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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.15660/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 15 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.15660/2023, promossa da:
1. , nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. , nata il [...] in [...]; Parte_2
4. , nato il [...] in [...]; CP_2 Parte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nato il [...] in [...]; Parte_4
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_4
8. , nata il [...] in [...]; Parte_5
9. , nata il [...] in [...], Parte_6 elettivamente domiciliati in VIA CRESCENZIO 25, ROMA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. PINELLI GIUSEPPE ), C.F._1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_5 CP_6 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
1 “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti per le motivazioni esplicate;
- e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana. nata a Reggiolo (RE) il 08.12.1870 (doc.1) ed emigrata in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.2).
Con decreto in data 19 aprile2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 15 dicembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 30 aprile 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_5 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 27 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 11.08.1894 si univa in matrimonio con Persona_1 CP_7
(doc.3) e dalla loro unione nasceva, il figlio
[...] Persona_2
, in data 13.09.1905 (doc.4) che, in data 20.01.1917, si univa in matrimonio con
[...] doc 5) dalla cui unione nascevano i figli: 1 Controparte_8 Persona_3 il 20.02.1920 (doc.6) che in data 18.08.1949 si univa in matrimonio con Controparte_9
(doc.8) da cui nascevano i figli: , in data 27.10.1950 (doc.9) che, in data Parte_7
27.07.1974 si univa in matrimonio con (doc.11) da cui nasceva, in data 09.02.1980, CP_10 la figlia (doc. 12), odierna ricorrente;
, in data Parte_6 Parte_8
06.06.1952 (doc.10) che, in data 18.12.1976 si univa in matrimonio con Controparte_11
2 Con
(doc.13) da cui nascevano i figli , in data 29.07.1984 Per_4 Persona_5
(doc.14), odierno ricorrente e in data 02.02.1990 (doc.15), odierna Parte_1 ricorrente;
2. , in data 09.05.1931 (doc.17) che, in data 30.04.1957, si univa in Parte_9 matrimonio con (doc.17) da cui nascevano i figli: a.BE CP_12 Pt_4 in data 25.01.1959 (doc.18) che, in data 18.11.1983 si univa in matrimonio con CP_13
(doc.20) dalla cui unione nasceva il figlio il
[...] Parte_4
10.05.1985 (doc.21), odierno ricorrente;
, in data 13.11.1960 Email_1
(doc.19) che in data 08.01.1991 si univa in matrimonio con (doc.22) da cui Controparte_14 nascevano i figli , in data 01.03.1996 (doc.23), odierno Parte_5 ricorrente e , in data 30.08.2000 (doc.24), odierno ricorrente;
Controparte_4
3. , in data 25.10.1937 (doc.7) che si univa in matrimonio con Parte_10 CP_15
da cui nascevano i figli: , in data 27.08.1962 (doc.25)
[...] CP_16 Parte_11 che, in data 06.05.1986 si univa in matrimonio con da cui nascevano i figli Controparte_17
, in data 23.06.1989 (doc.28), odierno ricorrente e , Persona_6 Controparte_3 in data 05.02.1995 (doc.29), odierna ricorrente;
, in data Parte_12
31.05.1973 (doc.26) che, in data 15.10.1998, si univa in matrimonio con CP_18
(doc.30) da cui nasceva la figlia , in data 05.02.2002 (doc.31),
[...] Parte_2 odierna ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o
3 ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana , figlio di Persona_2
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza Persona_1 nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
4 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante Persona_1 il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio CP_4
5 che la trasmetteva ai figli: 1. che, a sua Persona_2 Persona_3 volta, la trasmetteva ai figli: , che la trasmetteva alla figlia Parte_7 Pt_6
; , che la trasmetteva ai figli
[...] Parte_8 Persona_5
e ; 2. , che la trasmetteva ai figli: Parte_1 Parte_9 Per_7
che, a sua volta, la trasmetteva al figlio;
[...] Parte_4
, che, a sua volta, la trasmetteva ai figli Controparte_19 Parte_5
e ; 3. , che la trasmetteva ai figli:
[...] Controparte_4 Parte_10
che, a sua volta, la trasmetteva ai figli , e Persona_8 Persona_9
; che, a sua volta, la trasmetteva alla Controparte_3 Parte_12 figlia . Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
6 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dalla cittadina italiana Per_1
. Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, è, pertanto, necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. , nata il [...] in [...]; Parte_2
4. , nato il [...] in [...]; CP_2 Parte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nato il [...] in [...]; Parte_4
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_4
8. , nata il [...] in [...]; Parte_5
9. , nata il [...] in [...], Parte_6 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Luigi Gnassi all'esito della trattazione cartolare del 15 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al r.g.n.15660/2023, promossa da:
1. , nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. , nata il [...] in [...]; Parte_2
4. , nato il [...] in [...]; CP_2 Parte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nato il [...] in [...]; Parte_4
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_4
8. , nata il [...] in [...]; Parte_5
9. , nata il [...] in [...], Parte_6 elettivamente domiciliati in VIA CRESCENZIO 25, ROMA, presso lo studio legale, rappresentati e difesi dall'Avv. PINELLI GIUSEPPE ), C.F._1 RICORRENTI
CONTRO
, in persona del , l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_5 CP_6 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Bologna;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
1 “Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti per le motivazioni esplicate;
- e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5 competente, e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana. nata a Reggiolo (RE) il 08.12.1870 (doc.1) ed emigrata in Brasile Persona_1 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.2).
Con decreto in data 19 aprile2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 15 dicembre
2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati in data 30 aprile 2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la Controparte_5 contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione in data 27 novembre 2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
In data 11.08.1894 si univa in matrimonio con Persona_1 CP_7
(doc.3) e dalla loro unione nasceva, il figlio
[...] Persona_2
, in data 13.09.1905 (doc.4) che, in data 20.01.1917, si univa in matrimonio con
[...] doc 5) dalla cui unione nascevano i figli: 1 Controparte_8 Persona_3 il 20.02.1920 (doc.6) che in data 18.08.1949 si univa in matrimonio con Controparte_9
(doc.8) da cui nascevano i figli: , in data 27.10.1950 (doc.9) che, in data Parte_7
27.07.1974 si univa in matrimonio con (doc.11) da cui nasceva, in data 09.02.1980, CP_10 la figlia (doc. 12), odierna ricorrente;
, in data Parte_6 Parte_8
06.06.1952 (doc.10) che, in data 18.12.1976 si univa in matrimonio con Controparte_11
2 Con
(doc.13) da cui nascevano i figli , in data 29.07.1984 Per_4 Persona_5
(doc.14), odierno ricorrente e in data 02.02.1990 (doc.15), odierna Parte_1 ricorrente;
2. , in data 09.05.1931 (doc.17) che, in data 30.04.1957, si univa in Parte_9 matrimonio con (doc.17) da cui nascevano i figli: a.BE CP_12 Pt_4 in data 25.01.1959 (doc.18) che, in data 18.11.1983 si univa in matrimonio con CP_13
(doc.20) dalla cui unione nasceva il figlio il
[...] Parte_4
10.05.1985 (doc.21), odierno ricorrente;
, in data 13.11.1960 Email_1
(doc.19) che in data 08.01.1991 si univa in matrimonio con (doc.22) da cui Controparte_14 nascevano i figli , in data 01.03.1996 (doc.23), odierno Parte_5 ricorrente e , in data 30.08.2000 (doc.24), odierno ricorrente;
Controparte_4
3. , in data 25.10.1937 (doc.7) che si univa in matrimonio con Parte_10 CP_15
da cui nascevano i figli: , in data 27.08.1962 (doc.25)
[...] CP_16 Parte_11 che, in data 06.05.1986 si univa in matrimonio con da cui nascevano i figli Controparte_17
, in data 23.06.1989 (doc.28), odierno ricorrente e , Persona_6 Controparte_3 in data 05.02.1995 (doc.29), odierna ricorrente;
, in data Parte_12
31.05.1973 (doc.26) che, in data 15.10.1998, si univa in matrimonio con CP_18
(doc.30) da cui nasceva la figlia , in data 05.02.2002 (doc.31),
[...] Parte_2 odierna ricorrente.
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Seppure il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.), nessun ostacolo si frappone in linea di principio al riconoscimento del diritto, non potendosi individuare alcuna pregiudiziale amministrativa. Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)., il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o
3 ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Potrebbe peraltro porsi una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superato in concreto essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile
Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione di parte ricorrente.
Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana , figlio di Persona_2
così come quest'ultima deve ritenersi aver conservato la cittadinanza Persona_1 nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
4 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante Persona_1 il matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla al figlio CP_4
5 che la trasmetteva ai figli: 1. che, a sua Persona_2 Persona_3 volta, la trasmetteva ai figli: , che la trasmetteva alla figlia Parte_7 Pt_6
; , che la trasmetteva ai figli
[...] Parte_8 Persona_5
e ; 2. , che la trasmetteva ai figli: Parte_1 Parte_9 Per_7
che, a sua volta, la trasmetteva al figlio;
[...] Parte_4
, che, a sua volta, la trasmetteva ai figli Controparte_19 Parte_5
e ; 3. , che la trasmetteva ai figli:
[...] Controparte_4 Parte_10
che, a sua volta, la trasmetteva ai figli , e Persona_8 Persona_9
; che, a sua volta, la trasmetteva alla Controparte_3 Parte_12 figlia . Parte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
6 Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dalla cittadina italiana Per_1
. Ciò, nonostante che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, è, pertanto, necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
SULLE SPESE DI LITE
Vista la complessità della materia e la continua evoluzione giurisprudenziale, vi sono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nato il [...] in [...]; Controparte_1
2. , nata il [...] in [...]; Parte_1
3. , nata il [...] in [...]; Parte_2
4. , nato il [...] in [...]; CP_2 Parte_3
5. , nata il [...] in [...]; Controparte_3
6. , nato il [...] in [...]; Parte_4
7. , nato il [...] in [...]; Controparte_4
8. , nata il [...] in [...]; Parte_5
9. , nata il [...] in [...], Parte_6 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Bologna in data 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi Gnassi
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