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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1187/2022 R.G.,
promossa da
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Filippo Maugeri,
Appellante -Appellato incidentale
CONTRO
, (cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cosio,
Appellato- Appellante incidentale
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. Controparte_2
), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Francesco Velardi,
Appellato
OGGETTO: pubblico impiego – contratti ex art.110 del D.Lgs.n.267/2000. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania del 30.1.2018, deduceva di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze del quale Controparte_1
responsabile del 3° Servizio Area Tecnica a tempo determinato, dal luglio 2003 al settembre 2008 e dall'aprile 2009 fino al giugno 2017, senza soluzione di continuità e fatta eccezione per il periodo dal settembre 2008 all'aprile 2009, in virtù di diversi incarichi allo stesso conferiti con le determine sindacali indicate in ricorso.
Premesso che i suddetti rapporti si erano svolti con modalità di piena subordinazione e totale equiparazione rispetto agli altri dipendenti dell'amministrazione, il ricorrente chiedeva al giudice adito: “Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e a tempo indeterminato tra il Comune di Controparte_1
e il ricorrente, Arch. , intercorso a far data dal 28.7.2013
[...] Parte_1
sino all'11 giugno 2017, con ogni consequenziale diritto e statuizione anche di natura economica e contributiva, tenendo conto anche degli scatti di anzianità e voci connesse in ragione della qualifica assunta di Responsabile del 3° Servizio Area Contr tecnica (Urbanistica, LL. , , Manutenzione immobili CP_4 CP_5
comunali, gestione servizio gas metano, Protezione Civile, S.U.A.P.); …
Accertare e dichiarare l'inefficacia, illegittimità, nullità o con qualsiasi altra statuizione dichiarare l'invalidità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro eseguita dal in data 11 giugno 2017; … Controparte_1
Conseguentemente e, per l'effetto, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro dell'odierno ricorrente dichiarandone il diritto ad essere indennizzato dal Datore di
Lavoro nella misura di n. 15 mensilità della retribuzione globale di fatto per la qualifica assunta e/o al risarcimento derivante dalla c.d. tutela reale attenuata, ovvero, in via subordinata, dichiarare illegittimo il predetto licenziamento disponendo la c.d. tutela obbligatoria e pertanto disporre in favore del ricorrente il diritto alla corresponsione di n. 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, ovvero a quella diversa minore o maggiore somma prevista dalla contrattazione in ragione dell'anzianità del ricorrente;
…. Accertare e dichiarare l'abuso del termine in ragione della disciplina dei contratti a tempo determinato (D.lgs 368/2001) e pertanto condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del
[...]
risarcimento/indennizzo al lavoratore ricorrente nella misura complessiva pari all'intero rapporto di lavoro, disponendo il risarcimento per equivalente pari al valore effettivo in termini monetari del valore economico del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella misura complessiva di € 100.000,00, ovvero a quella diversa maggiore o minore somma dovesse ritenersi di giustizia;
in subordine disporre
l'indennizzo del ricorrente nella misura di n. 20 mensilità della retribuzione globale di fatto, ovvero a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
….
Spese e compensi di causa”.
Il tribunale, con sentenza n. 3972/2022 del 16.11.2022 rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare - richiamato l'art.110 del D.Lgs.n.267/2000 e ritenuta l'applicabilità ai contratti stipulati ai sensi della suddetta norma delle disposizioni del D.Lgs. n. 165 del
2001, ivi incluso il divieto di conversione del rapporto ex art. 36 del citato decreto legislativo - escludeva che nel caso di specie si fosse verificato un abusivo ricorso alla contrattazione a termine, posto che l'amministrazione aveva operato nel rispetto del terzo comma del citato art. 110, non risultando dagli atti di causa che i contratti a tempo determinato conclusi dall'ente locale con fossero stati stipulati per Parte_1
una durata superiore a quella del mandato elettivo del sindaco.
Con ricorso depositato in data 16.12.2022, la parte soccombente impugnava tale pronuncia;
si costituiva il che a sua volta proponeva Controparte_1
appello incidentale;
si costituiva altresì l' quale litisconsorte necessario. CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale, con censure da intendersi qui integralmente richiamate e riportate in sintesi, critica la statuizione della sentenza che ha circoscritto la domanda proposta in primo grado - di accertamento della illegittimità della clausola del termine - ai contratti stipulati nel periodo dal 28.7.2013 all'11.6.2017; deduce che nel corpo del ricorso introduttivo erano stati indicati più volte i contratti a termine stipulati negli anni precedenti a far data dal 28.7.2003, che tuttavia non erano stati richiamati nelle conclusioni del ricorso medesimo;
assume che il primo giudice avrebbe dovuto interpretare tale omissione come un mero errore di battitura o “un refuso posto in essere in fase di redazione del passaggio conclusivo ove anziché digitare lo zero è stato erroneamente inserito l'uno nella trascrizione della data…”, per il fatto che in tutto il ricorso la data di inizio del rapporto veniva collocata al 28.7.2003; evidenzia che in più occasioni la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa sulla base di una valutazione complessiva dell'atto e che a tal fine il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate e il complessivo comportamento processuale della parte, potendo ritenere implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda anche un'istanza non espressamente e formalmente proposta purché si trovi in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi.
2. L'appellante principale insiste poi nelle conclusioni proposte dinanzi al Tribunale, chiedendo che venga accertata la violazione dell'art. 110 comma 3 TUEL per aver il abusato della contrattualizzazione a tempo determinato Controparte_1
in eccedenza alla carica elettiva del Sindaco nel periodo dal 28.7.2003 al
11.6.2017; lamenta poi la carenza di motivazione in merito alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di illegittimità della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro eseguita dal
Comune di in data 11 giugno 2017. Insiste nelle già spiegate Controparte_1
domande di reintegrazione nel posto di lavoro, di risarcimento per applicazione della tutela reale attenuata o, in subordine, della tutela obbligatoria.
3. Nella memoria difensiva ritualmente depositata in data 8.3.2023, il
[...]
eccepisce l'inammissibilità per violazione dell'art.342 n.1 c.p.c. CP_1
nonché l'infondatezza dell'appello. Propone poi, nella ipotesi di accoglimento dell'appello principale, appello incidentale “condizionato” e a tal fine reitera l'eccezione di nullità dei rapporti di lavoro oggetto di causa per vizio genetico in quanto non preceduti da pubblica selezione come previsto dall'art.110, comma primo, d.lgs. n.267/2000; l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 32 della legge n.183/2010 dall'azione di accertamento relativa alla nullità di tutti i contratti a termine anteriori a quello che si è concluso nel 2017; l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti avanzati dal Pt_1
Nel merito, rileva la validità degli incarichi a termine attribuiti al in Pt_1
quanto stipulati nel rispetto della disciplina di cui all'art. 110, d.lgs. n. 267/2000.
Contesta la richiesta di conversione dei rapporti a termine in un unico rapporto subordinato ostandovi il divieto di cui all'art. 36 comma 5, d.lgs. n.165/2001 nonché l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento di un licenziamento orale, ribadendo che il rapporto di lavoro è venuto meno per scadenza del termine.
4. Tali le censure avanzate dalle parti, preliminarmente, va esaminata la eccezione di inammissibilità del gravame principale proposta dal ai Controparte_1
sensi dell'art. 434 c.p.c.
L'eccezione va disattesa, evidenziandosi che la suddetta norma, nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla L. n. 134 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. n. 11187/2019; n.
27199/2017). Nella fattispecie in esame, l'appellante principale ha individuato con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
5. L'appello principale è, tuttavia, infondato.
Innanzi tutto, deve essere confermata la statuizione della sentenza impugnata che ha delimitato la domanda proposta in primo grado dal - volta ad accertare Pt_1
la illegittimità della clausola di apposizione del termine - circoscrivendola al periodo 28.7.2013-11.6.2017, per come chiaramente era stato dalla parte chiesto nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado, in cui si faceva istanza al tribunale adito di “Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato e a tempo indeterminato tra il Controparte_1
e il ricorrente, Arch. , intercorso a far data dal 28.7.2013
[...] Parte_1
sino all'11 giugno 2017”.
L'assunto dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto ritenere che la indicazione, nelle conclusioni del ricorso, della data “28.7.2013” al posto di quella “28.7.2003”, fosse il frutto di un mero refuso o errore di battitura, non è condivisibile, atteso che una tale conclusione non può trarsi dal solo fatto che nel corpo del ricorso di primo grado erano stati indicati anche gli incarichi ricevuti dal prima del 28.7.2013 ed era stato delineato in punto di fatto l'excursus Pt_1
lavorativo del Pt_1
Deve piuttosto ritenersi che la sentenza impugnata, nel riportarsi alle precise conclusioni del ricorso (peraltro ribadite anche nelle successive note di parte, come emerge dalla lettura del fascicolo di primo grado), abbia statuito in conformità e nei limiti della richiesta avanzata dalla parte, in ossequio al principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
6. Fermo restando quanto appena detto, per completezza di motivazione va evidenziato che, anche a voler accedere alla interpretazione prospettata dall'appellante principale - secondo cui la domanda era riferita a tutto il periodo lavorativo dal 28.7.2003 al 11.6.2017 -, in relazione agli incarichi antecedenti risulta essersi maturata la decadenza di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010, in tal senso accogliendosi il relativo motivo dell'appello incidentale proposto dal
, da esaminarsi in via preliminare al merito della vicenda. Controparte_1
Invero, dagli atti emerge che il ha documentato di avere impugnato solo Pt_1
l'ultimo contratto a termine, scaduto l'11.6.2017, e non già i precedenti contratti da lui stipulati e prodotti in atti.
Non vi è dubbio che il aveva l'onere di impugnare anche tali contratti nel Pt_1
rispetto del citato art.32 L. n.183/2010, che al comma 4 prevede che: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
…”. Pertanto, i contratti oggetto di causa andavano impugnati entro il termine perentorio di 60 giorni dalla risoluzione, ciò che nella specie non è stato documentato.
7. Tanto premesso, e passando al merito della vicenda oggetto di causa, ritiene il collegio di confermare, seppure con le integrazioni che seguono, le argomentazioni della sentenza impugnata.
Gli incarichi ricevuti dal - aventi ad oggetto lo svolgimento della Pt_1
mansione di Responsabile del 3° Servizio Area Tecnica (Urbanistica, CP_4
, Manutenzione Immobili comunali, gestione servizio gas metano, CP_5
Protezione civile, S.U.A.P.) – sono stati conclusi ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n.
267/2000 che, secondo la dizione ratione temporis applicabile, stabiliva: “1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni
a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.
8. Il primo giudice, sulla scorta dei principi indicati dalla Suprema Corte e richiamati nella sentenza impugnata, ha correttamente ritenuto applicabili agli incarichi ricevuti dal le disposizioni dettate dal D.lgs. n.165 del 2001, compreso Pt_1
l'art.36 che espressamente vieta che la eventuale violazione delle norme sulla contrattazione a termine possa comportare la costituzione o la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.
Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente escluso che il comune appellato sia incorso in violazione della disciplina sul contratto a termine, in conformità all'orientamento costante della Suprema Corte, secondo cui - fermo restando che i rapporti conclusi ai sensi del citato art. 110 del D.lgs n.267/2000 si atteggiano a rapporti di lavoro subordinato seppur temporanei - quanto alla durata, deve essere escluso che, laddove venga dall'amministrazione rispettato il limite posto dalla norma (durata pari a quella del mandato elettivo del sindaco), sussista un'abusiva reiterazione del termine.
In tal senso, si veda la recente Cassazione civile sez. lav., 10/05/2024, n.12837, nelle cui motivazioni si legge: “…11. Quanto alla durata, vengono in rilievo non solo il comma 3 dell'art. 110 TUEL ("i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica) ma anche, per taluni aspetti, il comma 6 dell'art. 19 TUPI
("la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni").
In continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte che, sebbene ad altri fini, ha ritenuto i rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi del richiamato art. 110 TUEL assoggettati alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, tranne che negli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto (Cass. n. 5516/2015), con riguardo all'incarico dirigenziale è stato affermato che la disciplina statale, pur non avendo una disposizione del tutto sovrapponibile, integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato;
la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del dirigente o dello specialista incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato (v. Cass. 13 gennaio 2014, n. 478 secondo cui, in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 TUPI secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque).
12. Per gli incarichi, del tutto speciali, di cui all'art. 110 TUEL (sia primo sia secondo comma), la possibilità di superamento dei 36 mesi è, dunque, espressamente prevista (là dove la norma, al comma 3, stabilisce che: "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica" e cioè cinque anni) ma, a ben guardare, anche dal D.Lgs. n. 165/2001 (che, come detto, prevede una durata minima di tre anni) né può dirsi che tale superamento sia violativo del diritto unionale (che ai fini della configurabilità dell'abuso fissato un limite temporale ma ne ha rimesso la determinazione agli Stati membri).
Di conseguenza non può discutersi di abuso da parte della P.A. che ha applicato una disposizione di legge.
In sostanza, il rispetto della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che, come è noto, non impone una pluralità di misure né un determinato termine di durata, è dato dalla necessità che ricorrano le condizioni richieste, al fine di prevenire gli abusi, dalla norma nazionale per far luogo all'assunzione.
Come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 marzo 2018 (in causa C-494/16, ), la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro mira ad Per_1
attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (v., segnatamente, sentenze del 4 luglio 2006,
e a., C-212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 26 gennaio 2012, Per_2 Per_3
C-586/10, EU:C:2012:39, punto 25, nonché del 3 luglio 2014, e a., C- Per_4
362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punto 54).
La suddetta clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione di almeno una delle misure che essa elenca, quando il loro diritto interno non contiene rimedi di legge equivalenti.
Le misure così elencate al punto 1, lett. da a) a c), di detta clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti
o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C-418/13, Per_5
EU:C:2014:2401, punto 74 nonché giurisprudenza ivi citata).
Gli Stati membri dispongono, a tale riguardo, di un potere discrezionale, dal momento che essi possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate in detta clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), oppure a misure di legge esistenti ed equivalenti, e ciò tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori (sentenza del 26 novembre 2014, e a., C- Per_5
22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
13. Nella fattispecie, la temporaneità dell'esigenza come sopra evidenziata fa escludere l'abusività del termine e della proroga.
La tesi dell'applicabilità del limite dei 36 mesi contrasta con il tenore letterale della norma che fissa la durata massima in misura pari al mandato elettivo …”.
Alla stregua dei suesposti principi, condivisi dal collegio, va escluso che i contratti stipulati dal con il comune appellato siano illegittimi per abusiva Pt_1
reiterazione della clausola del termine e dunque va confermato che non spetta all'appellante principale alcun risarcimento connesso alla illegittima precarizzazione, nel caso in specie non sussistente.
Va ribadito, infatti, che i suddetti contratti non superano il termine di durata previsto dal citato art. 110 del D.lgs n.267/2000; in particolare, l'incarico di cui alla determinazione sindacale n.16 del 10.05.2012, a firma del sindaco
[...]
è stato conferito al dapprima sino al 10.8.2012, poi è Parte_2 Pt_1
stato rinnovato fino al 10.11.2012 (con determinazione sindacale del 10.8.2012, n.
43), ed è stato nuovamente rinnovato con determinazione sindacale del 9.11.2012
n.58, sempre a firma del Sindaco per l'intero periodo del mandato elettorale Pt_2
del sindaco.
Il mandato elettorale del sindaco si è concluso in data 11.6.2017 ed in tale data è cessato l'incarico temporaneo conferito al Pt_1
Da tanto consegue la infondatezza non solo delle domande risarcitorie del Pt_1
ma anche delle domande dallo stesso proposte di reintegrazione e connesso risarcimento sulla base della invocata tutela reale o, in subordine, obbligatoria.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non vi è stato alcun licenziamento orale irrogato dall'ente datore, ma il venir meno del rapporto temporaneo per scadenza del termine fissato dalla legge.
9. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere confermata. Restano assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello incidentale, in quanto proposti dal in via condizionata all'eventuale accoglimento di quello Controparte_1
principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del comune appellato e dell' , nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore CP_2
indeterminabile della causa.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello principale e condanna al pagamento delle spese Parte_1
del grado che liquida in favore del in € 5.500,00 Controparte_1
oltre spese generali e, in favore dell' in € 1.800,00 oltre spese generali. CP_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, in data 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi