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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2146/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_1
), residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Monia Socci del foro di Ravenna, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore sito in Ravenna via Meucci n. 7/D
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] in data [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], VIALE BIDENTE N. 228 - Lettera: B, rappresentato e difeso dall'Avv.
EN D'AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale sito in Forlì alla
Via dei Filergiti n. 10
RESISTENTE
IN PUNTO A: divorzio giudiziale pagina 1 di 7 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note di trattazione scritta depositate in data
26/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., nel procedimento iniziato in forma giudiziale, per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Forlì, esperiti gli incombenti di rito, disponendo altresì la trasmissione degli atti al PM, affinché preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che:
1. i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 continueranno a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credono la loro residenza;
2. alla Sig.ra resterà assegnata la ex dimora coniugale sita in Controparte_1
Forlì (FC) viale Bidente n. 228, lett b, in t. 1, di sua esclusiva proprietà;
3. le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
03.05.2012 resteranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, per cui entrambi i genitori si impegnano e obbligano a curarle, educarle e istruirle con costanza e continuità e nel miglior modo possibile, con collocamento prevalente presso la madre ove continueranno ad avere la residenza in Forlì (FC) viale Bidente n. 228; 4. i genitori, di comune accordo e verificata la compatibilità con i rispettivi impegni lavorativi, si impegnano ciascuno a Per_ tenere con sé le figlie e secondo la seguente calendarizzazione, in osservanza con gli Per_1 impegni scolastici, ricreativi e sportivi delle minori: I° Persona_3 settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e fino a prima di cena. II° settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e fino a prima di cena e dal venerdì dalle ore 20.00 fino alla domenica dopo cena PERIODO ESTIVO LUGLIO E AGOSTO I° settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì pomeriggio fino a prima di cena e dal mercoledì dalle 20.00 al giovedì sera prima di cena II° settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le pagina 2 di 7 figlie minori il martedì pomeriggio fino a dopo cena e dal mercoledì dalle 20.00 al giovedì sera dopo cena e dal venerdì dalle 20.00 fino alla domenica dopo cena 5. i periodi di vacanza scolastica natalizia e pasquale seguono il criterio dell'alternanza di cui alla precedente disposizione;
6. i genitori potranno di comune accordo modificare le condizioni di visita per motivi di salute, lavoro e scolastici;
7. Il padre, Sig. , verserà alla Sig.ra Parte_1
la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento Controparte_1 per entrambe le figlie da versare entro il 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT ogni anno.; 8. saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese Per_ straordinarie necessarie per le figlie e come indicate dal Protocollo d'Intesa Per_1 sottoscritto ed in uso al Tribunale di Forlì del 09.06.2017 da documentarsi entro il giorno 30 di ogni mese e versarsi unitamente al contributo al mantenimento e di seguito elencate: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti salutari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole di infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi pagina 3 di 7 agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori. Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private. Spese ludico/sportive/ricreative: a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100,00
l'anno; b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del/ dei figlio/i.
9. Entrambi i genitori beneficeranno nella misura del 50% ciascuno delle detrazioni fiscali relative alle figlie;
10. Entrambi i genitori beneficeranno dell'assegno unico che sarà pertanto percepito nella misura del 50% ciascuno;
11. I coniugi si riconoscono reciprocamente economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno alimentare;
12)
Ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale con esonero della solidarietà”.
Il PM intervenuto non ha formulato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
in FORLIMPOPOLI in data 10/06/2018, trascritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto comune, anno 2018, parte II, Serie C, n. 24, essendo già intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di omologa emesso in data 08/06/2023 dal Tribunale di Forlì; il ricorrente ha dedotto che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso pagina 4 di 7 alcuna forma di convivenza, di talchè sussistevano tutte le condizioni previste per la scioglimento del matrimonio.
Esponeva inoltre che in costanza di matrimonio erano nate le figlie in data 07/11/2009 e Per_1
Per_ in data 03/05/2012 e chiedeva quindi che fosse pronunciato l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno come dal medesimo indicato.
Con comparsa depositata in data 11/04/2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1 rappresentando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo e pertanto chiedeva la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale nonché l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate in atti.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con ordinanza depositata in data 02/07/2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., contenenti conclusioni congiunte, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 [...] contrassero matrimonio civile in Forlimpopoli in data 10/06/2018, trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2018, parte I, serie A, n.73.
Dagli atti risulta inoltre che in data 08/06/2023 il Tribunale di Forlì ha emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e che da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte e del contegno processuale delle parti può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 cioè sei mesi dall'avvenuta comparizione delle parti nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarata la scioglimento del matrimonio concordatario con tutte le conseguenze in materia di stato civile.
pagina 5 di 7 Quanto alle condizioni di scioglimento del matrimonio, che riguardano essenzialmente l'affidamento e il mantenimento della prole minorenne va detto che tali condizioni, come concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse della stessa.
Va senz'altro disposto, quindi, l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, posto che esso realizza le migliori condizioni perché le minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ne ricevano cura, istruzione ed educazione congiunte.
Appare inoltre opportuno recepire i restanti accordi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e sugli incontri di queste ultime con il padre (come da conclusioni sopra riportate e recepite in dispositivo).
Appare congruo rispetto alla capacità reddituale delle parti come emersa in corso di causa l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, pari ad euro 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come sopra specificate.
Le parti hanno anche dichiarato di essere economicamente autonome
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento iscritto al n. 2146/2024 R.G. promosso da Parte_1
nei confronti di per scioglimento del matrimonio: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...]
Forlimpopoli il 10.6.1978 con nata il [...] a Forlimpopoli, in [...]
Forlimpopoli in data 10/06/2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2018, parte 2, serie C, n. 24;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
pagina 6 di 7 3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2146/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_1
), residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Monia Socci del foro di Ravenna, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore sito in Ravenna via Meucci n. 7/D
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] in data [...] (c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], VIALE BIDENTE N. 228 - Lettera: B, rappresentato e difeso dall'Avv.
EN D'AG ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale sito in Forlì alla
Via dei Filergiti n. 10
RESISTENTE
IN PUNTO A: divorzio giudiziale pagina 1 di 7 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note di trattazione scritta depositate in data
26/05/2025 in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., nel procedimento iniziato in forma giudiziale, per come di seguito integralmente trascritte: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Forlì, esperiti gli incombenti di rito, disponendo altresì la trasmissione degli atti al PM, affinché preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio per mutuo consenso, alle seguenti condizioni dai medesimi concordate, volendo dichiarare che:
1. i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_1 continueranno a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare ove credono la loro residenza;
2. alla Sig.ra resterà assegnata la ex dimora coniugale sita in Controparte_1
Forlì (FC) viale Bidente n. 228, lett b, in t. 1, di sua esclusiva proprietà;
3. le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
03.05.2012 resteranno affidate ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, per cui entrambi i genitori si impegnano e obbligano a curarle, educarle e istruirle con costanza e continuità e nel miglior modo possibile, con collocamento prevalente presso la madre ove continueranno ad avere la residenza in Forlì (FC) viale Bidente n. 228; 4. i genitori, di comune accordo e verificata la compatibilità con i rispettivi impegni lavorativi, si impegnano ciascuno a Per_ tenere con sé le figlie e secondo la seguente calendarizzazione, in osservanza con gli Per_1 impegni scolastici, ricreativi e sportivi delle minori: I° Persona_3 settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e fino a prima di cena. II° settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì e giovedì dall'uscita di scuola e fino a prima di cena e dal venerdì dalle ore 20.00 fino alla domenica dopo cena PERIODO ESTIVO LUGLIO E AGOSTO I° settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori il martedì pomeriggio fino a prima di cena e dal mercoledì dalle 20.00 al giovedì sera prima di cena II° settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé le pagina 2 di 7 figlie minori il martedì pomeriggio fino a dopo cena e dal mercoledì dalle 20.00 al giovedì sera dopo cena e dal venerdì dalle 20.00 fino alla domenica dopo cena 5. i periodi di vacanza scolastica natalizia e pasquale seguono il criterio dell'alternanza di cui alla precedente disposizione;
6. i genitori potranno di comune accordo modificare le condizioni di visita per motivi di salute, lavoro e scolastici;
7. Il padre, Sig. , verserà alla Sig.ra Parte_1
la somma complessiva di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento Controparte_1 per entrambe le figlie da versare entro il 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT ogni anno.; 8. saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno le spese Per_ straordinarie necessarie per le figlie e come indicate dal Protocollo d'Intesa Per_1 sottoscritto ed in uso al Tribunale di Forlì del 09.06.2017 da documentarsi entro il giorno 30 di ogni mese e versarsi unitamente al contributo al mantenimento e di seguito elencate: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche per trattamenti sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b. visite in libera professione, trattamenti salutari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c. cure non convenzionali. Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e oneri imposti da istituti pubblici per scuole di infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b. tasse e oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f. mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g. alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi pagina 3 di 7 agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h. pre/dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori. Spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo;
a. rette scolastiche imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. rette universitarie in istituti privati;
d. alloggio presso le sedi universitarie non rientranti nella regione di residenza;
e. baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f. gite scolastiche con pernottamento;
g. corsi di recupero e lezioni private. Spese ludico/sportive/ricreative: a. non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque una attività che comporti una spesa entro € 100,00
l'anno; b. la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del/ dei figlio/i.
9. Entrambi i genitori beneficeranno nella misura del 50% ciascuno delle detrazioni fiscali relative alle figlie;
10. Entrambi i genitori beneficeranno dell'assegno unico che sarà pertanto percepito nella misura del 50% ciascuno;
11. I coniugi si riconoscono reciprocamente economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno alimentare;
12)
Ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale con esonero della solidarietà”.
Il PM intervenuto non ha formulato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
in FORLIMPOPOLI in data 10/06/2018, trascritto nel Registro degli atti di CP_1 matrimonio del predetto comune, anno 2018, parte II, Serie C, n. 24, essendo già intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di omologa emesso in data 08/06/2023 dal Tribunale di Forlì; il ricorrente ha dedotto che dalla data della separazione i coniugi non avevano ripreso pagina 4 di 7 alcuna forma di convivenza, di talchè sussistevano tutte le condizioni previste per la scioglimento del matrimonio.
Esponeva inoltre che in costanza di matrimonio erano nate le figlie in data 07/11/2009 e Per_1
Per_ in data 03/05/2012 e chiedeva quindi che fosse pronunciato l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno come dal medesimo indicato.
Con comparsa depositata in data 11/04/2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1 rappresentando che nelle more le parti erano addivenute ad un accordo e pertanto chiedeva la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale nonché l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate in atti.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con ordinanza depositata in data 02/07/2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/05/2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., contenenti conclusioni congiunte, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1 [...] contrassero matrimonio civile in Forlimpopoli in data 10/06/2018, trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2018, parte I, serie A, n.73.
Dagli atti risulta inoltre che in data 08/06/2023 il Tribunale di Forlì ha emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e che da allora essi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte e del contegno processuale delle parti può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 cioè sei mesi dall'avvenuta comparizione delle parti nel caso di separazione consensuale.
L'insistenza nel ricorso nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talchè deve essere dichiarata la scioglimento del matrimonio concordatario con tutte le conseguenze in materia di stato civile.
pagina 5 di 7 Quanto alle condizioni di scioglimento del matrimonio, che riguardano essenzialmente l'affidamento e il mantenimento della prole minorenne va detto che tali condizioni, come concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse della stessa.
Va senz'altro disposto, quindi, l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, posto che esso realizza le migliori condizioni perché le minori mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e ne ricevano cura, istruzione ed educazione congiunte.
Appare inoltre opportuno recepire i restanti accordi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e sugli incontri di queste ultime con il padre (come da conclusioni sopra riportate e recepite in dispositivo).
Appare congruo rispetto alla capacità reddituale delle parti come emersa in corso di causa l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, pari ad euro 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie come sopra specificate.
Le parti hanno anche dichiarato di essere economicamente autonome
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento iscritto al n. 2146/2024 R.G. promosso da Parte_1
nei confronti di per scioglimento del matrimonio: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...]
Forlimpopoli il 10.6.1978 con nata il [...] a Forlimpopoli, in [...]
Forlimpopoli in data 10/06/2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2018, parte 2, serie C, n. 24;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
pagina 6 di 7 3) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate fra le parti riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte e dispone in conformità;
4) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Serena Chimichi dott. Massimo Di Patria
pagina 7 di 7