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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9581/2021 pubblicata in data 25 novembre 2021 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
), anche quale Parte_1 C.F._1
procuratore di se stesso, e AVV. Parte_2
), quest'ultimo rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 alle liti, dall'Avv. , entrambi elettivamente domiciliati in Parte_1
Napoli al Corso Umberto I n. 106 appellanti
E
e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dagli C.F._4
Avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi ed elettivamente domiciliati presso lo Studio
Legale Associato Sassi in Napoli alla Via Pietro Giannone n. 30
appellati
NONCHE'
), Controparte_3 C.F._5 CP_4
( ), ), C.F._6 CP_5 C.F._7 [...]
), CP_6 C.F._8 Controparte_7
- 1 - ), , C.F._9 CP_8 C.F._10 [...]
( , CP_9 C.F._11 _10
), ( ), C.F._12 Controparte_11 C.F._13
( , Controparte_12 C.F._14 Controparte_13
( ), ( ), C.F._15 Controparte_14 C.F._16
( ), _15 C.F._17 Controparte_16
( ), ( , C.F._18 Controparte_17 C.F._19
( ), _18 C.F._20
appellati contumaci
E
) Controparte_19 C.F._21 appellato non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.6.2016 l'Avv. , Parte_1 premessa la presenza di infiltrazioni nell'appartamento di sua proprietà, posto al terzo piano del fabbricato in Napoli alla Via Nicola Amenta n. 10, e provenienti dal cattivo stato di manutenzione dell'immobile (terrazzo, pareti esterne, cornicione), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli i condomini, , , , Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2 CP_8
, al fine di ottenere, previo espletamento di una CP_5 Controparte_9
consulenza tecnica d'ufficio, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti e all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni. Precisava di essere proprietario anche dell'intero primo piano dello stabile e dell'annesso locale al piano terra e che i condomini, sia pur nell'assenza di un regolamento condominiale e di una corretta convocazione di assemblea condominiale, avevano nominato un amministratore di condominio di cui parte attrice contestava la carica, chiedendo, nel medesimo atto introduttivo, dichiararsi l'inesistenza della nomina e di procedere alla formazione delle tabelle millesimali.
- 2 - Si costituivano i soli condomini e contestando l'integrità del _1 CP_2
contraddittorio, la fondatezza della domanda attorea e spiegando domanda riconvenzionale tesa ad accertare la proprietà comune del tratto di scala di collegamento del terzo piano con il torrino scala e di quest'ultimo con condanna di parte attrice alla rimozione del cancello e della grata ivi poste, nonché la proprietà comune del piccolo vano sito al piano terra sotto la scala del fabbricato con condanna di parte attrice alla rimozione della porta in ferro illegittimamente posta a chiusura del vano o alla consegna delle chiavi a tutti i condomini, nonché, sempre via riconvenzionale, a dichiarare la validità della delibera assembleare del 22.7.2004 di nomina dell'amministratore.
Con successivo atto di citazione notificato in data 21.7.2006 l'Avv. Pt_1
impugnava la delibera assembleare del 16.6.2006 di conferma della
[...]
nomina dell'amministratore e approvazione di esecuzione lavori di manutenzione con relativo rendiconto di spesa e conveniva in giudizio i soli condomini , , , Controparte_2 CP_5 Controparte_6 _10
quest'ultima in proprio e quale amministratore pro-tempore, al fine di sentir dichiarare la nullità dell'impugnata delibera, anche per i richiamati fatti e le ragioni indicate nel giudizio già pendente, al quale chiedeva la riunione. Si costituivano i condomini e ciascuno Controparte_2 Controparte_6 spiegando le proprie difese avverse alla domanda attorea, e interveniva volontariamente il condomino, , già costituito nell'altro giudizio Controparte_1 proposto.
