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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 476/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentato/a e difeso/a dall' Parte_1 CodiceFiscale_1 avv. COSCARELLA GIOVANNI – ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall' avv. GOTTUSO STEFANO – CONVENUTO
OGGETTO: usucapione
I FATTI
1.a Con atto di citazione notificato il 28.2.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio il per sentire dichiarare l' acquisto per Controparte_2
usucapione dei seguenti immobili siti in Castrovillari:
a) Immobile sito nel Comune di Castrovillari (CS), alla Via Gian Vincenzo
Gravina n. 18, censito al N.C.E.U del predetto Comune al foglio n. 23, p.lla
349, sub 1,3,6,7 e 8, categoria A/4-Abitazione di Tipo Popolare;
b) Terreno sito nel Comune di Castrovillari alla C.da Vallina, censito nel N.C.T. del predetto Comune al foglio 23, p.lla 535.
1.b Ha dedotto: che tali immobili sono stati acquisiti alla massa fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento, da parte del Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 19 del 18.1.1988, della e del suo socio accomandatario _1
, poi deceduto in data 4.6.2002; che l' attrice, moglie di Controparte_3
, ha sempre posseduto uti domini sin dal 1970 i suindicati Controparte_4
immobili.
2 Si è costituita la curatela fallimentare, la quale, previa precisazione che le unità immobiliari suindicate erano nella titolarità del fallito per la CP_3 CP_3
1 quota di 1/6 relativamente ai subalterni 1 e 8 della p.lla 349 e per la quota di ½ relativamente ai subalterni 3, 6 e 7 della p.lla 349, nonché alla p.lla 535, ha eccepito in rito la non integrità del contraddittorio sul lato passivo e ha contestato nel merito il fatto costituivo della pretesa attorea.
3 Dopo vari rinvii chiesti dai difensori al fine di transigere la controversia, in data
12.9.2024 la difesa attorea ha prodotto scrittura datata 18.3.2024 con cui le parti hanno concordato che, dietro corrispettivo della somma di € 15.000,00 versato dall' attrice, la curatela fallimentare avrebbe rinunciato alla liquidazione dei diritti immobiliari nella titolarità del fallito . Controparte_3
Quindi, il processo, su impulso della sola attrice, è proseguito con l' escussione dei testi attorei e l' assunzione della causa in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 La domanda attorea è in parte fondata.
Premesso che parte attrice non ha prodotto alcun documento volto a dimostrare la titolarità delle unità immobiliari oggetto di causa, dalla relazione di stima prodotta dalla curatela (relazione a firma del geometra del Parte_2
5.2.2018) si rileva che:
- Le unità immobiliari di cui alla p.lla 349 sub 1 e sub 8 erano nella titolarità di per la quota di 1/6 e nella titolarità di altro soggetto Controparte_3
estraneo alla causa per la residua quota di 5/6;
- Le unità immobiliari di cui alla p.lla 349 sub 3, sub 6 e sub 7 erano nella titolarità del medesimo DURANTE per la quota di ½ e nella CP_3
titolarità di altro soggetto estraneo alla causa per la residua quota di ½;
- Il terreno di cui alla p.lla 535 era nella titolarità del medesimo CP_3
per la quota di ½ e nella titolarità dell' odierna attrice per la
[...]
residua quota di ½.
6 La difesa attrice, a fronte del rilievo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari delle unità immobiliari urbane non evocati in giudizio, ha inteso non integrare il contraddittorio e insistere nella pronuncia di merito. Con tale condotta processuale, l' attrice ha voluto limitare la domanda di usucapione alla sola quota nella titolarità formale del fallito DURANTE
GIUSEPPE.
7 Indipendentemente dalle ragioni per la quali la curatela ha abbandonato il giudizio, il possesso uti dominus degli immobili da parte dell' attrice per oltre un
2 ventennio è stato dimostrato dalle deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2
.
[...]
Di qui l' accoglimento della domanda attorea, nei limiti della quota del DURANTE, ai sensi dell' art. 1158 CC.
8 Le spese di giudizio vanno compensate, come tra l' altro pattuito nell' accordo di cui alla scrittura privata del 18.3.2024.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
a) In parziale accoglimento della domanda, dichiara che ha Parte_1
acquistato per usucapione i seguenti diritti immobiliari nella titolarità del fallito , nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_3
Morano Calabro il 4.6.2002): 1) quota ideale di 1/6 della piena proprietà delle unità immobiliari site in Castrovillari, via Gian Vincenzo Gravina 18, in
NCEU al fg. 23 p.lla 349 sub 1 e 8; 2) quota ideale di 1/2 della piena proprietà delle unità immobiliari site in Castrovillari, via Gian Vincenzo
Gravina 18, in NCEU al fg. 23 p.lla 349 sub 3, 6 e 7; 3) quota ideale di ½ della piena proprietà del terreno sito in Castrovillari, c.da Vallina, in NCT al fg. 23 p.lla 535;
b) Ordina al Conservatore dei rr.ii. di Cosenza, con esonero di ogni sua responsabilità, di provvedere alla trascrizione/annotazione di legge;
c) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 24/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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