Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/03/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 8481/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Parte_1
Spallitta.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Giglio.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 17/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1/09/2022, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229004971053000, notificatale in data 12/08/2022, relativa all'avviso di addebito n. 59620150005532720000, quest'ultimo asseritamente notificatole in data
2/03/2016 e avente ad oggetto “contributi dovuti a seguito di regolarizzazione lavori domestici” e annesse sanzioni, per gli anni 2011 e 2012, di complessivo ammontare pari ad € 540,77, deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, nonché per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie contenute nell'intimazione di pagamento impugnata, nell'avviso di addebito e nei ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
in via subordinata, dichiarare nel merito le somme non dovute;
in ogni caso condannare parte resistente alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non Controparte_2
avere l'opponente censurato vizi di merito dell'intimazione di pagamento, e contestando nel merito il ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata l'8/01/2024 si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestando anch'esso nel merito la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva tanto dell' CP_1
quanto dell' , dovendosi rilevare come l'avviso di Controparte_3
2 addebito sotteso all'intimazione impugnata abbia pacificamente ad oggetto crediti di natura previdenziale, nello specifico “contributi dovuti a seguito di regolarizzazione lavori domestici”, la cui titolarità fa capo all' e pertanto, nell'odierno giudizio – CP_1
involgente questioni afferenti anche al merito delle dette pretese – esso figura quale legittimo contraddittore;
mentre, l' deve ritenersi Controparte_2
legittimata a contraddire in ordine agli aspetti legati alla successiva fase di riscossione, rientranti anch'essi nell'oggetto del presente giudizio.
Va del pari respinta l'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 24, comma
5, del D. Lgs. n. 46/1999.
In proposito, giova difatti rammentare il disposto di cui al citato art. 24, comma
5, a mente del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento
(o dell'avviso di addebito), è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'omessa notifica dell'avviso di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento
3 opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica dell'avviso di addebito n.
59620150005532720000 e la data di notifica della intimazione di pagamento n.
29620229004971053000 oggi opposta.
Sulla scorta di quanto detto sopra, deve dunque ritenersi inapplicabile nella specie il termine di decadenza di 40 giorni di cui sopra, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1
Nel merito, l'opposizione va respinta.
Ed invero, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della censura dell'opponente avente ad oggetto la nullità della notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta, atteso che l' ha dimostrato di CP_1
avere notificato tramite posta ordinaria l'avviso di addebito n.
59620150005532720000, a mezzo raccomandata A.R., perfezionatasi per compiuta giacenza in data 2/03/2016, come comprovato dal plico versato in atti (cfr. “ricevuta
A- R ava”, all. in memoria . CP_1
Al riguardo, non può difatti essere condivisa la doglianza attorea per cui “la busta, che avrebbe dovuto contenere l'avviso di addebito n. 596 20150005532720000 da notificare, risulta contrassegnata da un timbro totalmente illeggibile e privo di sottoscrizione”, atteso che a ben vedere nel succitato plico risulta apposta la stampigliatura “non ritirato entro il periodo di giacenza prescritta”, mentre la sottoscrizione del soggetto notificatore appare inserita nel retro dello stesso (cfr. ricevuta A- R ava”, all. in memoria . CP_1
Del pari priva di pregio risulta l'ulteriore censura di parte opponente secondo cui “il preteso “avviso di ricevimento”, prodotto sempre dall' non contiene alcuna CP_1
indicazione circa la causa e/o la motivazione della mancata consegna della comunicazione in capo alla destinataria. Lo stesso avviso, infatti, si presenta sfornito di riferimenti afferenti alla presunta data in cui sarebbe stata tentata la notifica e non vi è prova della spedizione della raccomandata informativa”, giacché nel detto plico viene riportata la motivazione della mancata consegna, ossia l'assenza del destinatario alle ore 10.00 del giorno 1/02/2016; in particolare nel retro del plico raccomandato così si legge “Assente ore 10.00 LA (id
4 est Lasciato Avviso)1-2-16”, seguito dalla sottoscrizione dell'agente notificatore (cfr.
…); infine, neppure gravava in capo a quest'ultimo l'onere di inviare la
“raccomandata informativa”, risultando di contro bastevole soltanto il rilascio dell'apposito avviso di giacenza presso l'indirizzo del destinatario, come nella specie avvenuto in data 1/02/2016.
Del resto, nell'ipotesi di notifica diretta di avviso di addebito eseguita a mezzo posta ordinaria, stante la natura meramente amministrativa dell'atto, in luogo della
Legge n. 890/1982 deve trovare applicazione la disciplina semplificata contenuta nel
D.P.R. n. 655 del 1982, e in particolare quella di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 40 del
D.P.R. citato, la quale in tema di consegna dei plichi raccomandati a mezzo servizio postale ordinario prevede che “Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periododi quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le quali il periodo è limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni.
Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Sicché, le raccomandate non recapitate vanno tenute presso gli uffici di destinazione per un periodo di giacenza di trenta giorni, dovendo altresì darsi semplicemente “avviso della giacenza”, mentre non risulta prescritto l'invio della comunicazione di avvenuto deposito.
Intervenendo sul punto, la Suprema Corte ha invero chiarito che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto
5 procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020).
Anche la locale Corte di Appello, condividendo siffatti principi, ha recentemente affermato in un caso analogo che “A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo…. La notifica può essere eseguita anche a mezzo di invio di raccomandata con avviso di ricevimento” (art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). In tal caso , come già statuito da questa Corte in applicazione di pacifico indirizzo di legittimità, trattandosi di meri atti recettizi non giudiziali, alla notifica si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 01.10.2008 – contenete la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli
“invii con firma”, tra cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso
(artt. 24-25).
Non si applicano, cioè, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario. L'agente postale non
è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata,
6 dovendosi limitare a “rilasciare” tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Dunque , diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non poteva essere applicata la disciplina riservata alla notifica degli atti giudiziari notificati a mezzo posta ma quella del recapito delle raccomandate con avviso di ricevimento che non prevede l'invio di alcuna
CAD, essendo sufficiente la consegna del plico al destinatario oppure il deposito dell'atto all'ufficio postale con l'avviso di giacenza al destinatario non trovato al suo domicilio. Ed è l'ufficiale postale
a garantire che il destinatario sia stato avvisato del deposito attraverso la relativa annotazione sulla busta restando a carico del destinatario la prova, anche eventualmente con querela di falso, di non avere ricevuto nessun avviso ovvero di non esserne venuto a conoscenza senza sua colpa (cfr. Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 145 del 2023).
Orbene, nella specie, essendo state assolte tutte le formalità richieste dalla disciplina semplificata, come sopra acclarato, la notifica dell'avviso di addebito n.
59620150005532720000, risulta essersi perfezionata in data 2/03/2016 (cfr. “ricevuta
A- R ava”, all. in memoria . CP_1
Ugualmente infondata appare poi l'ulteriore censura formulata dall'opponente, avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie contenute nel succitato avviso di addebito, per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica di tale avviso e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Deve difatti rilevarsi che la notifica dell'avviso di addebito n.
59620150005532720000 è avvenuta come detto in data 2/03/2016, mentre il primo atto successivo, ossia l'intimazione di pagamento n. 29620229004971053000, è stata notificata in data 12/08/2022, cosicché le pretese contenute nel detto avviso si sarebbero prescritte in data 2/03/2021.
Tuttavia, deve rilevarsi come l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 (entrata in vigore il 30/4/2020 e dunque applicabile ratione temporis nella specie) abbia introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020, poi prorogata fino al 30/06/2021 dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
7 Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno
2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio
2020 – 30 giugno 2020).
Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene pertanto rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Deve inoltre tenersi conto, nella specie, dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 che prevede la sospensione dell'attività di riscossione nel periodo dall'8/03/2020 al
31/08/2021, ritenendo di condividere sul punto le argomentazioni espresse dalla
Corte di appello di Torino nella sentenza n. 142/2023, secondo cui “Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato alla luce di un precedente di questa Corte territoriale (sentenza n.109/23) ove è sostenuto che l'attività di sospensione della notifica delle cartelle e degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale COVID (08.03.2020- 31.08.2021) ex art 68 DL. 18/2020 convertito in legge 27/2020 comporta che il termine di prescrizione che scade in detto periodo è prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto.
Si riporta la motivazione della citata sentenza:
“Va comunque verificata l'eventuale maturazione della prescrizione in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito in data 19.1.2016, trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio.
L'eccezione è infondata, in quanto l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli
8 avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
9 Orbene, in applicazione di dette disposizioni, la prescrizione, che originariamente maturava nel corso del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuovi avvisi di addebito e degli altri atti di riscossione (ossia nel periodo dall'8/03/2020 al 31/08/2021), è stata quindi prorogata al “31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, ossia al 31/12/2023, e pertanto nella specie non può ritenersi maturata.
Sicché, le pretese creditorie contenute nell'avviso di addebito n.
59620150005532720000 non possono, ad oggi, dirsi prescritte.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va respinto e la parte opponente va condannata alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 23/03/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
10