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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 136 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo Parte_1
n.101, presso lo studio del procuratore Avv. Emidio Mattia Gubbiotti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Terni, via Bartocci n.10, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024 parte ricorrente premetteva: - di avere lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
assunta con contratto a tempo indeterminato ed orario full time dal
[...]
17.12.2018 poi interrotto e ripreso dal 21.07.2020 al 15.12.2022 (data del licenziamento per cessata attività) ed inquadramento al livello 4° del CCNL
Metalmeccanica – P.M.I. - di non aver percepito, la retribuzione CP_2 corrispondente alle mensilità da giugno a dicembre 2022; - di aver usufruito dal
31.08.2022 al termine del rapporto del congedo per maternità a rischio senza, tuttavia, percepire la relativa indennità; - di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro il TFR, il tutto come indicato nel dettaglio nei conteggi allegati al ricorso.
Affermava di essere creditrice della società convenuta della somma complessiva di € 24.888,04 al netto dell'acconto di € 900,00. Conveniva, pertanto, la società Revisionale davanti al giudice CP_1 del lavoro di Terni chiedendo di: - riconoscere e dichiarare che tra Pt_1
e la società è intercorso un rapporto di lavoro
[...] CP_1 CP_1 subordinato, continuativo, a tempo pieno, con le mansioni di responsabile tecnico, inquadrata al 4° livello del CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi dal 21.07.2020 al 15.12.2022 e per l'effetto condannare la società Controparte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
24.888,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società pur regolarmente citata, non si CP_1 CP_1 costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con il deposito, su ordine del GL, dell'importo corrisposto dall'INPS alla parte ricorrente a titolo di indennità di maternità durante il rapporto di lavoro intercorso tra l'odierna istante e la società veniva, Controparte_1 altresì, ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, tuttavia l'incombente non veniva espletato per assenza della parte convenuta. All'udienza di discussione e decisione il procuratore di parte ricorrente, munito di idonea procura e stante l'intervenuto pagamento da parte dell'INPS alla ricorrente dell'indennità di maternità, rinunciava alla relativa domanda ed all'indennità sostitutiva del preavviso decorrente dal 15.12.2022.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della convenuta società al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive, corrispondenti alle retribuzioni da giugno a dicembre 2022, indennità sostitutiva di ferie, permessi, maternità (dal 31.08.2022 alla cessazione del rapporto di lavoro del 15.12.2022), rateo 13° mensilità, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso, asseritamente dovute per lo svolgimento di mansioni di responsabile tecnico, avendo riguardo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con orario full time intercorso tra le parti in causa dal 21.07.2020 al 15.12.2022, tenendo conto del livello di inquadramento (4° livello) di cui al CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi.
A supporto delle rivendicazioni ha allegato il percorso del lavoratore rilasciato dall'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro – Regione Umbria, le buste paga relative al periodo gennaio - maggio 2022, CU 20022, lettera di licenziamento datata 14.12.2022 con effetto dal 15.12.2022 (cfr. all.ti al ricorso).
Dalla produzione documentale in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come responsabile tecnico a tempo indeterminato, con inquadramento al 4° livello del CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi, dal 14.12.2022 e concluso il 14.12.2022 per licenziamento per cessazione di attività.
Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
Nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver percepito, in base all'inquadramento risultante dalle buste paga versate in atti, per il periodo lavorativo da giugno a dicembre 2022, un acconto di euro 900,00 netti, somma inferiore rispetto a quanto spettante in base al CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi e all'orario di lavoro effettivamente osservato full time per il periodo da giugno al 31.08.2022, data a decorrere dalla quale la ricorrente si è assentata per congedo per maternità dal lavoro sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, per il periodo da giugno 2022 sino al congedo anticipato per maternità dal 31.08.2022 alla cessazione del rapporto di lavoro, ha trovato positivo riscontro nella dichiarazione del teste , il quale ha riferito: “La mia compagna è Testimone_1 meccatronica con abilitazione rilasciata dalla Motorizzazione a svolgere la funzione specifica di responsabile tecnico revisioni automobili e per tale mansione era stata assunta dalla società “Revisionale Terni s.r.l.s.”. Confermo il periodo di cui ai capitoli, preciso che la mia compagna ha lavorato i mesi di giugno, luglio ed agosto 2020 (rectius 2022) poi ha smesso di lavorare perché in maternità a rischio ed il rapporto si è interrotto a dicembre 2022, tuttavia non ha percepito alcun compenso dal datore di lavoro per il periodo sopra indicato” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 5.02.2025 in atti). La mancata risposta del legale rappresentante della parte convenuta all'interrogatorio formale può, essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma di una parte delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della ditta convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente, nei limiti di cui appresso.
Infine, in merito al godimento delle ferie, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
Gli stessi principi sono esportabili anche con riferimento al mancato godimento dei permessi.
Osserva il Tribunale che il teste escusso non ha riferito in maniera specifica e convincente in ordine al mancato godimento dei permessi, delle ferie e festività, risultando la domanda già carente in punto di allegazione e comunque indimostrata in fatto.
Per quanto concerne l'indennità di maternità, va innanzitutto rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'INPS, ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.33, l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'INPS, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall' INPS” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1172 del 22/01/2015, Sez. L, Sentenza n. 25401 del 20/09/2021).
L'art. 74 della l. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, dispone che “l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità, previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione è attribuita all'INPS”. Successivamente, l'art. 22 del d.lgs. 151/2001 ha stabilito che l'indennità di maternità “è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”. A sua volta, l'art. 1 del d.l. 663/79 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'INPS predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili”. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dal d.l. n. 663 del 1979, art. 1
(convertito nella l. n. 33 del 1980), l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della l. n. 833 del 1978, ex art. 74, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' [...] INPS” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1172 del 22/01/2015; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 669 del 18/01/2001).
Secondo tale ricostruzione, che si fonda in particolare sul quinto e sul sesto comma del citato art. 1, che prevedono rispettivamente l'obbligo, a carico dell'INPS, di restituire al datore di lavoro le somme corrispondenti al saldo attivo di quest'ultimo nella anticipazione delle indennità ai lavoratori e quello di pagare direttamente le prestazioni ai lavoratori agricoli, ai collaboratori domestici, ai lavoratori stagionali e a quelli disoccupati o sospesi dal lavoro, debitore unico dell'indennità è e rimane quindi l'INPS, essendo il datore di lavoro solo un incaricato al pagamento.
La Cassazione ha infatti chiarito – con argomentazioni estensibili alla indennità di maternità (cfr. ancora Cass. 1172/2015) – che l'obbligazione al pagamento dell'indennità di malattia permane nei confronti del lavoratore anche nel caso di mancata corresponsione del relativo importo da parte del datore di lavoro a cui esso sia stato versato dall'INPS mediante il sistema del conguaglio di cui all'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in l. 29 febbraio
1980, n. 33, in quanto le disposizioni volte a semplificare e accelerare l'erogazione delle indennità di malattia e maternità non hanno alterato la titolarità delle obbligazioni attive e passive costituite dall'art. 74 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.
D'altra parte, in caso d'inadempimento del delegato al pagamento, il combinato disposto degli artt. 1269 e 1274 c.c. impone al debitore principale di adempiere comunque (v. Cass. Sez. Lav. n. 7649 del 19/08/1996; Cass. Sez. Lav.
n. 2839 del 11/03/2000). Sarà invece l'INPS, tra l'altro fornito di ben più idonei mezzi di quanto non sia il lavoratore, a rivalersi poi nei confronti del datore di lavoro, inadempiente verso di lui e non verso il lavoratore, di quanto ha dovuto corrispondere a quest'ultimo, suo diretto creditore (Cass. Sez. L, Sent. n. 639 del
22/01/1997).
La giurisprudenza citata precisa, tuttavia, che il diritto del datore di lavoro di rivalersi di quanto versato nei confronti dell' con il Controparte_3 meccanismo del conguaglio sussiste in tanto, in quanto l'INPS abbia l'obbligo di corrispondere l'indennità.
È pacifico che per il periodo di interdizione anticipata sino alla cessazione del rapporto di lavoro del 14.12.2022, la datrice di lavoro non abbia corrisposto alcuna somma a titolo di indennità di maternità. Mette conto, altresì, evidenziare che per il periodo dal 31 agosto al 14.12.2022 (data del licenziamento) l'INPS ha corrisposto alla ricorrente a tale titolo l'importo lordo di € 5.289,45 corrispondenti, al netto delle ritenute di legge, ad € 4.072,88, come emerge dal prospetto di liquidazione che su ordine del Giudice la difesa attorea ha depositato (cfr. all.to depositato in data 17.03.2025).
Parte ricorrente ha, infine, richiesto la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, a fronte di licenziamento intimato con lettera del 14 dicembre 2022, sull'assunto della mancata corresponsione della relativa indennità non avendo la ricorrente prestato attività lavorativa durante il preavviso decorrente dal 15.12.2022.
Mette conto evidenziare che nella lettera di licenziamento depositata dalla ricorrente si legge testualmente per quanto di interesse: “Oggetto: Licenziamento per cessazione dell'attività … in data 29.11.2022 è stato deliberato dall'organo amministrativo lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore … non essendo l'attività più nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale. Di conseguenza il rapporto con Lei in atto, dovrà intendersi cessato, a tutti gli effetti di legge e di contratto, alla data del 14 dicembre 2022.
La presente deve intendersi quale intimazione di licenziamento, e quindi, a partire dal 15 dicembre 2022 decorrerà il periodo di preavviso contrattuale previsto …” (cfr. all.to al ricorso). E' pacifico, quindi, che la ricorrente è stata licenziata a causa della cessazione dell'attività alla quale era addetta e, tale circostanza non è mai stata contestata nel corso del giudizio, neppure incidenter tantum, né è mai stato impugnato il licenziamento, così come mai è stato dedotto che la cessazione dell'attività alla quale era addetta la riguardasse solo una unità produttiva Pt_1
e non l'intera azienda.
Pertanto, sulla base di tali premesse ritiene il Giudicante non operativo il divieto di licenziamento sancito dall'art.54 della Legge n.151/2001, in quanto riferito, secondo le circostanze acquisite nel processo, ad una situazione di totale cessazione dell'attività dell'azienda alla quale la lavoratrice era addetta (cfr. conforme Cass. Civ. Sez. Lav. ordinanza n.13861/2021).
Dalla lettera di licenziamento si evince che l'intimazione del licenziamento è avvenuta in data 14.12.2022 e che dal 15.12.2022 è iniziato a decorrere il periodo del preavviso contrattualmente previsto e che, tuttavia, la ricorrente non ha prestato l'attività lavorativa in quanto in congedo obbligatorio per maternità a rischio, continuando a percepire la relativa indennità da parte dell'INPS, così come emerge dal prospetto depositato dalla difesa attorea.
Il Giudicante osserva come la difesa attorea all'udienza di discussione ha rinunciato alla domanda riguardante l'indennità di maternità e l'indennità sostitutiva del preavviso sulla scorta di quanto percepito dalla lavoratrice dall'INPS durante il periodo del preavviso presso la società convenuta, risultando assente per maternità a rischio.
Sulla scorta delle risultanze testimoniali e delle emergenze documentali può ritenersi ragionevolmente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato ed orario full time, tra la ricorrente e la società convenuta con mansioni di responsabile tecnico per il periodo dal
21.07.2022 al 14 dicembre 2022, inquadrata al 4° livello del CCNL
Metalmeccanica – P.M.I. Confapi.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla scorta dei conteggi formulati dalla parte ricorrente, i quali possono essere parzialmente condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria, all'inquadramento ed alle effettive modalità di svolgimento del rapporto secondo quanto emergente in parte dalle buste paga (mansioni ed inquadramento al 4° livello del CCNL di settore) deve essere riconosciuta alla ricorrente la somma di € 5.167,70 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi dal 1° giugno al 30 agosto 2022, € 1.809,66 a titolo di 13° mensilità ed € 4.357,34 a titolo di TFR maturato e non percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, somma da cui deve essere detratto l'acconto di € 900,00 percepito in costanza di rapporto di lavoro e così, quindi, per un totale di € 10.434,70. Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento fino al saldo.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita per quanto concerne le voci retributive appena esposte stante la contumacia della convenuta in giudizio.
La società soccombente deve essere condannata CP_1 CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo tenuto conto del decisum e non del disputatum, del pregio dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti in giudizio e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: - Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società Parte_1 CP_1 secondo le modalità ed il periodo indicato nella parte motiva,
[...] condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 10.434,70 a titolo di differenze retributive, per i titoli indicati nella parte motiva, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 10 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 136 del registro generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Terni, Corso del Popolo Parte_1
n.101, presso lo studio del procuratore Avv. Emidio Mattia Gubbiotti che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede legale in Terni, via Bartocci n.10, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024 parte ricorrente premetteva: - di avere lavorato alle dipendenze della società Controparte_1
assunta con contratto a tempo indeterminato ed orario full time dal
[...]
17.12.2018 poi interrotto e ripreso dal 21.07.2020 al 15.12.2022 (data del licenziamento per cessata attività) ed inquadramento al livello 4° del CCNL
Metalmeccanica – P.M.I. - di non aver percepito, la retribuzione CP_2 corrispondente alle mensilità da giugno a dicembre 2022; - di aver usufruito dal
31.08.2022 al termine del rapporto del congedo per maternità a rischio senza, tuttavia, percepire la relativa indennità; - di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro il TFR, il tutto come indicato nel dettaglio nei conteggi allegati al ricorso.
Affermava di essere creditrice della società convenuta della somma complessiva di € 24.888,04 al netto dell'acconto di € 900,00. Conveniva, pertanto, la società Revisionale davanti al giudice CP_1 del lavoro di Terni chiedendo di: - riconoscere e dichiarare che tra Pt_1
e la società è intercorso un rapporto di lavoro
[...] CP_1 CP_1 subordinato, continuativo, a tempo pieno, con le mansioni di responsabile tecnico, inquadrata al 4° livello del CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi dal 21.07.2020 al 15.12.2022 e per l'effetto condannare la società Controparte_1 al pagamento in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
24.888,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La società pur regolarmente citata, non si CP_1 CP_1 costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. L'istruttoria si articolava con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente e con il deposito, su ordine del GL, dell'importo corrisposto dall'INPS alla parte ricorrente a titolo di indennità di maternità durante il rapporto di lavoro intercorso tra l'odierna istante e la società veniva, Controparte_1 altresì, ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta, tuttavia l'incombente non veniva espletato per assenza della parte convenuta. All'udienza di discussione e decisione il procuratore di parte ricorrente, munito di idonea procura e stante l'intervenuto pagamento da parte dell'INPS alla ricorrente dell'indennità di maternità, rinunciava alla relativa domanda ed all'indennità sostitutiva del preavviso decorrente dal 15.12.2022.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Venendo al merito il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.
La domanda di parte ricorrente è finalizzata ad ottenere la condanna della convenuta società al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive, corrispondenti alle retribuzioni da giugno a dicembre 2022, indennità sostitutiva di ferie, permessi, maternità (dal 31.08.2022 alla cessazione del rapporto di lavoro del 15.12.2022), rateo 13° mensilità, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso, asseritamente dovute per lo svolgimento di mansioni di responsabile tecnico, avendo riguardo al rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con orario full time intercorso tra le parti in causa dal 21.07.2020 al 15.12.2022, tenendo conto del livello di inquadramento (4° livello) di cui al CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi.
A supporto delle rivendicazioni ha allegato il percorso del lavoratore rilasciato dall'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro – Regione Umbria, le buste paga relative al periodo gennaio - maggio 2022, CU 20022, lettera di licenziamento datata 14.12.2022 con effetto dal 15.12.2022 (cfr. all.ti al ricorso).
Dalla produzione documentale in atti emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come responsabile tecnico a tempo indeterminato, con inquadramento al 4° livello del CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi, dal 14.12.2022 e concluso il 14.12.2022 per licenziamento per cessazione di attività.
Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, nonché per la 13° e 14° mensilità (qualora dovute in base al CCNL di settore), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
Nel caso di specie parte ricorrente sostiene di aver percepito, in base all'inquadramento risultante dalle buste paga versate in atti, per il periodo lavorativo da giugno a dicembre 2022, un acconto di euro 900,00 netti, somma inferiore rispetto a quanto spettante in base al CCNL Metalmeccanica – P.M.I. Confapi e all'orario di lavoro effettivamente osservato full time per il periodo da giugno al 31.08.2022, data a decorrere dalla quale la ricorrente si è assentata per congedo per maternità dal lavoro sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
La prestazione dell'attività lavorativa da parte della ricorrente, per il periodo da giugno 2022 sino al congedo anticipato per maternità dal 31.08.2022 alla cessazione del rapporto di lavoro, ha trovato positivo riscontro nella dichiarazione del teste , il quale ha riferito: “La mia compagna è Testimone_1 meccatronica con abilitazione rilasciata dalla Motorizzazione a svolgere la funzione specifica di responsabile tecnico revisioni automobili e per tale mansione era stata assunta dalla società “Revisionale Terni s.r.l.s.”. Confermo il periodo di cui ai capitoli, preciso che la mia compagna ha lavorato i mesi di giugno, luglio ed agosto 2020 (rectius 2022) poi ha smesso di lavorare perché in maternità a rischio ed il rapporto si è interrotto a dicembre 2022, tuttavia non ha percepito alcun compenso dal datore di lavoro per il periodo sopra indicato” (cfr. dichiarazione resa all'udienza del 5.02.2025 in atti). La mancata risposta del legale rappresentante della parte convenuta all'interrogatorio formale può, essere valutata, unitamente agli elementi sopra descritti, quale argomento di prova a conferma di una parte delle circostanze dedotte dalla parte ricorrente. Infatti, in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario;
il giudice, pertanto, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro (cfr. Cass. 19 ottobre 2006, n. 22407; 20 aprile 2006, n. 9254; 10 marzo 2006, n. 5240).
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alla condotta inerte del legale rappresentante della ditta convenuta la quale non si è presentata per rispondere all'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente, nei limiti di cui appresso.
Infine, in merito al godimento delle ferie, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
Gli stessi principi sono esportabili anche con riferimento al mancato godimento dei permessi.
Osserva il Tribunale che il teste escusso non ha riferito in maniera specifica e convincente in ordine al mancato godimento dei permessi, delle ferie e festività, risultando la domanda già carente in punto di allegazione e comunque indimostrata in fatto.
Per quanto concerne l'indennità di maternità, va innanzitutto rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La domanda della lavoratrice dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di maternità (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2110 cod. civ.) va proposta non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'INPS, ricorrendo nei loro confronti un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., in quanto, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.33, l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'INPS, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall' INPS” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1172 del 22/01/2015, Sez. L, Sentenza n. 25401 del 20/09/2021).
L'art. 74 della l. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, dispone che “l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità, previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione è attribuita all'INPS”. Successivamente, l'art. 22 del d.lgs. 151/2001 ha stabilito che l'indennità di maternità “è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie”. A sua volta, l'art. 1 del d.l. 663/79 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'INPS predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili”. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità: “ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dal d.l. n. 663 del 1979, art. 1
(convertito nella l. n. 33 del 1980), l'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della l. n. 833 del 1978, ex art. 74, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' [...] INPS” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1172 del 22/01/2015; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 669 del 18/01/2001).
Secondo tale ricostruzione, che si fonda in particolare sul quinto e sul sesto comma del citato art. 1, che prevedono rispettivamente l'obbligo, a carico dell'INPS, di restituire al datore di lavoro le somme corrispondenti al saldo attivo di quest'ultimo nella anticipazione delle indennità ai lavoratori e quello di pagare direttamente le prestazioni ai lavoratori agricoli, ai collaboratori domestici, ai lavoratori stagionali e a quelli disoccupati o sospesi dal lavoro, debitore unico dell'indennità è e rimane quindi l'INPS, essendo il datore di lavoro solo un incaricato al pagamento.
La Cassazione ha infatti chiarito – con argomentazioni estensibili alla indennità di maternità (cfr. ancora Cass. 1172/2015) – che l'obbligazione al pagamento dell'indennità di malattia permane nei confronti del lavoratore anche nel caso di mancata corresponsione del relativo importo da parte del datore di lavoro a cui esso sia stato versato dall'INPS mediante il sistema del conguaglio di cui all'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in l. 29 febbraio
1980, n. 33, in quanto le disposizioni volte a semplificare e accelerare l'erogazione delle indennità di malattia e maternità non hanno alterato la titolarità delle obbligazioni attive e passive costituite dall'art. 74 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.
D'altra parte, in caso d'inadempimento del delegato al pagamento, il combinato disposto degli artt. 1269 e 1274 c.c. impone al debitore principale di adempiere comunque (v. Cass. Sez. Lav. n. 7649 del 19/08/1996; Cass. Sez. Lav.
n. 2839 del 11/03/2000). Sarà invece l'INPS, tra l'altro fornito di ben più idonei mezzi di quanto non sia il lavoratore, a rivalersi poi nei confronti del datore di lavoro, inadempiente verso di lui e non verso il lavoratore, di quanto ha dovuto corrispondere a quest'ultimo, suo diretto creditore (Cass. Sez. L, Sent. n. 639 del
22/01/1997).
La giurisprudenza citata precisa, tuttavia, che il diritto del datore di lavoro di rivalersi di quanto versato nei confronti dell' con il Controparte_3 meccanismo del conguaglio sussiste in tanto, in quanto l'INPS abbia l'obbligo di corrispondere l'indennità.
È pacifico che per il periodo di interdizione anticipata sino alla cessazione del rapporto di lavoro del 14.12.2022, la datrice di lavoro non abbia corrisposto alcuna somma a titolo di indennità di maternità. Mette conto, altresì, evidenziare che per il periodo dal 31 agosto al 14.12.2022 (data del licenziamento) l'INPS ha corrisposto alla ricorrente a tale titolo l'importo lordo di € 5.289,45 corrispondenti, al netto delle ritenute di legge, ad € 4.072,88, come emerge dal prospetto di liquidazione che su ordine del Giudice la difesa attorea ha depositato (cfr. all.to depositato in data 17.03.2025).
Parte ricorrente ha, infine, richiesto la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, a fronte di licenziamento intimato con lettera del 14 dicembre 2022, sull'assunto della mancata corresponsione della relativa indennità non avendo la ricorrente prestato attività lavorativa durante il preavviso decorrente dal 15.12.2022.
Mette conto evidenziare che nella lettera di licenziamento depositata dalla ricorrente si legge testualmente per quanto di interesse: “Oggetto: Licenziamento per cessazione dell'attività … in data 29.11.2022 è stato deliberato dall'organo amministrativo lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore … non essendo l'attività più nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale. Di conseguenza il rapporto con Lei in atto, dovrà intendersi cessato, a tutti gli effetti di legge e di contratto, alla data del 14 dicembre 2022.
La presente deve intendersi quale intimazione di licenziamento, e quindi, a partire dal 15 dicembre 2022 decorrerà il periodo di preavviso contrattuale previsto …” (cfr. all.to al ricorso). E' pacifico, quindi, che la ricorrente è stata licenziata a causa della cessazione dell'attività alla quale era addetta e, tale circostanza non è mai stata contestata nel corso del giudizio, neppure incidenter tantum, né è mai stato impugnato il licenziamento, così come mai è stato dedotto che la cessazione dell'attività alla quale era addetta la riguardasse solo una unità produttiva Pt_1
e non l'intera azienda.
Pertanto, sulla base di tali premesse ritiene il Giudicante non operativo il divieto di licenziamento sancito dall'art.54 della Legge n.151/2001, in quanto riferito, secondo le circostanze acquisite nel processo, ad una situazione di totale cessazione dell'attività dell'azienda alla quale la lavoratrice era addetta (cfr. conforme Cass. Civ. Sez. Lav. ordinanza n.13861/2021).
Dalla lettera di licenziamento si evince che l'intimazione del licenziamento è avvenuta in data 14.12.2022 e che dal 15.12.2022 è iniziato a decorrere il periodo del preavviso contrattualmente previsto e che, tuttavia, la ricorrente non ha prestato l'attività lavorativa in quanto in congedo obbligatorio per maternità a rischio, continuando a percepire la relativa indennità da parte dell'INPS, così come emerge dal prospetto depositato dalla difesa attorea.
Il Giudicante osserva come la difesa attorea all'udienza di discussione ha rinunciato alla domanda riguardante l'indennità di maternità e l'indennità sostitutiva del preavviso sulla scorta di quanto percepito dalla lavoratrice dall'INPS durante il periodo del preavviso presso la società convenuta, risultando assente per maternità a rischio.
Sulla scorta delle risultanze testimoniali e delle emergenze documentali può ritenersi ragionevolmente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato ed orario full time, tra la ricorrente e la società convenuta con mansioni di responsabile tecnico per il periodo dal
21.07.2022 al 14 dicembre 2022, inquadrata al 4° livello del CCNL
Metalmeccanica – P.M.I. Confapi.
In ordine alla quantificazione delle pretese ritenute meritevoli di accoglimento, sulla scorta dei conteggi formulati dalla parte ricorrente, i quali possono essere parzialmente condivisi corrispondendo a quanto indicato nel c.c.n.l. di categoria, all'inquadramento ed alle effettive modalità di svolgimento del rapporto secondo quanto emergente in parte dalle buste paga (mansioni ed inquadramento al 4° livello del CCNL di settore) deve essere riconosciuta alla ricorrente la somma di € 5.167,70 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi dal 1° giugno al 30 agosto 2022, € 1.809,66 a titolo di 13° mensilità ed € 4.357,34 a titolo di TFR maturato e non percepito alla cessazione del rapporto di lavoro, somma da cui deve essere detratto l'acconto di € 900,00 percepito in costanza di rapporto di lavoro e così, quindi, per un totale di € 10.434,70. Sulla somma indicata sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo emolumento fino al saldo.
In presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso in esame non è stata fornita per quanto concerne le voci retributive appena esposte stante la contumacia della convenuta in giudizio.
La società soccombente deve essere condannata CP_1 CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo tenuto conto del decisum e non del disputatum, del pregio dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti in giudizio e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: - Accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società Parte_1 CP_1 secondo le modalità ed il periodo indicato nella parte motiva,
[...] condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 10.434,70 a titolo di differenze retributive, per i titoli indicati nella parte motiva, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- Rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Terni, lì 10 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri