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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1100 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1100 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. PIASTRA FLAVIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/06/2025 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.09.2003, a Coriano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed entrambe maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza delle figlie e al fine di non minare Per_1 Per_2 la loro serenità.
2) La casa coniugale sita in Riccione in Viale Veneto n. 92, di proprietà dei genitori della sig.ra
, detenuta in comodato d'uso gratuito, resterà assegnata in via esclusiva, con gli arredi Parte_1 in essa contenuti, alla sig.ra che abiterà nel predetto immobile unitamente alla figlia Parte_1
. Per_1
Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica presso il nuovo Controparte_1 domicilio entro e non oltre un anno dal deposito del presente ricorso e si obbliga ad asportare tutti i suoi beni personali dalla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
3) La figlia che ha sospeso la frequentazione scolastica al 4°anno dell'Istituto alberghiero e Per_2 svolge lavoro stagionale, rimarrà convivente con il padre, presso il quale trasferirà anche la residenza anagrafica, il sig. percepirà in via esclusiva l'assegno unico universale per il sostegno della CP_1 figlia.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie allorquando le stesse si troveranno presso l'uno o l'altro genitore mentre entrambi i genitori provvederanno a sostenere le spese straordinarie delle figlie, fino al totale raggiungimento dell'indipendenza economica totale delle stesse che, in quanto maggiorenni, saranno libere di frequentare l'uno o l'altro genitore.
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento economico sia in questa sede che riguardo la domanda di scioglimento del matrimonio qui contenuta.
6) i coniugi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso Riviera Banca filiale
Emilia, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
7) Si dà atto che ciascun coniuge possiede una vettura, giusta copia dei libretti dei veicoli allegati al presente atto.
Il sig. ha contratto debiti con la società e la sig.ra ha Controparte_1 Parte_2 Pt_1 prestato garanzia a suo favore, garanzia che intende espressamente revocare, pertanto il sig. CP_1 si impegna a pagare regolarmente le rate, manlevando la moglie da qualsivoglia obbligazione di pagamento. Si dà atto che la sig.ra è gravata dal pagamento delle rate del finanziamento Pt_1 contratto con la Compass, senza alcuna garanzia di terzi.
8) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo corretto omettendo di manifestare critiche e/o offese sui social, e ciò in riferimento sia alle figlie ed che riguardo l'altro genitore Per_1 Per_2
e i parenti di ciascun ramo parentale.
9) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio sia in ordine alla domanda di separazione che in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, come pure per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, non disciplinati dal presente accordo.
10) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e sottoscrivono i rispettivi procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 12 Parte I Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1100 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. URBINATI ARMIDA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. PIASTRA FLAVIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/06/2025 con il quale e Parte_1 Controparte_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 27.09.2003, a Coriano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie ed entrambe maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi da qualsiasi vicendevole riferimento malevolo e ciò tantomeno in presenza delle figlie e al fine di non minare Per_1 Per_2 la loro serenità.
2) La casa coniugale sita in Riccione in Viale Veneto n. 92, di proprietà dei genitori della sig.ra
, detenuta in comodato d'uso gratuito, resterà assegnata in via esclusiva, con gli arredi Parte_1 in essa contenuti, alla sig.ra che abiterà nel predetto immobile unitamente alla figlia Parte_1
. Per_1
Il sig. si obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica presso il nuovo Controparte_1 domicilio entro e non oltre un anno dal deposito del presente ricorso e si obbliga ad asportare tutti i suoi beni personali dalla casa coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
3) La figlia che ha sospeso la frequentazione scolastica al 4°anno dell'Istituto alberghiero e Per_2 svolge lavoro stagionale, rimarrà convivente con il padre, presso il quale trasferirà anche la residenza anagrafica, il sig. percepirà in via esclusiva l'assegno unico universale per il sostegno della CP_1 figlia.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie allorquando le stesse si troveranno presso l'uno o l'altro genitore mentre entrambi i genitori provvederanno a sostenere le spese straordinarie delle figlie, fino al totale raggiungimento dell'indipendenza economica totale delle stesse che, in quanto maggiorenni, saranno libere di frequentare l'uno o l'altro genitore.
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento economico sia in questa sede che riguardo la domanda di scioglimento del matrimonio qui contenuta.
6) i coniugi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso Riviera Banca filiale
Emilia, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso.
7) Si dà atto che ciascun coniuge possiede una vettura, giusta copia dei libretti dei veicoli allegati al presente atto.
Il sig. ha contratto debiti con la società e la sig.ra ha Controparte_1 Parte_2 Pt_1 prestato garanzia a suo favore, garanzia che intende espressamente revocare, pertanto il sig. CP_1 si impegna a pagare regolarmente le rate, manlevando la moglie da qualsivoglia obbligazione di pagamento. Si dà atto che la sig.ra è gravata dal pagamento delle rate del finanziamento Pt_1 contratto con la Compass, senza alcuna garanzia di terzi.
8) Entrambi i coniugi si impegnano a comportarsi in modo corretto omettendo di manifestare critiche e/o offese sui social, e ciò in riferimento sia alle figlie ed che riguardo l'altro genitore Per_1 Per_2
e i parenti di ciascun ramo parentale.
9) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo in conseguenza al rapporto di coniugio sia in ordine alla domanda di separazione che in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio, come pure per qualsiasi causa e/o ragione e/o pretesa reciproca, non disciplinati dal presente accordo.
10) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate fra le parti e sottoscrivono i rispettivi procuratori ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Controparte_1 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coriano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 12 Parte I Anno 2003 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi