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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3776/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3776/2022
Oggi all'udienza dell'11 giugno 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 3776 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
“ , con sede in Carini (PA),Corso Italia n. 110 (P.IVA: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Laudicina (C.F.: ) del Foro di C.F._1
Marsala, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsala, Corso A. Gramsci n. 125, giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente Contro
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Serafina Prestigiacomo
(CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo C.F._3 nella Via Empedocle Restivo n. 4, in virtù del mandato in atti depositato Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione proposta con atto di citazione da “ in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 787/2022 emesso in data 22/02/2022 dal Tribunale di Palermo;
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opposta, a rimborsare a parte opponente le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri pagina 2 di 6 di cui al D.M 147/2022, in Euro 5031,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge
, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la IG.ra , premettendo in fatto - di avere Parte_3
ricoperto la carica di Amministratrice della Società “ dal 2007 e sino al Parte_1 febbraio 2012; che in considerazione dell'imminente scadenza dell'incarico, gli allora quotisti Part (per un totale del 100% del valore del capitale) della Società
[...]
Dott. e , al fine di regolarizzare la posizione Parte_1 Parte_4 Parte_5 economica dell'Amministratrice illo tempore Sig.ra e a tacitazione del compenso di CP_1
amministratore che non era stato mai riscosso/corrisposto hanno riconosciuto l'esistenza di un debito di complessivi €. 90.000,00, di cui €. 30.000,00 tacitato mediante consegna di n. 2 autovetture ed €. 60.000,00 quale differenza come da accordo trasfuso nel verbale redatto in data 2.01.2012 dal seguente tenore letterale: “Poiché le funzioni di Amministratore della Sig.ra verranno a decadere nel brevissimo si è concordato con la stessa visto l'articolo Controparte_1
2688 c.c. di consegnare alla Sig.ra due automobili intestate alla Controparte_1 Parte_1
(lancia Ypsilon e audi A3) ponendola in posizione di proprietaria non intestataria per un valore di euro
30.000,00 da defalcare dalla maggior somma a lei dovuta pari ad euro 90.000,00 successivamente insieme al nuovo amministratore si stabilirà la modalità del saldo della differenza ancora dovuta”; che
La in persona degli ex quotisti Dott. e ha riconosciuto il Parte_1 T_ Pt_5
debito nei confronti della Sig.ra per la somma di €. 60.000,00; che con nota del CP_1
13.10.2021, seppure diffidata la Società al pagamento della somma dovuta ,ad oggi, è inadempiente – chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 22.02.2022 il decreto ingiuntivo nr 787/2022, reso immediatamente esecutivo, con il quale ingiungeva alla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma Parte_1
pari ad euro 60.000,00, oltre interessi e spese come da monitorio.
Avverso il predetto provvedimento proponeva rituale opposizione la Parte_1
pagina 3 di 6 Assumendo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che il documento, sottoscritto dai IGnori e i quali non rivestivano la qualifica di Parte_4 Parte_5
legali rappresentati della Società e, non avevano alcun potere di rappresentanza, e su cui si fonda la pretesa creditoria , non può costituire alcun riconoscimento di debito da parte della Controparte_2 atteso che lo stesso non risultava sottoscritto da parte del legale rappresentante della società
[...]
; eccepiva ancora l intervenuta formazione del giudicato ex a art. 2909 c.c., in relazione al giudizio n.. 445/2014 R.G. nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare di Palermo con decreto del 20.02.2015 ha rigettato l'istanza proposta dalla per la dichiarazione di CP_1
fallimento della società e da questa proposta sulla base del credito oggetto del presente giudizio;
eccepiva, in ultimo, la prescrizione quinquennale del credito azionato a norma dell'art. 2949 cod. civ. ; nel merito riteneva, in ogni caso, infondata e destituita di fondamento la pretesa azionata assumendo che il documento allegato non poteva costituire alcuna valida prova e comunque non era opponibile alla società opposta trattandosi di una semplice scrittura non contenuta in alcun documento contabile e/o societario, nè sottoscritta dal proprio legale rappresentante della Società, e che il compenso per la carica di amministratore della Società non era neppure preventivamente determinato come previsto dall'art. 12 dello
Statuto societario.
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto in giuntivo.
Si costituiva l'opposta contestando tutti i motivi di opposizione proposti da parte CP_1
opponente ritenendoli infondati e ribadendo la validità del documento prodotto in sede di monitoria , assumendo che la determinazione del proprio compenso era stato determinato dai quotisti in quota 100% Dott. e Dott. . Parte_5 Parte_4
Instava , quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc , in assenza di attività istruttoria, ritenendo la causa di natura documentale, sulle conclusioni rassegante dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L 'opposizione proposta è fondata e va pertanto accolta .
Deve infatti preliminarmente osservarsi che nella causa instauratasi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, sebbene convenuto in giudizio, riveste sostanzialmente, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza, la posizione di pagina 4 di 6 attore, sul quale grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
In tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa.
Nella specie parte opposta fonda la propria pretesa su una scrittura privata del 02.01.2012 denominato “verbale consegna di autovetture” con il quale i IGnori e Parte_5 T_
, soci maggioritari della società “ “ , riconoscevano nei confronti
[...] Parte_1
della , odierna opposta, un compenso per la carica di amministratore Controparte_1
rivestita da quest'ultima all'interno della società dal 2007 al 2012, la somma complessiva di euro 90.000,00, compensata per euro 30.000,00 con il trasferimento di due autovetture di proprietà della società.
Orbene , l'atto ricognitivo prodotto, sottoscritto dai soci e , Parte_5 Parte_4
seppure socie di maggioranza, non è vincolante per la società opponente, non rivestendo i predetti la carica di amministratori al momento della sua sottoscrizione, ed in assenza di delega o procura o ratifica da parte dell'amministratore della società “ . Parte_1
In assenza di tali funzioni e/o atti , il riconoscimento da parte dei soci deve ritenersi un atto Pa personale, privo di efficacia nei confronti della
A ciò va aggiunto che dalla lettura delle clausole statutarie all'art. 12 è previsto che “Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti”.
Ora,poiché il compenso degli amministratori deve essere preventivamente deliberato dall'assemblea dei soci o determinato in sede di nomina ( ex art. 2479cc) in mancanza di tale delibera, non è dovuto alcun compenso.
Dagli atti di casua non risulta alcuna delibera adottata dalla società per attribuire il compenso richiesto. pagina 5 di 6 E', invece, documentalmente provato e, segnatamente , dal verbale di assenblea dei soci del
30.11.2006 (all produzione opponente), che al momento della delibera della nomina di amministartore della IG.ra , l'assemblea non ha deliberato alcun Controparte_1 compenso .
In ragione di qaunto sopra acclarato l'opposizione risulta fondata e deve essere accolata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 , tenuto conto della complessiva attività svolta ed in assenza di espletamento di attività istruttoria.
Così deciso in Palermo l'11 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3776/2022
Oggi all'udienza dell'11 giugno 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 3776 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 6 tra
“ , con sede in Carini (PA),Corso Italia n. 110 (P.IVA: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Laudicina (C.F.: ) del Foro di C.F._1
Marsala, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marsala, Corso A. Gramsci n. 125, giusta mandato in calce all'atto di citazione
Opponente Contro
, (C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Serafina Prestigiacomo
(CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo C.F._3 nella Via Empedocle Restivo n. 4, in virtù del mandato in atti depositato Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione proposta con atto di citazione da “ in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 787/2022 emesso in data 22/02/2022 dal Tribunale di Palermo;
- Dichiara tenuto e conseguentemente condanna parte opposta, a rimborsare a parte opponente le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri pagina 2 di 6 di cui al D.M 147/2022, in Euro 5031,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge
, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la IG.ra , premettendo in fatto - di avere Parte_3
ricoperto la carica di Amministratrice della Società “ dal 2007 e sino al Parte_1 febbraio 2012; che in considerazione dell'imminente scadenza dell'incarico, gli allora quotisti Part (per un totale del 100% del valore del capitale) della Società
[...]
Dott. e , al fine di regolarizzare la posizione Parte_1 Parte_4 Parte_5 economica dell'Amministratrice illo tempore Sig.ra e a tacitazione del compenso di CP_1
amministratore che non era stato mai riscosso/corrisposto hanno riconosciuto l'esistenza di un debito di complessivi €. 90.000,00, di cui €. 30.000,00 tacitato mediante consegna di n. 2 autovetture ed €. 60.000,00 quale differenza come da accordo trasfuso nel verbale redatto in data 2.01.2012 dal seguente tenore letterale: “Poiché le funzioni di Amministratore della Sig.ra verranno a decadere nel brevissimo si è concordato con la stessa visto l'articolo Controparte_1
2688 c.c. di consegnare alla Sig.ra due automobili intestate alla Controparte_1 Parte_1
(lancia Ypsilon e audi A3) ponendola in posizione di proprietaria non intestataria per un valore di euro
30.000,00 da defalcare dalla maggior somma a lei dovuta pari ad euro 90.000,00 successivamente insieme al nuovo amministratore si stabilirà la modalità del saldo della differenza ancora dovuta”; che
La in persona degli ex quotisti Dott. e ha riconosciuto il Parte_1 T_ Pt_5
debito nei confronti della Sig.ra per la somma di €. 60.000,00; che con nota del CP_1
13.10.2021, seppure diffidata la Società al pagamento della somma dovuta ,ad oggi, è inadempiente – chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 22.02.2022 il decreto ingiuntivo nr 787/2022, reso immediatamente esecutivo, con il quale ingiungeva alla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma Parte_1
pari ad euro 60.000,00, oltre interessi e spese come da monitorio.
Avverso il predetto provvedimento proponeva rituale opposizione la Parte_1
pagina 3 di 6 Assumendo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che il documento, sottoscritto dai IGnori e i quali non rivestivano la qualifica di Parte_4 Parte_5
legali rappresentati della Società e, non avevano alcun potere di rappresentanza, e su cui si fonda la pretesa creditoria , non può costituire alcun riconoscimento di debito da parte della Controparte_2 atteso che lo stesso non risultava sottoscritto da parte del legale rappresentante della società
[...]
; eccepiva ancora l intervenuta formazione del giudicato ex a art. 2909 c.c., in relazione al giudizio n.. 445/2014 R.G. nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare di Palermo con decreto del 20.02.2015 ha rigettato l'istanza proposta dalla per la dichiarazione di CP_1
fallimento della società e da questa proposta sulla base del credito oggetto del presente giudizio;
eccepiva, in ultimo, la prescrizione quinquennale del credito azionato a norma dell'art. 2949 cod. civ. ; nel merito riteneva, in ogni caso, infondata e destituita di fondamento la pretesa azionata assumendo che il documento allegato non poteva costituire alcuna valida prova e comunque non era opponibile alla società opposta trattandosi di una semplice scrittura non contenuta in alcun documento contabile e/o societario, nè sottoscritta dal proprio legale rappresentante della Società, e che il compenso per la carica di amministratore della Società non era neppure preventivamente determinato come previsto dall'art. 12 dello
Statuto societario.
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto in giuntivo.
Si costituiva l'opposta contestando tutti i motivi di opposizione proposti da parte CP_1
opponente ritenendoli infondati e ribadendo la validità del documento prodotto in sede di monitoria , assumendo che la determinazione del proprio compenso era stato determinato dai quotisti in quota 100% Dott. e Dott. . Parte_5 Parte_4
Instava , quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc , in assenza di attività istruttoria, ritenendo la causa di natura documentale, sulle conclusioni rassegante dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L 'opposizione proposta è fondata e va pertanto accolta .
Deve infatti preliminarmente osservarsi che nella causa instauratasi a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, sebbene convenuto in giudizio, riveste sostanzialmente, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza, la posizione di pagina 4 di 6 attore, sul quale grava l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
In tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa.
Nella specie parte opposta fonda la propria pretesa su una scrittura privata del 02.01.2012 denominato “verbale consegna di autovetture” con il quale i IGnori e Parte_5 T_
, soci maggioritari della società “ “ , riconoscevano nei confronti
[...] Parte_1
della , odierna opposta, un compenso per la carica di amministratore Controparte_1
rivestita da quest'ultima all'interno della società dal 2007 al 2012, la somma complessiva di euro 90.000,00, compensata per euro 30.000,00 con il trasferimento di due autovetture di proprietà della società.
Orbene , l'atto ricognitivo prodotto, sottoscritto dai soci e , Parte_5 Parte_4
seppure socie di maggioranza, non è vincolante per la società opponente, non rivestendo i predetti la carica di amministratori al momento della sua sottoscrizione, ed in assenza di delega o procura o ratifica da parte dell'amministratore della società “ . Parte_1
In assenza di tali funzioni e/o atti , il riconoscimento da parte dei soci deve ritenersi un atto Pa personale, privo di efficacia nei confronti della
A ciò va aggiunto che dalla lettura delle clausole statutarie all'art. 12 è previsto che “Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti”.
Ora,poiché il compenso degli amministratori deve essere preventivamente deliberato dall'assemblea dei soci o determinato in sede di nomina ( ex art. 2479cc) in mancanza di tale delibera, non è dovuto alcun compenso.
Dagli atti di casua non risulta alcuna delibera adottata dalla società per attribuire il compenso richiesto. pagina 5 di 6 E', invece, documentalmente provato e, segnatamente , dal verbale di assenblea dei soci del
30.11.2006 (all produzione opponente), che al momento della delibera della nomina di amministartore della IG.ra , l'assemblea non ha deliberato alcun Controparte_1 compenso .
In ragione di qaunto sopra acclarato l'opposizione risulta fondata e deve essere accolata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 , tenuto conto della complessiva attività svolta ed in assenza di espletamento di attività istruttoria.
Così deciso in Palermo l'11 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6