Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/12/2023, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 03663/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02007/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siragusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà, n. 171;
contro
- il Ministero dell'Interno, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e la Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del decreto prot. n.-OMISSIS-, del 30/09/2022 del Prefetto della Provincia di Palermo di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90, prot. n.-OMISSIS-del 10/07/2019;
- del verbale del 07/10/2022 di notifica ed esecuzione del decreto prefettizio;
- del ritiro cautelativo delle armi;
- del ritiro della licenza di porto fucile uso caccia n.-OMISSIS- rilasciato in data 04/10/2018 e della denuncia delle armi e munizioni in suo possesso;
quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto prot. n. -OMISSIS-del 22/02/2023, del Questore della Provincia di Palermo di revoca del porto fucile per uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciato il 04.10.2018;
- della comunicazione prot. n. -OMISSIS-del 22/12/2022 di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della L. n. 241/90 della Questura di Palermo;
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dall’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2022;
Viste le memorie difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2023, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO
Con atto introduttivo notificato il 28/11/2022 e depositato il 6/12/22, parte ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto n.-OMISSIS- del 30 settembre 2022 notificato il 7 ottobre seguente, con il quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ordinati il temporaneo sequestro e la loro cessione, nonché ritirato il titolo di Polizia.
Il provvedimento impugnato trova fondamento nei fatti accaduti in data 6 novembre 2018, quando, a seguito di un controllo presso l’abitazione del ricorrente, i Carabinieri accertavano la detenzione illegale complessivamente n. 14 cartucce per fucile calibro 12 a palla unica, per le quali procedevano al sequestro penale.
A seguito del procedimento penale instauratosi, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, preso atto dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, con sentenza n. -OMISSIS- irrevocabile, ha dichiarato l’estinzione del reato contestato.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato per i motivi di
1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 R.D. 773/1931; errore di motivazione, eccesso di potere per errore nei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della mancanza di istruttoria e di motivazione”; sarebbe stata omessa la valutazione attuale del possibile abuso delle armi, data la risalenza nel tempo del reato contestato e dichiarato estinto; non risulterebbe inoltre valutata la condotta di vita e la personalità al fine del giudizio di affidabilità o probabilità di abuso nell’uso di armi;
2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 R.D. 773/1931; errore di motivazione, eccesso di potere per errore nei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della mancanza di istruttoria e di motivazione”.
Poiché l’impugnato divieto di detenzione armi e munizioni è stato adottato in data 7 ottobre 2022, a distanza di circa quattro anni dai fatti del 6 novembre 2018, non vi sarebbero state le ragioni “d’urgenza” legittimanti l’adozione dell’immediato ritiro delle armi essendo all’uopo sufficiente consentire nel termine di 150 giorni decorrenti dalla notifica del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni la cessione a terzi non conviventi ovvero a un’armeria;
3 “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10 e 21 quinquies e 21 septies della Legge 241/1990 e s.m.i. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 del D.R. 771/1931”.
Il ritiro della licenza di porto fucile uso caccia sarebbe stato adottato in via di fatto dagli agenti del Commissariato di P.S. di Termini Imerese contestualmente alla notifica del provvedimento Prefettizio impugnato, in assenza di istruttoria procedimentale, della comunicazione di avvio del procedimento e delle ragioni di urgenza;
4 “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 10 - 11 – 42 - 43 del R.D. 18.06.1931 N° 773. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento della causa, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Contraddittorietà dell’azione amministrativa” .
La motivazione di stile non darebbe contezza del contemperamento tra gli interessi pubblici e gli interessi privati costituzionalmente garantiti quali quello del diritto alla libera manifestazione della propria individualità (art. 2 Cost.), del principio di non colpevolezza (art. 24 Cost.), dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), del giusto procedimento (art. 111 Cost.);
5 “ Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento della causa, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Contraddittorietà dell’azione amministrativa” , poiché, anche se inteso come sospensione temporanea del titolo, sarebbe illegittimo il ritiro “di fatto” del porto di fucile;
6 “ Violazione ed erronea applicazione degli art. 39 del R.D. 18.06.1931 N° 773. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento della causa, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti ” con il quale sono state sostanzialmente ribadite le censure già articolate con il precedente secondo motivo.
Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- del 21 dicembre 2022, la domanda cautelare incidentale è stata accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica di trattazione nel merito.
Con i motivi aggiunti, notificati e depositati il 18 aprile 23, è stato impugnato al fine dell’annullamento, il decreto prot. n. -OMISSIS-del 22/02/2023, notificato il giorno 24 seguente, con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha revocato il porto fucile per uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciato il 04.10.2018; avverso il predetto atto sono state reiterate le censure di cui al ricorso introduttivo, anche in via derivata dal presupposto provvedimento di divieto di detenzione delle armi e munizioni.
L’amministrazione resistente, con memoria del 27 giugno 2023, ha controdedotto l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, dei quali ha chiesto il rigetto.
Con memoria del 11 settembre 2023, il ricorrente ha replicato, insistendo nelle difese e domande proposte.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati.
Come è noto, l'art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) dispone, al secondo e terzo comma, che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 39 del medesimo Testo Unico dà poi facoltà al Prefetto di “ vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarn e”.
L'art. 43, infine, oltre alle previsioni di carattere generale contenute nell'art. 11, dispone che la licenza di portare armi non può essere concessa a chi abbia riportato una condanna per le fattispecie penali ivi previste e, altresì, “ a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Così come ha rilevato la Corte Costituzionale (sentenze n. 440/1993 e n. 24/1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi “ costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975 "; “ il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi ".
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi» .
La giurisprudenza amministrativa, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi.
A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.
È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( ex multis , Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Ne è prova il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (cfr. Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
Va infatti osservato che anche quando il provvedimento amministrativo indica tra i presupposti di fatto la pendenza di un procedimento penale, la notizia di reato non assume rilievo come fatto da punire (attività che rimane riservata all’autorità giudiziaria e per la quale si richiede un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio), bensì come indicatore della personalità del soggetto, dalla quale poter dedurre che è più probabile che non che il soggetto abusi dell’arma.
È stato invero affermato che anche il minimo elemento atto a incrinare ragionevolmente il convincimento di un uso appropriato delle armi giustifica un provvedimento che è ispirato a criteri di precauzione e prevenzione (cfr. Cons. St., sez. III, 28 dicembre 2022, n.11440).
Alla luce di quanto esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato la prognosi compiuta dall’Amministrazione resiste alle censure proposte dal ricorrente, atteso che il provvedimento di divieto di armi e munizioni e il provvisorio e poi il definitivo atto di revoca del porto d’armi appaiono legittimamente ancorati a un fatto idoneo a giustificare la misura adottata in un’ottica preventiva.
I provvedimenti impugnati si fondano sul decreto penale di condanna per il reato-OMISSIS- emesso a carico del ricorrente per non aver denunciato il possesso di n.14 cartucce: la circostanza che il procedimento penale si sia concluso con il pagamento da parte del ricorrente contravventore di una somma di denaro a titolo di oblazione non assume alcun rilievo nel procedimento amministrativo di divieto di detenzione di armi e munizioni e di revoca del porto fucile, giacché l’oblazione estingue il reato, ai sensi degli art. 162 e 162-bis c.p., ma non incide sulla materialità del fatto storico addebitato ( ex multis , cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2022, n. 1802).
In altre parole, l’avvenuta estinzione del reato per oblazione non costituisce prova della mancata responsabilità dell’interessato ma, al contrario, risultando il fatto in sé confermato nella sua sussistenza e nella sua attribuibilità all’imputato, si rileva più che sufficiente a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità delle armi da parte del titolare: siffatta circostanza è idonea a legittimare la valutazione discrezionale compiuta dall’Amministrazione in merito all’inaffidabilità del ricorrente, il quale ha tenuto un comportamento improntato a leggerezza e scarsa accortezza, dunque idoneo a fondare una ragionevole prognosi di un uso inappropriato delle armi.
L’assunto è ulteriormente corroborato dalla circostanza che il fatto denunciato costituisce una fattispecie contravvenzionale afferente specificatamente all’abuso di armi e munizioni.
Quanto alla lamentata risalenza nel tempo, va al contrario osservato che i fatti sono avvenuti nel 2018 e che la sentenza-OMISSIS- conclusiva del procedimento penale, è stata pubblicata il 26 giugno 2020 ed è divenuta irrevocabile il 12 luglio seguente: dunque, pare ragionevole rilevarne la prossimità temporale con l’adozione dei provvedimenti impugnati nel settembre 2022 e nel successivo febbraio 2023.
Altrettanto infondata è la censura incentrata sulla violazione procedimentale, non avendo l’Amministrazione dato avviso dell’avvio del procedimento di ritiro della licenza di porto fucile uso caccia che sarebbe stato adottato in via di fatto dagli agenti del Commissariato di P.S. di Termini Imerese contestualmente alla notifica del provvedimento prefettizio impugnato, in assenza di istruttoria procedimentale e delle ragioni di urgenza.
Al riguardo, va sottolineato che, in generale, i provvedimenti in materia di armi per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se , di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione della stessa norma di cui all’art. 7, della l. n. 241/1990, di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento.
Il ritiro cautelare del porto d'armi, in particolare, è una misura anticipatoria e provvisoria – e non una revoca “di fatto” come asserito dal ricorrente – distinta e antecedente rispetto al divieto di detenzione e alla revoca del porto di arma che sono invece provvedimenti definitivi; trattasi, infatti, di un atto urgente in re ipsa che ben può scontare l’esenzione dalla previa comunicazione di avvio; in disparte la circostanza che, nel caso di specie, il ricorrente era consapevole che l’auspicata permanenza del possesso del porto arma – titolo di polizia che abilita all’acquisto di armi e munizioni - era divenuta incompatibile con l’intervenuto divieto di detenzione di armi e munizioni.
Tenuto conto della loro natura non sanzionatoria bensì di prevenzione, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, i provvedimenti impugnati sono dunque legittimi, non essendo, per le circostanze sopra descritte, manifestamente irragionevole la valutazione effettuata dalla Prefettura e dalla Questura resistenti nel caso in esame.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno quindi rigettati, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.