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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1219/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA Parte_1 C.F._1
EMANUELA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRI Controparte_1 C.F._2
LU elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 187/A 47923 RIMINI
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
AN DI MA (RN) il 12/05/1973, contraevano matrimonio concordatario in data 27/05/2006 a VERUCCHIO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2006, n. 10, parte II, Serie A.
Dalla loro unione sono nati i figli (2005) e (2014). Per_1 Per_2
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, oltre all'affido condiviso della figlia , con collocazione della stessa presso di sé unitamente al figlio Per_2 Per_1 all'assegnazione in suo favore della casa familiare e alla previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento di entrambi i figli di € 350,00 complessivi e del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e alla previsione dell'affido condiviso della figlia minore, ma chiedendo la collocazione paritaria dei figli presso ciascun genitore, il mantenimento diretto degli stessi, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, e l'assegnazione a sé della casa familiare, di sua esclusiva proprietà.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato all'udienza del 23 ottobre 2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito dell'udienza, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva, riservandosi di valutare la possibilità di un accordo. Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 eve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
[...]
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle stesse, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RN) il 05/02/1981, e nato a [...] Controparte_1
(RN) il 12/05/1973, unitisi in matrimonio a VERUCCHIO in data 27/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2006, n. 10, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERUCCHIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1219/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA Parte_1 C.F._1
EMANUELA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORRI Controparte_1 C.F._2
LU elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 187/A 47923 RIMINI
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23 ottobre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
AN DI MA (RN) il 12/05/1973, contraevano matrimonio concordatario in data 27/05/2006 a VERUCCHIO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2006, n. 10, parte II, Serie A.
Dalla loro unione sono nati i figli (2005) e (2014). Per_1 Per_2
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione, oltre all'affido condiviso della figlia , con collocazione della stessa presso di sé unitamente al figlio Per_2 Per_1 all'assegnazione in suo favore della casa familiare e alla previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento di entrambi i figli di € 350,00 complessivi e del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione e alla previsione dell'affido condiviso della figlia minore, ma chiedendo la collocazione paritaria dei figli presso ciascun genitore, il mantenimento diretto degli stessi, con suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra le parti, e l'assegnazione a sé della casa familiare, di sua esclusiva proprietà.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato all'udienza del 23 ottobre 2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito dell'udienza, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva, riservandosi di valutare la possibilità di un accordo. Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 eve essere senz'altro pronunciata, come richiesto da entrambi i coniugi.
[...]
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice delegato, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle stesse, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RN) il 05/02/1981, e nato a [...] Controparte_1
(RN) il 12/05/1973, unitisi in matrimonio a VERUCCHIO in data 27/05/2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 2006, n. 10, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERUCCHIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi