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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV – PROCEDURE CONCORSUALI
ORDINANZA EX ART. 19 CCII
IL GIUDICE DELEGATO in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino nel procedimento iscritto al n. 1230 dell'anno 2025 del Ruolo
Volontaria Giurisdizione proposto da
(avv. Parte_1
LO VOI GERACI EMANUELE )
e con la costituzione di
(avv. Andrea Fioretti) CP_1
(avv. Giuseppe Di Blasi) CP_2
Letto il ricorso ex artt. 18 e 19 CCII depositato in data
10.3.2025 con il quale la Parte_1
ha chiesto al Tribunale la conferma delle misure
[...]
protettive verso tutti i creditori sociali, già richieste ex art. 18, comma 1, CCII, l'estensione delle misure al socio illimitatamente responsabile nonché l'adozione di misure cautelari atipiche;
rilevato che la ricorrente ha domandato in particolare di adottare, ovvero di inibire, nei suoi confronti e verso il socio illimitatamente responsabile, , nuove azioni Parte_1
esecutive e cautelari da parte di tutti i creditori, e con particolare riferimento al:
Tribunale di Palermo sezione fallimentare
1. pignoramento presso terzi n. 3073/2024 R.G. Trib.
Palermo - Dr. I. Picone (Avv. Picone) - prossima udienza il
25.3.2025 - € 29.238,00 oltre interessi e spese legali;
2. pignoramento presso terzi notificato il 5.2.2025 Trib.
Palermo - - udienza di citazione il Controparte_3
29.5.2025 - € 5.003,53 oltre interessi e spese legali;
3. pignoramento presso terzi notificato il 5.2.2025 Trib.
Palermo - - udienza di citazione Controparte_4
al il 29.10.2025 - € 10.001,36 oltre interessi e spese legali;
4. pignoramento presso terzi notificato il 5.2.2025 Trib.
Palermo - Controparte_5
rilevato che la ricorrente ha, altresì, domandato l'adozione delle seguenti misure cautelari atipiche:
I. la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, ciò senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria;
II. l'inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE;
III. l'inibitoria per i creditori muniti di assegni, di incassare gli stessi;
IV. l'inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla CRIF in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti. verificato che risulta eseguita, nel rispetto del disposto di cui
- 2 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare all'art. 19 comma 1 secondo periodo CCII, la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento;
ritenuto, anzitutto, che nella fattispecie sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso alla composizione negoziata della crisi previsto dall'art. 12, comma 1, CCII, essendo la società ricorrente un imprenditore commerciale in condizioni di squilibrio economico-finanziario, come si evince dalla documentazione contabile prodotta in giudizio;
rilevato, inoltre, che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 17, comma 9, CIII, non risultando che la ricorrente abbia instaurato altra procedura di composizione negoziata della crisi conclusasi con archiviazione da meno di un anno;
precisato, quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure protettive, che:
• la composizione negoziata della crisi può essere avviata quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” (art. 12, comma 1, CCII);
• l'esperto, dopo l'accettazione dell'incarico, è subito tenuto a convocare l'imprenditore allo scopo di verificare “l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento” (art. 17, comma
5, CCII);
• all'udienza l'esperto è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alla “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative” (art. 19, comma 4,
- 3 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare CCII);
• il giudice può prorogare la durata delle misure già disposte solo “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative” (art. 19, comma 5, CCII), mentre può revocarle o abbreviarne la durata “quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori” (art. 19, comma 6, CCII); ritenuto, alla luce di tali disposizioni, che – come evidenziato da un condivisibile pronunciamento giurisprudenziale – in sede di conferma delle misure protettive il giudice deve verificare la sussistenza di “una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali – giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori” (Trib. Piacenza, ord. 22 dicembre 2022); esaminata la relazione dell'esperto, depositata in data
26.3.2025;
- 4 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare rilevato che all'udienza del 27.3.2025, i creditori costituitisi non si sono opposti alle domande formulate nel ricorso di conferma delle misure protettive, fatta eccezione per l'istituto di credito, che si è opposta all'inibizione della CP_1
segnalazione alla centrale rischi e alla CRIF;
rilevato che il piano di risanamento può sintetizzarsi nei seguenti punti:
a) acquisizione di un partner strategico, finanziario e commerciale, interessato ad intervenire per il risanamento dell'impresa, la maggiore creditrice a sua Controparte_6
volta della ricorrente per complessivi Euro 1.926.250,24 alla data del 31.12.2024, la quale stralcerà la propria posizione nella misura del 70% e comunque in misura pari ai creditori della medesima categoria;
b) accordi individuali con il ceto creditorio, con previsione di stralci – per complessivi Euro 3 milioni circa - dei crediti finanziari (per la parte di credito non garantita da MCC) e commerciali;
c) conversione in capitale del credito commerciale riferibile alla per un importo stimato in circa Euro Controparte_6
600.000, ed immissione di nuova finanza da parte di quest'ultima società, per ulteriori 2 milioni;
d) immissione di nuova finanza da parte dell'attuale socio, in ragione delle effettive disponibilità personali, oggi stimate in circa euro 200.000 in un arco temporale di anni 5;
- 5 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare e) accesso ad una nuova linea di credito a lungo termine della durata di anni 15, per un importo attualmente individuato in circa 2 milioni di euro e al tasso di rimborso stimato del
5,2%;
f) esecuzione entro il corrente anno 2025 dei pagamenti in favore dei creditori con i quali saranno conseguiti gli accordi;
g) pagamento dei creditori diversi dai creditori commerciali
(lavoratori, enti previdenziali, spese di procedura) in maniera integrale alle naturali scadenze e del solo creditore erariale in maniera sempre integrale ma dilazionata in anni 7, secondo quanto previsto dall'art.25-bis del CCII tramite i flussi da continuità aziendale;
rilevato l'esito positivo dello stress pratico, più volte ripetuto anche dallo stesso esperto;
considerato che
, nella fattispecie in esame, tenuto anche conto del parere reso dall'esperto, appare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, con particolare riguardo all'ingresso del partner commerciale P_
, soggetto solido e dotato di affidabilità commerciale,
[...]
disposto a stralciare gran parte del credito e a immettere circa 2.000.000,00 di euro nella società; osservato, in proposito, che l'esperto nella propria relazione ha rappresentato che si sono già tenuti i primi incontri anche con i creditori, funzionali a giungere ad un positivo esito delle
- 6 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare trattative;
considerato, infatti, che le trattative seppur in uno stato ancora embrionale hanno coinvolto i creditori per un ammontare di circa il 75% dei commerciali e il 100% di quelli finanziari e non risultano opposizioni formalizzate alla prosecuzione della trattativa;
considerato che
l'esperto ha aggiunto, da un lato, l'esito positivo del test pratico e, dall'altro lato, ha precisato che il buon esito delle trattative e del risanamento aziendale ed il mantenimento del tessuto commerciale dei fornitori passano necessariamente attraverso la conferma delle misure protettive e l'adozione delle misure cautelari dedotte in ricorso;
rilevato, in particolare, che l'esperto ha altresì specificato che il divieto di azioni esecutive appare necessario per evitare il depauperamento del patrimonio aziendale nel corso della composizione negoziata, inibitoria comunque di carattere temporaneo;
ritenuto, pertanto, che la domanda di conferma delle misure protettive può essere accolta;
considerato che
le predette misure vanno estese al socio illimitatamente resposabile;
rilevato, invero, che il Tribunale condivide quanto già sostenuto dal Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2023, in merito all'ammissibilità di estendere le misure protettive al
- 7 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare socio illimitatamente responsabile, laddove l'aggressione del suo patrimonio personale potrebbe causare un nocumento al risanamento dell'impresa e alla continuazione dell'esercizio della stessa, e ciò perché il socio intende mettere a disposizione finanza personale per la soddisfazione dei creditori;
considerato che
invero, nel caso di specie, nel piano di risanamento è previsto un apporto economico di euro
200.000,00 da parte del socio illimitatamente responsabile,
, somma che nell'ipotesi di azione esecutiva Parte_1
potrebbe essere aggredita da un singolo creditore vanificando l'esito positivo delle trattative;
considerato, pertanto, che va espressamente disposta l'estensione delle misure a protezione del patrimonio personale del singolo socio illimitatamente responsabile, da intendersi misure cautelari atipiche, tenuto conto che siffatte misure devono intendersi provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative (cfr art. 19 comma 1 CCII); rilevato che, al pari – e tenuto conto del parere favorevole dell'esperto - vanno concesse le misure cautelari atipiche allegate dal ricorrente, ritenute tutte ammissibili giuridicamente e volte al buon funzionamento delle trattative;
considerato, infatti, che:
- la sospensione dei ratei relativi ai mutui e ai finanziamenti consente di bloccare temporaneamente le
- 8 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare uscite mensili di ingente entità e di cristallizzare la posizione dei creditori nel corso delle trattative;
- l'inibitoria per le Banche di escutere le garanzie MCC e
SACE impedisce di modificare la graduazione del credito, evitando così che possa variare la percentuale dei crediti assistiti da privilegio rispetto ai chirografari, modifica che potrebbe generare il naufragio delle trattative perché cambierebbero le categorie dei creditori;
- l'inibitoria per i creditori di incassare gli assegni post datati, perlopiù emessi prima della trasformazione sociale, che consente al pari delle precedenti inibitorie di cristallizzare l'entità del passivo ed evita di porre in sofferenza la liquidità della società ricorrente;
- l'inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla centrale rischi e alla CRIF, provvedimento – contrariamente a quanto sostenuto in udienza da – ammissibile e volto ad evitare di CP_1
allarmare il mondo degli intermediari rispetto alle difficoltà finanziarie della società, questi ultimi comunque informati dalla pubblicazione nel registro delle imprese delle domanda di conferma delle misure protettive;
rilevato, dunque, che nonostante la concessione delle misure protettive e cautelari atipiche concesse, resta ferma la
- 9 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare previsione che l'esperto così come uno o più creditori, monitorando via via l'evolversi della procedura e lo sviluppo del piano di risanamento, possa(no) in ogni momento attivarsi per chiedere la revoca delle misure o l'abbreviazione della relativa durata, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione ex art. 19 comma 6. CCII (e, segnatamente, quando le misure “non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”); considerato, quanto alla durata delle misure, che può ritenersi congruo, in adesione a quanto richiesto dalla società, il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, tenuto conto che un periodo inferiore non consentirebbe di procedere compiutamente allla definizione delle trattative;
CONFERMA
le misure protettive ex art. 18 CCII richieste dalla
[...]
, stabilendo il termine di Parte_1
giorni 120 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese (10.3.2025) nei confronti di tutti i creditori sociali;
DISPONE
- l'estensione al socio illimitatamente responsabile del divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul suo patrimonio e di tutte le misure presenti nell'art. 18
- 10 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare CCII;
- la sospensione del pagamento dei ratei relativi ai mutui e ai finanziamenti di Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10
[...] Controparte_11 [...]
, CP_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15
;
[...]
- l'inibitoria per i creditori - (p. IVA e c. CP_16
f. ), (p. IVA e c. f. P.IVA_1 Controparte_17
), SO. (p. IVA P.IVA_2 CP_3 CP_18
e c. f. ), (p. P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
IVA e c.f. ), . P.IVA_5 P.IVA_6 CP_19 CP_2
(p. IVA e c.f. ), (p. IVA e c. f. P.IVA_7 CP_20
), (p. IVA e c. f. P.IVA_8 CP_21
) e (c.f. P.IVA_9 Parte_2
) - di negoziare gli assegni post C.F._1
datati emessi da Unicredit e e di CP_15
richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista;
- l'inibitoria per le Banche - Controparte_7
[...] Controparte_10
- di Controparte_11 CP_12
escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia
- 11 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare MCC e SACE;
- l'inibitoria per gli istituti di credito -
[...]
CP_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11
,
[...] CP_12 Controparte_13
[...] Controparte_14 [...]
- di segnalare la società Controparte_15
debitrice alla centrale rischi e alla CRIF;
MANDA
- all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.
- alla Cancelleria per:
la comunicazione alla parte ricorrente ed all'esperto, avv. Francesca Pellicori;
la comunicazione al Registro delle Imprese, da eseguirsi entro il giorno successivo al deposito;
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'Esperto.
Così deciso in Palermo, in data 04/04/2025.
Il Giudice
Vittoria Rubino
- 12 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 13 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare
SEZIONE IV – PROCEDURE CONCORSUALI
ORDINANZA EX ART. 19 CCII
IL GIUDICE DELEGATO in persona del Giudice dr.ssa Vittoria Rubino nel procedimento iscritto al n. 1230 dell'anno 2025 del Ruolo
Volontaria Giurisdizione proposto da
(avv. Parte_1
LO VOI GERACI EMANUELE )
e con la costituzione di
(avv. Andrea Fioretti) CP_1
(avv. Giuseppe Di Blasi) CP_2
Letto il ricorso ex artt. 18 e 19 CCII depositato in data
10.3.2025 con il quale la Parte_1
ha chiesto al Tribunale la conferma delle misure
[...]
protettive verso tutti i creditori sociali, già richieste ex art. 18, comma 1, CCII, l'estensione delle misure al socio illimitatamente responsabile nonché l'adozione di misure cautelari atipiche;
rilevato che la ricorrente ha domandato in particolare di adottare, ovvero di inibire, nei suoi confronti e verso il socio illimitatamente responsabile, , nuove azioni Parte_1
esecutive e cautelari da parte di tutti i creditori, e con particolare riferimento al:
Tribunale di Palermo sezione fallimentare
1. pignoramento presso terzi n. 3073/2024 R.G. Trib.
Palermo - Dr. I. Picone (Avv. Picone) - prossima udienza il
25.3.2025 - € 29.238,00 oltre interessi e spese legali;
2. pignoramento presso terzi notificato il 5.2.2025 Trib.
Palermo - - udienza di citazione il Controparte_3
29.5.2025 - € 5.003,53 oltre interessi e spese legali;
3. pignoramento presso terzi notificato il 5.2.2025 Trib.
Palermo - - udienza di citazione Controparte_4
al il 29.10.2025 - € 10.001,36 oltre interessi e spese legali;
4. pignoramento presso terzi notificato il 5.2.2025 Trib.
Palermo - Controparte_5
rilevato che la ricorrente ha, altresì, domandato l'adozione delle seguenti misure cautelari atipiche:
I. la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, ciò senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche di estinguere la propria posizione creditoria;
II. l'inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE;
III. l'inibitoria per i creditori muniti di assegni, di incassare gli stessi;
IV. l'inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla CRIF in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti. verificato che risulta eseguita, nel rispetto del disposto di cui
- 2 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare all'art. 19 comma 1 secondo periodo CCII, la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento;
ritenuto, anzitutto, che nella fattispecie sussiste il presupposto soggettivo per l'accesso alla composizione negoziata della crisi previsto dall'art. 12, comma 1, CCII, essendo la società ricorrente un imprenditore commerciale in condizioni di squilibrio economico-finanziario, come si evince dalla documentazione contabile prodotta in giudizio;
rilevato, inoltre, che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 17, comma 9, CIII, non risultando che la ricorrente abbia instaurato altra procedura di composizione negoziata della crisi conclusasi con archiviazione da meno di un anno;
precisato, quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure protettive, che:
• la composizione negoziata della crisi può essere avviata quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa” (art. 12, comma 1, CCII);
• l'esperto, dopo l'accettazione dell'incarico, è subito tenuto a convocare l'imprenditore allo scopo di verificare “l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento” (art. 17, comma
5, CCII);
• all'udienza l'esperto è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine alla “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative” (art. 19, comma 4,
- 3 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare CCII);
• il giudice può prorogare la durata delle misure già disposte solo “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative” (art. 19, comma 5, CCII), mentre può revocarle o abbreviarne la durata “quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori” (art. 19, comma 6, CCII); ritenuto, alla luce di tali disposizioni, che – come evidenziato da un condivisibile pronunciamento giurisprudenziale – in sede di conferma delle misure protettive il giudice deve verificare la sussistenza di “una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali – giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori” (Trib. Piacenza, ord. 22 dicembre 2022); esaminata la relazione dell'esperto, depositata in data
26.3.2025;
- 4 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare rilevato che all'udienza del 27.3.2025, i creditori costituitisi non si sono opposti alle domande formulate nel ricorso di conferma delle misure protettive, fatta eccezione per l'istituto di credito, che si è opposta all'inibizione della CP_1
segnalazione alla centrale rischi e alla CRIF;
rilevato che il piano di risanamento può sintetizzarsi nei seguenti punti:
a) acquisizione di un partner strategico, finanziario e commerciale, interessato ad intervenire per il risanamento dell'impresa, la maggiore creditrice a sua Controparte_6
volta della ricorrente per complessivi Euro 1.926.250,24 alla data del 31.12.2024, la quale stralcerà la propria posizione nella misura del 70% e comunque in misura pari ai creditori della medesima categoria;
b) accordi individuali con il ceto creditorio, con previsione di stralci – per complessivi Euro 3 milioni circa - dei crediti finanziari (per la parte di credito non garantita da MCC) e commerciali;
c) conversione in capitale del credito commerciale riferibile alla per un importo stimato in circa Euro Controparte_6
600.000, ed immissione di nuova finanza da parte di quest'ultima società, per ulteriori 2 milioni;
d) immissione di nuova finanza da parte dell'attuale socio, in ragione delle effettive disponibilità personali, oggi stimate in circa euro 200.000 in un arco temporale di anni 5;
- 5 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare e) accesso ad una nuova linea di credito a lungo termine della durata di anni 15, per un importo attualmente individuato in circa 2 milioni di euro e al tasso di rimborso stimato del
5,2%;
f) esecuzione entro il corrente anno 2025 dei pagamenti in favore dei creditori con i quali saranno conseguiti gli accordi;
g) pagamento dei creditori diversi dai creditori commerciali
(lavoratori, enti previdenziali, spese di procedura) in maniera integrale alle naturali scadenze e del solo creditore erariale in maniera sempre integrale ma dilazionata in anni 7, secondo quanto previsto dall'art.25-bis del CCII tramite i flussi da continuità aziendale;
rilevato l'esito positivo dello stress pratico, più volte ripetuto anche dallo stesso esperto;
considerato che
, nella fattispecie in esame, tenuto anche conto del parere reso dall'esperto, appare ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, con particolare riguardo all'ingresso del partner commerciale P_
, soggetto solido e dotato di affidabilità commerciale,
[...]
disposto a stralciare gran parte del credito e a immettere circa 2.000.000,00 di euro nella società; osservato, in proposito, che l'esperto nella propria relazione ha rappresentato che si sono già tenuti i primi incontri anche con i creditori, funzionali a giungere ad un positivo esito delle
- 6 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare trattative;
considerato, infatti, che le trattative seppur in uno stato ancora embrionale hanno coinvolto i creditori per un ammontare di circa il 75% dei commerciali e il 100% di quelli finanziari e non risultano opposizioni formalizzate alla prosecuzione della trattativa;
considerato che
l'esperto ha aggiunto, da un lato, l'esito positivo del test pratico e, dall'altro lato, ha precisato che il buon esito delle trattative e del risanamento aziendale ed il mantenimento del tessuto commerciale dei fornitori passano necessariamente attraverso la conferma delle misure protettive e l'adozione delle misure cautelari dedotte in ricorso;
rilevato, in particolare, che l'esperto ha altresì specificato che il divieto di azioni esecutive appare necessario per evitare il depauperamento del patrimonio aziendale nel corso della composizione negoziata, inibitoria comunque di carattere temporaneo;
ritenuto, pertanto, che la domanda di conferma delle misure protettive può essere accolta;
considerato che
le predette misure vanno estese al socio illimitatamente resposabile;
rilevato, invero, che il Tribunale condivide quanto già sostenuto dal Tribunale di Venezia del 6 febbraio 2023, in merito all'ammissibilità di estendere le misure protettive al
- 7 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare socio illimitatamente responsabile, laddove l'aggressione del suo patrimonio personale potrebbe causare un nocumento al risanamento dell'impresa e alla continuazione dell'esercizio della stessa, e ciò perché il socio intende mettere a disposizione finanza personale per la soddisfazione dei creditori;
considerato che
invero, nel caso di specie, nel piano di risanamento è previsto un apporto economico di euro
200.000,00 da parte del socio illimitatamente responsabile,
, somma che nell'ipotesi di azione esecutiva Parte_1
potrebbe essere aggredita da un singolo creditore vanificando l'esito positivo delle trattative;
considerato, pertanto, che va espressamente disposta l'estensione delle misure a protezione del patrimonio personale del singolo socio illimitatamente responsabile, da intendersi misure cautelari atipiche, tenuto conto che siffatte misure devono intendersi provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative (cfr art. 19 comma 1 CCII); rilevato che, al pari – e tenuto conto del parere favorevole dell'esperto - vanno concesse le misure cautelari atipiche allegate dal ricorrente, ritenute tutte ammissibili giuridicamente e volte al buon funzionamento delle trattative;
considerato, infatti, che:
- la sospensione dei ratei relativi ai mutui e ai finanziamenti consente di bloccare temporaneamente le
- 8 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare uscite mensili di ingente entità e di cristallizzare la posizione dei creditori nel corso delle trattative;
- l'inibitoria per le Banche di escutere le garanzie MCC e
SACE impedisce di modificare la graduazione del credito, evitando così che possa variare la percentuale dei crediti assistiti da privilegio rispetto ai chirografari, modifica che potrebbe generare il naufragio delle trattative perché cambierebbero le categorie dei creditori;
- l'inibitoria per i creditori di incassare gli assegni post datati, perlopiù emessi prima della trasformazione sociale, che consente al pari delle precedenti inibitorie di cristallizzare l'entità del passivo ed evita di porre in sofferenza la liquidità della società ricorrente;
- l'inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla centrale rischi e alla CRIF, provvedimento – contrariamente a quanto sostenuto in udienza da – ammissibile e volto ad evitare di CP_1
allarmare il mondo degli intermediari rispetto alle difficoltà finanziarie della società, questi ultimi comunque informati dalla pubblicazione nel registro delle imprese delle domanda di conferma delle misure protettive;
rilevato, dunque, che nonostante la concessione delle misure protettive e cautelari atipiche concesse, resta ferma la
- 9 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare previsione che l'esperto così come uno o più creditori, monitorando via via l'evolversi della procedura e lo sviluppo del piano di risanamento, possa(no) in ogni momento attivarsi per chiedere la revoca delle misure o l'abbreviazione della relativa durata, al ricorrere di circostanze negative meritevoli di segnalazione ex art. 19 comma 6. CCII (e, segnatamente, quando le misure “non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”); considerato, quanto alla durata delle misure, che può ritenersi congruo, in adesione a quanto richiesto dalla società, il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, tenuto conto che un periodo inferiore non consentirebbe di procedere compiutamente allla definizione delle trattative;
CONFERMA
le misure protettive ex art. 18 CCII richieste dalla
[...]
, stabilendo il termine di Parte_1
giorni 120 dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese (10.3.2025) nei confronti di tutti i creditori sociali;
DISPONE
- l'estensione al socio illimitatamente responsabile del divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul suo patrimonio e di tutte le misure presenti nell'art. 18
- 10 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare CCII;
- la sospensione del pagamento dei ratei relativi ai mutui e ai finanziamenti di Controparte_7
Controparte_8 Controparte_9
[...] Controparte_10
[...] Controparte_11 [...]
, CP_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15
;
[...]
- l'inibitoria per i creditori - (p. IVA e c. CP_16
f. ), (p. IVA e c. f. P.IVA_1 Controparte_17
), SO. (p. IVA P.IVA_2 CP_3 CP_18
e c. f. ), (p. P.IVA_3 P.IVA_4 CP_2
IVA e c.f. ), . P.IVA_5 P.IVA_6 CP_19 CP_2
(p. IVA e c.f. ), (p. IVA e c. f. P.IVA_7 CP_20
), (p. IVA e c. f. P.IVA_8 CP_21
) e (c.f. P.IVA_9 Parte_2
) - di negoziare gli assegni post C.F._1
datati emessi da Unicredit e e di CP_15
richiedere o levare protesti in caso di assegni privi di provvista;
- l'inibitoria per le Banche - Controparte_7
[...] Controparte_10
- di Controparte_11 CP_12
escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia
- 11 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare MCC e SACE;
- l'inibitoria per gli istituti di credito -
[...]
CP_7 Controparte_8 [...]
Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11
,
[...] CP_12 Controparte_13
[...] Controparte_14 [...]
- di segnalare la società Controparte_15
debitrice alla centrale rischi e alla CRIF;
MANDA
- all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata.
- alla Cancelleria per:
la comunicazione alla parte ricorrente ed all'esperto, avv. Francesca Pellicori;
la comunicazione al Registro delle Imprese, da eseguirsi entro il giorno successivo al deposito;
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'Esperto.
Così deciso in Palermo, in data 04/04/2025.
Il Giudice
Vittoria Rubino
- 12 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 13 - Tribunale di Palermo sezione fallimentare