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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 1438/2021
r.g., avente ad oggetto: “acquisizione sanante”, riservato in decisione alla udienza a trattazione scritta del 21-5-2025 e vertente
T R A
c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , e , c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(eredi di , nato a [...] CodiceFiscale_3 Persona_1 il 29.05.1950 e deceduto a Roma il 8.12.2019); , c.f. Parte_4
, c.f. CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
eredi della sig.ra ; C.F._5 Persona_2 [...]
c.f. , erede della sig.ra Parte_6 CodiceFiscale_6 Per_3
; c.f. ed
[...] Parte_7 CodiceFiscale_7 [...]
c.f. , eredi della sig. Parte_8 CodiceFiscale_8
, tutti rappresentati e difesi - giusta procura allegata agli Persona_4 atti - dagli avv. ti Silvano Tozzi, c.f. , pec: CodiceFiscale_9
ed Alessandro Pagano, c.f. Email_1 pec: CodiceFiscale_10
presso i quali sono Email_2 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Toledo n. 323.
RICORRENTI
E
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, codice fiscale e partita
IVA , in persona del Sindaco Metropolitano, P.IVA_1 CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cristiano (cod.
[...] fisc. ), giusta procura generale alle liti per C.F._11 notar , con studio in Napoli, del 31 luglio 2019, Persona_5 repertorio n. 19077 raccolta n. 10946, ed elezione di domicilio in
Napoli Piazza Matteotti 1,, fax 0817946410, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
RESISTENTE
FATTO
Col ricorso in esame i ricorrenti esponevano: “sono proprietari di alcuni suoli, estesi circa 30.000 mq, già riportati nel N.C.T. del
Comune di Caivano, al fl.1, con le particelle 26, 32, 38, 276 e 277.
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità di
Commissario Delegato ex OPCM n. 2425/96 e ss., con ordinanze n.
20 del 15/2/2000, n. 176 del 3/04/2001 e n. 637 del 31/12/2001, dispose l'occupazione d'urgenza di parte delle aree in oggetto (per una superficie circa mq 18.350) ai fini della realizzazione di opere infrastrutturali ed al servizio dell'impianto CDR (STIR) di Caivano.
Le menzionate ordinanze avevano autorizzato l'occupazione di urgenza delle superfici di proprietà dei ricorrenti, per un periodo espressamente delimitato in cinque anni dalla data di adozione delle medesime ordinanze.
Successivamente, con ordinanza n. 23 dell'1.2.2005 fu disposta, tra l'altro, una proroga biennale dei termini per la emanazione dei decreti di esproprio dei suoli individuati nel piano particellare ai fini dell'opera in esame.
Tale procedimento, mai definito con decreto di esproprio e/o atto di cessione bonaria dei suoli, è poi esitato nel decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis, distinto con n. 0566 del 17/7/2013, con il quale è stato pronunciato il trasferimento - in favore della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Controparte_2
(frattanto succeduta all'organo commissariale) - della
[...] proprietà dei suoli distinti in Catasto del Comune di Caivano al fl. 1, con le p.lle n. 26, n. 366 (parte della soppressa p.lla 32), n. 368
(parte della soppressa p.lla 38) e n. 390 (parte della soppressa p.lla n. 276) già interessati dal predetto procedimento ablativo. Detto decreto di acquisizione, tuttavia, non ha riguardato alcune delle superfici originariamente interessate dai provvedimenti di occupazione;
sono, infatti, da esso restate escluse le superfici già corrispondenti alle p.lle 276 e 277 del fl. 1 (attualmente identificate con la p.lla 496), occupate con l'Ordinanza Commissariale n.
176/2001 per mq 1.890, e quelle già distinte in Catasto Terreni con la medesima p.lla 276 (ed attualmente identificate con le p.lle 477 e
497, stesso foglio) occupate per mq 3.345 giusta Ordinanza
Commissariale n. 637/2001.
I proprietari hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, ivi denunciando l'inadempimento dei soggetti succedutisi nella gestione e nella responsabilità del procedimento espropriativo mai definito legalmente, e chiedendo che fosse riconosciuto l'obbligo, in capo ai medesimi, ovvero al soggetto attuale utilizzatore delle superfici, di promuovere e definire il procedimento di cui all'art. 42 bis, DPR n.
327/2001.
Con sentenza n. 37 del 3.01.2020, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso ed ha onerato la di Controparte_3 operare le valutazioni e di adottare i provvedimenti necessari a sanare la condizione di illecita detenzione dei detti beni, assegnando all'uopo il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
All'esito di una lunga istruttoria, con deliberazione n. 254, adottata nella seduta del Consiglio Metropolitano del 30.11.2020, la ha quindi decretato l'acquisizione sanante Controparte_3 ex art. 42 bis DPR 327/2001 delle seguenti superfici site nel
Comune di Caivano: - fl. 1, p.lla 477, estesa mq 2.895; - fl. 1, p.lla
497, estesa mq 450; nonché l'asservimento della p.lla 496 (fl.1) limitatamente ad una superficie di mq 1.620.
Il Decreto ha quindi quantificato in € 207.059,92, l'indennizzo per l'acquisizione della p.lla 477, estesa mq 2.895; in € 32.185,48,
l'indennizzo per l'acquisizione della p.lla 497, estesa mq 450; in € 59.141,10, l'indennizzo per l'asservimento di mq 1.620 della p.lla
496, il tutto come comprensivo degli indennizzi per l'occupazione illegittima, per complessivi euro 115.566,50 e dell'indennizzo del
10% per il danno non patrimoniale, per un totale di euro
298.386,50.
La liquidazione degli indennizzi è avvenuta in base ad una valutazione di 40,00 €/mq per le superfici acquisite e di 20,00 €/mq per quella asservita.
Ad avviso dei ricorrenti, la valutazione estimativa posta a base della quantificazione degli indennizzi da parte della si Controparte_3 rivela evidentemente erronea, inadeguata ed incompleta, attesa, da un lato, la ingiustificata mancata applicazione della valutazione di
80,00 € /mq, contenuta nella sentenza n. 309/2018 della Corte di
Appello di Napoli, riferita ad altre porzioni degli stessi suoli e dall'altro, la completa omissione della percentuale deprezzamento dell'area residuata in proprietà dei ricorrenti.
Secondo i ricorrenti, il decreto non riconosce nulla a titolo di deprezzamento della proprietà residua degli odierni ricorrenti, trascurando che l'asservimento della superficie di mq 1.620 della p.lla 496 divide in due porzioni separate le restanti superfici residuate in proprietà dei ricorrenti.
Queste ultima, inoltre, come già costantemente denunciato dai proprietari, in esito alle precedenti procedure espropriative intervenute è risultata del tutto interclusa, essendo racchiusa tra i a nord, proprietà aliene ad est ed ad ovest, la strada di Parte_9 accesso all'impianto STIR a sud, da cui è comunque, separata da guard – rail continuo.
Indi, i ricorrenti chiedevano col ricorso in esame: “il pagamento ovvero, in subordine, al deposito dell'indennizzo per l'acquisizione sanante, disposta ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, in base all'effettivo valore stimato delle aree acquisite ed asservite, nonché alla luce dell'effettivo deprezzamento sofferto dalle aree residuate in proprietà dei ricorrenti, con riferimento al momento della disposta acquisizione, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
- al pagamento e/o, in subordine, al deposito, dell'indennizzo per il danno non patrimoniale, determinato nella misura del 10% di quanto effettivamente a riconoscersi per il danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
al pagamento e/o, in subordine, al deposito, dell'indennità per il periodo di occupazione legittima nonché dell'indennizzo dovuto per il periodo di illecita e/o illegittima occupazione del suolo, da liquidare in base ai criteri legali e quindi in funzione dell'effettivo valore di mercato attribuito alle superfici acquisite e/o in base al deprezzamento sofferto dai beni residuati in proprietà dei ricorrenti;
in ogni caso, al pagamento e/o, in subordine, al deposito, del deprezzamento dei suoli residuati in proprietà dei ricorrenti, liquidato alla luce di quanto descritto e documentato nella relazione tecnica del perito di parte, versata in atti, o comunque nella diversa misura che l'onorevole Corte vorrà determinare”.
Si costituiva la parte resistente, che chiedeva: “in via preliminare, dichiarare prescritta ogni pretesa dei ricorrenti, riguardo l'indennità di occupazione legittima. In subordine, dichiarare inammissibile la predetta domanda. In via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della riguardo Controparte_3 la menzionata indennità. Nel merito, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e infondata e, per l'effetto, dichiarare legittima e corretta la quantificazione, operata dalla deliberazione consiliare 254/2020 degli indennizzi dovuti per l'acquisizione e l'asservimento dei suoli ivi indicati”.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, oltre al successivo relativo supplemento per chiarimenti, all'udienza di discussione del
21-5-2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il
Collegio introitava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In punto di diritto si rileva che in ipotesi di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, l'entità del risarcimento del danno deve essere commisurata al valore venale del bene alla data in cui viene adottato il citato atto di acquisizione (cfr. Cons. Stato n.
4457/2016).
Una recente pronuncia della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, la n. 17581, del 21 agosto 2020, ha chiarito le modalità di calcolo dell'indennità di occupazione nei casi di applicazione dell'acquisizione sanante mediante l'utilizzo dell'art. 42 bis.
La sentenza citata evidenzia che: “L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra, invero, un illecito di natura permanente che dà' luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può' esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà' del bene stesso (Cass. Sez. U.,
19/01/2015, n. 735; conf. Cass., 29/09/2017, n. 22929)”.
La sentenza continua affermando che: “La piena risarcibilità del danno per il periodo di illecita occupazione del bene non esclude, peraltro l'indennizzabilità del pregiudizio arrecato, sia pure in modo legittimo, dall'Amministrazione per l'intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, al quale non abbia fatto seguito il definitivo provvedimento ablatorio”.
Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennizzo complessivo da corrispondere al proprietario del bene oggetto del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis, occorrerà considerare:
1. il valore venale del bene al momento dell'emissione del decreto di acquisizione sanante;
2. un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene;
3. l'indennità di occupazione per il periodo di occupazione senza titolo (illegittima), pari ad un interesse del cinque per cento annuo sul valore venale individuato;
4. l'indennità di occupazione legittima ai sensi dell'art. 50 del T.U.
Nel merito del caso di specie, il CTU nominato nel giudizio in oggetto, ing. ha redatto e depositato la propria Persona_6 relazione tecnica, poi integrata da successiva relazione integrativa sulla base di richiesta di chiarimenti del Collegio.
Questa Corte ritiene di aderire alle ultime conclusioni del CTU, apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Il CTU ha, sotto il profilo della vicenda ablatoria, evidenziato che: “il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio 1 con i mappali 496, 477 e 497 con il vigente Piano Regolatore Generale
Comunale, risulta avere, la seguente destinazione urbanistica:
Il terreno individuato con il mappale 496 ricade in
[...]
in sigla E1 (art. 48 N.T.A.), di cui si Controparte_4 allega normativa;
Il terreno individuato con i mappali 477 e 497 ricade in ZONE
DI Controparte_5 CP_6 in sigla D2 (art. 45 N.T.A.). PRESCRIZIONI: Il terreno individuato con il mappale 496 ricade nelle FASCE DI RISPETTO DEL
SISTEMA INFRASTRUTTURALE ferroviario, viario, tecnologico) dell'area cimiteriale e industriale (art.58 N.T.A.), di cui si allega normativa. Nella fattispecie trattasi di fascia di rispetto dell'agglomerato industriale ASI di Napoli. Il terreno individuato con i suddetti mappali, 496, 477 e 497, ricade nelle FASCE DI
RISPETTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ferroviario, viario, tecnologico) dell'area cimiteriale e industriale (art.58 N.T.A.). Nella fattispecie trattasi di fascia di rispetto dell'asta fluviale dei “ Pt_9
.
[...]
Il CTU ha adottato per la stima il metodo comparativo sintetico e ha preso come riferimento atti relativi a beni con caratteristiche analoghe a quelli oggetto di stima (richiamati anche nella consulenza dell'Arch. CTU procedimento n. 43 Persona_7
/2016 Corte di Appello di
Napoli prima sezione civile bis R.G. n. 43 /2016) e cioè:
1) Avviso di Rettifica e Liquidazione della Maggiore Imposta n. 2 ne/
12/3/2008 e valutazione n. 06/00871/000077 effettuato dall'Ufficio delle Entrate di Caserta a seguito di dichiarazione di successione avente ad oggetto alcuni suoli in prossimità di quelli oggetto del presente giudizio, ricompresi in zona D2 — industriale di espansione, del PRG del Comune di Caivano. Con questo avviso l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dichiarato in successione di 20,00 E/mq perché inferiore a quello venale e, tenuto conto che i suoli in questione erano destinati a insediamenti produttivi ha attribuito il valore unitario di 126,00 €/mq con riferimento all'anno 2005.
2) Delibera del Consiglio Comunale de/ Comune di Caivano n. 76 dell'11/7/2013. La Delibera ha ad oggetto la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI/IMU, con cui viene stabilito che, per l'anno 2013, il valore minimo da dichiarare ai fini fiscali per le aree ricadenti in zona D (industriali - artigianali) di piano regolatore è di 75 €/mq. valori minimi fondiari al fine del calcolo delle imposte comunali.
Il CTU ritiene che le valutazioni prese come riferimento siano le più attendibili possibili poiché emessi da Enti Pubblici e anche in periodi differenti e riferiti a suoli con caratteristiche del tutto simili a quelli del presente giudizio ed in prossimità degli stessi.
Il CTU con espresso riferimento alla documentazione su citata ritiene che il più probabile valore di mercato riferito all'anno 2020, epoca di emissione della deliberazione n. 254 del 30/11/2020, sia pari a 80,00 Euro /mq.
A tale importo il CTU ritiene, però, di operare un declassamento delle particelle in questione principalmente dovuto ai vincoli urbanistici ai quali sono sottoposte le particelle in questione, che di fatto le rendono inedificabili. Indi, il CTU, visto che tale procedura ablativa era dovuta alla costruzione della strada di accesso e della scarpata laterale, ha ritenuto equo un declassamento pari al 50% rispetto alla zona D non vincolata e quindi edificabile.
Inoltre, ha accertato che dette particelle possono essere destinate ad un uso di funzioni complementari allo STIR quali aree di parcheggio, strada di accesso etc. etc., per cui si può prevedere un valore dei terreni in oggetto nella misura di 40,00 €/mq, quindi conforme a quello stimato nel decreto di acquisizione sanante.
Per quanto riguarda, poi, l'asservimento in parte della particella fl.1
p.lla 496 il CTU ritiene congruo il prezzo di euro 20/mq così come indicato nelle dichiarazioni di successione (e mai contestata dalle parti).
In merito alla asserita interclusione della particella 496, determinata dal processo ablativo delle particelle 477 (strada di accesso allo
STIR) e 497 ( scarpata laterale), il CTU condivisibilmente ha accertato che non si tratta di una interclusione della particella 496 ma soltanto di una inaccessibilità alla stessa di idonei mezzi ai mezzi agricoli atti alla coltivazione.
Infatti, il medesimo il CTU ha evidenziato che esiste la strada di accesso allo STIR del tipo pedonale, accesso creato per la manutenzione della condotta di scarico delle acque reflue e che è possibile creare un passaggio carrabile per consentire l'acceso di mezzi agricoli alla particella 496 con un passo carrabile idoneo al passaggio dei mezzi agricoli per la coltivazione del fondo e attraverso l'utilizzo di una rampa di accesso e con la esecuzione d opere di facile costruzioni.
Pertanto, anche rilevato che la giurisprudenza amministrativa riconosce il diritto ad acquisire una servitù coattiva senza spese in favore di colui il cui fondo sia divenuto intercluso a seguito di un procedimento espropriativo (Consiglio di Stato , sez. IV ,
07/09/2000, n. 4701: “Il diritto di accesso senza spese attribuito dall'art. 1054 c.c. al proprietario del fondo intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso sussiste anche quando l'interclusione sia conseguente ad esproprio.”, deve ritenersi che nulla debba essere riconosciuto ai ricorrenti a titolo di indennità per la asserita interclusione/occupazione “sine titulo” della parte residua non ablata e non asservita della detta particella 496 e né per altro diverso eventuale deprezzamento subito dalle aree residuate in proprietà dei ricorrenti, in quanto non riscontrato dal CTU.
Dunque, conformemente a quanto determinato con il decreto di acquisizione sanante de quo, deve determinarsi il DANNO
PATRIMONIALE in EURO 166.200,00 e il DANNO NON
PATRIMONIALE in euro 16.620,00.
Con riguardo alla indennità di occupazione, si rileva che la parte resistente ha eccepito la prescrizione della stessa.
In punto di diritto si rileva che: “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 20.1.2014, n. 1064).
Nel caso di specie, la parte resistente ha dedotto genericamente che la prescrizione “si riferisce ai rispettivi periodi: dal 1° aprile
2002 al 31 marzo 2007, per le particelle 476 e 497; dal 3 luglio
2001 al 2 luglio 2006, per la particella 496” senza allegare l'elemento costitutivo della specifica inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e senza manifestare la volontà di profittare di quell'effetto.
Dunque, la detta eccezione di prescrizione deve ritenersi inammissibile.
La parte resistente ha poi eccepito il difetto della propria legittimazione passiva con riguardo alla indennità di occupazione legittima, deducendo che: “l'occupazione legittima è terminata prima del trasferimento alla Provincia di Napoli e che, pertanto, la titolarità passiva dell'obbligazione avente a oggetto la relativa indennità spetta allo Stato, non alla Controparte_3 CP_3
Ciò, peraltro, è conforme a quanto disposto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 6 bis: “le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.”
Al riguardo si rileva che la Legge n. 123 del 14 luglio 2008 (di conversione del Decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti salvi gli effetti di legge temporaneamente prodottisi) ha stabilito all'art.
6-bis. - (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra) – che: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n.
107. 2. Le province della Campania, nelle more CP_7 dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre
2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
Poi, con la O.P.C.M. 3693 del 16/07/2008, è stato disposto che "In attesa dell'attuazione dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del
19 giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province medesime.” Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3685 del 19 giugno 2008, recante il trasferimento di competenze alle Province della regione Campania in attuazione dell'articolo 1 del
D.L. del 17 giugno 2008, n. 107 «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania», si stabilisce, tra l'altro, che i presidenti delle province della regione Campania proseguono nelle attività individuate dall'art. 6 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.
Pertanto, poiché nel caso di specie la occupazione legittima è pacificamente durata dal 1-4-2002 al 31-3-2007, periodo antecedente alla entrata in vigore (17 luglio 2008) della suddetta
Legge n. 123 del 14 luglio 2008 con cui stata trasferita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario Delegato Per
L'Emergenza Rifiuti per la Regione Campania alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, deve ritenersi che la domanda diretta ad ottenere la condanna al pagamento della relativa indennità di occupazione, avendo natura personale, doveva, pertanto, essere rivolta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e non della odierna parte resistente, alla quale non è riferibile il periodo di occupazione legittima.
In merito, poi, alla occupazione illegittima, deve rilevarsi che essa è durata dalla scadenza di quella legittima, quindi in parte per un periodo di tempo antecedente alla entrata in vigore (17 luglio 2008) della suddetta Legge n. 123 del 14 luglio 2008.
Dunque, effettuati i dovuti calcoli, questa ultima deve ritenersi legittimata passiva soltanto per la occupazione illegittima durata dal
17 luglio 2008 (data di entrata in vigore della suddetta Legge n.
123 del 14 luglio 2008) fino al decreto di acquisizione sanante del
30-11-2020. Pertanto, considerata la durata di 4.520 giorni x il tasso annuo del
5% e l'indennità per pregiudizio patrimoniale: euro 166.200 x 5% x
4520/365 giorni (euro 102.907,40), deve ritenersi congrua la somma di euro 115.566,50 come determinata a tale titolo nel decreto di acquisizione sanante, considerato che la parte resistente ha concluso per: “dichiarare legittima e corretta la quantificazione, operata dalla deliberazione consiliare 254/2020 degli indennizzi dovuti per l'acquisizione e l'asservimento dei suoli ivi indicati”.
In merito agli interessi, si rileva che: “Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma.>> (Cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. I Sent., 18.08.2017, n.
20178).
Dunque, poiché la parte resistente ha chiesto di confermare la stima offerta col decreto di acquisizione sanante, rilevato che le indennità offerte ex art. 42 bis sono sostanzialmente corrispondenti a quelle determinate nella presente sede, ne deriva che nulla deve essere riconosciuto a titolo di interessi su tali somme, in quanto già tempestivamente depositate dalla parte resistente presso la
Controparte_8
In ordine alla regolazione delle spese di lite difensive, stante il suddetto esito del presente giudizio di accertamento, esse devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, appare equo porle a carico di entrambe le parti in quote eguali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato da Parte_1
e , (eredi di Parte_2 Parte_3 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto a Roma Persona_1
l'8.12.2019); ; , eredi Parte_4 Parte_5 Parte_5 della sig.ra ; erede della sig.ra Persona_2 Parte_6
; e eredi Persona_3 Parte_7 Parte_8 della sig. nei confronti di Persona_4 Controparte_3
così provvede:
[...] determina in favore dei ricorrenti e in proporzione delle relative quote di comproprietà delle seguenti particelle, site nel Comune di
Caivano (NA) e riportate in Catasto al fl. 1: p.lla 477, estesa mq
2.895 e p.lla 497, estesa mq 450, acquisite ex art. 42 bis d.P.R.
217/2001 alla proprietà della e Controparte_3
p.lla 496, asservita dalla medesima ex art. 42 bis d.P.R. 217/2001 per una superficie di mq 1.620:
• la indennità ex art. 42 bis d.P.R. 217/2001 a titolo di danno patrimoniale, in complessivi € 166.200,00;
• la indennità ex art. 42 bis d.P.R. 217/2001 a titolo di danno non patrimoniale in euro 16.620,00;
• il risarcimento per occupazione sine titulo in euro
115.566,50;
• dispone il deposito delle suddette somme da parte della in persona del Controparte_3
l.r.p.t. presso la previa Controparte_8 detrazione di quanto già eventualmente versato delle dette indennità;
• pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in quote eguali.
Così deciso in Napoli, 2-7-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. n. 1438/2021
r.g., avente ad oggetto: “acquisizione sanante”, riservato in decisione alla udienza a trattazione scritta del 21-5-2025 e vertente
T R A
c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, c.f. , e , c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(eredi di , nato a [...] CodiceFiscale_3 Persona_1 il 29.05.1950 e deceduto a Roma il 8.12.2019); , c.f. Parte_4
, c.f. CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
eredi della sig.ra ; C.F._5 Persona_2 [...]
c.f. , erede della sig.ra Parte_6 CodiceFiscale_6 Per_3
; c.f. ed
[...] Parte_7 CodiceFiscale_7 [...]
c.f. , eredi della sig. Parte_8 CodiceFiscale_8
, tutti rappresentati e difesi - giusta procura allegata agli Persona_4 atti - dagli avv. ti Silvano Tozzi, c.f. , pec: CodiceFiscale_9
ed Alessandro Pagano, c.f. Email_1 pec: CodiceFiscale_10
presso i quali sono Email_2 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Toledo n. 323.
RICORRENTI
E
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, codice fiscale e partita
IVA , in persona del Sindaco Metropolitano, P.IVA_1 CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cristiano (cod.
[...] fisc. ), giusta procura generale alle liti per C.F._11 notar , con studio in Napoli, del 31 luglio 2019, Persona_5 repertorio n. 19077 raccolta n. 10946, ed elezione di domicilio in
Napoli Piazza Matteotti 1,, fax 0817946410, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
RESISTENTE
FATTO
Col ricorso in esame i ricorrenti esponevano: “sono proprietari di alcuni suoli, estesi circa 30.000 mq, già riportati nel N.C.T. del
Comune di Caivano, al fl.1, con le particelle 26, 32, 38, 276 e 277.
Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nella qualità di
Commissario Delegato ex OPCM n. 2425/96 e ss., con ordinanze n.
20 del 15/2/2000, n. 176 del 3/04/2001 e n. 637 del 31/12/2001, dispose l'occupazione d'urgenza di parte delle aree in oggetto (per una superficie circa mq 18.350) ai fini della realizzazione di opere infrastrutturali ed al servizio dell'impianto CDR (STIR) di Caivano.
Le menzionate ordinanze avevano autorizzato l'occupazione di urgenza delle superfici di proprietà dei ricorrenti, per un periodo espressamente delimitato in cinque anni dalla data di adozione delle medesime ordinanze.
Successivamente, con ordinanza n. 23 dell'1.2.2005 fu disposta, tra l'altro, una proroga biennale dei termini per la emanazione dei decreti di esproprio dei suoli individuati nel piano particellare ai fini dell'opera in esame.
Tale procedimento, mai definito con decreto di esproprio e/o atto di cessione bonaria dei suoli, è poi esitato nel decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis, distinto con n. 0566 del 17/7/2013, con il quale è stato pronunciato il trasferimento - in favore della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Controparte_2
(frattanto succeduta all'organo commissariale) - della
[...] proprietà dei suoli distinti in Catasto del Comune di Caivano al fl. 1, con le p.lle n. 26, n. 366 (parte della soppressa p.lla 32), n. 368
(parte della soppressa p.lla 38) e n. 390 (parte della soppressa p.lla n. 276) già interessati dal predetto procedimento ablativo. Detto decreto di acquisizione, tuttavia, non ha riguardato alcune delle superfici originariamente interessate dai provvedimenti di occupazione;
sono, infatti, da esso restate escluse le superfici già corrispondenti alle p.lle 276 e 277 del fl. 1 (attualmente identificate con la p.lla 496), occupate con l'Ordinanza Commissariale n.
176/2001 per mq 1.890, e quelle già distinte in Catasto Terreni con la medesima p.lla 276 (ed attualmente identificate con le p.lle 477 e
497, stesso foglio) occupate per mq 3.345 giusta Ordinanza
Commissariale n. 637/2001.
I proprietari hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, ivi denunciando l'inadempimento dei soggetti succedutisi nella gestione e nella responsabilità del procedimento espropriativo mai definito legalmente, e chiedendo che fosse riconosciuto l'obbligo, in capo ai medesimi, ovvero al soggetto attuale utilizzatore delle superfici, di promuovere e definire il procedimento di cui all'art. 42 bis, DPR n.
327/2001.
Con sentenza n. 37 del 3.01.2020, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso ed ha onerato la di Controparte_3 operare le valutazioni e di adottare i provvedimenti necessari a sanare la condizione di illecita detenzione dei detti beni, assegnando all'uopo il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
All'esito di una lunga istruttoria, con deliberazione n. 254, adottata nella seduta del Consiglio Metropolitano del 30.11.2020, la ha quindi decretato l'acquisizione sanante Controparte_3 ex art. 42 bis DPR 327/2001 delle seguenti superfici site nel
Comune di Caivano: - fl. 1, p.lla 477, estesa mq 2.895; - fl. 1, p.lla
497, estesa mq 450; nonché l'asservimento della p.lla 496 (fl.1) limitatamente ad una superficie di mq 1.620.
Il Decreto ha quindi quantificato in € 207.059,92, l'indennizzo per l'acquisizione della p.lla 477, estesa mq 2.895; in € 32.185,48,
l'indennizzo per l'acquisizione della p.lla 497, estesa mq 450; in € 59.141,10, l'indennizzo per l'asservimento di mq 1.620 della p.lla
496, il tutto come comprensivo degli indennizzi per l'occupazione illegittima, per complessivi euro 115.566,50 e dell'indennizzo del
10% per il danno non patrimoniale, per un totale di euro
298.386,50.
La liquidazione degli indennizzi è avvenuta in base ad una valutazione di 40,00 €/mq per le superfici acquisite e di 20,00 €/mq per quella asservita.
Ad avviso dei ricorrenti, la valutazione estimativa posta a base della quantificazione degli indennizzi da parte della si Controparte_3 rivela evidentemente erronea, inadeguata ed incompleta, attesa, da un lato, la ingiustificata mancata applicazione della valutazione di
80,00 € /mq, contenuta nella sentenza n. 309/2018 della Corte di
Appello di Napoli, riferita ad altre porzioni degli stessi suoli e dall'altro, la completa omissione della percentuale deprezzamento dell'area residuata in proprietà dei ricorrenti.
Secondo i ricorrenti, il decreto non riconosce nulla a titolo di deprezzamento della proprietà residua degli odierni ricorrenti, trascurando che l'asservimento della superficie di mq 1.620 della p.lla 496 divide in due porzioni separate le restanti superfici residuate in proprietà dei ricorrenti.
Queste ultima, inoltre, come già costantemente denunciato dai proprietari, in esito alle precedenti procedure espropriative intervenute è risultata del tutto interclusa, essendo racchiusa tra i a nord, proprietà aliene ad est ed ad ovest, la strada di Parte_9 accesso all'impianto STIR a sud, da cui è comunque, separata da guard – rail continuo.
Indi, i ricorrenti chiedevano col ricorso in esame: “il pagamento ovvero, in subordine, al deposito dell'indennizzo per l'acquisizione sanante, disposta ex art. 42 bis DPR n. 327/2001, in base all'effettivo valore stimato delle aree acquisite ed asservite, nonché alla luce dell'effettivo deprezzamento sofferto dalle aree residuate in proprietà dei ricorrenti, con riferimento al momento della disposta acquisizione, oltre agli interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
- al pagamento e/o, in subordine, al deposito, dell'indennizzo per il danno non patrimoniale, determinato nella misura del 10% di quanto effettivamente a riconoscersi per il danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali sino alla data dell'effettivo pagamento o deposito;
al pagamento e/o, in subordine, al deposito, dell'indennità per il periodo di occupazione legittima nonché dell'indennizzo dovuto per il periodo di illecita e/o illegittima occupazione del suolo, da liquidare in base ai criteri legali e quindi in funzione dell'effettivo valore di mercato attribuito alle superfici acquisite e/o in base al deprezzamento sofferto dai beni residuati in proprietà dei ricorrenti;
in ogni caso, al pagamento e/o, in subordine, al deposito, del deprezzamento dei suoli residuati in proprietà dei ricorrenti, liquidato alla luce di quanto descritto e documentato nella relazione tecnica del perito di parte, versata in atti, o comunque nella diversa misura che l'onorevole Corte vorrà determinare”.
Si costituiva la parte resistente, che chiedeva: “in via preliminare, dichiarare prescritta ogni pretesa dei ricorrenti, riguardo l'indennità di occupazione legittima. In subordine, dichiarare inammissibile la predetta domanda. In via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della riguardo Controparte_3 la menzionata indennità. Nel merito, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile e infondata e, per l'effetto, dichiarare legittima e corretta la quantificazione, operata dalla deliberazione consiliare 254/2020 degli indennizzi dovuti per l'acquisizione e l'asservimento dei suoli ivi indicati”.
Instaurato il contraddittorio, espletata la CTU, oltre al successivo relativo supplemento per chiarimenti, all'udienza di discussione del
21-5-2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, il
Collegio introitava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In punto di diritto si rileva che in ipotesi di acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001, l'entità del risarcimento del danno deve essere commisurata al valore venale del bene alla data in cui viene adottato il citato atto di acquisizione (cfr. Cons. Stato n.
4457/2016).
Una recente pronuncia della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, la n. 17581, del 21 agosto 2020, ha chiarito le modalità di calcolo dell'indennità di occupazione nei casi di applicazione dell'acquisizione sanante mediante l'utilizzo dell'art. 42 bis.
La sentenza citata evidenzia che: “L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra, invero, un illecito di natura permanente che dà' luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può' esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà' del bene stesso (Cass. Sez. U.,
19/01/2015, n. 735; conf. Cass., 29/09/2017, n. 22929)”.
La sentenza continua affermando che: “La piena risarcibilità del danno per il periodo di illecita occupazione del bene non esclude, peraltro l'indennizzabilità del pregiudizio arrecato, sia pure in modo legittimo, dall'Amministrazione per l'intervallo di tempo coperto dal provvedimento di occupazione, al quale non abbia fatto seguito il definitivo provvedimento ablatorio”.
Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennizzo complessivo da corrispondere al proprietario del bene oggetto del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis, occorrerà considerare:
1. il valore venale del bene al momento dell'emissione del decreto di acquisizione sanante;
2. un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari al 10% del valore venale del bene;
3. l'indennità di occupazione per il periodo di occupazione senza titolo (illegittima), pari ad un interesse del cinque per cento annuo sul valore venale individuato;
4. l'indennità di occupazione legittima ai sensi dell'art. 50 del T.U.
Nel merito del caso di specie, il CTU nominato nel giudizio in oggetto, ing. ha redatto e depositato la propria Persona_6 relazione tecnica, poi integrata da successiva relazione integrativa sulla base di richiesta di chiarimenti del Collegio.
Questa Corte ritiene di aderire alle ultime conclusioni del CTU, apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Il CTU ha, sotto il profilo della vicenda ablatoria, evidenziato che: “il terreno distinto al catasto di questo Comune al foglio 1 con i mappali 496, 477 e 497 con il vigente Piano Regolatore Generale
Comunale, risulta avere, la seguente destinazione urbanistica:
Il terreno individuato con il mappale 496 ricade in
[...]
in sigla E1 (art. 48 N.T.A.), di cui si Controparte_4 allega normativa;
Il terreno individuato con i mappali 477 e 497 ricade in ZONE
DI Controparte_5 CP_6 in sigla D2 (art. 45 N.T.A.). PRESCRIZIONI: Il terreno individuato con il mappale 496 ricade nelle FASCE DI RISPETTO DEL
SISTEMA INFRASTRUTTURALE ferroviario, viario, tecnologico) dell'area cimiteriale e industriale (art.58 N.T.A.), di cui si allega normativa. Nella fattispecie trattasi di fascia di rispetto dell'agglomerato industriale ASI di Napoli. Il terreno individuato con i suddetti mappali, 496, 477 e 497, ricade nelle FASCE DI
RISPETTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ferroviario, viario, tecnologico) dell'area cimiteriale e industriale (art.58 N.T.A.). Nella fattispecie trattasi di fascia di rispetto dell'asta fluviale dei “ Pt_9
.
[...]
Il CTU ha adottato per la stima il metodo comparativo sintetico e ha preso come riferimento atti relativi a beni con caratteristiche analoghe a quelli oggetto di stima (richiamati anche nella consulenza dell'Arch. CTU procedimento n. 43 Persona_7
/2016 Corte di Appello di
Napoli prima sezione civile bis R.G. n. 43 /2016) e cioè:
1) Avviso di Rettifica e Liquidazione della Maggiore Imposta n. 2 ne/
12/3/2008 e valutazione n. 06/00871/000077 effettuato dall'Ufficio delle Entrate di Caserta a seguito di dichiarazione di successione avente ad oggetto alcuni suoli in prossimità di quelli oggetto del presente giudizio, ricompresi in zona D2 — industriale di espansione, del PRG del Comune di Caivano. Con questo avviso l'Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dichiarato in successione di 20,00 E/mq perché inferiore a quello venale e, tenuto conto che i suoli in questione erano destinati a insediamenti produttivi ha attribuito il valore unitario di 126,00 €/mq con riferimento all'anno 2005.
2) Delibera del Consiglio Comunale de/ Comune di Caivano n. 76 dell'11/7/2013. La Delibera ha ad oggetto la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI/IMU, con cui viene stabilito che, per l'anno 2013, il valore minimo da dichiarare ai fini fiscali per le aree ricadenti in zona D (industriali - artigianali) di piano regolatore è di 75 €/mq. valori minimi fondiari al fine del calcolo delle imposte comunali.
Il CTU ritiene che le valutazioni prese come riferimento siano le più attendibili possibili poiché emessi da Enti Pubblici e anche in periodi differenti e riferiti a suoli con caratteristiche del tutto simili a quelli del presente giudizio ed in prossimità degli stessi.
Il CTU con espresso riferimento alla documentazione su citata ritiene che il più probabile valore di mercato riferito all'anno 2020, epoca di emissione della deliberazione n. 254 del 30/11/2020, sia pari a 80,00 Euro /mq.
A tale importo il CTU ritiene, però, di operare un declassamento delle particelle in questione principalmente dovuto ai vincoli urbanistici ai quali sono sottoposte le particelle in questione, che di fatto le rendono inedificabili. Indi, il CTU, visto che tale procedura ablativa era dovuta alla costruzione della strada di accesso e della scarpata laterale, ha ritenuto equo un declassamento pari al 50% rispetto alla zona D non vincolata e quindi edificabile.
Inoltre, ha accertato che dette particelle possono essere destinate ad un uso di funzioni complementari allo STIR quali aree di parcheggio, strada di accesso etc. etc., per cui si può prevedere un valore dei terreni in oggetto nella misura di 40,00 €/mq, quindi conforme a quello stimato nel decreto di acquisizione sanante.
Per quanto riguarda, poi, l'asservimento in parte della particella fl.1
p.lla 496 il CTU ritiene congruo il prezzo di euro 20/mq così come indicato nelle dichiarazioni di successione (e mai contestata dalle parti).
In merito alla asserita interclusione della particella 496, determinata dal processo ablativo delle particelle 477 (strada di accesso allo
STIR) e 497 ( scarpata laterale), il CTU condivisibilmente ha accertato che non si tratta di una interclusione della particella 496 ma soltanto di una inaccessibilità alla stessa di idonei mezzi ai mezzi agricoli atti alla coltivazione.
Infatti, il medesimo il CTU ha evidenziato che esiste la strada di accesso allo STIR del tipo pedonale, accesso creato per la manutenzione della condotta di scarico delle acque reflue e che è possibile creare un passaggio carrabile per consentire l'acceso di mezzi agricoli alla particella 496 con un passo carrabile idoneo al passaggio dei mezzi agricoli per la coltivazione del fondo e attraverso l'utilizzo di una rampa di accesso e con la esecuzione d opere di facile costruzioni.
Pertanto, anche rilevato che la giurisprudenza amministrativa riconosce il diritto ad acquisire una servitù coattiva senza spese in favore di colui il cui fondo sia divenuto intercluso a seguito di un procedimento espropriativo (Consiglio di Stato , sez. IV ,
07/09/2000, n. 4701: “Il diritto di accesso senza spese attribuito dall'art. 1054 c.c. al proprietario del fondo intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso sussiste anche quando l'interclusione sia conseguente ad esproprio.”, deve ritenersi che nulla debba essere riconosciuto ai ricorrenti a titolo di indennità per la asserita interclusione/occupazione “sine titulo” della parte residua non ablata e non asservita della detta particella 496 e né per altro diverso eventuale deprezzamento subito dalle aree residuate in proprietà dei ricorrenti, in quanto non riscontrato dal CTU.
Dunque, conformemente a quanto determinato con il decreto di acquisizione sanante de quo, deve determinarsi il DANNO
PATRIMONIALE in EURO 166.200,00 e il DANNO NON
PATRIMONIALE in euro 16.620,00.
Con riguardo alla indennità di occupazione, si rileva che la parte resistente ha eccepito la prescrizione della stessa.
In punto di diritto si rileva che: “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 20.1.2014, n. 1064).
Nel caso di specie, la parte resistente ha dedotto genericamente che la prescrizione “si riferisce ai rispettivi periodi: dal 1° aprile
2002 al 31 marzo 2007, per le particelle 476 e 497; dal 3 luglio
2001 al 2 luglio 2006, per la particella 496” senza allegare l'elemento costitutivo della specifica inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e senza manifestare la volontà di profittare di quell'effetto.
Dunque, la detta eccezione di prescrizione deve ritenersi inammissibile.
La parte resistente ha poi eccepito il difetto della propria legittimazione passiva con riguardo alla indennità di occupazione legittima, deducendo che: “l'occupazione legittima è terminata prima del trasferimento alla Provincia di Napoli e che, pertanto, la titolarità passiva dell'obbligazione avente a oggetto la relativa indennità spetta allo Stato, non alla Controparte_3 CP_3
Ciò, peraltro, è conforme a quanto disposto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 6 bis: “le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107.”
Al riguardo si rileva che la Legge n. 123 del 14 luglio 2008 (di conversione del Decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008, fatti salvi gli effetti di legge temporaneamente prodottisi) ha stabilito all'art.
6-bis. - (Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti - termovalorizzatore di Acerra) – che: “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2008, n.
107. 2. Le province della Campania, nelle more CP_7 dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre
2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
Poi, con la O.P.C.M. 3693 del 16/07/2008, è stato disposto che "In attesa dell'attuazione dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del
19 giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province medesime.” Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3685 del 19 giugno 2008, recante il trasferimento di competenze alle Province della regione Campania in attuazione dell'articolo 1 del
D.L. del 17 giugno 2008, n. 107 «Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania», si stabilisce, tra l'altro, che i presidenti delle province della regione Campania proseguono nelle attività individuate dall'art. 6 del D.L. 11 maggio 2007, n. 61.
Pertanto, poiché nel caso di specie la occupazione legittima è pacificamente durata dal 1-4-2002 al 31-3-2007, periodo antecedente alla entrata in vigore (17 luglio 2008) della suddetta
Legge n. 123 del 14 luglio 2008 con cui stata trasferita dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario Delegato Per
L'Emergenza Rifiuti per la Regione Campania alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, deve ritenersi che la domanda diretta ad ottenere la condanna al pagamento della relativa indennità di occupazione, avendo natura personale, doveva, pertanto, essere rivolta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e non della odierna parte resistente, alla quale non è riferibile il periodo di occupazione legittima.
In merito, poi, alla occupazione illegittima, deve rilevarsi che essa è durata dalla scadenza di quella legittima, quindi in parte per un periodo di tempo antecedente alla entrata in vigore (17 luglio 2008) della suddetta Legge n. 123 del 14 luglio 2008.
Dunque, effettuati i dovuti calcoli, questa ultima deve ritenersi legittimata passiva soltanto per la occupazione illegittima durata dal
17 luglio 2008 (data di entrata in vigore della suddetta Legge n.
123 del 14 luglio 2008) fino al decreto di acquisizione sanante del
30-11-2020. Pertanto, considerata la durata di 4.520 giorni x il tasso annuo del
5% e l'indennità per pregiudizio patrimoniale: euro 166.200 x 5% x
4520/365 giorni (euro 102.907,40), deve ritenersi congrua la somma di euro 115.566,50 come determinata a tale titolo nel decreto di acquisizione sanante, considerato che la parte resistente ha concluso per: “dichiarare legittima e corretta la quantificazione, operata dalla deliberazione consiliare 254/2020 degli indennizzi dovuti per l'acquisizione e l'asservimento dei suoli ivi indicati”.
In merito agli interessi, si rileva che: “Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma.>> (Cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. I Sent., 18.08.2017, n.
20178).
Dunque, poiché la parte resistente ha chiesto di confermare la stima offerta col decreto di acquisizione sanante, rilevato che le indennità offerte ex art. 42 bis sono sostanzialmente corrispondenti a quelle determinate nella presente sede, ne deriva che nulla deve essere riconosciuto a titolo di interessi su tali somme, in quanto già tempestivamente depositate dalla parte resistente presso la
Controparte_8
In ordine alla regolazione delle spese di lite difensive, stante il suddetto esito del presente giudizio di accertamento, esse devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti.
Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, appare equo porle a carico di entrambe le parti in quote eguali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato da Parte_1
e , (eredi di Parte_2 Parte_3 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto a Roma Persona_1
l'8.12.2019); ; , eredi Parte_4 Parte_5 Parte_5 della sig.ra ; erede della sig.ra Persona_2 Parte_6
; e eredi Persona_3 Parte_7 Parte_8 della sig. nei confronti di Persona_4 Controparte_3
così provvede:
[...] determina in favore dei ricorrenti e in proporzione delle relative quote di comproprietà delle seguenti particelle, site nel Comune di
Caivano (NA) e riportate in Catasto al fl. 1: p.lla 477, estesa mq
2.895 e p.lla 497, estesa mq 450, acquisite ex art. 42 bis d.P.R.
217/2001 alla proprietà della e Controparte_3
p.lla 496, asservita dalla medesima ex art. 42 bis d.P.R. 217/2001 per una superficie di mq 1.620:
• la indennità ex art. 42 bis d.P.R. 217/2001 a titolo di danno patrimoniale, in complessivi € 166.200,00;
• la indennità ex art. 42 bis d.P.R. 217/2001 a titolo di danno non patrimoniale in euro 16.620,00;
• il risarcimento per occupazione sine titulo in euro
115.566,50;
• dispone il deposito delle suddette somme da parte della in persona del Controparte_3
l.r.p.t. presso la previa Controparte_8 detrazione di quanto già eventualmente versato delle dette indennità;
• pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in quote eguali.
Così deciso in Napoli, 2-7-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo