Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere
avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 3 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 395/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Parte_1
Carmen Di Meo e Virgilio Di Meo con domicilio eletto in Roma Via Lero nr. 14.
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Controparte_1 piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Salerno, Corso Vittorio Emanuele,
58.
PARTE APPELLATA
E
, in Controparte_2 persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza p.t.
PARTE APPELLATA
Oggetto: status vittima del dovere.
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 864/2023 pubblicata in data 24 maggio 2023 il Tribunale di
Salerno, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., ha respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso depositato in data 19 aprile 2022 Parte_1 nei confronti del in persona del Ministro p.t e del Controparte_1
in persona Controparte_2 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza p.t., avente ad oggetto la rideterminazione della percentuale di invalidità complessiva, già indicata nella misura del 5% dalla competente C.M.O. di Bari, nella diversa misura del 66% come risultante da perizia di parte redatta dal dr. , in Per_1 subordine, secondo la criteriologia medico legale di calcolo dell'invalidità disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09; il tutto in uno alla rideterminazione in misura proporzionale dei relativi benefici, specificamente individuati nella speciale elargizione ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007, nell'assegno vitalizio mensile di euro 500,00 esteso alle vittime del dovere e agli equiparati con invalidità almeno pari al 25% dall'art. 4, comma 1, lett. b) n. 1 D.P.R. 243/06 e nello speciale assegno vitalizio mensile di €1.033,00 esteso alle vittime del dovere e agli equiparati con invalidità almeno del 25% con l'art. 2, comma 105, legge 244/2007.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che: “Il ricorso deve esser respinto per i motivi che seguono. (…) si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività
(enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo
2 fossero diventate per circostanze eccezionali. Chiarito l'ambito giuridico di attribuzione, si accolgono totalmente le considerazioni esposte dal Ctu.”
Per quanto concerne la modalità di calcolo dell'invalidità permanente, sul sistema di calcolo il Ctu ha utilizzato quanto specificato da una recente sentenza della Cassazione civile, Sez. Unite 24/02/2022 n. 6214 che ha specificato chiaramente che: “alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. (…) I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”.
Ricostruiti i principi di diritto vigenti in materia, il Giudice di prime cure si è riportato alla valutazione effettuata dal nominato Ctu, in particolare “ applicando tali norme in relazione alle rilevanze mediche emerse in corso di ctu, si è determinato confermando quanto già rilevato in sede di visita presso il
Dipartimento Militare di Medicina Legale, Commissione Medica Ospedaliera di
Bari, che ha valutato l'invalidità complessiva del ricorrente in misura pari al 5%. ”;
“ (…) la patologia in esame non è contemplata ne' nelle tabelle di invalidità civile ne' nelle tabelle causa di servizio (infatti la CMO ammise il nesso di causalità ma concluse per 'non classificabile'); a tal punto, visto che la II CMO ha valutato (a nostro avviso con larghezza) l'IP in misura del 5%, non ci terremo al di sotto di tale parametro;
dunque IC 5% (valore più favorevole al ricorrente vista l'impossibilità di desumere altro tasso di invalidità nelle tabelle di invalidità civile).
(…) Il danno biologico è espressamente previsto venga valutato in base alle tabelle 12/7/2000; tali tabelle prevedono come già detto il 6% voce 349 per CP_3
la perdita di un testicolo, laddove nel nostro caso non vi è alcuna compromissione anatomica, alcuna compromissione dimostrata della funzione endocrina
(produzione di testosterone), alcuna significativa compromissione dimostrata della funzione riproduttiva, dunque tale 6% andrebbe cospicuamente ridimensionato (diciamo fra il 3 e il 5% a voler essere prudenzialmente 'pro- misero' nel dubbio). Ad ogni modo, visto che nella formula di legge da applicare,
3 la percentuale di danno biologico prima si inserisce poi si detrae, nulla cambia quale che sia la percentuale di danno biologico.” .
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello nei confronti Parte_1
CP_ del in persona del Ministro e nei confronti del Controparte_1
, in persona Controparte_2 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza p.t, con ricorso depositato telematicamente in data 5 luglio 2023, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare:
- “ 1.a. Criteri di calcolo dell'invalidità complessiva
(…) la quantificazione percentuale dell'invalidità complessiva espressa dalla citata C.M.O. risulta del tutto illegittima in quanto determinata secondo i criteri previsti dell'art. 5 D.P.R. 243/2006 e una non meglio specificata circolare interna dell'ispettorato Generale della Sanità Militare, anziché secondo i criteri vigenti di cui agli articoli 3 e 4 D.P.R. 181/2009. Non esiste dubbio sul punto tanto che, a conferma definitiva della fondatezza delle censure mosse dalla scrivente difesa in punto di metodologia di calcolo del danno secondo la corretta applicazione della formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, la
Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. ha definitivamente chiarito che nel computo dell'invalidità va sempre tenuto conto del danno morale con ben 4 speculari sentenze nn. 6214, 6215, 6216 e 6217 del 24.02.2022 (già allegati
25, 26, 27 e 28 dell'atto di ricorso). (…) Nel caso sub iudice, quindi, alla luce della richiamata recentissima giurisprudenza delle Sezioni Unite, deve essere applicata la formula di calcolo prevista dal D.P.R. 181/09, basata sulla stima del D.M. e dell'uso delle tabelle di cui al D.P.R. 915/78. Come osservato, la valutazione operata dalla era viziata ab origine, in ragione dell'applicazione di criteri di calcolo, di parametri tabelle diverse da quelle previste per legge e questo a prescindere da ogni eventuale aggravamento intercorso.”;
- “ 1.b. Esatta diagnosi delle infermità e invalidità complessiva
(…) Nel caso di specie, la valutazione dell'invalidità permanente per le dipendenze da causa di servizio N.C. va stimata - da sola - in un range
4 compreso tra l'1-10%. Nel considerare i parametri di riferimento, deve essere tenuto in considerazione sempre quello più elevato (10% per la
N.C.), così come condiviso dal T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n.
10947/2015 Reg.Prov.Coll., in data 13.5 – 27.8.2015. (…) Se ne deduce che nel caso di specie, l'invalidità permanente (I.P.) dell'odierno Appellante non possa essere considerata in misura inferiore al 10%. Ora, condividendo con la perizia medico legale la misura del Danno Biologico (D.B.) in misura pari al 25%, con riferimento agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del d.l. 7 settembre 2005 n.209, ed alla voce 346 del D.M. 12.07.2000 tabelle delle menomazioni relativa al danno biologico , meglio specificate nella CP_3 relazione ML citata – già allegato 3) e valutato un Danno Morale compreso tra l'8% (1/3 del DB) ed il 16% (2/3 del DB), quindi coniugando i relativi valori nella formula di cui all'art. 4 del D.P.R. nr. 181/09, a mente della quale IC =
DB + DM + (IP – DB), l'invalidità complessiva deve essere comunque quantificata in misura non inferiore al 33% sino ad un massimo del 41% ; ”
- “ 2. violazione e falsa interpretazione di legge - irragionevolezza della motivazione - violazione degli art. 3 e 4 del D.P.R. 181/2009
Il Giudice di prime cure ha fatto malgoverno dei riportati rilievi e, nonostante i documentati e ripetuti richiami al rispetto dei medesimi, ha ritenuto di attenersi del tutto acriticamente alle erronee valutazioni della C.T.U., ignorando senza alcuna motivazione sul punto l'istanza di chiamare il
Consulente ai dovuti chiarimenti in contraddittorio e comunque la richiesta della scrivente difesa volta ad ottenere un provvedimento in linea con i principi di diritto enunciati dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione con le già citate sentenze nn. 6214, 6215, 6216 e 6217 del 24.02.2022 in punto di applicazione dei criteri di stima di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.
181/09 e della formula IC= DB + DM + (IP-DB). Tale grave violazione, da sola, giustifica e avvalora il presente gravame”.
4. Instauratosi il contraddittorio, il solo in persona Controparte_1
del Ministro p.t. si è costituito con memoria difensiva del 13 settembre 2024 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5 5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni scritte conseguentemente depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
6. Va in primo luogo rilevato che il Tribunale, nel respingere la domanda, ha condannato il solo al pagamento delle spese di lite senza in Controparte_1
alcun modo affrontare la questione della legittimazione sostanziale a contraddire in capo al , pure vocato in jus e non Controparte_2
costituito in giudizio, avendo la competente Avvocatura assunto la sola difesa del
. Va pertanto rilevato l'implicito rigetto della domanda nei confronti del CP_1
da parte del primo giudice e la formazione del giudicato sul punto. CP_2
Afferma in termini il S.C. “ L'art. 16, lett. f), del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate)
"promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma primo, della legge 3 aprile
1979, n. 103", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato, infatti, agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto dell'art. 11, comma primo, del r.d. 30 ottobre
1933, n. 1611 (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U. hanno respinto l'eccezione pregiudiziale del controricorrente relativa alla dedotta inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Ministro e non dal dirigente del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi). ” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15342 del 06/07/2006 ).
7. In sede di gravame parte ricorrente reitera le tre domande azionate in primo grado:
6 - la speciale elargizione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legge n.
159/2007 convertito in legge 222/2007;
- l'assegno vitalizio mensile di euro 500,00 esteso alle vittime del dovere e agli equiparati con invalidità almeno pari al 25% dall'art. 4, comma 1, lett. b) n. 1
D.P.R. 243/06, e dunque a decorrere dall'1.1.2006;
- lo speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00, soggetto a perequazione annuale, esente da IRPEF, inizialmente previsto per le vittime del terrorismo dall'art. 5, comma 3, legge 206/2004, poi esteso alle vittime del dovere e agli equiparati con invalidità almeno del 25% con l'art. 2, comma 105, legge 244/2007
- Finanziaria 2008, e quindi a decorrere dall'1.1.2008.
8.E' fondata la sola censura relativa al rigetto della prima domanda afferente alla prestazione ex art 34 comma 1 del decreto legge n. 159/2007 convertito in legge
222/2007. Ed invero sia il diritto all'assegno vitalizio che il diritto allo speciale assegno vitalizio trova causa nel riconoscimento di un grado di invalidità pari ad un quarto ovverosia alla percentuale venticinque.
9. Il primo giudice, fatte proprie le conclusioni dell'Ausiliare officiato, ha riconosciuto in capo al un grado di invalidità pari alla Parte_1
percentuale cinque. Le censure in ordine ad un maggior danno subito, che a questa argomentazione solleva parte ricorrente non colgono nel segno. E' del tutto inconferente in questa sede il richiamo all'attività svolta dalla CMO in quanto superata dalla fase processuale apertasi con il giudizio di primo grado. E' parimenti inconferente il richiamo alla c.t.p. del dr. anch'essa relativa Per_1 ad una fase precedente all'introduzione del giudizio di primo grado.
10. L'onere di specificazione dei motivi di gravame ex art. 342 c.p.c. impone all'appellante lo svolgimento di una critica puntuale e serrata alla consulenza depositata in primo grado, critica che non può sostanziarsi in una diversa valutazione del quadro clinico ma deve evidenziare gli errori di fatto e di valutazione commessi dal primo Ausiliare.
11. Appare del tutto assente la precisazione dei passaggi della consulenza d'ufficio rispetto ai quali il ritiene mancante o errata la Parte_1
valutazione del Ctu, a cospetto della diversa ricostruzione da lui sostenuta e ritenuta maggiormente coerente alla vicenda oggetto d'esame. Più in particolare, il avrebbe dovuto specificamente indicare il riferimento Parte_1
7 normativo e/o medico-legale che il C.t.u. avrebbe omesso di considerare o avrebbe erroneamente applicato come, ad esempio nel caso di specie, il riferimento per analogia alla voce 349 delle tabelle 12/7/2000, che CP_3
riconosce una percentuale di invalidità del 6% in caso di perdita (anatomica o funzionale) di un testicolo, indicando la riconducibilità della fattispecie concreta ad un diverso parametro presupposto per l'applicazione della percentuale di invalidità.
12. Il consulente di primo grado ha affermato “ La percentuale del danno biologico (DB) dovrebbe essere determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del DL 209/2005 ma dato che a tutt'oggi tali tabelle non sono state approvate, il danno biologico e' espressamente previsto venga valutato in base alle tabelle 12/7/2000; tali tabelle prevedono come gia' detto il 6% voce 349 CP_3 per la perdita di un testicolo, laddove nel nostro caso non vi e' alcuna compromissione anatomica, alcuna compromissione dimostrata della funzione endocrina (produzione di testosterone), alcuna significativa compromissione dimostrata della funzione riproduttiva, dunque tale 6% andrebbe cospicuamente ridimensionato (diciamo fra il 3 e il 5% a voler essere prudenzialmente 'pro- misero' nel dubbio). Ad ogni modo, visto che nella formula di legge da applicare, la percentuale di danno biologico prima si inserisce poi si detrae, nulla cambia quale che sia la percentuale di danno biologico. Si ammette in teoria
(giuridicamente) diritto a danno morale ma non riteniamo in concreto di poterlo computare vista la scarsissima rilevanza degli esiti. Dunque IC = DB+DM+ (IP-
DB) dunque IC invalidita' complessiva uguale danno biologico + danno morale +
(invalidita' permanente meno danno biologico) cioe' IC = 5 + 0 + (5-5) uguale 5%.
Per inciso il risultato non cambia, vista la formula aritmetica da utilizzare, qualsiasi valutazione si dia al danno biologico;
in pratica arriviamo sempre al 5% perche' il valore DB prima si aggiunge poi si sottrae quindi ogni questione circa il danno biologico e ' irrilevante.”, così dando conto della diagnosi e procedendo ad una corretta valutazione ponderato del danno esitato.
Deduce l'appellante “ non è in alcun modo giustificabile – né legittima- la scelta del C.T.U. nel voler equiparare il valore I.P. a quello primariamente attribuito
(5%), quando le tabelle di guerra sono notoriamente più favorevoli di quelle
8 previste per l'invalidità civile “ ; la censura è generica nella misura in cui non specifica la misura prevista dalle tabelle di guerra e richiama il fatto notorio, che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche, e come tale non applicabile.
Censura ancora il ricorrente il mancato riferimento all'emicastrazione, ritenendola
“ infermità del tutto equivalente a quella di cui è portatore l'appellante ”, deduzione non condivisibile per essere incontestato che il ricorrente è portatore di
“ idrocele a sinistra post-traumatico operato con residua ipoposia ed oligo-asteno- zoospermia ” e quindi non ha subito alcuna emicastrazione.
Inutilmente censura parte ricorrente la mancata valutazione da parte del C.t.u. del danno morale, per nulla dedotto, allegato e provato in primo grado ( ved. ricoros di primo grado a pag. 21 “ A tal riguardo, si ritiene comunque opportuno e maggiormente congruo, prendere a riferimento la percentuale massima del Danno
Morale (pari a 2/3 del Danno Biologico) in virtù della menomazione subita e dell'età della parte ricorrente “(…) età in cui si deve tenere conto oltre che dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo anche della lesione della dignità della persona (…)”, e per tale motivo la predetta stima “(…) dev'essere considerata in misura adeguata e proporzionata se non attribuita nella misura massima (…)” (Parere del Consiglio di Stato nr. Affare 7572/2012 e 3705/2013, reso nell'Adunanza della Sezione I del 14.10.2015, pubblicato in data 03.12.2015). “
14. Ancora lamenta l'appellante il fatto che il C.T.U. non abbia offerto al giudice “ tutti quegli elementi utili per accertare non solo l'entità del danno biologico/dinamico- relazionale temporaneo e permanente, ma anche il grado di sofferenza c.d. “ menomazione -correlata” ( cioè la sofferenza soggettiva interiore correlata alla lesione all'integrità psicofisica )”, evidentemente sottraendosi ad un onere di deduzione, allegazione e prova su di lui incombente.
15. Deve quindi ritenersi confermata la valutazione medico legale di danno biologico, effettuata in primo grado con conseguente rigetto delle domande di assegno vitalizio e di assegno speciale vitalizio.
Erroneamente il primo giudice non ha riconosciuto il diritto alla speciale elargizione che l'art. 5 L. nr.206/2004 ( “ L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in
9 ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.”) fissa in favore delle vittime del terrorismo e che l'art.34 co I D.L. nr.159/2007 conv. l. nr.222/2007 estende anche alle vittime del dovere, quale è incontestabilmente riconosciuto ( “ Parte_1
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose
((e alle vittime della criminalità organizzata)), nonché ai loro familiari superstiti ((.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo)) ((1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. ” ). 16.Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 140/2012, seguono la soccombenza, seppur temperate in ragione del solo parziale accoglimento dell'appello.
15. Le spese di ctu di primo grado sono poste per 2/3 a carico del e per CP_1
il residuo 1/3 a carico di . Parte_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti del e Controparte_1 [...]
DEL CAPO POLIZIA- Controparte_5 CP_2 CP_6
il 5 luglio 2023, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr.
[...]
864/2023 pubblicata in data 24 maggio 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il alla corresponsione al Controparte_1 ricorrente della speciale elargizione ex art. 5 L. n. 206/2004 pari ad €10.000,00 oltre interessi dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
Condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante dei 1/3 delle spese di lite del doppio grado, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo;
Compensa tra le parti i restanti 2/3;
Liquida per intero dette spese:
10 quanto al primo grado complessivi €5.391,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
quanto al secondo grado complessivi €3.966,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
Pone a carico del MINISTERO le spese di c.t.u. di primo grado in misura di 2/3, ponendo il residuo 1/3 a carico di . Parte_1
Salerno, 3 febbraio 2025 Il presidente M. Stassano
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