole di accoglimento.
Le doglianze della parte ricorrente, infatti, sono incentrate esclusivamente sul mancato accertamento del requisito sanitario sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui la stessa sarebbe affetta. Ed infatti parte ricorrente si è limitata ad elencare la documentazione medica già allegata al fine dell'accertamento tecnico preventivo (e analiticamente presa in considerazione dal consulente tecnico di ufficio), asserendo che il quadro patologico che ne conseguirebbe risulterebbe diverso da quanto accertato dal CTU;
la ricorrente non ha prodotto documentazione medica successiva rispetto all'epoca di svolgimento delle operazioni peritali concluse col suddetto elaborato.
Ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Le argomentazioni esposte dal consulente con l'elaborato depositato nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. n. 9232/2023) giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
Le ulteriori censure mosse alla perizia da parte attrice con l'odierno ricorso non denunciano ulteriori carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003; Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004), a fronte della sua esaustività e dalla mancata produzione, anche nella odierna sede della opposizione, della documentazione in astratto idonea a modificare le conclusioni espresse dal CTU con la relazione ora ricordata. L'elaborato appare, infatti, ben motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011), anche perché la documentazione allegata all'odierno ricorso non dà conto dell'accertamento di patologie diverse da quelle già esaustivamente esaminate dal CTU e fondate sull'esame obiettivo dell'odierno ricorrente. Pertanto la domanda deve essere rigettata per insussistenza del requisito sanitario. Spese compensate, attesa il contenuto della decisione, intervenuta senza ulteriori accertamenti peritali. Le spese di ctu della fase di ATP si liquidano come da dispositivo
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG n. 9232/2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
- Provvede con separato decreto in ordine alle spese di CTU nel procedimento n. rg.
9232/2023.
Napoli, 27 marzo 2025 Il giudice dott. Francesco Armato