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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12623/2022 promossa da:
(P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. DI MATTEO FRANCESCO e dell'Avv. SCOFONE LORENZO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. GAIBA STEFANIA
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare
pagina 1 di 10 disponga ai sensi dell'art. 274 c.p.c. l'invio degli atti al Presidente per la riunione del presente
procedimento con il giudizio R.G. n. 7259/2022 – Giudice Dott.ssa Carolina Gentili – prima udienza
15 dicembre 2022 in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due procedimenti o in via subordinata disponga la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del predetto giudizio R.G. n. 7259/2022 avente pregiudizialità tecnica rispetto
a quello odierno;
nel merito accerti e dichiari l'integrale inesigibilità della polizza fideiussoria n. EBAN20002294, prestata a garanzia della eventuale restituzione della anticipazione erogata in favore del beneficiario ed assegnata al nell'ambito del contratto di appalto per la Parte_2 riqualificazione urbana del centro sportivo polifunzionale “Palasport Palaserradimigni” di Sassari –
CIG 8006570E91 attesa la sussistenza di controcrediti di di importo superiore i quali, per Pt_2
effetto della compensazione impropria, portano alla preventiva estinzione dell'obbligazione garantita;
per l'effetto accerti e dichiari che nulla deve ad in forza della polizza Pt_3 CP_1
fideiussoria n. in conseguenza della compensazione impropria delle poste attive e C.F._1
passive tra le parti del rapporto principale;
in via riconvenzionale accerti e dichiari l'obbligo di Controparte_2 Controparte_3
, , e , in via tra loro solidale, a
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
manlevare e tenere indenne per le somme che questa fosse chiamata a versare in forza della Pt_3
polizza n. EBAN20002294 nonché a rimborsare a le some eventualmente sborsate in forza Pt_3 della medesima polizza e per l'effetto condanni , Controparte_2 Controparte_3
, e , in via tra loro solidale, a manlevare e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
tenere indenne e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente sborsate in Pt_3
forza della polizza n. EBAN20002294 per capitale, interessi e spese;
in ogni caso:
revochi e/o dichiari nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Bologna n. 2689/2022 dell'8 giugno 2022, integrato con provvedimento di correzione del 17 giugno
2022 e notificato in data 8 agosto 2022 opposto, assolvendo CGICE da tutte le domande proposte da
; CP_1
conseguentemente dichiari tenuto e condanni a restituire a la somma di € CP_1 Pt_3
463.455,84 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far data dal 18 settembre 2023 sino al soddisfo.
pagina 2 di 10 con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di IVA e CPA”.
Parte opposta precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuto corretto il rigetto delle istanze rispettivamente per la chiamata in causa dei terzi, per la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio al n. 7259/2022 R.G. e per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello rubricato al n. 7259/2022 R.G. come dichiarato nell'ordinanza del 7/6/2023
- in via principale: rigettare tutte le eccezioni e domande dell'opponente e, conseguentemente, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo dell'intestato Tribunale n. 2689/2022;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, rigettare tutte le eccezioni e domande dell'opponente, in quanto integralmente inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gibilterra (UK),
[...]
Suite 3A, Centre Plaza, 2 Horse Barrak Lane, Maine Street, a pagare al Parte_4 la somma di € 403.438,61 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 ovvero ex art. 1284,
[...] comma 4, c.c. dalla data di erogazione della anticipazione (26.10.2020) all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi, oltre, spese generali 15%, cpa e iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito il ) proponeva ricorso per decreto Parte_4 CP
ingiuntivo nei confronti di Parte_1
(di seguito CGICE) per ottenere il pagamento della somma di € 403.438,61, oltre interessi e spese.
A tal fine esponeva che:
-con contratto di appalto del 12.05.2020, il Comune aveva affidato al CP_8 CP
l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del Centro Sportivo Polifunzionale “Palasport
Palaserradimigni, per la somma di € 2.517.249,34, oltre ad € 69.335,00 per oneri di sicurezza ed Iva al
10 %;
-nel contratto il indicava, come propria consorziata esecutrice, la Società Cooperativa CP
Servizi Costruzioni Generali (SER.CO.GE.);
pagina 3 di 10 -con pec del 02.03.2020 il comunicava a l'aggiudicazione dei lavori CP Parte_2
relativi al contratto di appalto, ad essa integralmente assegnati;
-in conformità alle pattuizioni contrattuali e nel rispetto dell'art. 35 comma 18 D.L.vo n. 50/2016, il versava l'anticipazione del 20 % dell'importo del contratto di appalto al Parte_5
, che a sua volta trasferiva detta somma alla cooperativa esecutrice al netto CP Parte_2 delle competenze ad esso spettanti per complessivi € 468.316,87; rilasciava al CONSORZIO polizza fideiussoria del 22.10.2020 emessa da , nei Parte_2 Pt_3 limiti di € 517.550,72, a garanzia della restituzione dell'anticipazione;
-a seguito del provvedimento di interdittiva antimafia del 19.05.2021, emesso nei confronti di
, con delibera del 16.06.2021 il revocava la commessa affidata a detta Parte_2 CP cooperativa, con conseguente venir meno del diritto di di trattenere l'importo delle Parte_2
anticipazioni ricevute: pertanto, le intimava la restituzione della somma ricevuta al netto delle compensazioni effettuate, oltre ad interessi di mora, per complessivi € 403.438,61;
-a seguito del mancato riscontro di alla richiesta di restituzione dell'anticipazione, il Parte_2
escuteva la polizza fideiussoria rilasciata da , chiedendo al garante il pagamento CP Pt_3 della somma di € 403.438,61.
Poiché non dava esecuzione alla richiesta, il chiedeva ed ottenere dal Tribunale Pt_3 CP di Bologna il decreto ingiuntivo n. 2689/2022 del 08.06.2022, per l'importo corrispondente al proprio credito derivante dalla polizza fideiussoria.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_7
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito
[...] vantato dal nei confronti di relativo alla restituzione dell'anticipazione, CP Parte_2
era insussistente per effetto della compensazione con il controcredito vantato da Parte_2
derivante dalle lavorazioni effettuate in esecuzione del contratto di appalto e non contabilizzate;
deduceva che, come aveva dedotto nel giudizio n. R.G. 7259/2022 promosso da Parte_2 quest'ultima avanti al Tribunale di Bologna, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso del , le lavorazioni eseguite in relazione al contratto di appalto in CP oggetto ammontavano ad € 474.627,95, cosicché al netto delle reciproche compensazioni residuava un credito dell'appaltatore pari ad € 71.189,82; deduceva, altresì, che aveva chiesto il Parte_2 riconoscimento di un ulteriore credito, per riserve iscritte in contabilità, pari a complessivi €
1.960.914,72; riteneva, pertanto, abusiva la condotta del beneficiario della polizza fideiussoria, che pagina 4 di 10 pretendeva di escutere la garanzia nonostante l'insussistenza e comunque la preventiva estinzione del proprio preteso credito.
Parte opponente chiedeva, dunque, di dichiarare l'inesigibilità della cauzione prestata da e di Pt_3
revocare conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, formulava istanza di riunione del presente giudizio con il giudizio n. R.G. Pt_3
7259/2022 promosso da in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti Parte_2
dal ; in subordine, chiedeva disporsi la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in CP
attesa della definizione del giudizio n. R.G. 7259/2022; domandava, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , chiedendo di essere dagli stessi manlevata e tenuta indenne Controparte_5 Controparte_6
per le somme che fosse chiamata a versare in forza della polizza fideiussoria in questione.
3. Nella comparsa di costituzione e risposta, il dichiarava di aver Parte_4 legittimamente escusso la polizza fideiussoria emessa da a garanzia dell'obbligazione Pt_3
restitutoria dell'anticipazione ricevuta, gravante in capo alla società , alla quale erano stati Parte_2 assegnati i lavori d'appalto relativi alla riqualificazione del Palasport Palaserradimigni in Parte_5
Sassari; al riguardo deduceva di aver ottemperato alle disposizioni legislative e contrattuali preposte alla regolamentazione del contratto d'appalto e all'emissione della polizza fideiussoria prevista a garanzia della restituzione dell'anticipazione.
In relazione alle eccezioni e difese avversarie, parte opposta deduceva l'incompetenza del Tribunale a decidere sulla domanda riconvenzionale di accertamento dei crediti vantati da nel Parte_2 giudizio n. R.G. 7259/2022, tuttora pendente, nonché l'inammissibilità ed infondatezza della c.d. compensazione impropria eccepita da nel presente giudizio. Pt_3
Inoltre, eccepiva l'inammissibilità delle istanze preliminari sollevate da parte opponente, relative alla riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio alla causa n. R.G. 7259/2022, alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione della suddetta causa e alla chiamata in causa dei terzi.
Infine, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento della somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
4. A seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 07.06.2023, respinte le istanze preliminari proposte da parte opponente, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto pagina 5 di 10 ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con la memoria n. 1, parte opponente deduceva di aver provveduto al pagamento della prestazione nei confronti del in data 18.09.2023, per effetto della concessione della provvisoria CP
esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e produceva la relativa contabile;
pertanto, modifica le proprie domande chiedendo la ripetizione delle somme pagate.
Quindi, considerata la natura documentale della causa, attesa la mancanza di istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
5. L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta che, con contratto d'appalto del
12.05.2020, il aveva affidato al l'esecuzione Parte_5 Parte_4
dei lavori per la riqualificazione del Palasport Palaserradimigni, poi assegnati dal alla CP
, in conformità al proprio Statuto e al Regolamento disciplinante Parte_6
l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti. In accoglimento della richiesta di e ai sensi Parte_2 dell'art.
2.1 del Regolamento Finanziario del 06.11.2018, il aveva trasferito alla CP cooperativa l'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto, ricevuta dal Comune, al netto delle proprie competenze risultanti dal conto finanziario, per complessivi € 468.316,87.
A seguito del provvedimento di interdizione antimafia del 19.05.2021 emesso nei confronti di
(doc. 13 di parte opposta), con delibera del 16.06.2021 il Controparte_2 CP revocava tutte le commesse affidate alla cooperativa, compresa quella relativa al contratto d'appalto del
12.05.2020 stipulato con il Tale determinazione risulta legittima, in quanto Parte_5 adottata in osservanza dell'art. 4 lett. n) del Regolamento del CONSORZIO disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti, che prevede la revoca dell'assegnazione “nei casi di … emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia” (doc. 16); oltretutto, il TAR Campania rigettava il ricorso promosso da avverso tale provvedimento (doc. 14). Parte_2
La revoca dell'assegnazione dei lavori a determinava il venir meno del diritto della Parte_2 cooperativa di trattenere l'importo delle anticipazioni ricevute;
del resto il , CP
successivamente alla revoca, provvedeva alla riassegnazione dei lavori oggetto del contratto d'appalto ad altro socio, ai sensi dell'art. 5 lett. a) del Regolamento (docc. 16, 17).
Dunque, non avendo provveduto alla restituzione dell'anticipazione, legittimamente il Parte_2
aveva escusso la polizza fideiussoria emessa da in data 22.10.2020 a garanzia di CP Pt_3
pagina 6 di 10 tale restituzione (in favore del contraente e a beneficio del ), per poi Parte_2 CP
promuovere nei suoi confronti l'azione monitoria, allo scopo di realizzare coattivamente il proprio credito certo, liquido ed esigibile di € 403.438,61, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni erogate alla , dedotte le compensazioni per i lavori eseguiti, accertati dal Comune e CP_1
risultanti dal relativo certificato di pagamento (doc. 10 bis del procedimento monitorio), oltre ad interessi moratori.
Al riguardo si osserva che la polizza veniva rilasciata da “ai sensi dell'art. 35, comma 18, Pt_3
d.lgs. n. 50/2016”, quale “garanzia fideiussoria per l'anticipazione”. Nel frontespizio della polizza, viene espressamente precisato che “la presente polizza è pienamente efficace anche in caso di revoca dell'assegnazione al Contraente dei lavori da parte del Beneficiario, disposta a norma dello statuto e dei regolamenti consortili regolarmente approvati, nel limite del massimale di garanzia”.
Con il rilascio della polizza, si era infatti impegnata, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni Pt_3
generali, a corrispondere “l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al contraente – recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo” (doc. 6 del procedimento monitorio).
Si osserva che parte opponente non ha contestato la sussistenza nell'an e nel quantum dei presupposti per l'escussione della polizza, reputando invece illegittima la pretesa del alla luce del CP
presunto controcredito vantato da che a suo parere determinerebbero l'inesigibilità della Parte_2
garanzia; detto controcredito avrebbe ad oggetto il corrispettivo dei lavori non contabilizzati, asseritamente eseguiti dalla cooperativa appaltatrice, e le pretese oggetto di riserva.
In senso contrario a tale prospettazione, si osserva che il credito del per € 403.438,61, CP derivante dal diritto alla restituzione dell'anticipazione, risulta dalla contabilità ufficiale dei lavori, ed in particolare dal certificato di pagamento emesso dal quale stazione appaltante, Parte_5
sulla base della certificazione del Direttore dei Lavori (doc. 10 bis del procedimento monitorio), mentre le contestazioni di parte opponente derivano da documenti contenenti valutazioni e conteggi Pt_3
del preteso creditore , predisposti dai suoi legali quali mere allegazioni difensive (docc. 3, Parte_2
4 7, 8 di parte opponente), sprovvisti di attendibilità e contestati dal sia nel presente CP
giudizio, sia nella causa n. R.G. 7259/2022 promossa da er opporsi al decreto ingiuntivo Parte_2 avente ad oggetto l'importo dovuto a titolo di restituzione dell'anticipazione.
pagina 7 di 10 L'assenza del controcredito di i evince, altresì, dalla relazione tecnica dell'Ing. , Parte_2 Pt_7
che anzi evidenzia un debito a suo carico per complessivi € 783.782,62 (doc. 20), disposta dal nell'ambito dell'attivazione del procedimento previsto dall'art.
5.2 del Regolamento CP sull'assegnazione e l'esecuzione dei contratti (doc. 16 di parte opposta), al fine di effettuare una stima dei lavori con riferimento alla data del 09.06.2021, in vista del passaggio del cantiere ad altro socio a seguito della revoca dell'assegnazione a Parte_8
, ai sensi dell'art.
5.8 del Regolamento, gli eventuali crediti residui dell'assegnatario non
[...] risultano esigibili prima dell'approvazione, da parte del committente, del certificato di collaudo dei lavori revocati;
in ragione della mancata emissione di tale certificato, ed essendo la situazione del cantiere ancora in evoluzione, ne consegue l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente circa la sussistenza del preteso controcredito di Parte_2
In ogni caso, l'art. 35 comma 18 D.L.vo n. 50/2016 non autorizza il garante ad eccepire in compensazione, nei confronti del soggetto appaltante, un controcredito dell'appaltatore per lavori già eseguiti, ma prevede esclusivamente un meccanismo di graduale ed automatica riduzione dell'importo della garanzia in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.
Oltre a ciò, si osserva che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente va in ogni caso rigettata in ragione del consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui, quando il controcredito dedotto dal debitore derivi da un rapporto diverso da quello da cui dipende il credito principale, ed esso sia contestato in un distinto giudizio non ancora definito con sentenza passata in giudicato, il giudice non può pronunciare la compensazione tra i due crediti e non può neppure disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (Cass. civ. n. 27113 del 18/10/2024; Cass. civ. n. 23167 del
25/07/2022; Cass. civ. n. 4313 del 14/02/2019; Cass. S.U. n. 23225 del 15/11/2016).
Per tale ragione, con ordinanza del 7.06.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del processo n. R.G. 7259/2022 (pendente tra e Parte_2
, in relazione al diritto di quest'ultima alla restituzione dell'anticipazione). Parte_4
E' stata rigettata, altresì, l'istanza di riunione tra le due cause (riconducibile all'ipotesi di cui al comma
1 dell'art. 274 c.p.c., dato che il processo n. R.G. 7259/2022 appartiene al ruolo di questo giudice, diversamente da quanto dedotto dall'opponente nelle conclusioni): infatti, le due cause hanno ad oggetto distinti rapporti giuridici, pendono tra soggetti diversi e non presentano tra loro profili di connessione oggettiva e soggettiva che ne giustifichino la trattazione congiunta o condizionata.
Si consideri che il presente giudizio afferisce al diritto di escutere la polizza fideiussoria emessa da nell'interesse di ed in favore del , qualificabile come Pt_3 Parte_2 Parte_4
pagina 8 di 10 garanzia autonoma: ciò risulta dalla previsione della facoltà per il beneficiario di escuterla “a semplice richiesta”, in base all'art. 4 delle condizioni generali.
L'obbligazione del garante autonomo è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e “si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. civ. S.U. n. 3947 del 18/02/2010).
L'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta infatti la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, comprese quelle relative all'invalidità del contratto, salvi i casi di nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (ipotesi non dedotta nel presente giudizio) o di esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli generalis.
Per le ragioni già sopra esposte, nel caso in esame non si ravvisano i presupposti di tale eccezione, avendo il creditore agito nell'osservanza delle disposizioni normative e contrattuali preposte alla regolamentazione del contratto d'appalto e della polizza a garanzia della restituzione dell'anticipazione.
Si consideri che “Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia” (Cass. civ. n. 33866 del 04/12/2023).
Invero, parte opponente non ha dimostrato nemmeno l'esistenza del controcredito vantato dall'appaltatore, essendosi limitato a depositare le note contenenti mere allegazioni difensive di quest'ultimo, comprendenti valutazioni e conteggi che non trovano riscontro nella contabilità dell'appalto e che non risultano provati.
Al riguardo si consideri che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Cass. civ. n. 30509/2019).
Conseguentemente deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte opponente, in quanto del tutto sguarnita di prova certa ed attendibile.
pagina 9 di 10 S'impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda proposta da cosicché, per Pt_3
l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione relativo al valore della causa (da € 260.001 a € 520.000), applicata la riduzione del 50 % per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 2689/2022 del
[...]
08.06.2022, già dichiarato esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio da parte opponente;
- condanna , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di parte opposta Parte_4
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 17.252,00, a titolo di compenso, oltre al 15
[...]
% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 18 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12623/2022 promossa da:
(P. IVA: , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. DI MATTEO FRANCESCO e dell'Avv. SCOFONE LORENZO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. GAIBA STEFANIA
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via preliminare
pagina 1 di 10 disponga ai sensi dell'art. 274 c.p.c. l'invio degli atti al Presidente per la riunione del presente
procedimento con il giudizio R.G. n. 7259/2022 – Giudice Dott.ssa Carolina Gentili – prima udienza
15 dicembre 2022 in ragione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due procedimenti o in via subordinata disponga la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del predetto giudizio R.G. n. 7259/2022 avente pregiudizialità tecnica rispetto
a quello odierno;
nel merito accerti e dichiari l'integrale inesigibilità della polizza fideiussoria n. EBAN20002294, prestata a garanzia della eventuale restituzione della anticipazione erogata in favore del beneficiario ed assegnata al nell'ambito del contratto di appalto per la Parte_2 riqualificazione urbana del centro sportivo polifunzionale “Palasport Palaserradimigni” di Sassari –
CIG 8006570E91 attesa la sussistenza di controcrediti di di importo superiore i quali, per Pt_2
effetto della compensazione impropria, portano alla preventiva estinzione dell'obbligazione garantita;
per l'effetto accerti e dichiari che nulla deve ad in forza della polizza Pt_3 CP_1
fideiussoria n. in conseguenza della compensazione impropria delle poste attive e C.F._1
passive tra le parti del rapporto principale;
in via riconvenzionale accerti e dichiari l'obbligo di Controparte_2 Controparte_3
, , e , in via tra loro solidale, a
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
manlevare e tenere indenne per le somme che questa fosse chiamata a versare in forza della Pt_3
polizza n. EBAN20002294 nonché a rimborsare a le some eventualmente sborsate in forza Pt_3 della medesima polizza e per l'effetto condanni , Controparte_2 Controparte_3
, e , in via tra loro solidale, a manlevare e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
tenere indenne e comunque a rimborsare a questa tutte le somme eventualmente sborsate in Pt_3
forza della polizza n. EBAN20002294 per capitale, interessi e spese;
in ogni caso:
revochi e/o dichiari nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Bologna n. 2689/2022 dell'8 giugno 2022, integrato con provvedimento di correzione del 17 giugno
2022 e notificato in data 8 agosto 2022 opposto, assolvendo CGICE da tutte le domande proposte da
; CP_1
conseguentemente dichiari tenuto e condanni a restituire a la somma di € CP_1 Pt_3
463.455,84 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a far data dal 18 settembre 2023 sino al soddisfo.
pagina 2 di 10 con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di IVA e CPA”.
Parte opposta precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuto corretto il rigetto delle istanze rispettivamente per la chiamata in causa dei terzi, per la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio al n. 7259/2022 R.G. e per la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello rubricato al n. 7259/2022 R.G. come dichiarato nell'ordinanza del 7/6/2023
- in via principale: rigettare tutte le eccezioni e domande dell'opponente e, conseguentemente, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo dell'intestato Tribunale n. 2689/2022;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, rigettare tutte le eccezioni e domande dell'opponente, in quanto integralmente inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gibilterra (UK),
[...]
Suite 3A, Centre Plaza, 2 Horse Barrak Lane, Maine Street, a pagare al Parte_4 la somma di € 403.438,61 oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 ovvero ex art. 1284,
[...] comma 4, c.c. dalla data di erogazione della anticipazione (26.10.2020) all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese e compensi, oltre, spese generali 15%, cpa e iva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito il ) proponeva ricorso per decreto Parte_4 CP
ingiuntivo nei confronti di Parte_1
(di seguito CGICE) per ottenere il pagamento della somma di € 403.438,61, oltre interessi e spese.
A tal fine esponeva che:
-con contratto di appalto del 12.05.2020, il Comune aveva affidato al CP_8 CP
l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del Centro Sportivo Polifunzionale “Palasport
Palaserradimigni, per la somma di € 2.517.249,34, oltre ad € 69.335,00 per oneri di sicurezza ed Iva al
10 %;
-nel contratto il indicava, come propria consorziata esecutrice, la Società Cooperativa CP
Servizi Costruzioni Generali (SER.CO.GE.);
pagina 3 di 10 -con pec del 02.03.2020 il comunicava a l'aggiudicazione dei lavori CP Parte_2
relativi al contratto di appalto, ad essa integralmente assegnati;
-in conformità alle pattuizioni contrattuali e nel rispetto dell'art. 35 comma 18 D.L.vo n. 50/2016, il versava l'anticipazione del 20 % dell'importo del contratto di appalto al Parte_5
, che a sua volta trasferiva detta somma alla cooperativa esecutrice al netto CP Parte_2 delle competenze ad esso spettanti per complessivi € 468.316,87; rilasciava al CONSORZIO polizza fideiussoria del 22.10.2020 emessa da , nei Parte_2 Pt_3 limiti di € 517.550,72, a garanzia della restituzione dell'anticipazione;
-a seguito del provvedimento di interdittiva antimafia del 19.05.2021, emesso nei confronti di
, con delibera del 16.06.2021 il revocava la commessa affidata a detta Parte_2 CP cooperativa, con conseguente venir meno del diritto di di trattenere l'importo delle Parte_2
anticipazioni ricevute: pertanto, le intimava la restituzione della somma ricevuta al netto delle compensazioni effettuate, oltre ad interessi di mora, per complessivi € 403.438,61;
-a seguito del mancato riscontro di alla richiesta di restituzione dell'anticipazione, il Parte_2
escuteva la polizza fideiussoria rilasciata da , chiedendo al garante il pagamento CP Pt_3 della somma di € 403.438,61.
Poiché non dava esecuzione alla richiesta, il chiedeva ed ottenere dal Tribunale Pt_3 CP di Bologna il decreto ingiuntivo n. 2689/2022 del 08.06.2022, per l'importo corrispondente al proprio credito derivante dalla polizza fideiussoria.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_7
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito
[...] vantato dal nei confronti di relativo alla restituzione dell'anticipazione, CP Parte_2
era insussistente per effetto della compensazione con il controcredito vantato da Parte_2
derivante dalle lavorazioni effettuate in esecuzione del contratto di appalto e non contabilizzate;
deduceva che, come aveva dedotto nel giudizio n. R.G. 7259/2022 promosso da Parte_2 quest'ultima avanti al Tribunale di Bologna, in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso del , le lavorazioni eseguite in relazione al contratto di appalto in CP oggetto ammontavano ad € 474.627,95, cosicché al netto delle reciproche compensazioni residuava un credito dell'appaltatore pari ad € 71.189,82; deduceva, altresì, che aveva chiesto il Parte_2 riconoscimento di un ulteriore credito, per riserve iscritte in contabilità, pari a complessivi €
1.960.914,72; riteneva, pertanto, abusiva la condotta del beneficiario della polizza fideiussoria, che pagina 4 di 10 pretendeva di escutere la garanzia nonostante l'insussistenza e comunque la preventiva estinzione del proprio preteso credito.
Parte opponente chiedeva, dunque, di dichiarare l'inesigibilità della cauzione prestata da e di Pt_3
revocare conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, formulava istanza di riunione del presente giudizio con il giudizio n. R.G. Pt_3
7259/2022 promosso da in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti Parte_2
dal ; in subordine, chiedeva disporsi la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in CP
attesa della definizione del giudizio n. R.G. 7259/2022; domandava, altresì, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e , chiedendo di essere dagli stessi manlevata e tenuta indenne Controparte_5 Controparte_6
per le somme che fosse chiamata a versare in forza della polizza fideiussoria in questione.
3. Nella comparsa di costituzione e risposta, il dichiarava di aver Parte_4 legittimamente escusso la polizza fideiussoria emessa da a garanzia dell'obbligazione Pt_3
restitutoria dell'anticipazione ricevuta, gravante in capo alla società , alla quale erano stati Parte_2 assegnati i lavori d'appalto relativi alla riqualificazione del Palasport Palaserradimigni in Parte_5
Sassari; al riguardo deduceva di aver ottemperato alle disposizioni legislative e contrattuali preposte alla regolamentazione del contratto d'appalto e all'emissione della polizza fideiussoria prevista a garanzia della restituzione dell'anticipazione.
In relazione alle eccezioni e difese avversarie, parte opposta deduceva l'incompetenza del Tribunale a decidere sulla domanda riconvenzionale di accertamento dei crediti vantati da nel Parte_2 giudizio n. R.G. 7259/2022, tuttora pendente, nonché l'inammissibilità ed infondatezza della c.d. compensazione impropria eccepita da nel presente giudizio. Pt_3
Inoltre, eccepiva l'inammissibilità delle istanze preliminari sollevate da parte opponente, relative alla riunione ex art. 274 c.p.c. del presente giudizio alla causa n. R.G. 7259/2022, alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione della suddetta causa e alla chiamata in causa dei terzi.
Infine, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte al pagamento della somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
4. A seguito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 07.06.2023, respinte le istanze preliminari proposte da parte opponente, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto pagina 5 di 10 ingiuntivo opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con la memoria n. 1, parte opponente deduceva di aver provveduto al pagamento della prestazione nei confronti del in data 18.09.2023, per effetto della concessione della provvisoria CP
esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e produceva la relativa contabile;
pertanto, modifica le proprie domande chiedendo la ripetizione delle somme pagate.
Quindi, considerata la natura documentale della causa, attesa la mancanza di istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
5. L'opposizione non è fondata e deve essere respinta.
Risulta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta che, con contratto d'appalto del
12.05.2020, il aveva affidato al l'esecuzione Parte_5 Parte_4
dei lavori per la riqualificazione del Palasport Palaserradimigni, poi assegnati dal alla CP
, in conformità al proprio Statuto e al Regolamento disciplinante Parte_6
l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti. In accoglimento della richiesta di e ai sensi Parte_2 dell'art.
2.1 del Regolamento Finanziario del 06.11.2018, il aveva trasferito alla CP cooperativa l'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto, ricevuta dal Comune, al netto delle proprie competenze risultanti dal conto finanziario, per complessivi € 468.316,87.
A seguito del provvedimento di interdizione antimafia del 19.05.2021 emesso nei confronti di
(doc. 13 di parte opposta), con delibera del 16.06.2021 il Controparte_2 CP revocava tutte le commesse affidate alla cooperativa, compresa quella relativa al contratto d'appalto del
12.05.2020 stipulato con il Tale determinazione risulta legittima, in quanto Parte_5 adottata in osservanza dell'art. 4 lett. n) del Regolamento del CONSORZIO disciplinante l'assegnazione e l'esecuzione dei contratti, che prevede la revoca dell'assegnazione “nei casi di … emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia” (doc. 16); oltretutto, il TAR Campania rigettava il ricorso promosso da avverso tale provvedimento (doc. 14). Parte_2
La revoca dell'assegnazione dei lavori a determinava il venir meno del diritto della Parte_2 cooperativa di trattenere l'importo delle anticipazioni ricevute;
del resto il , CP
successivamente alla revoca, provvedeva alla riassegnazione dei lavori oggetto del contratto d'appalto ad altro socio, ai sensi dell'art. 5 lett. a) del Regolamento (docc. 16, 17).
Dunque, non avendo provveduto alla restituzione dell'anticipazione, legittimamente il Parte_2
aveva escusso la polizza fideiussoria emessa da in data 22.10.2020 a garanzia di CP Pt_3
pagina 6 di 10 tale restituzione (in favore del contraente e a beneficio del ), per poi Parte_2 CP
promuovere nei suoi confronti l'azione monitoria, allo scopo di realizzare coattivamente il proprio credito certo, liquido ed esigibile di € 403.438,61, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni erogate alla , dedotte le compensazioni per i lavori eseguiti, accertati dal Comune e CP_1
risultanti dal relativo certificato di pagamento (doc. 10 bis del procedimento monitorio), oltre ad interessi moratori.
Al riguardo si osserva che la polizza veniva rilasciata da “ai sensi dell'art. 35, comma 18, Pt_3
d.lgs. n. 50/2016”, quale “garanzia fideiussoria per l'anticipazione”. Nel frontespizio della polizza, viene espressamente precisato che “la presente polizza è pienamente efficace anche in caso di revoca dell'assegnazione al Contraente dei lavori da parte del Beneficiario, disposta a norma dello statuto e dei regolamenti consortili regolarmente approvati, nel limite del massimale di garanzia”.
Con il rilascio della polizza, si era infatti impegnata, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni Pt_3
generali, a corrispondere “l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al contraente – recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo” (doc. 6 del procedimento monitorio).
Si osserva che parte opponente non ha contestato la sussistenza nell'an e nel quantum dei presupposti per l'escussione della polizza, reputando invece illegittima la pretesa del alla luce del CP
presunto controcredito vantato da che a suo parere determinerebbero l'inesigibilità della Parte_2
garanzia; detto controcredito avrebbe ad oggetto il corrispettivo dei lavori non contabilizzati, asseritamente eseguiti dalla cooperativa appaltatrice, e le pretese oggetto di riserva.
In senso contrario a tale prospettazione, si osserva che il credito del per € 403.438,61, CP derivante dal diritto alla restituzione dell'anticipazione, risulta dalla contabilità ufficiale dei lavori, ed in particolare dal certificato di pagamento emesso dal quale stazione appaltante, Parte_5
sulla base della certificazione del Direttore dei Lavori (doc. 10 bis del procedimento monitorio), mentre le contestazioni di parte opponente derivano da documenti contenenti valutazioni e conteggi Pt_3
del preteso creditore , predisposti dai suoi legali quali mere allegazioni difensive (docc. 3, Parte_2
4 7, 8 di parte opponente), sprovvisti di attendibilità e contestati dal sia nel presente CP
giudizio, sia nella causa n. R.G. 7259/2022 promossa da er opporsi al decreto ingiuntivo Parte_2 avente ad oggetto l'importo dovuto a titolo di restituzione dell'anticipazione.
pagina 7 di 10 L'assenza del controcredito di i evince, altresì, dalla relazione tecnica dell'Ing. , Parte_2 Pt_7
che anzi evidenzia un debito a suo carico per complessivi € 783.782,62 (doc. 20), disposta dal nell'ambito dell'attivazione del procedimento previsto dall'art.
5.2 del Regolamento CP sull'assegnazione e l'esecuzione dei contratti (doc. 16 di parte opposta), al fine di effettuare una stima dei lavori con riferimento alla data del 09.06.2021, in vista del passaggio del cantiere ad altro socio a seguito della revoca dell'assegnazione a Parte_8
, ai sensi dell'art.
5.8 del Regolamento, gli eventuali crediti residui dell'assegnatario non
[...] risultano esigibili prima dell'approvazione, da parte del committente, del certificato di collaudo dei lavori revocati;
in ragione della mancata emissione di tale certificato, ed essendo la situazione del cantiere ancora in evoluzione, ne consegue l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente circa la sussistenza del preteso controcredito di Parte_2
In ogni caso, l'art. 35 comma 18 D.L.vo n. 50/2016 non autorizza il garante ad eccepire in compensazione, nei confronti del soggetto appaltante, un controcredito dell'appaltatore per lavori già eseguiti, ma prevede esclusivamente un meccanismo di graduale ed automatica riduzione dell'importo della garanzia in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'appaltante.
Oltre a ciò, si osserva che l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente va in ogni caso rigettata in ragione del consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui, quando il controcredito dedotto dal debitore derivi da un rapporto diverso da quello da cui dipende il credito principale, ed esso sia contestato in un distinto giudizio non ancora definito con sentenza passata in giudicato, il giudice non può pronunciare la compensazione tra i due crediti e non può neppure disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (Cass. civ. n. 27113 del 18/10/2024; Cass. civ. n. 23167 del
25/07/2022; Cass. civ. n. 4313 del 14/02/2019; Cass. S.U. n. 23225 del 15/11/2016).
Per tale ragione, con ordinanza del 7.06.2023 è stata respinta l'istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del processo n. R.G. 7259/2022 (pendente tra e Parte_2
, in relazione al diritto di quest'ultima alla restituzione dell'anticipazione). Parte_4
E' stata rigettata, altresì, l'istanza di riunione tra le due cause (riconducibile all'ipotesi di cui al comma
1 dell'art. 274 c.p.c., dato che il processo n. R.G. 7259/2022 appartiene al ruolo di questo giudice, diversamente da quanto dedotto dall'opponente nelle conclusioni): infatti, le due cause hanno ad oggetto distinti rapporti giuridici, pendono tra soggetti diversi e non presentano tra loro profili di connessione oggettiva e soggettiva che ne giustifichino la trattazione congiunta o condizionata.
Si consideri che il presente giudizio afferisce al diritto di escutere la polizza fideiussoria emessa da nell'interesse di ed in favore del , qualificabile come Pt_3 Parte_2 Parte_4
pagina 8 di 10 garanzia autonoma: ciò risulta dalla previsione della facoltà per il beneficiario di escuterla “a semplice richiesta”, in base all'art. 4 delle condizioni generali.
L'obbligazione del garante autonomo è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e “si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. civ. S.U. n. 3947 del 18/02/2010).
L'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta infatti la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, comprese quelle relative all'invalidità del contratto, salvi i casi di nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa (ipotesi non dedotta nel presente giudizio) o di esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli generalis.
Per le ragioni già sopra esposte, nel caso in esame non si ravvisano i presupposti di tale eccezione, avendo il creditore agito nell'osservanza delle disposizioni normative e contrattuali preposte alla regolamentazione del contratto d'appalto e della polizza a garanzia della restituzione dell'anticipazione.
Si consideri che “Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia” (Cass. civ. n. 33866 del 04/12/2023).
Invero, parte opponente non ha dimostrato nemmeno l'esistenza del controcredito vantato dall'appaltatore, essendosi limitato a depositare le note contenenti mere allegazioni difensive di quest'ultimo, comprendenti valutazioni e conteggi che non trovano riscontro nella contabilità dell'appalto e che non risultano provati.
Al riguardo si consideri che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'abusività della richiesta di garanzia ai fini dell'accoglimento dell'"exceptio doli" deve risultare "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione che il garante è tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario della garanzia, in ragione dell'inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale” (Cass. civ. n. 30509/2019).
Conseguentemente deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte opponente, in quanto del tutto sguarnita di prova certa ed attendibile.
pagina 9 di 10 S'impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda proposta da cosicché, per Pt_3
l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione relativo al valore della causa (da € 260.001 a € 520.000), applicata la riduzione del 50 % per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna n. 2689/2022 del
[...]
08.06.2022, già dichiarato esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio da parte opponente;
- condanna , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore di parte opposta Parte_4
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 17.252,00, a titolo di compenso, oltre al 15
[...]
% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 18 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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