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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/06/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10598 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
pendente tra
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marina di Palma Caccioppoli (C.F.
), con domicilio come in atti;
C.F._2
-OPPONENTE-
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Pollastro (C.F.: , con domicilio come C.F._3
in atti;
- OPPOSTA-
nonché
Controparte_2
C.F. ), in
[...] P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Severino Nappi (C.F. ); C.F._4
-OPPOSTA- OGGETTO: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come alle note di trattazione scritta in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.12.2023, ha impugnato il Parte_1
preavviso di fermo amministrativo n. 02880202300006678000, notificatogli da in data 2.11.2023 in ragione del TE
mancato pagamento di due cartelle esattoriali: la n. 02820140020279762000 e la n. 02820230006984035000.
L'opponente ha dichiarato di impugnare il preavviso di fermo limitatamente alla cartella n. 02820140020279762000, recante la somma di euro 51.480,42 quale credito vantato da essendo stata, Controparte_2
invece, l'altra cartella da lui già pagata.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: il proprio interesse ad impugnare il preavviso di fermo amministrativo;
il difetto di motivazione del preavviso di fermo;
l'omessa notifica della cartella n.
02820140020279762000, così come dei precedenti atti di ingiunzione, con conseguente prescrizione della pretesa di cui alla cartella stessa;
l'illegittimità della revoca dei benefici concessi con contratto di finanziamento del 1999, non supportata da idonea motivazione. Ha, inoltre, rappresentato la necessità di utilizzare l'autoveicolo gravato da fermo amministrativo al fine di recarsi sul luogo di lavoro. Tanto premesso, ha così concluso: “in via preliminare: 1)sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecutività del preavviso di fermo n. 02880202300006678000; nel merito:
2)accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo per tutti i motivi esposti;
3)accertare e dichiarare l'inesistenza e/o infondatezza e/o illegittimità della pretesa per tutti i motivi esposti”.
Qualificato l'atto introduttivo del giudizio come citazione e dispostane la notifica alle controparti, si è costituita , TE
deducendo: la regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
02820140020279762000; la notifica, successivamente alla cartella, di due
- 2 - intimazioni di pagamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione;
l'avvenuto pagamento della somma di cui alla cartella n. 028
2023 0006984035 000 solo in data successiva alla notifica del preavviso di fermo;
la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla lamentata omessa notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore;
la completezza del preavviso di fermo in tutti i suoi elementi, compresa la motivazione. Tanto premesso, ha concluso: “Affinchè codesto On. le Giudice di
Pace adito voglia rigettare la domanda per tutto quanto articolato in fatto e diritto, dichiarare la inammissibilità del ricorso, stante l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n. 02820140020279762000; in subordine, in caso di accoglimento, si chiede annullarsi solo la parte relativa la cartella di pagamento n.
028 2023 0006984035 000, il cui pagamento avveniva solo successivamente la notifica del preavviso opposto;
in estremo subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' con la compensazione TE
delle spese”.
Si è, altresì, costituita l'
[...]
sostenendo: la Controparte_2
regolarità della notifica dell'ingiunzione di pagamento quale atto prodromico del conseguente ruolo esattoriale e della cartella di pagamento;
la legittimità della revoca dei benefici concessi da la Controparte_2
mancanza di prova a sostegno dell'istanza di sospensione del preavviso di fermo amministrativo. Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di fermo amministrativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
Assunta la causa in decisione con ordinanza del 5.06.2025, il Tribunale osserva quanto segue.
Preliminarmente, in rito, deve respingersi l'eccezione, sollevata dalla parte opponente, di nullità della procura alle liti prodotta da
[...]
