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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380/2022 R.G. promossa da:
nata in [...], il giorno 19 maggio 1966 cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Demma, del Foro di Termini Imerese) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Termini Imerese, via SS. Salvatore, n. 9, Pec
Email_1
- attrice -
e
nato a [...], il [...] (C.F.: ), res.te in Controparte_1 C.F._2
Marsala, nella C/da Strasatti, n. 720/A ivi elettivamente domiciliato in Marsala nella Via E. Loi, n.
29, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galfano pec Email_2
- convenuto - avente ad oggetto: risarcimento danni in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c._
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: come da atto di citazione.
Convenuto: come da comparsa di costituzione e di risposta
1 RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con citazione ritualmente notificata, l'attrice conveniva in giudizio Parte_1 P_
a tal fine esponendo:
[...]
2 di avere prestato attività di lavoro subordinato dal 01 aprile 2017 al 15 giugno 2017 svolgendo la mansione di bracciante agricola, liv. A.3 – T.I., alle dipendenze della ditta individuale P_
;
[...] che la sua posizione non era stata mai regolarizzata e l'attività lavorativa si è svolta senza indossare i dispositivi di protezioni individuali previsti e disposti dalla legge per la tipologia di lavoro svolto, senza partecipare a dei corsi di formazione né di ricevere informazioni circa i rischi connessi all'attività da svolgere né tantomeno è stata sottoposta a visita medica;
di avere percepito solamente una paga giornaliera pari ad € 35,00 senza godere del riposo settimanale, né del riposo nei giorni festivi, né di godere delle ferie in violazione del CCNL
Agricoltura e Allevamento nonché in violazione dei principi di cui all'art. 36 della Cost. (e che detto assunto aveva trovato riscontro in una ispezione eseguita dal nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani i quali in data 09.08.2018 emettevano verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018-125986-PCON-1 e che le questioni strettamente giuslavoristiche sono state oggetto di apposita vertenza di lavoro;
che, inoltre, era stato aperto un procedimento penale iscritto al n. 2797/2018 RGNR – 2607/2018
G.I.P. Tribunale di Marsala, con successiva richiesta di richiesta di rinvio a giudizio per P_ per: a) “delitto p. e p. dall' art. 603 bis comma 1 nr. 2) e comma II c.p.(intermediazione
[...]
illecita e sfruttamento del lavoro) perchè in qualità di titolare della omonima ditta individuale esercente attività agricola, impiegava quali lavoratori dipendenti , , CP_2 CP_3 [...]
, e quali braccianti per attività di CP_4 Controparte_5 Controparte_6
coltivazione e raccolta ortaggi profittando del loro stato di bisogno e sottoponendo gli stessi a condizioni di sfruttamento consistite nell'avviarli al lavoro in assenza di formazione ed informazioni sui rischi connessi all'attività da svolgere, in assenza di dispositivi di protezione individuale, senza averli sottoposti alla prescritta visita medica, nell'impiegarli per un orario settimanale pari a circa
70 ore settimanali (a fronte delle 39 contrattualmente previste), nel riconoscergli una paga giornaliera di euro 35,00 di molto inferiore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione di categoria e spesso senza consentire loro di fruire del giorno di riposo settimanale, dei giorni di riposo per le feste comandate e senza accordare loro alcuna giornata di ferie. Delitto aggravato dai sensi del comma II in quanto commesso, nei confronti delle lavoratrici donne CP_4
, e mediante violenza di natura sessuale consistita
[...] Controparte_5 Controparte_6
in frequenti palpeggiamenti nelle parti intime ed in frequenti proposte di natura sessuale,
3 proponendo regali o la regolarizzazione del rapporto di lavoro (nei confronti di ) in Controparte_5
cambio di prestazioni sessuali;
B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis comma I (violenza sessuale) e 609 septies nr. 4) c.p. perchè, con più atti ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso tendente contestualmente allo sfruttamento della condizione lavorativa delle sue dipendenti ed al proprio soddisfacimento sessuale, durante la giornata lavorativa, mediante violenza ed abuso di autorità dipendente dalla sua posizione di supremazia in quanto datore di lavoro costringeva , e a subire atti sessuali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
consistiti in toccamenti e palpeggiamenti quasi giornalieri delle zone erogene (zona genitale, sedere
e seno) sia da sopra che dentro i vestiti”.
E che tale giudizio si concludeva con sentenza n. 141/2019 resa il 16 Maggio 2019 emessa dal Gup di
Marsala, con la quale si condannava il , ex art. 444 e segg. Cpp alla pena di anni Controparte_1
uno e mesi dieci di reclusione, oltre alla condanna alle spese sostenute dalle parti civili.
Esponeva, quindi, che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, ai sensi dell'art. 445, c.
1-bis c.p.p., è "equiparata ad una sentenza di condanna".
I comportamenti del , oltre ad essere fonte di responsabilità civile per illecito contrattuale P_
( si è già detto della sentenza n. 665/2021 della sezione lavoro del Tribunale di Marsala) e di responsabilità penale (sentenza n. 141/2019 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Marsala) sono fonte di responsabilità extracontrattuale, in quanto, quale conseguenza dei reati, hanno determinato un danno non patrimoniale, meglio inquadrabile nella fattispecie del danno morale.
Il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) commesso dal in danno della Sig.ra P_
ha provocato alla stessa un danno non patrimoniale, perchè il fatto ha determinato una Pt_1
lesione dei diritti costituzionali all'integrità fisica (art. 32 Cost.) e alla dignità umana del lavoratore
(artt. 1, 2, 4 e 35 Cost.).
Il , pertanto, è tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale provocato dal reato per P_
il quale ha patteggiato la pena.
Ed ancora che il patteggiamento costituisce, infatti, un riconoscimento della responsabilità che deve essere adeguatamente valutato dal giudice investito del medesimo accertamento nel giudizio civile, nonché la sussistenza della violazione dell'art. 2087 c.c. per molestie subite dalle lavoratrici ed equiparazione delle molestie alle discriminazioni.
E dunque, tenuto conto della gravità dell'illecito e del lasso di tempo in cui quest'ultimo si è protratto, delle condizioni di lavoro che la era stata costretta a subire, degli orari di lavoro patiti e delle Pt_1
4 sofferenze psicologiche certamente sofferte, e tenuto conto anche dei precedenti giurisprudenziali in materia, chiedeva la liquidazione del risarcimento del danno nella misura di €. 10.000,00.
Concludeva chiedendo di:
-ritenere e dichiarare che il sig. è responsabile dei danni non patrimoniali, nei Controparte_1
confronti della sig.ra per i fatti esposti in narrativa;
Parte_1
- condannare al pagamento, in favore della sig.ra della somma Controparte_1 Parte_1 di €. 20.000,00 o di quella altra maggiore o minore somma meglio determinata anche in via equitativa;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
2) Si costituiva il convenuto contestando la sussistenza del fatto storico Controparte_1 rappresentato da parte attrice, e dunque 'le affermazione di c.parte - frutto di “fantasia” - relative alle asserite molestie sessuali poste in essere dal comparente nei confronti dell'attrice', ed eccependo poi che nessuna valenza ha l'accertamento operato dai C.C. dell'Ispettorato
[...]
, anche perché non effettuato in contraddittorio con il , il cui diritto di difesa – di CP_7 P_ conseguenza - è stato leso, nonché che nessuna valenza ha, altresì, la sentenza resa dal G.I.P. del
Tribunale di i Marsala indicata e prodotta da c.parte. I capi d'imputazione riguardavano diverse parti offese ed il ha preferito patteggiare al fine di evitare i tempi, l'alea ed i costi del P_ processo ordinario.
Contestando la quantificazione dei pregiudizi asseriti da parte avversa, essendo eccessiva, sproporzionata, disancorata dagli ordinari parametri elaborati dalla giurisprudenza, non provata.
Concludeva chiedendo di:
1. ritenere e dichiarare non dovute, in quanto improponibili, infondate in fatto ed in diritto, nonchè non provate, le richieste di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle, con ogni e più ampia statuizione;
2. con vittoria di spese e competenze di avvocato.
3) Concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione degli interrogatori formali delle parti, l'audizione testimoniale di nonché Controparte_4
mediante le allegazioni documentali di parte attrice (documenti relativi alla visita dell'Ispettorato del
Lavoro, la richiesta di incidente probatorio, la richiesta di rinvio a giudizio del PM presso il
Tribunale di Marsala del 12.03.2019, la sentenza di applicazione della pena resa dal G.I.P. di Marsala
n. 141/2019 del 16.05.2019, il verbale d'udienza di incidente probatorio del 25 gennaio 2019 (n. 4 pagine), nonché la sentenza n. 899/2021 del Giudice del Lavoro Tribunale di Marsala.
5 Va invero rilevato che non risultano prodotti gli atti del fascicolo penale, indicati al punto 6) dell'indice di parte attrice.
Con ordinanza del 21 febbraio 2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa come appresso sinteticamente indicata: parte convenuta provvede al pagamento della somma di euro 14.000,00 in favore dell'attrice; rinuncia integrale di parte attrice alle proprie domande con contestuale reciproca accettazione delle altre parti;
integrale compensazione delle spese del giudizio.
Detta proposta era accettata soltanto da parte attrice.
La causa è stata poi avviata alla fase decisoria e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. su richiesta delle parti.
4) Tanto sopra premesso, i termini dell'odierno dibattito processuale si incentrano sulla richiesta di accertamento di un'ipotesi di responsabilità, e consequenziale richiesta di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata dall'attrice, e derivante dalla commissione di un reato ed oggetto di separato giudizio penale.
Ritiene il Giudicante che la domanda risarcitoria si riveli manifestamente fondata e meriti, dunque, accoglimento per le ragioni come di seguito precisate, dovendosi fare riferimento ai princìpi applicabili in materia.
4.1) Occorre evidentemente partire dal disposto dell'art. 651 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato
“quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso.
Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti
6 dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale.
4.2) Va però considerato, che il caso di specie riguarda un'ipotesi di patteggiamento.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, vd. Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 28816 Anno
2019, pubbl. l'08/11/2019, possono individuarsi “tre indirizzi giurisprudenziali” seguiti dalla Corte regolatrice — a) il primo riconosce che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova del processo civile, per cui il giudice che ne voglia disconoscere l'efficacia probatoria dovrebbe spiegare perché l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e perché il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione, tenendo conto che la sentenza patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova ed impone al danneggiante/condannato di dimostrare che il fatto non sussiste e/o che la condotta non integra un comportamento illecito e/o l'assenza di dolo e/o la ricorrenza di una causa di giustificazione.
b) il secondo orientamento ritiene invece che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio: poiché la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una pronuncia di condanna "e, a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza": in termini Cass. 06/12/2011, n. 26250 (in senso analogo cfr. Cass. 11/05/2007, n.
10847; Cass. 24/02/2004 n. 3626; Cass. 06/05/2003 n. 6863); b1) in seno a tale orientamento, si rinvengono, tuttavia, anche decisioni che, pur formalmente qualificando la sentenza di patteggiamento un mero indizio, io ritengono poi così rilevante, da giungere ad affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare" (Cass. 06/12/2011, n. 26263; Cass. 19/11/2007 n.
23906); c) il terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice, pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità
e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile: "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile"
(Cass. 12/04/2011, n. 8421; Cass. 22/11/2017, n. 27835; Cass. 29/03/2006, n. 7196) — ha concluso
7 che: a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
(b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.'.
E che 'che attribuire alla sentenza di patteggiamento gli effetti pretesi dalla ricorrente sarebbe sbagliato, perché in contrasto con l'efficacia attribuita dal legislatore a tale sentenza: L'art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale "efficacia" nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non ha voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento né effetti di vincolo — che si hanno quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale — né effetti di preclusione — che ricorrono quando la legge vieta al giudice civile finanche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale — . Il mancato riconoscimento alla sentenza di patteggiamento dell'efficacia di giudicato è particolarmente significativo, giacché il giudicato penale, ove vi fosse, esplicherebbe l'effetto, nel giudizio civile, di precludere un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dei fatto come già ricostruito dal giudice penale, ricordando che per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso (Cass. 28/09/2004, n. 19387).
Di quanto detto si trae, indiretta conferma, anche considerando che l'art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che nel caso di sentenza di patteggiamento "non si applica la disposizione dell'art. 75 c.p.p., comma 3" (che dispone la sospensione obbligatoria del processo civile, fino a che quello penale non sia terminato, quando l'azione di danno sia proposta dopo la sentenza penale di primo grado); perciò
"anche se la sentenza di patteggiamento viene impugnata, al danneggiato è consentito proporre l'azione di danno in sede civile".
Per dare un senso alla deroga voluta dal legislatore occorre riconoscere "che la sentenza penale definitiva non potrà mai avere mai alcun impatto sull'esito del giudizio civile medio tempore iniziato", diversamente "il giudice civile dovrebbe, nel pronunciare la propria decisione, tenere conto del contenuto d'una sentenza penale ancora suscettibile di riforma".
Un altro elemento da prendere in esame è che al fine di giustificare la relevatio ab onere probandi non potrebbe neppure assumersi l'ammissione di responsabilità rinveniente dalla scelta dell'imputato
8 di patteggiare. Manca, infatti l'US EN (cioè la "volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte" (cfr.
Cass. 07/09/2015, n. 17702, per l'esclusione dell'US EN nella dichiarazione resa dal datore di lavoro e documentata dal verbale ispettivo perché resa in "resa in funzione degli scopi dell'inchiesta"), sicché non potrebbe attribuirsi efficacia confessoria, comportante come tale l'esonero della prova, alla richiesta di applicazione di una pena contenuta nei limiti edittali.
Come ritenuto dalla Corte Costituzionale (sent. 02/07/1990, n. 313), l'imputato si limita sostanzialmente a non negare la sua responsabilità, accettando una decisione "allo stato degli atti" come contropartita di una pena contenuta, con la duplice consapevolezza della difficoltà di dimostrare in dibattimento la propria innocenza e di rinunciare all'impugnazione se la richiesta viene accettata (art. 448 c.p.p., comma 2).
Ed ancora, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p., Cass. civ. Sez. I,
25/05/2022, n. 16838.
La Suprema Corte ha infine affermato, vd. Cassazione civile, Sez. 3^, sentenza n. 28428/2023 dell'11 ottobre 2023, che la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito.
Il giudice, pertanto, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.
E allora, le osservazioni che precedono non implicano dunque la negazione di ogni valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico (il che è corretto, perché "come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicché, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto), ma anche come fatto storico, atteso che "la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti
9 storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni".
Come fatto storico, infatti, "può essere preso essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione ' e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.".
Seguendo l'impostazione sin qui richiamata, in conclusione, va riconosciuto alla sentenza di patteggiamento la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile "tener conto nel giudizio civile" (così Cass.
16/08/2019, n. 21435).
Tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444
c.p.p., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass.
04/07/2019, n. 18085), potendo le parti, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale (Cass. 03/04/2017, n. 8063).
4.3) Ancora, come si legge nella statuizione penale prodotta da parte attrice, n. 141/2019 resa il 16 maggio 2019 emessa dal Gup presso il Tribunale di Marsala, nel proc. n. 2797/2018 RGNR –
2607/2018 G.I.P., ormai irrevocabile dal 2.6.2019, all'odierno convenuto Controparte_1
imputato per i reati di cui agli art. 603 bis comma 1 nr. 2) e comma II c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 81 cpv, 609 bis comma I (violenza sessuale) e 609 septies nr. 4) c.p. veniva applicata la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre alla condanna alle spese sostenute dalle parti civili.
In ciò, considerando, in parte motiva, che deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento dell'imputato, attese le risultanze della comunicazione della notizia di reato (n. 2/5-0/2018 prot. Del Con 13.08.2018 del dei CC. e dei suoi allegati, e della audizione, in sede di incidente CP_9
10 probatorio, delle persone offese , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
deponente in senso gravemente indiziario per la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti reati in contestazione,
Ma in ogni caso, il raffronto tra i diversi dati sulla vicenda, delineato all'esito dell'istruttoria, non desta incertezza, dal momento che, se si vuole rimanere ancorati al dato oggettivo offerto dalla ricostruzione dei fatti tenendo conto delle risultanze poste a confronto, le circostanze collimano e non appaiono sussistere elementi contraddittori, dovendosi ritenere la sussistenza dei fatti storici di cui si discute, e ogni elemento documentale raccolto in sede penale dotato di inconfutabile efficacia probatoria.
Vengono in rilievo, segnatamente, le risultanze di cui al verbale di udienza relativo all'incidente probatorio del 25/01/2019 in cui, a pag. 2, il sig. dichiarava: “ho lavorato per il sig. CP_3
fino al settembre 2017, anzi fino ad agosto. Iniziavo alle 7 di mattina fino alle 18 con una P_ pausa per il pranzo. L'estate gli orari erano diversi. Lavoravo tutti i giorni. Avevo libero solo 2 domeniche al mese perché insistevo io. Percepivo 35 € al giorno in contanti. Le buste paga che ho visto erano per 20 ore. Ho firmato le buste paga per finire tutto. Durante la vendemmia lavoravo dalle 5,30 alle 19,30. Non ho mai fatto ferie. I guanti, le scarpe ecc. le dovevamo portare noi da casa. Ho visto diverse volte il Sig. toccare le donne”. P_
Ed ancora che: ” quando vedevo molestare le signore lo dicevo al di smetterla, allora lui P_
mi metteva a lavorare in un posto lontano in modo che non potessi vedere. Ho cercato lavoro presso altre aziende e la avevo anche trovato, però la sera mi hanno telefonato per dire di non andare a lavorare con questo datore di lavoro nuovo. Le giornate scritte sulla busta paga e sul CUD non sono corrette […]”.
Inoltre, sempre in sede di incidente probatorio la teste a pag. 3, dichiarava: Controparte_4
“lavoravamo con orari diversi dalla mattina presto fino alla sera. Io ho lavorato dal giugno al settembre 2017 anzi da gennaio a settembre, il contratto lo ha fatto a febbraio. Gli orari dalle 7 di mattina alle 5 di sera con un'ora di pausa, a volte anche oltre le 5. In estate dalle 6 alle 12 e dalle 4 alle 8. C'erano 2 domeniche al mese di riposo perché decidevamo noi di riposarci. Le altre domeniche si lavorava mezza giornata. Ci pagava 35€ al giorno. Quando mettevamo la medicina alle piante non avevamo né maschera, né altre precauzioni. Aveva l'abitudine di toccare le donne, metteva le mani nei pantaloni. Faceva anche proposte promettendo un premio. Io lo allontanavo.
L'ho visto toccare anche le altre ragazze. Quando mi arrabbiavo lui era tranquillo. Questi toccamenti avvenivano ogni giorno anche più volte al giorno”.
11 Ed ancora: “ […] Lui si spogliava davanti a me e mi diceva se il suo membro era più grande di quello di mio marito. C'erano altre donne presenti. Sono andata 2 settimane in Romania durante le quali non sono stata pagata. Non ho avuto il TFR.
Ed altresì: “non c'era impianto di illuminazione, lavoravamo con la luce naturale fino a quando faceva buio. Sono compagna di . Io gli raccontavo delle molestie. Non avevo CP_3 denunziato il ma quando è venuto l'ispettorato del lavoro abbiamo trovato il coraggio di P_ raccontare quello che succedeva”.
La stessa ho lavorato per il Sig. dall'1 aprile al 15 giugno 2017. Ho Controparte_5 P_ lavorato due domeniche, ero assunta a nero e venivo pagata 35€ al giorno. Io non davo
l'antiparassitario. Il Sig. toccava le mie parti intime, metteva le mani dentro i pantaloni. P_
Io ero arrabbiata e lo allontanavo e lui rideva. Ne ho parlato con e anche con mio marito. CP_4
mi prometteva di regolarizzare il lavoro se andavo a letto con lui. Persona_1
E poi: “non ho mai avuto busta paga, né il TFR”.
Ed altresì: “Lavoravamo 9-10 ore al giorno escludendo la pausa pranzo. Quando io manifestavo il dissenso riguardo alle molestie sessuali di , lui rideva e parlava a voce bassa, non so cosa P_
diceva. Io conosco e , ci conoscevamo anche prima. Ora lavoriamo in posti diversi”. CP_3 CP_5
Viene poi in rilievo quanto stabilito nella sentenza n. sentenza n. 665/2021 pubbl. il 5/10/2021 resa dal Tribunale di Marsala Sezione Lavoro, con cui è stato accolto il ricorso promosso dalla stessa nei confronti di Individuale al fine di ottenere la Controparte_5 Controparte_10 somma di € 3.252,35 per differenze sulle retribuzioni ordinarie, delle somme per le festività lavorate, di quelle dovute a titolo di lavoro straordinario feriale diurno, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR e delle somme dovute per il rateo ferie non godute e preavviso, avendo percepito in nero la somma di € 35,00.
Gli elementi documentali si lasciano apprezzare per la loro univoca e convergente idoneità e capacità dimostrativa a sostegno dell'assunto attoreo conforme, peraltro, alla prospettazione del P.M., e trovano adeguato supporto e quindi conforto e sostegno probatorio nelle prove orali assunte in giudizio.
Così, nel corso dell'interrogatorio formale reso dall'attrice la stessa ha dichiarato lavorato per il sig.
seguendo le sue direttive, i suoi ordini e le sue impostazioni, di avere 'subito Controparte_1
molestie da parte del sig. , quando lavoravo mi ha toccato le parti alcune parti del corpo e P_
mi ha messo le mani nei pantaloni, mi diceva di andare a letto con lui;
io ho lavorato senza
12 documenti di lavoro e mi diceva che se fossi andata a letto con lui mi avrebbe dato i documenti di lavoro'.
Ed inoltre, la teste , all'udienza del 14 dicembre 2022, ha riferito Controparte_4
che la aveva prestato attività di lavo-ro subordinato dal 01 aprile 2017 al 15 giugno Parte_1
2017 svolgendo la mansione di bracciante agricola, liv. A.3 – T.I., alle dipendenze della ditta individuale " , confermando che la stessa odierna attrice era stata avviata al lavoro Controparte_1
in assenza di formazione ed informazioni sui rischi connessi all'attività da svolgere, in assenza di dispositivi di protezione individuale, e senza la dovuta sottoposizione alla prescritta visita medica (“sì
è vero, eravamo quattro operaie, l'unica ad avere un contratto ero io ed un altro ragazzo, gli altri no;
non furono espletate visite medi-che, non furono consegnati dispositivi di protezione, non furono date informazioni sui rischi”), avendo prestato la propria opera in un orario settimanale pari a circa
70 ore settimanali per euro 35,00 al giorno, senza festività, domeniche o altro, venendo impedita la fruizione del giorno di riposo settimanale, dei giorni di riposo per le feste comandate e delle ferie (il titolare diceva che se non ci si presentava al lavoro quando un dipendente non Controparte_1 poteva venire c'erano problemi e diceva che avrebbe 'tagliato la paga' oppure 'da domani non vieni più'. Non c'erano festività o domeniche per noi che lavoravamo per lui).
Ed ancora, rispondendo affermativamente alla domanda che durante l'orario di lavoro il P_ toccava o le faceva proposte a sfondo sessuale: sì è vero, lo faceva con tutte le Controparte_5 operaie, eravamo tre lavoratrici e a tutte e tre ci toccava e infilava le mani nei reggiseni e nei pantaloni, ci saltava addosso quando noi eravamo calate per raccogliere i prodotti dell'orto. Poi disse alla signora che 'se se ne va a letto con lui ci fa il contratto di lavoro' e a me 'che mi CP_5 offre un biglietto di cento euro per mandarlo ai miei figli in Romania'. Ha anche avuto il coraggio di
'farci vedere il suo pene' dicendo per vedere 'se diverso da quello di mio marito'. La signora
ogni volta gridava quando lui le saltava addosso e la faceva cadere. Questi fatti avvenivano CP_5 ogni giorno con tutte le operaie. Noi facevamo delle rimostranze lui se ne andava con la bici e poi tornava come se non fosse successo niente”.
Nonché affermativamente alla domanda se è vero che il palpeggiava o la P_ Parte_1 toccava mentre stava lavorando, che le molestie avvenivano tutti i giorni, e che Parte_1 reagiva di fronte alle molestie del (…gli dava qualche spinta e verbalmente lo 'mandava a P_ quel paese').
Così come la teste rispondeva affermativamente alla domanda se è vero che le molestie venivano poste in essere anche nei confronti delle altre lavoratrici, e che il cambio delle molestie il P_
13 offriva compensi in denaro o in alcuni casi un rapporto di lavoro regolarizzato (sì è vero, mi riporto a quanto ho in precedenza riferito, ci chiedeva 'venite con me a letto se volete contratto di lavoro'; io avevo il contratto di lavoro e lui mi offriva 'un pezzo di 100 euro).
-Per quanto detto, la domanda giudiziale appare palesemente fondata sotto il profilo dell'an debeatur così come per quanto attiene al quantum, con le precisazioni di cui appresso.
5) Determinata in tal modo la responsabilità del occorre provvedere alla Controparte_1
quantificazione del danno derivato all'attrice.
Aderendo alla giurisprudenza di merito, certamente ccorre partire dalla decisione delle Sezioni Unite che con la decisione 2008 ha in primo luogo affermato che, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..
In conformità a detto principio anche il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l'onere della prova non dipende dalla qualificazione di siffatta categoria di danno in termini di "danno-conseguenza", ma dal fatto che tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., n. 21223/2009; Cass., n.
17101/2009; Cass., n. 15405/2009). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova per presunzioni.
Certamente assume rilievo il comprensibile "sconvolgimento esistenziale" che secondo l'id quod plerumque accidit può avere subìto l'odierna attrice in ambito lavorativo.
Il principio, poi, di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore. In ogni caso sussiste il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043
c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso.
È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano
14 verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972). In siffatta univoca ottica i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tal senso è da intendersi invero la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale. In presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioè stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno cd. esistenziale è allora senz'altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010,
n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell'ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.
Deve quindi al riguardo conclusivamente osservarsi che nella complessiva liquidazione del danno non patrimoniale devono essere tenuti presenti i "profili relazionali" della danneggiata e, segnatamente, per quanto attiene la sfera personale.
Con riferimento al danno non patrimoniale da reato, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. «pura», consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento", pena, altrimenti, il vizio di nullità per difetto di motivazione, nonché quello di violazione dell'art. 1226 c.c., Cassazione civile sez. III, sentenza 17 gennaio 2019, n. 1046.
-Traendo le fila dalle superiori argomentazioni, appare conclusivamente meritevole di consenso la richiesta di parte attrice riconoscendosi un danno morale derivante dalla compromissione dell'immagine e della dignità e anche dell'onore, configurandosi un evidente perturbamento nella sfera personale e professionale, ed in ragione dei due predetti fattori di incidenza (lesione dell'onorabilità e perturbamento nella sfera personale e professionale), equitativamente liquidati ciascuno di essi in euro 10.000,00, può determinarsi nella misura complessiva di € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale la somma che va liquidata in favore dell'attrice.
15 Somma al cui pagamento va condannato il convenuto.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.
Tenuto conto dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario: stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. Controparte_5
133, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002. Il provvedimento che pone a carico di Controparte_1
(parte soccombente non ammessa al patrocinio) la rifusione delle spese processuali a favore dell'attrice, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Deve precisarsi infine che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. Civ. n. 22017/2018, conforme Cass. civ., n. 11590/2019).
6.1) Rileva, infine, il Giudice, che, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.P.R., n. 131/1986: "si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:... d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", dovendosi in tal caso indicare "la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito"; e si dispone, pertanto, che la presente sentenza debba essere registrata a debito, ai sensi delle norme citate, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti del convenuto.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
- il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 380/2022 R.G., in persona del
Giudice Unico dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità civile del convenuto per le condotte poste in essere nei confronti dell'attrice Controparte_1 CP_5
e, in dipendenza, condanna al pagamento della somma di € 20.000,00 a
[...] Controparte_1 titolo di risarcimento danni non patrimoniale ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. in favore della medesima attrice;
Controparte_5
16 - condanna il convenuto a rifondere all'attrice e per essa in Controparte_1 Controparte_5 favore dell'Erario, le spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- dispone che la presente sentenza sia registrata a debito, ai sensi dell'art. 59 lettera d) del D.P.R. n.
131/1986, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti del convenuto;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Marsala, il 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 380/2022 R.G. promossa da:
nata in [...], il giorno 19 maggio 1966 cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Demma, del Foro di Termini Imerese) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Termini Imerese, via SS. Salvatore, n. 9, Pec
Email_1
- attrice -
e
nato a [...], il [...] (C.F.: ), res.te in Controparte_1 C.F._2
Marsala, nella C/da Strasatti, n. 720/A ivi elettivamente domiciliato in Marsala nella Via E. Loi, n.
29, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Galfano pec Email_2
- convenuto - avente ad oggetto: risarcimento danni in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c._
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: come da atto di citazione.
Convenuto: come da comparsa di costituzione e di risposta
1 RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con citazione ritualmente notificata, l'attrice conveniva in giudizio Parte_1 P_
a tal fine esponendo:
[...]
2 di avere prestato attività di lavoro subordinato dal 01 aprile 2017 al 15 giugno 2017 svolgendo la mansione di bracciante agricola, liv. A.3 – T.I., alle dipendenze della ditta individuale P_
;
[...] che la sua posizione non era stata mai regolarizzata e l'attività lavorativa si è svolta senza indossare i dispositivi di protezioni individuali previsti e disposti dalla legge per la tipologia di lavoro svolto, senza partecipare a dei corsi di formazione né di ricevere informazioni circa i rischi connessi all'attività da svolgere né tantomeno è stata sottoposta a visita medica;
di avere percepito solamente una paga giornaliera pari ad € 35,00 senza godere del riposo settimanale, né del riposo nei giorni festivi, né di godere delle ferie in violazione del CCNL
Agricoltura e Allevamento nonché in violazione dei principi di cui all'art. 36 della Cost. (e che detto assunto aveva trovato riscontro in una ispezione eseguita dal nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Trapani i quali in data 09.08.2018 emettevano verbale unico di accertamento e notificazione n.
2018-125986-PCON-1 e che le questioni strettamente giuslavoristiche sono state oggetto di apposita vertenza di lavoro;
che, inoltre, era stato aperto un procedimento penale iscritto al n. 2797/2018 RGNR – 2607/2018
G.I.P. Tribunale di Marsala, con successiva richiesta di richiesta di rinvio a giudizio per P_ per: a) “delitto p. e p. dall' art. 603 bis comma 1 nr. 2) e comma II c.p.(intermediazione
[...]
illecita e sfruttamento del lavoro) perchè in qualità di titolare della omonima ditta individuale esercente attività agricola, impiegava quali lavoratori dipendenti , , CP_2 CP_3 [...]
, e quali braccianti per attività di CP_4 Controparte_5 Controparte_6
coltivazione e raccolta ortaggi profittando del loro stato di bisogno e sottoponendo gli stessi a condizioni di sfruttamento consistite nell'avviarli al lavoro in assenza di formazione ed informazioni sui rischi connessi all'attività da svolgere, in assenza di dispositivi di protezione individuale, senza averli sottoposti alla prescritta visita medica, nell'impiegarli per un orario settimanale pari a circa
70 ore settimanali (a fronte delle 39 contrattualmente previste), nel riconoscergli una paga giornaliera di euro 35,00 di molto inferiore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione di categoria e spesso senza consentire loro di fruire del giorno di riposo settimanale, dei giorni di riposo per le feste comandate e senza accordare loro alcuna giornata di ferie. Delitto aggravato dai sensi del comma II in quanto commesso, nei confronti delle lavoratrici donne CP_4
, e mediante violenza di natura sessuale consistita
[...] Controparte_5 Controparte_6
in frequenti palpeggiamenti nelle parti intime ed in frequenti proposte di natura sessuale,
3 proponendo regali o la regolarizzazione del rapporto di lavoro (nei confronti di ) in Controparte_5
cambio di prestazioni sessuali;
B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis comma I (violenza sessuale) e 609 septies nr. 4) c.p. perchè, con più atti ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso tendente contestualmente allo sfruttamento della condizione lavorativa delle sue dipendenti ed al proprio soddisfacimento sessuale, durante la giornata lavorativa, mediante violenza ed abuso di autorità dipendente dalla sua posizione di supremazia in quanto datore di lavoro costringeva , e a subire atti sessuali Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
consistiti in toccamenti e palpeggiamenti quasi giornalieri delle zone erogene (zona genitale, sedere
e seno) sia da sopra che dentro i vestiti”.
E che tale giudizio si concludeva con sentenza n. 141/2019 resa il 16 Maggio 2019 emessa dal Gup di
Marsala, con la quale si condannava il , ex art. 444 e segg. Cpp alla pena di anni Controparte_1
uno e mesi dieci di reclusione, oltre alla condanna alle spese sostenute dalle parti civili.
Esponeva, quindi, che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpp, ai sensi dell'art. 445, c.
1-bis c.p.p., è "equiparata ad una sentenza di condanna".
I comportamenti del , oltre ad essere fonte di responsabilità civile per illecito contrattuale P_
( si è già detto della sentenza n. 665/2021 della sezione lavoro del Tribunale di Marsala) e di responsabilità penale (sentenza n. 141/2019 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Marsala) sono fonte di responsabilità extracontrattuale, in quanto, quale conseguenza dei reati, hanno determinato un danno non patrimoniale, meglio inquadrabile nella fattispecie del danno morale.
Il reato di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) commesso dal in danno della Sig.ra P_
ha provocato alla stessa un danno non patrimoniale, perchè il fatto ha determinato una Pt_1
lesione dei diritti costituzionali all'integrità fisica (art. 32 Cost.) e alla dignità umana del lavoratore
(artt. 1, 2, 4 e 35 Cost.).
Il , pertanto, è tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale provocato dal reato per P_
il quale ha patteggiato la pena.
Ed ancora che il patteggiamento costituisce, infatti, un riconoscimento della responsabilità che deve essere adeguatamente valutato dal giudice investito del medesimo accertamento nel giudizio civile, nonché la sussistenza della violazione dell'art. 2087 c.c. per molestie subite dalle lavoratrici ed equiparazione delle molestie alle discriminazioni.
E dunque, tenuto conto della gravità dell'illecito e del lasso di tempo in cui quest'ultimo si è protratto, delle condizioni di lavoro che la era stata costretta a subire, degli orari di lavoro patiti e delle Pt_1
4 sofferenze psicologiche certamente sofferte, e tenuto conto anche dei precedenti giurisprudenziali in materia, chiedeva la liquidazione del risarcimento del danno nella misura di €. 10.000,00.
Concludeva chiedendo di:
-ritenere e dichiarare che il sig. è responsabile dei danni non patrimoniali, nei Controparte_1
confronti della sig.ra per i fatti esposti in narrativa;
Parte_1
- condannare al pagamento, in favore della sig.ra della somma Controparte_1 Parte_1 di €. 20.000,00 o di quella altra maggiore o minore somma meglio determinata anche in via equitativa;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
2) Si costituiva il convenuto contestando la sussistenza del fatto storico Controparte_1 rappresentato da parte attrice, e dunque 'le affermazione di c.parte - frutto di “fantasia” - relative alle asserite molestie sessuali poste in essere dal comparente nei confronti dell'attrice', ed eccependo poi che nessuna valenza ha l'accertamento operato dai C.C. dell'Ispettorato
[...]
, anche perché non effettuato in contraddittorio con il , il cui diritto di difesa – di CP_7 P_ conseguenza - è stato leso, nonché che nessuna valenza ha, altresì, la sentenza resa dal G.I.P. del
Tribunale di i Marsala indicata e prodotta da c.parte. I capi d'imputazione riguardavano diverse parti offese ed il ha preferito patteggiare al fine di evitare i tempi, l'alea ed i costi del P_ processo ordinario.
Contestando la quantificazione dei pregiudizi asseriti da parte avversa, essendo eccessiva, sproporzionata, disancorata dagli ordinari parametri elaborati dalla giurisprudenza, non provata.
Concludeva chiedendo di:
1. ritenere e dichiarare non dovute, in quanto improponibili, infondate in fatto ed in diritto, nonchè non provate, le richieste di parte attrice e, per l'effetto, rigettarle, con ogni e più ampia statuizione;
2. con vittoria di spese e competenze di avvocato.
3) Concessi i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione degli interrogatori formali delle parti, l'audizione testimoniale di nonché Controparte_4
mediante le allegazioni documentali di parte attrice (documenti relativi alla visita dell'Ispettorato del
Lavoro, la richiesta di incidente probatorio, la richiesta di rinvio a giudizio del PM presso il
Tribunale di Marsala del 12.03.2019, la sentenza di applicazione della pena resa dal G.I.P. di Marsala
n. 141/2019 del 16.05.2019, il verbale d'udienza di incidente probatorio del 25 gennaio 2019 (n. 4 pagine), nonché la sentenza n. 899/2021 del Giudice del Lavoro Tribunale di Marsala.
5 Va invero rilevato che non risultano prodotti gli atti del fascicolo penale, indicati al punto 6) dell'indice di parte attrice.
Con ordinanza del 21 febbraio 2024 il Giudice formulava una proposta conciliativa come appresso sinteticamente indicata: parte convenuta provvede al pagamento della somma di euro 14.000,00 in favore dell'attrice; rinuncia integrale di parte attrice alle proprie domande con contestuale reciproca accettazione delle altre parti;
integrale compensazione delle spese del giudizio.
Detta proposta era accettata soltanto da parte attrice.
La causa è stata poi avviata alla fase decisoria e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. su richiesta delle parti.
4) Tanto sopra premesso, i termini dell'odierno dibattito processuale si incentrano sulla richiesta di accertamento di un'ipotesi di responsabilità, e consequenziale richiesta di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata dall'attrice, e derivante dalla commissione di un reato ed oggetto di separato giudizio penale.
Ritiene il Giudicante che la domanda risarcitoria si riveli manifestamente fondata e meriti, dunque, accoglimento per le ragioni come di seguito precisate, dovendosi fare riferimento ai princìpi applicabili in materia.
4.1) Occorre evidentemente partire dal disposto dell'art. 651 c.p.p. secondo il quale la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato
“quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi delle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento del reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso.
Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento dell'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti
6 dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità del fatto non considerati dal giudice penale.
4.2) Va però considerato, che il caso di specie riguarda un'ipotesi di patteggiamento.
Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità, vd. Cass. Civile Ord. Sez. 3 Num. 28816 Anno
2019, pubbl. l'08/11/2019, possono individuarsi “tre indirizzi giurisprudenziali” seguiti dalla Corte regolatrice — a) il primo riconosce che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova del processo civile, per cui il giudice che ne voglia disconoscere l'efficacia probatoria dovrebbe spiegare perché l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e perché il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione, tenendo conto che la sentenza patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova ed impone al danneggiante/condannato di dimostrare che il fatto non sussiste e/o che la condotta non integra un comportamento illecito e/o l'assenza di dolo e/o la ricorrenza di una causa di giustificazione.
b) il secondo orientamento ritiene invece che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova, ma costituisca un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio: poiché la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una pronuncia di condanna "e, a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza": in termini Cass. 06/12/2011, n. 26250 (in senso analogo cfr. Cass. 11/05/2007, n.
10847; Cass. 24/02/2004 n. 3626; Cass. 06/05/2003 n. 6863); b1) in seno a tale orientamento, si rinvengono, tuttavia, anche decisioni che, pur formalmente qualificando la sentenza di patteggiamento un mero indizio, io ritengono poi così rilevante, da giungere ad affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare" (Cass. 06/12/2011, n. 26263; Cass. 19/11/2007 n.
23906); c) il terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell'art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice, pertanto esclude, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità
e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile: "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile"
(Cass. 12/04/2011, n. 8421; Cass. 22/11/2017, n. 27835; Cass. 29/03/2006, n. 7196) — ha concluso
7 che: a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
(b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.'.
E che 'che attribuire alla sentenza di patteggiamento gli effetti pretesi dalla ricorrente sarebbe sbagliato, perché in contrasto con l'efficacia attribuita dal legislatore a tale sentenza: L'art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale "efficacia" nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non ha voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento né effetti di vincolo — che si hanno quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale — né effetti di preclusione — che ricorrono quando la legge vieta al giudice civile finanche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale — . Il mancato riconoscimento alla sentenza di patteggiamento dell'efficacia di giudicato è particolarmente significativo, giacché il giudicato penale, ove vi fosse, esplicherebbe l'effetto, nel giudizio civile, di precludere un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dei fatto come già ricostruito dal giudice penale, ricordando che per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso (Cass. 28/09/2004, n. 19387).
Di quanto detto si trae, indiretta conferma, anche considerando che l'art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che nel caso di sentenza di patteggiamento "non si applica la disposizione dell'art. 75 c.p.p., comma 3" (che dispone la sospensione obbligatoria del processo civile, fino a che quello penale non sia terminato, quando l'azione di danno sia proposta dopo la sentenza penale di primo grado); perciò
"anche se la sentenza di patteggiamento viene impugnata, al danneggiato è consentito proporre l'azione di danno in sede civile".
Per dare un senso alla deroga voluta dal legislatore occorre riconoscere "che la sentenza penale definitiva non potrà mai avere mai alcun impatto sull'esito del giudizio civile medio tempore iniziato", diversamente "il giudice civile dovrebbe, nel pronunciare la propria decisione, tenere conto del contenuto d'una sentenza penale ancora suscettibile di riforma".
Un altro elemento da prendere in esame è che al fine di giustificare la relevatio ab onere probandi non potrebbe neppure assumersi l'ammissione di responsabilità rinveniente dalla scelta dell'imputato
8 di patteggiare. Manca, infatti l'US EN (cioè la "volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte" (cfr.
Cass. 07/09/2015, n. 17702, per l'esclusione dell'US EN nella dichiarazione resa dal datore di lavoro e documentata dal verbale ispettivo perché resa in "resa in funzione degli scopi dell'inchiesta"), sicché non potrebbe attribuirsi efficacia confessoria, comportante come tale l'esonero della prova, alla richiesta di applicazione di una pena contenuta nei limiti edittali.
Come ritenuto dalla Corte Costituzionale (sent. 02/07/1990, n. 313), l'imputato si limita sostanzialmente a non negare la sua responsabilità, accettando una decisione "allo stato degli atti" come contropartita di una pena contenuta, con la duplice consapevolezza della difficoltà di dimostrare in dibattimento la propria innocenza e di rinunciare all'impugnazione se la richiesta viene accettata (art. 448 c.p.p., comma 2).
Ed ancora, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p., Cass. civ. Sez. I,
25/05/2022, n. 16838.
La Suprema Corte ha infine affermato, vd. Cassazione civile, Sez. 3^, sentenza n. 28428/2023 dell'11 ottobre 2023, che la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito.
Il giudice, pertanto, ove intenda disconoscerne l'efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.
E allora, le osservazioni che precedono non implicano dunque la negazione di ogni valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico (il che è corretto, perché "come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicché, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto), ma anche come fatto storico, atteso che "la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti
9 storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni".
Come fatto storico, infatti, "può essere preso essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione ' e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.".
Seguendo l'impostazione sin qui richiamata, in conclusione, va riconosciuto alla sentenza di patteggiamento la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile "tener conto nel giudizio civile" (così Cass.
16/08/2019, n. 21435).
Tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444
c.p.p., in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass.
04/07/2019, n. 18085), potendo le parti, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale (Cass. 03/04/2017, n. 8063).
4.3) Ancora, come si legge nella statuizione penale prodotta da parte attrice, n. 141/2019 resa il 16 maggio 2019 emessa dal Gup presso il Tribunale di Marsala, nel proc. n. 2797/2018 RGNR –
2607/2018 G.I.P., ormai irrevocabile dal 2.6.2019, all'odierno convenuto Controparte_1
imputato per i reati di cui agli art. 603 bis comma 1 nr. 2) e comma II c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 81 cpv, 609 bis comma I (violenza sessuale) e 609 septies nr. 4) c.p. veniva applicata la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre alla condanna alle spese sostenute dalle parti civili.
In ciò, considerando, in parte motiva, che deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento dell'imputato, attese le risultanze della comunicazione della notizia di reato (n. 2/5-0/2018 prot. Del Con 13.08.2018 del dei CC. e dei suoi allegati, e della audizione, in sede di incidente CP_9
10 probatorio, delle persone offese , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
deponente in senso gravemente indiziario per la responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti reati in contestazione,
Ma in ogni caso, il raffronto tra i diversi dati sulla vicenda, delineato all'esito dell'istruttoria, non desta incertezza, dal momento che, se si vuole rimanere ancorati al dato oggettivo offerto dalla ricostruzione dei fatti tenendo conto delle risultanze poste a confronto, le circostanze collimano e non appaiono sussistere elementi contraddittori, dovendosi ritenere la sussistenza dei fatti storici di cui si discute, e ogni elemento documentale raccolto in sede penale dotato di inconfutabile efficacia probatoria.
Vengono in rilievo, segnatamente, le risultanze di cui al verbale di udienza relativo all'incidente probatorio del 25/01/2019 in cui, a pag. 2, il sig. dichiarava: “ho lavorato per il sig. CP_3
fino al settembre 2017, anzi fino ad agosto. Iniziavo alle 7 di mattina fino alle 18 con una P_ pausa per il pranzo. L'estate gli orari erano diversi. Lavoravo tutti i giorni. Avevo libero solo 2 domeniche al mese perché insistevo io. Percepivo 35 € al giorno in contanti. Le buste paga che ho visto erano per 20 ore. Ho firmato le buste paga per finire tutto. Durante la vendemmia lavoravo dalle 5,30 alle 19,30. Non ho mai fatto ferie. I guanti, le scarpe ecc. le dovevamo portare noi da casa. Ho visto diverse volte il Sig. toccare le donne”. P_
Ed ancora che: ” quando vedevo molestare le signore lo dicevo al di smetterla, allora lui P_
mi metteva a lavorare in un posto lontano in modo che non potessi vedere. Ho cercato lavoro presso altre aziende e la avevo anche trovato, però la sera mi hanno telefonato per dire di non andare a lavorare con questo datore di lavoro nuovo. Le giornate scritte sulla busta paga e sul CUD non sono corrette […]”.
Inoltre, sempre in sede di incidente probatorio la teste a pag. 3, dichiarava: Controparte_4
“lavoravamo con orari diversi dalla mattina presto fino alla sera. Io ho lavorato dal giugno al settembre 2017 anzi da gennaio a settembre, il contratto lo ha fatto a febbraio. Gli orari dalle 7 di mattina alle 5 di sera con un'ora di pausa, a volte anche oltre le 5. In estate dalle 6 alle 12 e dalle 4 alle 8. C'erano 2 domeniche al mese di riposo perché decidevamo noi di riposarci. Le altre domeniche si lavorava mezza giornata. Ci pagava 35€ al giorno. Quando mettevamo la medicina alle piante non avevamo né maschera, né altre precauzioni. Aveva l'abitudine di toccare le donne, metteva le mani nei pantaloni. Faceva anche proposte promettendo un premio. Io lo allontanavo.
L'ho visto toccare anche le altre ragazze. Quando mi arrabbiavo lui era tranquillo. Questi toccamenti avvenivano ogni giorno anche più volte al giorno”.
11 Ed ancora: “ […] Lui si spogliava davanti a me e mi diceva se il suo membro era più grande di quello di mio marito. C'erano altre donne presenti. Sono andata 2 settimane in Romania durante le quali non sono stata pagata. Non ho avuto il TFR.
Ed altresì: “non c'era impianto di illuminazione, lavoravamo con la luce naturale fino a quando faceva buio. Sono compagna di . Io gli raccontavo delle molestie. Non avevo CP_3 denunziato il ma quando è venuto l'ispettorato del lavoro abbiamo trovato il coraggio di P_ raccontare quello che succedeva”.
La stessa ho lavorato per il Sig. dall'1 aprile al 15 giugno 2017. Ho Controparte_5 P_ lavorato due domeniche, ero assunta a nero e venivo pagata 35€ al giorno. Io non davo
l'antiparassitario. Il Sig. toccava le mie parti intime, metteva le mani dentro i pantaloni. P_
Io ero arrabbiata e lo allontanavo e lui rideva. Ne ho parlato con e anche con mio marito. CP_4
mi prometteva di regolarizzare il lavoro se andavo a letto con lui. Persona_1
E poi: “non ho mai avuto busta paga, né il TFR”.
Ed altresì: “Lavoravamo 9-10 ore al giorno escludendo la pausa pranzo. Quando io manifestavo il dissenso riguardo alle molestie sessuali di , lui rideva e parlava a voce bassa, non so cosa P_
diceva. Io conosco e , ci conoscevamo anche prima. Ora lavoriamo in posti diversi”. CP_3 CP_5
Viene poi in rilievo quanto stabilito nella sentenza n. sentenza n. 665/2021 pubbl. il 5/10/2021 resa dal Tribunale di Marsala Sezione Lavoro, con cui è stato accolto il ricorso promosso dalla stessa nei confronti di Individuale al fine di ottenere la Controparte_5 Controparte_10 somma di € 3.252,35 per differenze sulle retribuzioni ordinarie, delle somme per le festività lavorate, di quelle dovute a titolo di lavoro straordinario feriale diurno, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR e delle somme dovute per il rateo ferie non godute e preavviso, avendo percepito in nero la somma di € 35,00.
Gli elementi documentali si lasciano apprezzare per la loro univoca e convergente idoneità e capacità dimostrativa a sostegno dell'assunto attoreo conforme, peraltro, alla prospettazione del P.M., e trovano adeguato supporto e quindi conforto e sostegno probatorio nelle prove orali assunte in giudizio.
Così, nel corso dell'interrogatorio formale reso dall'attrice la stessa ha dichiarato lavorato per il sig.
seguendo le sue direttive, i suoi ordini e le sue impostazioni, di avere 'subito Controparte_1
molestie da parte del sig. , quando lavoravo mi ha toccato le parti alcune parti del corpo e P_
mi ha messo le mani nei pantaloni, mi diceva di andare a letto con lui;
io ho lavorato senza
12 documenti di lavoro e mi diceva che se fossi andata a letto con lui mi avrebbe dato i documenti di lavoro'.
Ed inoltre, la teste , all'udienza del 14 dicembre 2022, ha riferito Controparte_4
che la aveva prestato attività di lavo-ro subordinato dal 01 aprile 2017 al 15 giugno Parte_1
2017 svolgendo la mansione di bracciante agricola, liv. A.3 – T.I., alle dipendenze della ditta individuale " , confermando che la stessa odierna attrice era stata avviata al lavoro Controparte_1
in assenza di formazione ed informazioni sui rischi connessi all'attività da svolgere, in assenza di dispositivi di protezione individuale, e senza la dovuta sottoposizione alla prescritta visita medica (“sì
è vero, eravamo quattro operaie, l'unica ad avere un contratto ero io ed un altro ragazzo, gli altri no;
non furono espletate visite medi-che, non furono consegnati dispositivi di protezione, non furono date informazioni sui rischi”), avendo prestato la propria opera in un orario settimanale pari a circa
70 ore settimanali per euro 35,00 al giorno, senza festività, domeniche o altro, venendo impedita la fruizione del giorno di riposo settimanale, dei giorni di riposo per le feste comandate e delle ferie (il titolare diceva che se non ci si presentava al lavoro quando un dipendente non Controparte_1 poteva venire c'erano problemi e diceva che avrebbe 'tagliato la paga' oppure 'da domani non vieni più'. Non c'erano festività o domeniche per noi che lavoravamo per lui).
Ed ancora, rispondendo affermativamente alla domanda che durante l'orario di lavoro il P_ toccava o le faceva proposte a sfondo sessuale: sì è vero, lo faceva con tutte le Controparte_5 operaie, eravamo tre lavoratrici e a tutte e tre ci toccava e infilava le mani nei reggiseni e nei pantaloni, ci saltava addosso quando noi eravamo calate per raccogliere i prodotti dell'orto. Poi disse alla signora che 'se se ne va a letto con lui ci fa il contratto di lavoro' e a me 'che mi CP_5 offre un biglietto di cento euro per mandarlo ai miei figli in Romania'. Ha anche avuto il coraggio di
'farci vedere il suo pene' dicendo per vedere 'se diverso da quello di mio marito'. La signora
ogni volta gridava quando lui le saltava addosso e la faceva cadere. Questi fatti avvenivano CP_5 ogni giorno con tutte le operaie. Noi facevamo delle rimostranze lui se ne andava con la bici e poi tornava come se non fosse successo niente”.
Nonché affermativamente alla domanda se è vero che il palpeggiava o la P_ Parte_1 toccava mentre stava lavorando, che le molestie avvenivano tutti i giorni, e che Parte_1 reagiva di fronte alle molestie del (…gli dava qualche spinta e verbalmente lo 'mandava a P_ quel paese').
Così come la teste rispondeva affermativamente alla domanda se è vero che le molestie venivano poste in essere anche nei confronti delle altre lavoratrici, e che il cambio delle molestie il P_
13 offriva compensi in denaro o in alcuni casi un rapporto di lavoro regolarizzato (sì è vero, mi riporto a quanto ho in precedenza riferito, ci chiedeva 'venite con me a letto se volete contratto di lavoro'; io avevo il contratto di lavoro e lui mi offriva 'un pezzo di 100 euro).
-Per quanto detto, la domanda giudiziale appare palesemente fondata sotto il profilo dell'an debeatur così come per quanto attiene al quantum, con le precisazioni di cui appresso.
5) Determinata in tal modo la responsabilità del occorre provvedere alla Controparte_1
quantificazione del danno derivato all'attrice.
Aderendo alla giurisprudenza di merito, certamente ccorre partire dalla decisione delle Sezioni Unite che con la decisione 2008 ha in primo luogo affermato che, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..
In conformità a detto principio anche il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l'onere della prova non dipende dalla qualificazione di siffatta categoria di danno in termini di "danno-conseguenza", ma dal fatto che tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., n. 21223/2009; Cass., n.
17101/2009; Cass., n. 15405/2009). Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero al riguardo la prova per presunzioni.
Certamente assume rilievo il comprensibile "sconvolgimento esistenziale" che secondo l'id quod plerumque accidit può avere subìto l'odierna attrice in ambito lavorativo.
Il principio, poi, di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore. In ogni caso sussiste il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043
c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso.
È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano
14 verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972). In siffatta univoca ottica i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tal senso è da intendersi invero la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale. In presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioè stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno cd. esistenziale è allora senz'altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010,
n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell'ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.
Deve quindi al riguardo conclusivamente osservarsi che nella complessiva liquidazione del danno non patrimoniale devono essere tenuti presenti i "profili relazionali" della danneggiata e, segnatamente, per quanto attiene la sfera personale.
Con riferimento al danno non patrimoniale da reato, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. «pura», consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento", pena, altrimenti, il vizio di nullità per difetto di motivazione, nonché quello di violazione dell'art. 1226 c.c., Cassazione civile sez. III, sentenza 17 gennaio 2019, n. 1046.
-Traendo le fila dalle superiori argomentazioni, appare conclusivamente meritevole di consenso la richiesta di parte attrice riconoscendosi un danno morale derivante dalla compromissione dell'immagine e della dignità e anche dell'onore, configurandosi un evidente perturbamento nella sfera personale e professionale, ed in ragione dei due predetti fattori di incidenza (lesione dell'onorabilità e perturbamento nella sfera personale e professionale), equitativamente liquidati ciascuno di essi in euro 10.000,00, può determinarsi nella misura complessiva di € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale la somma che va liquidata in favore dell'attrice.
15 Somma al cui pagamento va condannato il convenuto.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) oltre spese forf., IVA e CPA come per legge.
Tenuto conto dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese ne va disposto il pagamento a favore dell'Erario: stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. Controparte_5
133, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002. Il provvedimento che pone a carico di Controparte_1
(parte soccombente non ammessa al patrocinio) la rifusione delle spese processuali a favore dell'attrice, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Deve precisarsi infine che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. Civ. n. 22017/2018, conforme Cass. civ., n. 11590/2019).
6.1) Rileva, infine, il Giudice, che, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.P.R., n. 131/1986: "si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:... d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", dovendosi in tal caso indicare "la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito"; e si dispone, pertanto, che la presente sentenza debba essere registrata a debito, ai sensi delle norme citate, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti del convenuto.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
- il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 380/2022 R.G., in persona del
Giudice Unico dott. Matteo Torre, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità civile del convenuto per le condotte poste in essere nei confronti dell'attrice Controparte_1 CP_5
e, in dipendenza, condanna al pagamento della somma di € 20.000,00 a
[...] Controparte_1 titolo di risarcimento danni non patrimoniale ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. in favore della medesima attrice;
Controparte_5
16 - condanna il convenuto a rifondere all'attrice e per essa in Controparte_1 Controparte_5 favore dell'Erario, le spese di lite, che liquida in Euro 5.077,00per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;
- dispone che la presente sentenza sia registrata a debito, ai sensi dell'art. 59 lettera d) del D.P.R. n.
131/1986, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti del convenuto;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Marsala, il 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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