Disposta la riunione dei due procedimenti, integrato il contraddittorio con gli altri condomini alcuni dei quali rimasti contumaci, vanificato ogni tentativo di bonario componimento ripetutamente prospettato dalle parti e mai realizzato, sulla scorta delle allegazioni e dei documenti in atti, la causa veniva riservata in decisione per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza dispositiva della comparizione personale delle Parti al fine di chiarirne la posizione processuale nei due giudizi riuniti, attesa la mancanza di chiara indicazione delle Parti e dei litisconsorti necessari ed eventualmente pretermessi;
indi, rimessa nuovamente la causa sul ruolo per assegnazione ad altro ufficio del giudice e riassegnato il
- 3 - giudizio, alla successiva udienza del 28.1.2016, parte attrice segnalava l'avvenuta esecuzione dei lavori inerenti il solaio di copertura del fabbricato con costi ripartiti tra tutti i condomini in giudizio, così rappresentando l'intervenuta cessazione della materia del contendere su parte delle domande proposte;
ammesso l'intervento volontario di titolare della ditta Controparte_19
esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, CP_20
delineato il thema decidendum stante la pluralità delle domande ed eccezioni formulate, alcune delle quali tardivamente, si procedeva alla nomina del c.t.u., nella persona dell'Ing. , al fine di verificare “a) se e quali Persona_1 danni, abbia riportato l'appartamento dell'attore ( a seguito delle piogge Pt_1 menzionate nell'atto introduttivo, precisando, in caso affermativo, quale sia stata la provenienza e la causa delle infiltrazioni nonché individuando gli interventi necessari a eliminare tali danni, inclusi quelli eventualmente già eseguiti, e il loro costo;
b) se il tratto di scala che collega il terzo piano con il torrino scala ed il torrino scala siano parti comuni, se sussista una cancellata e o una grata apposta in tale tratto di scala, se il piccolo vano sito a piano terra sotto la scala del fabbricato sia parte comune e se sussista una porta di ferro a chiusura di detto vano. Qualora si prospettino soluzioni giuridiche differenti, formuli conclusioni alternative”. All'esito delle indagini tecniche, con elaborato del 7 marzo 2018 il c.t.u., dopo analitica descrizione dello stato dei luoghi descritti anche mediante rilievi grafici e plano-altimetrici dei luoghi e indicazione delle misurazioni effettuate, constatava, in riferimento al primo quesito, la completa assenza di tracce delle lamentate infiltrazioni e la piena salubrità dei vari ambienti risultati oggetto di lavori di tinteggiatura, precisando che “allo stato attuale, stante l'intervenuta variazione dei luoghi rispetto all'epoca delle lamentate infiltrazioni e considerata l'assenza agli atti di alcuna documentazione fotografica tale da attestarne sia il loro effettivo verificarsi nonchè la loro entità” con conseguente impossibilità di indagine dei lamentati danni riportati dall'appartamento di parte attrice a seguito delle infiltrazioni lamentate, rilevando che, al momento del sopralluogo, esso non presentava alcun danno;
in riferimento invece al secondo quesito, relativo alle verifiche necessarie alla valutazione delle domande proposte in via riconvenzionale, il
- 4 - consulente, previa ampia descrizione ed esame della copiosa documentazione in atti e verifiche presso le competenti conservatorie dei registri immobiliari, accertava che “il torrino scala e la scala in ferro che conduce ad esso, siano da ritenersi pari comuni del fabbricato” che “in corrispondenza della parte terminale del ballatoio al piano terzo, ovvero quella immediatamente a tergo della porta d'ingresso dell'appartamento di proprietà attorea, risultano effettivamente posizionati un cancello in ferro munito di serratura ed una inferriata, posta superiormente alla ringhiera che funge da parapetto, che consentono al solo possessore della chiave del cancello l'accesso alla parte terminale del ballatoio e di conseguenza sia alla scala in ferro che al torrino scala” e che “al piano terra è ubicato un piccolo vano ricavato al disotto dei rampanti della scala comune, che attualmente risulta chiuso mediante una porta in ferro, le cui dimensioni sono riportate nei grafici redatti”, precisando “In relazione al fatto se debba considerarsi o meno parte comune del fabbricato, va sottolineato che esso rientra tra le parti comuni come espressamente richiamate nell'art. 1117 c.c.”
Si disponeva altresì la riunione, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, con altro giudizio promosso con atto di citazione del 13.3.2018 dai condomini , e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_5
, in cui favore il padre, , con atto di Parte_2 Parte_1 donazione per Notar del 31.3.2008 e atto di permuta per Notar Persona_2
del 2.3.2010 aveva trasferito il godimento del piccolo vano Persona_3
situato al piano terra, del tratto di scala che dal terzo piano conduceva al torrino scala e del torrino scala, facenti parte del fabbricato in Napoli alla via Nicola
Amenta n. 10 e la cui proprietà era già oggetto di accertamento proposto con domanda riconvenzionale nel giudizio pendente. La domanda, tesa ad accertare la proprietà condominiale dei predetti beni, veniva proposta anche nei confronti di , , , , Controparte_3 Controparte_11 CP_21 Controparte_12
, e allo stato nuovi Controparte_13 Controparte_17 _18
condomini.
Rinnovati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dell'ulteriore attività istruttoria richiesta, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e, all'esito,
- 5 - la causa veniva riservata in decisione in data 18.3.2021 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.
Nelle more veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per provvedimento d'urgenza e per a.t.p. in corso di causa, depositato da parte attrice dopo la riserva per la decisione del giudizio di merito.
Indi, il Tribunale di Napoli, delineato preliminarmente il thema decidendum, sulla scorta della documentazione in atti e della consulenza tecnica d' ufficio, di cui condivideva pienamente le risultanze ritenendole tratte a seguito di opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti contestati e rilevato che “con la pronuncia di accertamento della proprietà comune di detti beni ne consegue anche la condanna di all'abbattimento o rimozione del cancello in Parte_1 ferro munito di serratura e della inferriata, posta superiormente alla ringhiera apposta nel tratto di scala che conduce al torrino, nonché all'abbattimento o rimozione della porta di ferro apposta a chiusura del piccolo vano sito a piano terra sotto la scala, o a consegnare le chiavi di detta porta a tutti i condomini”, decideva la controversia pronunciando, in data 25 novembre 2021, la sentenza n. 9581/2021 con cui, a definizione delle domande articolate nei tre giudizi riuniti, così disponeva “1) rigetta la domanda di risarcimento proposta da 2) rigetta l'intervento Parte_1 proposto da 3) in accoglimento della domanda proposta da Controparte_19 _1
, e accerta che il tratto di scala che collega il
[...] Controparte_2 CP_5 terzo piano con il torrino scala ed il torrino scala, nonché il piccolo vano sito a piano terra sotto la scala del fabbricato sono beni di proprietà comune del condominio di Via
Nicola Amenta n.10 Napoli e, per l'effetto, condanna all'abbattimento Parte_1
o rimozione della cancello in ferro munito di serratura e della inferriata, posta superiormente alla ringhiera apposta nel tratto di scala che conduce al torrino, nonché all'abbattimento o rimozione della porta di ferro apposta a chiusura del piccolo vano sito
a piano terra sotto la scala, o a consegnare le chiavi di detta porta a tutti i condomini;
4) dichiara cessata la materia del contendere per tutte le altre domande;
5) Condanna al pagamento delle spese relative al sub procedimento proposto in Parte_1 corso di causa e definito con ordinanza di inammissibilità, a favore dei convenuti costituiti e che liquida, quale compenso unico come Controparte_1 Controparte_2 specificato in motivazione, nella somma totale di € 2.847,00, oltre spese generali, CPA e
- 6 - IVA; 6) Condanna e ex art.97 c.p.c. in solido Parte_1 Parte_2 stante il loro comune interesse nel giudizio, al pagamento delle spese legali del presente procedimento a favore delle parti vincitrici costituite , Controparte_1 CP_4
, che liquida quale compenso unico Controparte_2 CP_5 Controparte_6 come specificato in motivazione, nella somma totale di € 10.937,00, di cui € 300,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA;
7) Condanna e Parte_1 Pt_2
in solido, al pagamento delle intere spese di C.T.U. nella misura già
[...] liquidata;
8) Compensa interamente le spese tra l'interveniente volontario _19
e le altre parti;
9) Nulla per le spese tra le parti vincitrici non costituite e le
[...]
altre parti”.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 31.1.2022, citando
[...]
i soli , , , Controparte_1 CP_4 Controparte_2 CP_5
e , con cui, formulata istanza di sospensione Controparte_6 Controparte_3 dell'efficacia esecutiva della sentenza, lamentavano l'erronea riunione dei giudizi attesa la carenza dei presupposti di legge così invocando la rimessione degli atti al primo giudice o l'annullamento della sentenza, nonchè l'erroneità della decisione in punto di condivisione delle risultanze peritali, attesa la nullità della consulenza tecnica di ufficio svolta in violazione del contraddittorio e in ogni caso carente, sia in punto di descrizione che di valutazione, della descrizione dello stato dei luoghi, peraltro modificato nel tempo per responsabilità degli appellati.
E così concludevano: “1) che necessariamente va dichiarata la non possibilità di riunione dei giudizi ed in specie della riunione dei primi due giudizi (rg, 24060/06 e rg.28679/06) e ordinandone, quindi, la separazione per essere i convenuti differenti,essendo la domanda rivolta ai soli proprietari;
2) che la CTU depositata è nulla per non essere state avvertite tutte le parti costituite e comunque, tutti i soggetti di cui ai giudizi sopra indicati;
3) che, in ogni caso, il CTU ha effettuato la CTU, senza invitare tutte le parti a comparire, previo deposito di tutti i titoli di provenienza degli stessi, antecedenti alla data della domanda;
4) per non aver descritto, preliminarmente, tutto il fabbricato indicando specificatamente sia i danni elencati dal Comune di Napoli, per i quali era stato chiesto di intervenire, sia per determinare specificatamente i beni da
- 7 - valutare e sopratutto le costruzioni abusive, effettuate dai comproprietari del secondo piano che , sostituendo gli infissi esterni (facciata) ,si sono impadroniti di parte della cubatura del fabbricato, modificando senza alcun autorizzazione, la facciata;
5) che lo stato di pericolo del fabbricato è ancora attuale, e nessuna descrizione è stata effettuata, del pericolo, come da foto allegate, è stato eliminato parte del cornicione, senza le autorizzazioni di legge, e i condomini e hanno modificato i balconi _1 CP_2 del fabbricato, appropriandosi di una parte della facciata ,riproponendo all'esterno della facciata del fabbricato stesso, nuovi infissi;
il tutto senza nessun rilievo da parte del
CTU, (ed in ogni caso, vi è domanda autonoma per il ripristino della facciata); 6) che, pertanto, va dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o inopponibilità e/o inefficacia della
CTU, in quanto il CTU non ha convenuto nei modi e termini di Parte_2
Legge,non ha tenuto conto dei titoli di proprietà dell'immobile,della provenienza di cui al'atto di divisione, né ha tenuto conto che la CTU andava esaminata non sulla base di sue presunzioni, ma sulla base di titoli di proprietà esistenti agli atti. Inoltre lo stesso non ha effettuato le operazioni di CTU, convocando tutti i proprietari dell'immobile, tenendo conto che i proprietari del piano terra (eredi di non hanno Controparte_13 accesso al fabbricato e quindi non possono essere parti in un processo, che attiene a presunti parti comuni,mettendo in discussione l'accesso al terrazzo di copertura dell'immobile, che ha come unico accesso la scala in ferro, in sostituzione di quella in legno,come sostituita dal sig. da oltre 20 anni, né il CTU ha tenuto conto Parte_3 che i lavori al fabbricato sono stati effettuati dal sig. ( ) che Controparte_19 CP_20 con comparsa di interveto volontario ha dichiarato l'avvenuto pagamento da parte del concludente, dei signori e , cosa che il Giudice non ha _1 CP_22 Controparte_3 neppure dichiarato e fatto presente ,senza neppure dichiarare la nullità della nomina di ad amministratrice e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità per _10 mancata convocazione di tutte le parti. In ogni caso ed in via subordinata vanno ammessi i mezzi istruttori articolati e, in via gradata, in riforma dell'appellata sentenza, la stessa va cassata e/o va ammessa CTU integrativa, per ogni domanda alla quale il
CTU non ha fornito alcuna risposta e previo deposito dei titoli di proprietà alla data del
2006, dandosi atto che i proprietari del piano terra, non hanno alcun ingresso nel fabbricato di Via Nicola Amenta n. 10 Napoli. In via ancora più gradata, chiede
- 8 - determinarsi le domande da effettuarsi in sede di Volontaria Giurisdizione e quelle da riformarsi come in atti.”.
Si costituivano e eccependo preliminarmente Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, il difetto di integrità del contraddittorio e, nel merito, l'infondatezza del gravame, concludendo nei seguenti termini: “1) In ogni caso provvedere ex art. 331 c.p.c. in quanto l'appellante ha omesso di convenire in giudizio i soggetti indicati in narrativa;
2) in ogni caso disporre la espunzione dal fascicolo di documenti nuovi eventualmente prodotti compresi quelli prodotti in sede di iscrizione a ruolo;
3) dichiarare inammissibile l'appello per essere il relativo atto una pedissequa trascrizione di precedenti scritti difensivi mal assemblati, il che ne rende difficilissima la lettura e la comprensione e perché contiene domande nuove e domande formulate tardivamente in primo grado e sulle quali non è stato accettato il contraddittorio;
4) dichiarare inammissibile l'appello perchè fondato su domande e eccezioni nuove come precisato in narrativa;
5) Dichiarare inammissibile improcedibile ed improponibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 6) Dichiarare inammissibile improcedibile ed improponibile l'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., in quanto
l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
7) Dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo per difetto di interesse ad impugnare;
8)
In ogni caso dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e rigettarlo, confermando
l'impugnata sentenza;
9) comunque condannare l'appellante o chi di ragione al pagamento delle spese, competenze professionali ed accessori, con attribuzione ai sottoscritti procuratori in quanto antistatari.”.
Alla prima udienza veniva disposto rinvio in prosieguo al 15.12.2022 al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e successivamente disposta udienza in presenza per il 26.1.2023, tenuto conto dei molteplici giudizi riuniti in primo grado e di parti con conseguente necessità di verificare, in presenza, la correttezza dell'instaurazione del contraddittorio.
Assegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore, stante l'autorizzazione all'astensione del precedente relatore, dr. Fabio Magistro, ricorrendo circostanze riferibili alla previsione di cui all'art. 51 secondo comma c.p.c., all'esito della successiva udienza del 13.4.2023, rilevata la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti indicate
- 9 - nell'intestazione della sentenza impugnata e non evocate in sede di gravame, avendo, peraltro, lo stesso appellante chiesto termine onde provvedervi, la
Corte, con ordinanza del 13.4.2023, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , Controparte_19 Controparte_7 CP_8 [...]
, , , CP_9 _10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
, , , , _13 Controparte_14 _15 Controparte_16 _17
, e di ogni altro soggetto convenuto nel primo grado
[...] _18
del giudizio, pur se non riportato nell'intestazione della sentenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023, rinviando in prosieguo di udienza al 16 novembre 2023.
All'esito delle relative verifiche, pronunciata ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione per carenza dei presupposti e acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2024 e riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rilevato che il fascicolo d'ufficio cartaceo del primo grado del giudizio risulta carente di parte degli atti e documenti richiamati negli scritti difensivi, ma, la decisione del presente gravame può prescinderne grazie alla consultazione del fascicolo telematico tramite l'applicativo della Consolle del
Magistrato e al contributo della parte appellata nel ricostruire l'affannoso iter processuale mediante deposito di atti e documenti depositati in primo grado fino alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Va altresì dato atto della mancata riproposizione di molte delle domande ed eccezioni articolate in primo grado: l'appellante, infatti, nell'invocare l'integrale riforma della decisione, insiste prospettando l'illegittimità della riunione dei primi due giudizi (R.G.N. 24060/06 e R.G.N. 28679/06) e, quindi, ne chiede la separazione, nonchè la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e il permanente stato di pericolo del fabbricato non correttamente valutato dal c.t.u., reiterando la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati e di una consulenza tecnica d'ufficio integrativa.
- 10 - Sempre, in via preliminare, va dichiarata inammissibile, per tardività, la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio formulata da parte appellante per la prima volta nella comparsa conclusionale, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere solo le conclusioni già fissate (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18833 del
26/09/2016 e Cass. 21861/2019).
Tanto precisato e pur a voler superare il vaglio di ammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., articolati in maniera confusa, senza alcuna specifica indicazione dei passaggi della sentenza di cui si chiede la riforma e dei motivi di diritto adotti a fondamento delle proprie doglianze, così rendendo quanto meno arduo individuare l'oggetto stesso del richiesto riesame, va comunque rilevato che il giudizio va dichiarato parzialmente estinto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 102 e 307, terzo comma, c.p.c..
Giova sul punto richiamare l'iter processuale per il profilo che qui interessa.
L'epigrafe dell'atto di appello indica, quali appellati, tutte le parti del primo grado di giudizio, tuttavia proseguendo evocando in sede di gravame i soli
, , , Controparte_1 CP_4 Controparte_2 CP_5 [...]
, cui l'appello è stato notificato presso il domicilio eletto, e CP_6 CP_3
con notifica presso il domicilio personale.
[...]
e , nel costituirsi, hanno eccepito il difetto di Controparte_1 Controparte_2
integrazione del contraddittorio. L'appellante, con note di trattazione scritta per l'udienza del 15.12.2022, ha precisato che l'atto di appello è stato proposto nei soli confronti dei soggetti costituiti nel precedente grado di giudizio, chiedendo così termine per integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti in causa.
La Corte, ritenuta la necessità, con ordinanza del 13.4.2023 ha disposto
“l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_19 CP_7
,
[...] CP_8 Controparte_9 _10 Controparte_11 [...]
, , , _12 Controparte_13 Controparte_14 _15 Controparte_16 [...]
e di ogni altro soggetto convenuto nel primo grado Controparte_17 _18 del giudizio, pur se non riportati nell'intestazione della sentenza, entro il termine
- 11 - perentorio del 30 giugno 2023, rinviando in prosieguo di udienza al 16 novembre 2023 da trattare secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.”.
Dall'esame dell'atto di integrazione del contraddittorio depositato emerge che l'appellante ha eseguito la notifica mediante consegna all'Ufficiale Giudiziario in data 22.6.2023, con successivo esito positivo delle notifiche, nel termine previsto, nei confronti delle parti convenute in primo grado, inclusa CP_8
stante il successivo deposito, su espresso invito della Corte con ordinanza
[...] del 30 novembre 2023, dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale a completamento della notifica ex art. 140 c.p.c., nonostante quanto contrariamente eccepito dagli appellati, secondo cui “risulterebbe che la notifica non è stata eseguita”.
Tuttavia, la notifica non è stata eseguita nei confronti di , Controparte_19 intervenuto nel primo grado di giudizio, la cui posizione è stata regolata nella sentenza impugnata e nei cui confronti è stata così espressamente ordinata l'integrazione del contraddittorio. La relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario reca infatti la seguente dicitura “non potuto notificare in quanto non residente come mi dichiara la SI.ra , ivi rinvenuta” senza che, però, emerga Pt_4
alcun collegamento con il luogo ove è stata eseguita la notifica (alla via G.
Salvatore n.474 in Napoli) al destinatario.
Con note di trattazione scritta previste per la successiva udienza, parte appellante ha chiesto “rinvio per la notifica della integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. che abita a Via Comunale margherita 474 ovvero Controparte_19 via G. Salvatore n.474 Napoli, assieme alla moglie ma non accettano Parte_5 gli atti, per cui è necessario integrare il contraddittorio notificando nel luogo di residenza anagrafica”, mentre, parte appellata ha reiterato le proprie difese anche in punto di violazione del contraddittorio.
La Corte all'esito della trattazione, delle verifiche dell'attività eseguita e della posizione processuale delle parti in causa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
- 12 - Tanto precisato, deve ritenersi il contraddittorio integro nei confronti dei condomini indicati nell'intestazione della sentenza impugnata ma non nei confronti dell'interventore, . Controparte_19
Va altresì rilevato che lo stesso, nel corso del giudizio di primo grado, ha spiegato intervento volontario con comparsa del 23.11.2016, a mezzo dell'Avv.
, dichiarando di essere stato incaricato da e Parte_1 CP_23
altri tre condomini “i quali si sono ritenuti corresponsabili e comunque obbligati a eliminare le infiltrazioni“ di eseguire i lavori necessari a eliminare le infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura, di aver eseguito, circa dieci prima, i lavori di impermeabilizzazione e che il costo di tutti i lavori precedentemente eseguiti per la ristrutturazione del fabbricato erano stati corrisposti da “ in CP_22 proprio ed in rappresentanza dei sigg.ri e e dei proprietari del piano CP_6 _1 terra, SI. e l'altro terzo mi è stato versato dall'avv. , così CP_3 Parte_1 concludendo: “in caso di opposizione a quanto in comparsa, l'istante chiede dichiararsi quanto sopra precisato con condanna alle spese a carico di coloro che possano negare quanto sopra”. Nell'acceso contraddittorio tra le parti, proprio in ordine al contenuto della comparsa di intervento del , quest'ultimo, presente _19 all'udienza del 1.12.2016, precisava a mezzo del proprio procuratore che “il
è intervenuto su richiesta dell' essendo stato incaricato da tutti i _19 Pt_1 condomini di effettuare i lavori che hanno causato i danni (prima dell'intervento), con
l'installazione abusiva di antenne ad uso esclusivo, senza autorizzazione del proprietario esclusivo . Parte_1
Orbene, deve ritenersi che, sulla scorta del tenore della comparsa di intervento e delle precisazioni a verbale di udienza, l'intervento possa essere qualificato come adesivo dipendente emergendo infatti l'intento di rafforzare le prospettazioni, quanto meno in fatto, di parte attrice, odierna appellante.
Basti, invero, rilevare che a sostegno del proprio assunto l'odierna parte appellante con le memorie di replica ex art.190 c.p.c., datate 9.2.2017, afferma di aver sostenuto le spese dei lavori urgenti per l'eliminazione delle infiltrazioni di acque piovane, come sostenuto e precisato dall'interveniente, _19
,
[...]
- 13 - Giova, quindi, rammentare che a seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
9150 del 06/05/2015).
In particolare, l'intervento adesivo dipendente determina un'ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello. L'omessa notifica dell'impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l'inammissibilità del gravame (tempestivamente proposto nei confronti dell'altra parte), ma - sempre che la parte non intimata non si sia comunque costituita - l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, in mancanza del quale la nullità dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 14423 del 15/06/2010 e Cass. sez. II, Ordinanza n. 11156 del 9/5/2018).
È peraltro consolidato il principio secondo il quale “il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, anche nel caso in cui sia emesso un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, si determina la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria” (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28043 del
05/10/2023).
È stato, altresì, precisato che: “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c.,
- 14 - salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass. 2021/n. 28298; nello stesso senso, ex multis, Cass. 2000/n. 8952; Cass. 2016/n. 6982; Cass. 2018/n. 31316).
Nella specie, invece, va registrato il mancato rispetto nei confronti dell'interventore del termine perentorio concesso per provvedere all'integrazione del contraddittorio e la responsabilità della sola parte appellante, da ritenersi parte interessata alla corretta instaurazione del contraddittorio onde consentire la prosecuzione del processo, per avere consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario (in data 22.6.2023) solo pochi giorni prima della scadenza del termine concesso (30.6.2023) giusta ordinanza del
14.4.2023, comunicata alle Parti in pari data, in considerazione della carenza di ogni elemento utile da cui desumere, nella richiesta di notifica, il collegamento tra il luogo in cui è stata eseguita (alla via G. Salvatore n.474 in Napoli) e il destinatario, ovvero l'esistenza di un Controparte_24
astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa. Peraltro, si osserva che nella comparsa di intervento del primo grado di giudizio e negli atti ad essa allegati si Controparte_19
dichiara domiciliato in Capaccio Scalo (SA) - Parco dei Tigli nn. 17/19 (cfr. in atti).
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. U.,
15/07/2016, n. 14594 alla quale si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici) l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della notificazione ogniqualvolta ad essa, come nella specie, consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare ( cfr., altresì, Cass., 20/09/2023 n. 26960; Cass., 20/12/2021, n. 40724; Cass.,
27/10/2017, n. 25552; Cass., 4/6/2010, n. 13639 ) e l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (Cass. n. 40724 del 2021).
- 15 - Né, peraltro, risultano comprovate situazioni obiettive di forza maggiore che abbiano in concreto impedito alla parte interessata di osservare il termine per l'integrazione del contraddittorio, vieppiù ove si consideri, come già suesposto, che quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 e Cass. Sez. 1 -, Ord. n. 8214 del
14.3.2022).
Né la parte può dolersi della mancata concessione di un nuovo termine, essendo ormai scaduto quello perentorio, concesso giusta ordinanza del
14.4.2023, avendo atteso da detta data, in cui gli è stata comunicata l'ordinanza, il 22.6.2023 per tentare la notificazione, limitandosi poi a richiedere solo con le note depositate in data 15.11.2023, in sostituzione dell'udienza del 16.11.2023 trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., cui era stata rinviata la causa, rinvio per la integrazione del contraddittorio nel luogo di residenza anagrafica del destinatario, senza neppure addurre, ove fosse stata questa l'evenienza, qualsiasi causa non imputabile e non potendosi ritenere tale la circostanza, rimasta del tutto indimostrata, della mancata accettazione degli atti presso l'abitazione del destinatario e della coniuge.
La mancata integrazione così consumatasi comporta ex artt. 102 e 307, terzo comma, c.p.c. la contemporanea e automatica estinzione del processo, e ciò anche in ipotesi di difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di
- 16 - mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (v. Cass. civ. n. 7460/2015).
Ne consegue che l'estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata, che passa in giudicato, essendo applicabile l'art. 310 c.p.c. secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito già pronunciate e tenuto conto della portata del presente gravame che non ha efficacemente investito tutte le domande decise con la sentenza impugnata, per tutte le argomentazioni di seguito esposte.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio alla luce delle ragioni sopra esposte limitatamente, però, alla sola domanda originaria di risarcimento dei danni (rispetto alla quale risulta intervenuto , da ritenersi, Controparte_19 per le ragioni innanzi indicate, litisconsorte necessario) definita con la decisione di rigetto così che il giudizio prosegue per i rimanenti motivi di impugnazione che investono le ulteriori domande.
Invero, l'estinzione del giudizio produce effetti limitatamente al rapporto processuale scindibile e il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto.
Sul punto, infatti, appare doveroso richiamare il contenuto della sentenza impugnata con cui il giudice di prime cure ha così precisato: “Per evitare di perdersi nei meandri delle innumerevoli carte prodotte dalle parti nel corso degli anni che, comunque, hanno imposto a questo giudice il loro specifico esame, per dare sistematicità all'esposizione della sentenza è utile partire dalla precisazione del thema decidendum riconosciuto dalle parti, così come risulta dal verbale d'udienza del 1 dicembre 2016, nel quale il giudice ha preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le domande, eccetto: 1) la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'avv. 2) le domande riconvenzionali dei convenuti Pt_1
e ”. _1 CP_6 CP_2
Ebbene, pur volendo superare le notevoli difficoltà determinate dalla lettura dell'atto di gravame e volendo ritenere che, attraverso la censura delle attività
- 17 - del consulente tecnico d'ufficio, l'appellante abbia inteso sostanzialmente censurare l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da _1
, e con l'accertamento “che il tratto di
[...] Controparte_2 CP_5 scala che collega il terzo piano con il torrino scala ed il torrino scala, nonché il piccolo vano sito a piano terra sotto la scala del fabbricato sono beni di proprietà comune del condominio di Via Nicola Amenta n.10 Napoli”, l'appello non sfugge alla declaratoria di inammissibilità.
In particolare, laddove l'appellante lamenta “che il Giudice non ha neppure dichiarato e fatto presente, senza neppure dichiarare la nullità della nomina di
[...] ad amministratrice e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità per _10 mancata convocazione di tutte le parti”, va osservato che tale motivo di censura appare inammissibile non tenendo conto delle ragioni che hanno determinato il
Tribunale a dichiarare cessata la materia del contendere per tutte le altre domande, diverse da quelle esaminate nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'attore all'udienza del 1° dicembre 2016 in cui “L'Avv. conferma che l'effettuazione dei lavori tra tutti i condomini, ha fatto venire Pt_1 meno tutte le domande non inerenti il risarcimento del danno al proprio appartamento all'ultimo piano”.
La decisione di dichiarare cessata la materia del contendere su tutte le altre domande avanzate dall'attore, quindi, si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni rese nel corso della suindicata udienza che non vengono prese affatto in considerazione dall'odierno appellante che sembra, invece, dolersi di una omessa pronuncia senza, però, confrontarsi con la vera ratio della decisione che, per ciò stesso, deve ritenersi coperta da giudicato. Il motivo, quindi,
è inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass.
Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non
"dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, a una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri
- 18 - dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Infatti, parte appellante non ha specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni sviluppate nella sentenza gravata, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Inoltre, la formulazione dell'atto di appello in detto punto obbligherebbe la
Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la Corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass.
21816/06).
Avuto riferimento, invece, all'accoglimento della domanda riconvenzionale l'appellante sembra dolersene, oltre che per i motivi di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, che di qui a poco si andranno ad analizzare, anche per non essere stato tenuto conto “dei titoli di provenienza risalenti ad una sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 2242/67 con la quale veniva attestato il diritto di proprietà
(sentenza costitutiva del trasferimento) dei beni di Via Nicola Amenta n. 10 Napoli, comprensivi del terrazzo soprastante il fabbricato e accessorio di sgabuzzino posto, entrando nel palazzo ed avendo finestrino esterno”, ma, il motivo non può essere esaminato in quanto si fonda su un documento, depositato tardivamente nel primo grado del giudizio ovvero unitamente alle note di trattazione scritta del
1°.
6.2020 ben oltre i termini ex art.183, sesto comma, c.p.c., concessi dal
Tribunale, giusta ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24.10.2019, a seguito della riunione ultima disposta.
- 19 - L'appellante sembra, invero, sostenere la fondatezza dell'eccezione della proprietà esclusiva degli immobili di cui gli odierni appellati hanno chiesto accertarsi la natura condominiale unicamente sulla scorta di detto documento, non considerato dal giudice di prime cure e prontamente contestato
(quantunque non fosse necessario) dalla parte convenuta con le note di replica del 5.6.2020, e che, per quanto detto, non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Con i rimanenti motivi l'appellante eccepisce la nullità della consulenza tecnica d'ufficio sotto molteplici profili;
in primo luogo “la CTU depositata è nulla per non essere state avvertite tutte le parti costituite e comunque, tutti i soggetti di cui ai giudizi sopra indicati” e “ in ogni caso, il CTU ha effettuato la CTU, senza invitare tutte le parti a comparire, previo deposito di tutti i titoli di provenienza degli stessi, antecedenti alla data della domanda”.
Sotto il primo profilo si evidenzia che le operazioni compiute dal c.t.u. sono avvenute nel contraddittorio delle parti costituite in giudizio (cfr. verbali di accesso e, segnatamente, quello del 27.10.2017) e replicate dal c.t.p., Ing.
[...]
mentre, non si può contestare al c.t.u. l'omessa acquisizione dalle Per_4
Parti dei titoli di provenienza degli immobili in contestazione posto che,
l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157
c.p.c., rilevabile a iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17916 del
01/06/2022 e Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17118 del 20/06/2024).
E ancora gli ulteriori aspetti denunciati per nullità della consulenza tecnica d'ufficio “4) per non aver descritto, preliminarmente, tutto il fabbricato indicando specificatamente sia i danni elencati dal Comune di Napoli, per i quali era stato chiesto di intervenire, sia per determinare specificatamente i beni da valutare e sopratutto le costruzioni abusive, effettuate dai comproprietari del secondo piano che , sostituendo gli infissi esterni (facciata) ,si sono impadroniti di parte della cubatura del fabbricato, modificando senza alcun autorizzazione, la facciata;
5) che lo stato di pericolo del
- 20 - fabbricato è ancora attuale, e nessuna descrizione è stata effettuata, del pericolo, come da foto allegate, è stato eliminato parte del cornicione, senza le autorizzazioni di legge, e i condomini e hanno modificato i balconi del fabbricato, _1 CP_2 appropriandosi di una parte della facciata ,riproponendo all'esterno della facciata del fabbricato stesso, nuovi infissi;
il tutto senza nessun rilievo da parte del CTU, (ed in ogni caso, vi è domanda autonoma per il ripristino della facciata)” incorrono inevitabilmente nella declaratoria di inammissibilità laddove con essi si voglia censurare la decisione di cessazione della materia del contendere su ogni altra domanda principale, per le ragioni sopra indicate.
Infine, appare inammissibile anche il motivo di censura principale secondo cui
“necessariamente va dichiarata la non possibilità di riunione dei giudizi ed in specie della riunione dei primi due giudizi (rg, 24060/06 e rg.28679/06) e ordinandone, quindi, la separazione per essere i convenuti differenti, essendo la domanda rivolta ai soli proprietari”, contraddetto dalla stessa richiesta di riunione avanzata nel primo grado del giudizio dall'odierno appellante;
peraltro, a tale riguardo, va ricordato che, in tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022 e Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 24496 del 18/11/2014).
In tali termini, quindi, va dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla domanda principale di risarcimento del danno, mentre, l'appello va dichiarato inammissibile in merito alla domanda riconvenzionale proposta da _1
, e e a tutte le altre domande principali
[...] Controparte_2 CP_5
per le quali il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del principio, di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 968/22 e Cass. 26113/2023), per il quale «l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del
2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al
- 21 - giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”».
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 9581/2021 pronunciata in data 25 novembre 2021 dal
Tribunale di Napoli, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio di appello limitatamente alla domanda principale di risarcimento dei danni di cui al capo 1) della sentenza impugnata;
b) dichiara inammissibile l'appello quanto alle statuizioni di cui ai capi 3) e
4) della sentenza impugnata;
c) condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati e che si liquidano Controparte_1 Controparte_2
complessivamente in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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