. È stata, infatti, versata in atti la procura speciale TE
notarile del 22.06.2023 rilasciata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate –
- 3 - Riscossione in favore di , quale “responsabile del Controparte_4
Contenzioso Regionale – atti introduttivi del giudizio” per la regione
Campania, con conseguente piena validità ed efficacia della procura alle liti conferita dal predetto soggetto in favore del difensore costituito nell'odierno giudizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità della costituzione dell' senza il patrocinio dell'Avvocatura TE
dello Stato. Dal protocollo d'intesa versato in atti dallo stesso opponente, invero, emerge chiaramente che la presente controversia non rientra tra quelle in cui l'Avvocatura assume il patrocinio dell' CP
.
[...]
Nel merito, sono destituite di fondamento le doglianze di omessa notifica degli atti di ingiunzione emessi da così come della cartella di Controparte_2
[... pagamento n. 02820140020279762000 emessa da TE
. CP_3
ha, infatti, depositato: la comunicazione di revoca delle Controparte_2
agevolazioni concesse ai sensi del D.Lgs.1.10.1996, datata 4.07.2005 e consegnata a;
la diffida a restituire l'importo dovuto a Parte_1
seguito di revoca delle agevolazioni concesse, con dettaglio delle somme da restituire, consegnata a in data 5.08.2010; l'ingiunzione Parte_1
di pagamento della medesima somma, del pari notificata al il Pt_1
18.03.2013. In tutti i casi, la consegna al destinatario è provata dalla sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate, versati in atti.
, dal suo canto, ha prodotto l'estratto di TE
ruolo, nonché la prova della notifica a della cartella di Parte_1
pagamento n. 02820140020279762000, mediante deposito presso la Casa
Comunale di Lusciano in data 8.09.2014, stante l'assenza del destinatario presso il domicilio, con successiva spedizione della raccomandata informativa, ricevuta da , come da avviso di ricevimento Parte_1
in atti.
- 4 - Priva di pregio è, poi, la doglianza di illegittimità della revoca dei benefici concessi da avendo, peraltro, l'ente impositore prodotto la Controparte_2
delibera di revoca motivata dall'inadempimento delle rate del finanziamento da parte del nonché documentato la consegna al Pt_1
destinatario della comunicazione di revoca del beneficio. Nessuna contestazione è stata mossa al riguardo dal Pt_1
Risulta, inoltre, smentita per tabulas l'eccezione di prescrizione, avendo l' dimostrato la notifica al di due Controparte_5 Pt_1
successive intimazioni di pagamento relative alla cartella in questione, rispettivamente nell'anno 2018 e nell'anno 2022.
Venendo all'eccezione di carenza motivazionale del preavviso di fermo amministrativo, giova rammentare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato”
(Cass., n. 22018/2017; nel medesimo senso, cfr. Cass., n. 5808/2018).
Nel caso di specie, il preavviso di fermo, a pagina 3, riporta il “dettaglio del debito”, in cui sono indicate le prodromiche cartelle di pagamento, con dettaglio degli addebiti, data di notifica, ente impositore, descrizione della causale, nonché l'indicazione delle somme dovute a titolo di accessori. A pagina 2 sono, inoltre, indicati i termini e gli organi da adire per proporre impugnazione.
Nessun vizio di motivazione è, dunque, ravvisabile.
Quanto al dedotto pagamento, in data successiva alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, della cartella n. 02820230006984035000, che pure ne forma oggetto, trattasi di circostanza pacifica.
Può, dunque, farsi applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione a precetto, nel senso che “la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida
- 5 - l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (Cass., n.
24704/2020).
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, dovendosi dichiarare
– in ragione del pagamento parziale avvenuto successivamente alla notifica del preavviso - l'inefficacia del preavviso di fermo amministrativo limitatamente alla cartella n. 02820230006984035000.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico della parte opponente soccombente in via sostanziale, atteso il pagamento parziale avvenuto solo successivamente alla notifica del preavviso di fermo, ed in considerazione dell'importo pagato, del tutto marginale rispetto a quanto ancora dovuto.
Esse si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
a) in accoglimento parziale dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del preavviso di fermo opposto relativamente alla cartella n.
02820230006984035000;
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
delle controparti, che qui si liquidano in euro 3.900,00 per compenso in favore di ciascuna di esse, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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